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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11218/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MIGLIORATI VALERIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MIGLIORATI VALERIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/05/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Senegal in data 8.9.2001 (atto non trascritto nei registri dello stato civile italiano), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in comune di Verolanuova (BS), via Nullo Biaggi, n. 3, di proprietà del marito, resta allo stesso assegnata con tutti gli arredi ivi esistenti, in quanto la signora ha già provveduto a trasferirsi in un altro Parte_1 alloggio in locazione sito nel medesimo comune, via Volta, n. 5, ove ha già trasferito la propria residenza.
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3) I figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rimarranno a vivere con il padre;
4) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere altro da pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso;
5) le parti dichiarano che non sussistono procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse;
6) le parti, edotte della possibilità prevista dall'art. 473-bis.51 cpc, secondo comma, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed a tal fine si riservano di depositare apposite note scritte»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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