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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1148/2021 R.G., promossa da
, già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa- betta Schillaci;
appellante contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Controparte_1
); CodiceFiscale_1
appellata contumace
e nei confronti di
, anche quale Controparte_2
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò; appellato
La causa veniva posta in decisione in data 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1626 del 31 marzo 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da avver- Controparte_1
so i ruoli, portati da n. 9 cartelle e n. 1 avviso di pagamento (erroneamente indicato in ricorso come cartella) per contributi di annualità diverse.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'ente impositore, il decidente dichia- rava cessata la materia del contendere per annullamento ope legis ex art. 4, comma 1,
D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, quanto alle cartelle di pagamento, compresa la cartella n. 293 2011 0027742809 000 per la quale era stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Rimessa la causa sul ruolo solo con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2011 2000469918 000, disponeva la sospensione del giu- dizio ex art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, rientrando anche detto titolo nella dichia- razione di adesione alla definizione agevolata con impegno dell'opponente a rinun- ziare ai giudizi pendenti.
Con atto del 29 settembre 2021, proponeva appello avverso la predetta senten- CP_4
za.
Si costituiva l' in adesione all'appello di mentre rima- CP_2 CP_4 Controparte_1
neva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 23 gennaio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l'agente della riscossione impugna la sentenza del tribunale di Catania laddove aveva dichiarato cessata la materia del contendere anche con riferimento alla cartella n. 293 2011 0027742809 000, non rientrante nella previ- sione di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018 per le seguenti ragioni: “ai fini dell'applica- zione del citato art. 4, con particolare riferimento alla locuzione “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010”, la data di consegna del ruolo non può essere considerata utile al fine dell'annullamento automatico in quanto rileva la data di “invio del ruolo”; nel caso di specie, la “data di consegna” è il 25/
12/2010 mentre la “data di invio” è il 25.02.2011 (cfr. All. 3), pertanto, fuori dal campo di applicazione dell'art. 4”.
Evidenzia, comunque, che la cartella è stata regolarmente notificata per come docu- mentato in primo grado e che l'odierna appellata avrebbe comunque riconosciuto la debenza delle somme ivi portate, ricomprendendola nell'istanza di definizione agevo- lata.
Chiedeva di: “accertare e dichiarare che la cartella n. 293 2011 0022742 809 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 e che, pertanto, la stessa non è annullata ope legis, per le motivazioni indicate in narrativa;
- conseguentemen- te, disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata di cui sopra, ovvero, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110022742809, e qualora ne ricorrano i presupposti, rimettere gli atti al giudice di primo grado”. Con vittoria di spese.
2. L'appello è infondato.
2.1. L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con mo- dificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, com- prensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem- bre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati».
Orbene, da un raffronto tra l'estratto di ruolo e dall'interrogazione documenti versati in atti, si evince che il ruolo in questione (1875) è stato consegnato (e quindi trasmesso) il 25 dicembre 2010 e che, piuttosto, la data del 25 febbraio 2011 riguarda la consegna del ruolo (2254), relativo a un credito di natura diversa, vantato dal Controparte_5
e anch'esso portato dalla stessa cartella.
[...] Peraltro, stando ai dati riportati nell'interrogazione documenti, su cui l'ente fonda la propria censura senza fornire ulteriori oggettivi elementi di valutazione, appare inve- rosimile – anche sotto un profilo meramente cronologico – ritenere che la consegna del ruolo al concessionario possa essere avvenuta in una data precedente, anziché suc- cessiva, all'invio dello stesso da parte dell'ente impositore.
A nulla giova, inoltre, il richiamo all'art. 4 D.M. n. 321/1999 sui tempi entro i quali – in base alla data di trasmissione – la consegna dei ruoli deve ritenersi effettuata: quel che rileva – incontroverso e incontrovertibile – è che la stessa sia avvenuta, così come
è avvenuta, nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 4 D.L. n. 119/2018.
Corretta, quindi, appare la relativa statuizione in sentenza: “come si evince dall'estrat- to di ruolo depositato da il ruolo relativo a detta cartella è Parte_2
stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/12/2010; inoltre la stessa reca un debito residuo pari ad euro 727,52 (per quanto attiene al ruolo impugnato n.
1875/2010) e dunque al di sotto della soglia dei mille euro prevista dal citato art. 4
D.L. n. 119/2018. Pertanto si ritiene che anche detta cartella vada annullata ope legis in quanto rientrante nella predetta normativa”.
3. Va, poi, esaminata la posizione processuale dell' , che si è costituito nel pre- CP_2
sente giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello di CP_4
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva rivolta contro la CP_2
parte cui si rivolge l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono pedissequamente richiamati configu- rando un “appello per relationem”): pur tuttavia, l' non ha notificato la memoria CP_2
di costituzione all'appellato.
Occorre, quindi, valutare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccom- benti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per
l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/ 2020, n.
3830).
Nel caso in esame, l'impugnazione adesiva è stata proposta con memoria di costitu- zione, depositata il 14 marzo 2022 nel rispetto del termine di cui all'art. 436 c.p.c., e dunque è ammissibile, ma – in mancanza di notifica all'appellata – Controparte_1
la stessa va dichiarata improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012;
Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/
2008 – secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ri- corso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/
2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile, sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
4. In definitiva, l'appello principale di va rigettato. Assorbita ogni altra que- CP_4
stione.
Spese irripetibili per l'appellata non costituitasi pur regolarmente evocata in giudizio.
Le spese processuali del presente grado vanno compensate tra e nei cui CP_4 CP_2
confronti non è stata svolta alcuna domanda.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di e , ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020). CP_4 CP_2
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1148/2021 R.G., rigetta l'appello di CP_4
Dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_2 Spese irripetibili nei confronti di . Controparte_1
Spese compensate tra e . CP_4 CP_2
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di e . CP_4 CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1148/2021 R.G., promossa da
, già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa- betta Schillaci;
appellante contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Controparte_1
); CodiceFiscale_1
appellata contumace
e nei confronti di
, anche quale Controparte_2
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò; appellato
La causa veniva posta in decisione in data 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1626 del 31 marzo 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da avver- Controparte_1
so i ruoli, portati da n. 9 cartelle e n. 1 avviso di pagamento (erroneamente indicato in ricorso come cartella) per contributi di annualità diverse.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'ente impositore, il decidente dichia- rava cessata la materia del contendere per annullamento ope legis ex art. 4, comma 1,
D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, quanto alle cartelle di pagamento, compresa la cartella n. 293 2011 0027742809 000 per la quale era stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Rimessa la causa sul ruolo solo con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2011 2000469918 000, disponeva la sospensione del giu- dizio ex art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, rientrando anche detto titolo nella dichia- razione di adesione alla definizione agevolata con impegno dell'opponente a rinun- ziare ai giudizi pendenti.
Con atto del 29 settembre 2021, proponeva appello avverso la predetta senten- CP_4
za.
Si costituiva l' in adesione all'appello di mentre rima- CP_2 CP_4 Controparte_1
neva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 23 gennaio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l'agente della riscossione impugna la sentenza del tribunale di Catania laddove aveva dichiarato cessata la materia del contendere anche con riferimento alla cartella n. 293 2011 0027742809 000, non rientrante nella previ- sione di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018 per le seguenti ragioni: “ai fini dell'applica- zione del citato art. 4, con particolare riferimento alla locuzione “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010”, la data di consegna del ruolo non può essere considerata utile al fine dell'annullamento automatico in quanto rileva la data di “invio del ruolo”; nel caso di specie, la “data di consegna” è il 25/
12/2010 mentre la “data di invio” è il 25.02.2011 (cfr. All. 3), pertanto, fuori dal campo di applicazione dell'art. 4”.
Evidenzia, comunque, che la cartella è stata regolarmente notificata per come docu- mentato in primo grado e che l'odierna appellata avrebbe comunque riconosciuto la debenza delle somme ivi portate, ricomprendendola nell'istanza di definizione agevo- lata.
Chiedeva di: “accertare e dichiarare che la cartella n. 293 2011 0022742 809 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 e che, pertanto, la stessa non è annullata ope legis, per le motivazioni indicate in narrativa;
- conseguentemen- te, disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata di cui sopra, ovvero, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320110022742809, e qualora ne ricorrano i presupposti, rimettere gli atti al giudice di primo grado”. Con vittoria di spese.
2. L'appello è infondato.
2.1. L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con mo- dificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, com- prensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem- bre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati».
Orbene, da un raffronto tra l'estratto di ruolo e dall'interrogazione documenti versati in atti, si evince che il ruolo in questione (1875) è stato consegnato (e quindi trasmesso) il 25 dicembre 2010 e che, piuttosto, la data del 25 febbraio 2011 riguarda la consegna del ruolo (2254), relativo a un credito di natura diversa, vantato dal Controparte_5
e anch'esso portato dalla stessa cartella.
[...] Peraltro, stando ai dati riportati nell'interrogazione documenti, su cui l'ente fonda la propria censura senza fornire ulteriori oggettivi elementi di valutazione, appare inve- rosimile – anche sotto un profilo meramente cronologico – ritenere che la consegna del ruolo al concessionario possa essere avvenuta in una data precedente, anziché suc- cessiva, all'invio dello stesso da parte dell'ente impositore.
A nulla giova, inoltre, il richiamo all'art. 4 D.M. n. 321/1999 sui tempi entro i quali – in base alla data di trasmissione – la consegna dei ruoli deve ritenersi effettuata: quel che rileva – incontroverso e incontrovertibile – è che la stessa sia avvenuta, così come
è avvenuta, nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 4 D.L. n. 119/2018.
Corretta, quindi, appare la relativa statuizione in sentenza: “come si evince dall'estrat- to di ruolo depositato da il ruolo relativo a detta cartella è Parte_2
stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/12/2010; inoltre la stessa reca un debito residuo pari ad euro 727,52 (per quanto attiene al ruolo impugnato n.
1875/2010) e dunque al di sotto della soglia dei mille euro prevista dal citato art. 4
D.L. n. 119/2018. Pertanto si ritiene che anche detta cartella vada annullata ope legis in quanto rientrante nella predetta normativa”.
3. Va, poi, esaminata la posizione processuale dell' , che si è costituito nel pre- CP_2
sente giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello di CP_4
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva rivolta contro la CP_2
parte cui si rivolge l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono pedissequamente richiamati configu- rando un “appello per relationem”): pur tuttavia, l' non ha notificato la memoria CP_2
di costituzione all'appellato.
Occorre, quindi, valutare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccom- benti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per
l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/ 2020, n.
3830).
Nel caso in esame, l'impugnazione adesiva è stata proposta con memoria di costitu- zione, depositata il 14 marzo 2022 nel rispetto del termine di cui all'art. 436 c.p.c., e dunque è ammissibile, ma – in mancanza di notifica all'appellata – Controparte_1
la stessa va dichiarata improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012;
Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/
2008 – secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ri- corso e del decreto di fissazione della udienza – che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/
2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile, sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
4. In definitiva, l'appello principale di va rigettato. Assorbita ogni altra que- CP_4
stione.
Spese irripetibili per l'appellata non costituitasi pur regolarmente evocata in giudizio.
Le spese processuali del presente grado vanno compensate tra e nei cui CP_4 CP_2
confronti non è stata svolta alcuna domanda.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di e , ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020). CP_4 CP_2
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1148/2021 R.G., rigetta l'appello di CP_4
Dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_2 Spese irripetibili nei confronti di . Controparte_1
Spese compensate tra e . CP_4 CP_2
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di e . CP_4 CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi