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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 13 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1813/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
L' Controparte_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, Parte_2 per sentirla condannare al pagamento
[...] della somma di € 6.062,46, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere stata dipendente della convenuta dal 15.9.2023 al 15.4.2024 come educatrice di V° livello CCNL scuole materne
FISM, deduceva il mancato pagamento della
13ma mensilità per il 2023 e delle retribuzioni maturate da gennaio ad aprile
2024, oltre alle competenze di fine rapporto ed al TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 15.9.2023 al 15.4.2024 (data delle dimissioni per giusta causa) come educatrice di V° livello CCNL scuole materne
FISM (v. doc. 1 - 3 fasc. ricorrente).
Solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio la datrice di lavoro ha emesso i cedolini paga per le mensilità da gennaio ad aprile 2024 (oggetto del presente giudizio), procedendo, in due soluzioni, al pagamento delle stesse (v. doc. allegati note di trattazione scritta).
Residua tuttavia il pagamento della 13ma mensilità per l'anno 2023, anch'essa richiesta in ricorso e rispetto alla quale l'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 372,60 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale considerato che la maggior parte del capitale è stato pagato successivamente alla notifica del ricorso, e si liquidano come in dispositivo.
A quest'ultimo proposito, la liquidazione viene effettuata considerando che “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo” (così, cass. Civ. ord. 9237/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1813/2024 R.G.
1) condanna in Parte_2 persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 372,60 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna in Parte_2 persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini