Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 18.3.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 756/2022 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Vincenzo Mastroianni, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Floro Flori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i requisiti, in data 30.07.2019, ha presentato domanda Parte_1 pe mento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100 %. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. 2376/2019, chiedendo accertarsi il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in Persona_1 data 08.03.2022, ha ritenuto sussistente una riduzion lavorativa pari solo al 71%, negando di fatto l'accesso alla provvidenza richiesta. Escludeva il riconoscimento dell'handicap grave, sebbene non oggetto di domanda.
1.5. All'udienza del 02.07.2024, rilevato il deposito di nuova memoria difensiva da parte dell CP_1 la causa veniva rinviata per la decisione. Dopo ulteriore rinvio per carico di ruolo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare occorre precisare che l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi circoscritto all'accertamento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, avendo il ricorrente dato atto solo nella presente fase di aver contestualmente proposto domanda amministrativa anche per il riconoscimento dell'handicap grave, peraltro senza allegare il verbale reso all'esito della visita CP_1 medica (solo dalla ricevuta di presentazione si evince che la domanda era stata proposta anche per l'handicap) . Tale domanda deve, dunque, essere dichiarata improcedibile per assenza di previo esperimento del giudizio per Atp. 2.1. In ordine, poi, alla eccezione di nullità della memoria di costituzione depositata dall il CP_1 04.12.2022, riferita ad altro procedimento, la stessa deve ritenersi infondata trattandosi a irregolarità, atteso che l' ha provveduto a depositare la memoria corretta il 21.06.2024, CP_1 contenente le difese relati domanda proposta. Rispetto alle stesse, parte ricorrente ha potuto controdedurre nel corso del giudizio. 3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la
Pag. 2 di 5 sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). L'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche per periodi circoscritti nel tempo, nei casi in cui il soggetto istante abbia effettuato/effettui un trattamento di tipo chemioterapico che, per la tipologia dei dosaggi, la durata della terapia e gli effetti di questa sul paziente, determina una invalidità pari al 100% con difficoltà nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita per tutto il periodo del trattamento (cfr. Cass. 25569/2008). 4. Il Consulente medico di Ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, ha e tenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto sulla base delle seguenti considerazioni: “La Signora di anni 69, in Parte_1 virtù di quanto emerso, sia all'esito dell'esame della documentazione versata in at e obiettivo e da quello anamnestico-clinico, consente di formulare la seguente diagnosi: 1) Carcinoma mammella dx T1N1 in follow- up, 2) ipertensione arteriosa, 3) disturbo di panico (…) dall'esame clinico, della documentazione clinica e dai dati anamnestici dimostra di trovarsi in condizioni generali soddisfacenti in quanto la patologia tumorale è clinicamente sotto controllo in questo periodo di follow-up, la ipertensione arteriosa è ben controllata dalla terapia farmacologica e non ha creata alterazioni agli organi bersaglio, il disturbo di panico è ovviamente e giustamente collegato alla patologia neoplastica. Quindi la Periziata è INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età (L 509/88 L124/98) medio-grave 67%-99%”. 4.1. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione mediante l'invio di controdeduzioni, sostenendo essenzialmente l'erroneità del giudizio espresso nella parte in cui attribuisce una percentuale invalidante inferiore rispetto a quella già riconosciuta in fase amministrativa ed esclude il beneficio richiesto anche a fronte dei gravi disagi correlati alla terapia di contrasto al carcinoma mammario diagnosticato. Sul primo punto il CTU aveva già fornito risposta, precisando quanto segue: “Nel caso di specie: il carcinoma in stadio T1N1 ha codice ICD9: 174.9 e ha una percentuale di invalidità che oscilla dal 31% al 50%, l'ipertensione arteriosa non complicata in I stadio OMS ha codice ICD 9 401 e percentuale di invalidità tra 11% e 21%, il disturbo di panico ha codice ICD9= 15%. IT= 0,50+0,20-(0,50x0,20) = 60%, IT= 0,60+0,15- (0,60x0,15) = 66%. A questo 66% aggiungasi un 5% dovuto alla imprevedibilità che può avere nel corso del tempo la malattia neoplastica. Quindi la ricorrente raggiunge una percentuale di invalidità del 71%”. In merito, poi, al periodo di trattamento chemioterapico, rispetto al quale, si ribadisce, la specifica richiesta non è stata formulata in fase di atp, la documentazione sanitaria prodotta non lascia emergere che in tale periodo l'istante abbia subito una compromissione totale delle sue funzioni vitali, di entità tale da determinare una condizione di non autosufficienza, né dall'esame obiettivo effettuato dal CTU è possibile giungere a diversa conclusione, attesa la comprovata assenza di elementi giustificanti un bisogno di assistenza continua, anche solo temporaneamente. A tal proposito, deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica. Con riguardo alle patologie oncologiche, il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso, non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche
Pag. 3 di 5 per il tempo della terapia, le condizioni previste dalla legge n. 18 del 1980, art. 1. (Cass. n. 25569 del 2008, n. 7273 del 2011). Nel caso di specie, la presenza dei requisiti per la concessione dell'indennità richiesta è esclusa dalle risultanze della CTU e dalla documentazione prodotta, che Per_ non ha evidenziato effetti collaterali della terapia somministrata. Inoltre, il dott. ha escluso segni di recrudescenza della malattia evidenziando che “la patologia tumorale è clinicamente sotto controllo”. Deve, altresì, rilevarsi che la valutazione delle implicazioni disfunzionali della patologia neoplastica fa riferimento, da parte degli oncologici, a scale di validità psicofisica del soggetto, ovviamente attuale, sussistente cioè all'atto della visita e ad epoca anteriore documentata, senza alcuna implicazione prognostica. La più comune e abitualmente utilizzata è il “Performance Status” secondo La progressione di questa scala va da un punteggio di 100: assenza di Per_3 limitazio i nelle 4 aree di valutazione: lavorativa, della cura personale, della necessità di supporto sanitario, delle attività quotidiane, a zero (paziente deceduto). La circolare 121345 del MEF, del 27/07/06, che recepisce il parere della Commissione Medica Superiore, oltre ad indicare esplicitamente l'utilizzo di questa scala nella valutazione del paziente oncologico, specifica che solo un valore del P. Status uguale o inferiore a 40 giustifica e consente la concessione della indennità di accompagnamento. Il valore del P.S. sec. non risulta documentato, nel caso di specie, Per_3 nella certificazione oncologica (nulla argo nto la difesa), il che non consente di ritenere, alla luce della citata normativa, la sussistenza di condizioni di menomazione tali da incidere in modo significativo sulla autonomia del ricorrente, sì da renderlo bisognevole di assistenza continua. 4.2. Neppure può conferirsi rilievo all'eccezione della ricorrente relativa alla nullità della consulenza per mancata risposta alle controdeduzioni formulate alla prima redazione dell'elaborato atteso che, come precisato dalla giurisprudenza nomofilattica, in tal caso il contraddittorio sui risultati dell'indagine può essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione attraverso la richiesta di chiarimenti, lo svolgimento di accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 29690/18). Nel Per_ caso di specie, le conclusioni formulate dal dott. nella perizia depositata sono state ritenute dal giudice esaurienti e sufficientemente argomen el resto, nelle osservazioni critiche di cui si contesta l'omessa disamina, parte ricorrente non richiama alcuna omissione né denuncia carenze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate, limitandosi esclusivamente a richiedere l'attribuzione della percentuale invalidante già riconosciuta dalla CML e a CP_1 richiedere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento quantomeno dal m 2019 (momento di accertamento del carcinoma) al marzo 2020 (periodo in cui veniva sottoposta a intervento chirurgico e chemioterapia). Nessuna violazione del diritto di difesa può, dunque, ritenersi configurata. Pertanto, non è possibile discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU in fase di ATP circa la mancanza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della misura assistenziale richiesta. 4.3. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU nel presente giudizio. È evidente come le critiche dirette a far emergere l'inesattezza della valutazione effettuata non siano meritevoli di pregio e debbano essere, dunque, disattese. In effetti, le censure avanzate dall'opponente finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità” (ex multis, Cass. 15796/2004). Parte ricorrente ha lamentato una ipovalutazione ma non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità
Pag. 4 di 5 tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte. In sede di esame obiettivo il CTU ha rilevato condizioni generali soddisfacenti, deambulazione autonoma, buon orientamento nel tempo e nello spazio. Ha evidenziato come le menomazioni a livello psichico siano direttamente ricollegate alla patologia neoplastica, che tuttavia è in follow-up positivo. 4.4. Sotto plurimi profili, dunque, le contestazioni mosse devono essere considerate prive di fondamento poiché l'ausiliario nominato ha compiutamente fornito risposta alle eccezioni sollevate, dimostrandone l'infondatezza. Sebbene la relazione sia stata oggetto di contestazioni da parte dell'istante, le conclusioni rese non modificano il giudizio espresso.
4.5. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non possono essere riconosciuti alla ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto, unitamente alla propria costituzione, dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 e la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile la domanda diretta all'accertamento dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, legga 104/1992;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
4. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 17.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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