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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa in grado d'appello da con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patron (C.F. ) ed Eli-
[...] C.F._1
sabetta Fantini (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, elettivamente domi- C.F._2
ciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1 (c.a.p. 20122); per scambio atti, comunicazioni e notificazioni: fax n. 02.89952541, PEC:
e Email_1 Email_2
appellante contro con sede in EC RE (VI), Controparte_1
Località Alte Ceccato, viale Trieste n.45, c.f. e p.iva , in persona del Legale Rap- P.IVA_2
presentante sig. (c.f. ), difesa e rappresentata dal Controparte_2 CodiceFiscale_3
Prof. Avv. Loris Tosi del Foro di Venezia, c.f. , elettivamente domici- CodiceFiscale_4
liata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo PEC Email_3
pagina 1 di 11 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di- sattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott.ssa
Caterina Centola n. 8317 del 25/10/2023 nel giudizio RG 48474/2022, non notificata, e in ac- coglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è
[...]
dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
EC RE (VI), Località Alte Ceccato, viale Trieste n.45, in persona del legale rap- presentante pro tempore, a restituire a la somma di Euro 111.764,21, mag- Parte_1
giorata degli interessi dal 22.11.2023 al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla no- tificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore su- bordine, condannare a restituire a con la Controparte_1 Parte_1
maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata: nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta, l'Appello interposto da ed ogni Parte_1 ulteriore domanda di cui all'Atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 8317 del 25.10.2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG
n.48474/2022; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mi- Controparte_1 lano, (già per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 Parte_1 CP_3
pagina 2 di 11 c.c., della somma di euro 148.177,93 (al netto degli interessi), versata, in relazione alla som- ministrazione di energia elettrica in favore di più sedi locali (fornitura riguardante 14 punti di prelievo), a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture di energia elettri- ca emesse nel periodo 1.1.2010 – 30.11.2010. A sostegno della domanda adduceva la contrarie- tà dell'art. 6, comma 2, dl. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale, con il disposto della diretti- va n. 2008/118.
2. nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare la prescri- Parte_1
zione parziale delle somme corrisposte antecedentemente al 22/9/2010. Nel merito contestava l'esistenza dei presupposti dell'indebito.
3. Mutato il rito da sommario a ordinario, il Tribunale, con sentenza n. 8317 pubblicata il
25/10/2023, condannava a pagare a a Parte_1 Controparte_1
titolo di restituzione dell'indebito, la somma di € 105.917,30, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Nel motivare la decisione, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità se- condo cui la norma di cui all'art. 6 D.L. n. 511/1998, che prevede l'addizionale provinciale alle accise, si pone in contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpreta- to dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio
2018 in causa C-103/17”. Riteneva pertanto che, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla nor- mativa interna, l'art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, dovesse essere disapplicato con conse- guente diritto dell'attrice alla restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale e ciò in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Cor- te di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice na- zionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Affermata, quindi, la prescri- zione del diritto alla restituzione delle somme pagate anteriormente al 22/9/2010, condannava la convenuta alla restituzione dell'importo € 105.917,30, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda al saldo.
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico Parte_1
motivo sviluppato nelle pagg. da 32 a 42 dell'atto di impugnazione.
pagina 3 di 11 5.1 L'appellante si duole che il Tribunale sia incorso errore laddove ha ritenuto possibile la disapplicazione, nei rapporti tra privati, di una norma interna contrastante con una direttiva.
