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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2253 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2253/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CE), con l'Avv. MARCO PROSPERONI, come da procura in atti RICORRENTE E
( nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARINA BERNINI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti DI ET SS ha chiesto dichiararsi la separazione personale da in relazione al matrimonio celebrato in data 30.03.2012 Controparte_1 nel Comune di Acerra (NA), atto registrato agli atti dello stato civile di detto Comune all'anno 2012, Parte 1, Serie N.12 (All.01). A fondamento della domanda deduceva che: a) che dalla loro unione in data 19.6.2017 era nato il figlio minore b) che i Persona_1 coniugi erano comproprietari al 50% dei diritti di piena proprietà di un' abitazione sita in Viterbo Via degli Etruschi n°24 con garage sito nella stessa strada e costituente la casa familiare in relazione alla quale era stato acceso un mutuo con Banca Intesa San Paolo S.p.A. con rata mensile di € 420,00; c) che il marito era dipendente del difesa con Controparte_2 una retribuzione mensile di circa € 2.300,00, a differenza della stessa, dipendente del Comune di Viterbo che nella qualità di agente della Polizia Locale, percepiva una retribuzione mensile di circa € 2.000,00; c) che nel corso degli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, circostanza, questa che aveva determinato l'instaurazione del presente giudizio. Alla luce di tali circostanze ha chiesto l'assegnazione della casa familiare ove collocare il figlio minore da affidare congiuntamente ai genitori, con specifiche modalità di visita del padre, oltre al versamento di una somma di euro 350 mensile per il mantenimento del minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito della ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare, nulla osservando in merito all'assegnazione della casa familiare alla moglie ed all'affidamento condiviso del figlio, chiedeva di disporre una collocazione paritaria del minore presso i genitori, con onere per ognuno di essi di provvedere al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza presso ognuno di loro. All'esito della prima udienza, dopo avere sentito le parti ed avanzato, infruttuosamente, una proposta conciliativa, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio sulle rispettive conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio. Quanto alla ulteriore questione sollevate in relazione al collocamento ed al mantenimento del figlio minore - incontestata la richiesta di assegnazione della casa familiare e l'affidamento condiviso del figlio minore - al fine di garantire il più ampio diritto di visita del padre, il diritto di visita del padre può essere stabilito nella misura indicata in dispositivo, seguendo quanto già oggetto di proposta conciliativa avanzata considerando quanto dichiarato dalle stesse partii in udienza, quando le stesse parti avevano dato atto del fatto che, al momento, il figlio viveva periodi sostanzialmente analoghi con ogni genitore. In merito all'entità del mantenimento dei figlio, diva ribadire che lo schema legale da seguire prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze del figlio, un bambino che ha oggi sette anni e rispetto al quale non sono state indicate esigenze particolari se non quelle tipiche della sua età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono parte ricorrente godere dell'abitazione familiare e percepire un reddito mensile di circa euro 1850 mensile (per come risulta su 12 mensilità per l'anno 2024) a fronte di un reddito del resistente (diversamente da quanto da quest'ultimo dichiarato in udienza), di euro 2300, importo calcolato considerando 12 mensilità per l'annualità 2024 sulla base della documentazione bancaria depositata e conteggiando anche le somme ricevute da Lo stesso inoltre ha Controparte_3 dichiarato di sostenere spese abitative per euro 500 mensili, che allo stato non riosultano documentate. Ogni parte, poi, ogni mese corrisponde la somma di euro 210,00 per il mutuo;
c) il fatto che il minore, pur essendo collocato in via prevalente presso la madre, pernotta 14 giorni presso l'abitazione paterna per come indicato in dispositivo. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione può essere determinato in euro 100,00 a carico del padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente.
Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1 il 27/07/1983 e nato a ACERRA (NA) il [...] in [...] al Controparte_1 matrimonio celebrato in data 30.03.2012 nel Comune di Acerra registrato agli atti dello stato civile di detto Comune all'anno 2012, Parte 1, Serie N.12 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Viterbo a la quale ivi potrà vivere Parte_1 unitamente al figlio minore;
Per_1
3. affida il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi a quando lo riaccompagnerà il lunedi a scuola e ogni settimana nei giorni di martedì quando lo prenderà all'uscita di scuola fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà quindici giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2253/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CE), con l'Avv. MARCO PROSPERONI, come da procura in atti RICORRENTE E
( nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARINA BERNINI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti DI ET SS ha chiesto dichiararsi la separazione personale da in relazione al matrimonio celebrato in data 30.03.2012 Controparte_1 nel Comune di Acerra (NA), atto registrato agli atti dello stato civile di detto Comune all'anno 2012, Parte 1, Serie N.12 (All.01). A fondamento della domanda deduceva che: a) che dalla loro unione in data 19.6.2017 era nato il figlio minore b) che i Persona_1 coniugi erano comproprietari al 50% dei diritti di piena proprietà di un' abitazione sita in Viterbo Via degli Etruschi n°24 con garage sito nella stessa strada e costituente la casa familiare in relazione alla quale era stato acceso un mutuo con Banca Intesa San Paolo S.p.A. con rata mensile di € 420,00; c) che il marito era dipendente del difesa con Controparte_2 una retribuzione mensile di circa € 2.300,00, a differenza della stessa, dipendente del Comune di Viterbo che nella qualità di agente della Polizia Locale, percepiva una retribuzione mensile di circa € 2.000,00; c) che nel corso degli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, circostanza, questa che aveva determinato l'instaurazione del presente giudizio. Alla luce di tali circostanze ha chiesto l'assegnazione della casa familiare ove collocare il figlio minore da affidare congiuntamente ai genitori, con specifiche modalità di visita del padre, oltre al versamento di una somma di euro 350 mensile per il mantenimento del minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito della ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare, nulla osservando in merito all'assegnazione della casa familiare alla moglie ed all'affidamento condiviso del figlio, chiedeva di disporre una collocazione paritaria del minore presso i genitori, con onere per ognuno di essi di provvedere al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza presso ognuno di loro. All'esito della prima udienza, dopo avere sentito le parti ed avanzato, infruttuosamente, una proposta conciliativa, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio sulle rispettive conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio. Quanto alla ulteriore questione sollevate in relazione al collocamento ed al mantenimento del figlio minore - incontestata la richiesta di assegnazione della casa familiare e l'affidamento condiviso del figlio minore - al fine di garantire il più ampio diritto di visita del padre, il diritto di visita del padre può essere stabilito nella misura indicata in dispositivo, seguendo quanto già oggetto di proposta conciliativa avanzata considerando quanto dichiarato dalle stesse partii in udienza, quando le stesse parti avevano dato atto del fatto che, al momento, il figlio viveva periodi sostanzialmente analoghi con ogni genitore. In merito all'entità del mantenimento dei figlio, diva ribadire che lo schema legale da seguire prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze del figlio, un bambino che ha oggi sette anni e rispetto al quale non sono state indicate esigenze particolari se non quelle tipiche della sua età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono parte ricorrente godere dell'abitazione familiare e percepire un reddito mensile di circa euro 1850 mensile (per come risulta su 12 mensilità per l'anno 2024) a fronte di un reddito del resistente (diversamente da quanto da quest'ultimo dichiarato in udienza), di euro 2300, importo calcolato considerando 12 mensilità per l'annualità 2024 sulla base della documentazione bancaria depositata e conteggiando anche le somme ricevute da Lo stesso inoltre ha Controparte_3 dichiarato di sostenere spese abitative per euro 500 mensili, che allo stato non riosultano documentate. Ogni parte, poi, ogni mese corrisponde la somma di euro 210,00 per il mutuo;
c) il fatto che il minore, pur essendo collocato in via prevalente presso la madre, pernotta 14 giorni presso l'abitazione paterna per come indicato in dispositivo. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione può essere determinato in euro 100,00 a carico del padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente.
Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1 il 27/07/1983 e nato a ACERRA (NA) il [...] in [...] al Controparte_1 matrimonio celebrato in data 30.03.2012 nel Comune di Acerra registrato agli atti dello stato civile di detto Comune all'anno 2012, Parte 1, Serie N.12 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Viterbo a la quale ivi potrà vivere Parte_1 unitamente al figlio minore;
Per_1
3. affida il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi a quando lo riaccompagnerà il lunedi a scuola e ogni settimana nei giorni di martedì quando lo prenderà all'uscita di scuola fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà quindici giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco