Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3832 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NASTASI NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/11/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 28 novembre 1990, il 15 gennaio Per_1 Per_2
1997 e il 9 novembre 2001, tutti economicamente autosufficienti;
Per_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“a) I coniugi si prestano consenso a vivere separati, obbligandosi al reciproco rispetto ed a non interferire l'uno nella vita dell'altro; b) La casa coniugale, ubicata in Messina alla
Via Gerobino Pilli n. 73, Scala A, int. 7, isol. Pal. XII, Frazione Camaro Inferiore S. Paolo di proprietà del Sig. , resta assegnata, unitamente a tutto il mobilio che la arreda, Parte_3
alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere con le figlie, maggiorenni ed Parte_2
autosufficienti, e c) Il Sig. continuerà a pagare il mutuo Per_2 Per_3 Parte_3
che grava sulla casa de qua fino alla sua completa estinzione;
d) Il Sig. , entro Parte_3
e non oltre giorni trenta dal deposito del presente ricorso, potrà prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà nonché eventualmente quelli comuni previo accordo con la Sig.ra e) Il Sig. corrisponderà alla Parte_2 Parte_3
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno Parte_2
mensile pari ad € 400,00 (euro quattrocento,00), rivalutabile annualmente secondo il 75% degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo assegno circolare intestato alla Sig.ra oppure nella modalità e nei termini che la stessa Sig.ra Parte_2
comunicherà, anche per le vie brevi, al Sig. ; f) I coniugi Parte_2 Parte_3
dichiarano di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e connesso alla pregressa unione e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo gli impegni assunti con il presente atto”.
All'udienza del 09/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a MULHEIM (GERMANIA) il 20/08/1974, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/09/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 803, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 19/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare. Onera le parti di fornire, entro la suddetta udienza, le indicazioni “relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio delle parti”, secondo il disposto di cui all'art. 473bis.51 secondo comma c.p.c.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.