Osserva che, sul punto, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di giusti- zia dell'Unione Europea 11 aprile 2024 nella causa C-316/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con tale sentenza, osserva l'appellante, la UE ha affermato che:
a) l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondi- zionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o dispon- ga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
b) il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma- tiva nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Sta- to membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ri- percussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla norma- tiva nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consen- tendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguen- za della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondi- zionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di il- legittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
5.2 Assume, quindi, l'appellante, che “la presunta incompatibilità della normativa nazio- nale che ha istituito l'addizionale provinciale rispetto alle Direttive europee (in particolare la
n. 2008/118/CE) non assume rilievo in giudizi inter privatos” e che, pertanto, “anche se fosse appurato che le norme italiane dovessero ritenersi in contrasto con le Direttive europee, ciò
pagina 4 di 11 non potrebbe comunque portare alla disapplicazione della norma italiana nei rapporti tra pri- vati e, perciò, in giudizi civili fra privati quale il presente”. Sostiene, in sintesi, che:
- è preclusa al Giudice nazionale la disapplicazione – in giudizi fra privati – delle disposizioni interne sulle addizionali alle accise per asserito contrasto con la Direttiva, e pertanto le richie- ste di rimborso vanno rigettate;
- le sentenze della Corte europea che hanno stabilito la illegittimità di nuovi tributi in mancan- za di una finalità specifica, non possono che rivolgersi agli Stati e non ai rapporti tra privati nei confronti dei quali né la direttiva né sentenze di applicazione della direttiva stessa, posso- no creare obblighi o diritti;
- il fruitore di energia elettrica finale ha invece titolo per esperire l'azione risarcitoria contro lo
Stato italiano responsabile della violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente degli artt.
10 e 249 del Trattato.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
6.1 Deduce che il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'interpretazione del diritto co- munitario fornita dalla Corte di Giustizia UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa dovendosi riconoscere alle pronunce della Corte di Giustizia il valore di ulteriore fonte del di- ritto comunitario.
6.2 Sotto altro profilo osserva che, anche volendo aderire all'eccezione in ordine alla porta- ta verticale della Direttiva, quest'ultima investe pur sempre la disciplina delle accise, ergo il rapporto tributario tra l'Erario ed il fornitore (rectius tra Stato e privato), presupposto del rap- porto civilistico tra quest'ultimo ed il consumatore. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica - ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta, ha operato - può accertare, seppure in via incidentale, la debenza “a monte” dell'imposta contestata, con po- tere/dovere “(…) di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia pre- supposto e di disapplicarlo”.
7. All'udienza del 25/2/2025, fissata in modalità cartolare per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*****
pagina 5 di 11 8. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata sia pure con mo- tivazione parzialmente diversa.
9. Va premesso che l'appellante, pur avendo riportato nelle premesse dell'atto di impu- gnazione (della lunghezza di 47 pp.) le argomentazioni svolte in primo grado per sostenere la non contrarietà alla direttiva della norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (secondo l'appellante, in sintesi, l'addizionale non costituiva diversa im- posta - la cui introduzione avrebbe richiesto finalità specifiche - ma contribuiva a determinare modalità e misura della accisa sull'energia elettrica), ha articolato un solo motivo di appello, con il quale si duole, alla luce della sentenza della UE 11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di ripetizione di indebito, abbia erroneamente di- sapplicato la norma istitutiva dell'addizionale per il ritenuto contrasto con la direttiva n.
2008/118.
10. Ciò premesso, osserva il collegio che, in ogni caso, in ordine all'incompatibilità tra la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale oggetto di causa e la normativa europea, con riferimento al “rapporto tributario” ed al periodo antecedente l'abrogazione dell'imposta oggetto di causa (avvenuta con i d.lgs. 23/2011, 68/2012 e con il dl 68/2011), si è formato un orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato e condivisibile. Secondo tale inse- gnamento, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbo- no rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (sentenze emesse nelle cause C-
553/13 e C-103/17), dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle ac- cise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”. In sostanza, il difetto del requisito
“consistente nella sussistenza di una finalità specifica, non essendo in alcun modo chiarite le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare e non potendo essere ritenuta tale la destinazione (v. la premessa del D.L. n. 511 del 1988) ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituziona- li”, non distinguibile dalla generica finalità di bilancio”, comporta la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del dl n. 511/1998, in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto co-
pagina 6 di 11 munitario fornita dalla Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento inter- no ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (v.
Cass. n. 22343/2020;; Cass. n. 16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n.
15198/2019, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale). La riscossione delle addi- zionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo
1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è, dunque, avvenuta in contrasto con le previsioni della Di- rettiva 2008/118/CE.
11. Tema del giudizio consiste, quindi, nell'accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamen- te nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L.
n. 511/1988).
12. In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia, né la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di proce- dimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non in- volgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
13. È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla UE con la sentenza pronunciata l'11/4/2024 nella causa C-316/2022 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla possibilità di disapplicazione della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepi- ta e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente ver- sato, secondo il quale “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei con- fronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare ob- blighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”. Nondimeno, a parere del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quanto affermato dalla UE circa l'inefficacia della Di- rettiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non è dirimente e non preclude di ritenere fondata pagina 7 di 11 la pretesa restitutoria avanzata in causa dall'odierna appellata (che i principi affermati dalla
UE con la sentenza resa nella causa C-316/2022 non siano dirimenti nel senso voluto dall'appellante emerge dalle considerazioni svolte dalla S.C. con le ordinanze interlocutorie n.
52520/2025 e n. 32088 del 12/12/2024).
14. L'orientamento assunto da questa Corte è, infatti, nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla norma- tiva interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA). Tale orientamento, unitamente ad una coeren- te interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di
Giustizia nella sopra richiamata sentenza, con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
15. La UE, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifi- ca da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al con- sumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva inde- bitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizio- ne dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed in- condizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di ille- gittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
16. In ultima analisi, la disapplicazione della Direttiva 2008/118/CE in via meramente inci- dentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione
e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati. Può farsi richiamo, al riguardo, all'orientamento elaborato dalla S.C. in materia di rim-
pagina 8 di 11 borso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione fi- nanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rap- porto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli ef- fetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tribu- taria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via inci- dentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudi- zio tributario” (Cass. S.U. n. 15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064;
Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
17. Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rap- porto tra sostituto di imposta e sostituito, dunque, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del se- condo, il consumatore finale non è parte del primo). Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poi- ché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativa- mente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conse- guenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
18. In via di principio, allora, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti. Se viene meno l'obbligo, gra- vante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico. Una volta chiarito che la rivalsa non ha per ogget- to l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la ri- levanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
19. In altre parole, ad avviso del collegio, nell'ambito del rapporto civilistico, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice può procedere ad una valutazione, meramente pagina 9 di 11 incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rap- porto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dunque un rap- porto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale).
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe, cioè, necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Sta- to/privato) e non orizzontale del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può, dunque, sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale, come già detto, non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazio- ne tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
20. La sentenza della UE pronunciata nella causa C-316/2022, d'altro canto, ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebita- mente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementa- re che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla nor- mativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”. Ferma, dunque, l'inefficacia delle direttive inattuate nei rap- porti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli
Stati membri.
21. Ad avviso del collegio, in ultima analisi, la disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L.
n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla UE. L'ordinamento italiano, infatti, consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verti- cale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvol- gere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avan-
pagina 10 di 11 zata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica. A questo riguardo, non è senza significato rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la UE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
22. Per le ragioni suesposte l'appello deve essere rigettato. Ricorrono i presupposti per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di appello in considerazione della comples- sità delle questioni trattate. Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 8317 del 25.10.2023, ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giu- dizio;
c) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Milano, 4 marzo 2025
Il presidente est.
Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa in grado d'appello da con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patron (C.F. ) ed Eli-
[...] C.F._1
sabetta Fantini (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, elettivamente domi- C.F._2
ciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1 (c.a.p. 20122); per scambio atti, comunicazioni e notificazioni: fax n. 02.89952541, PEC:
e Email_1 Email_2
appellante contro con sede in EC RE (VI), Controparte_1
Località Alte Ceccato, viale Trieste n.45, c.f. e p.iva , in persona del Legale Rap- P.IVA_2
presentante sig. (c.f. ), difesa e rappresentata dal Controparte_2 CodiceFiscale_3
Prof. Avv. Loris Tosi del Foro di Venezia, c.f. , elettivamente domici- CodiceFiscale_4
liata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo PEC Email_3
pagina 1 di 11 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di- sattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott.ssa
Caterina Centola n. 8317 del 25/10/2023 nel giudizio RG 48474/2022, non notificata, e in ac- coglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è
[...]
dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
EC RE (VI), Località Alte Ceccato, viale Trieste n.45, in persona del legale rap- presentante pro tempore, a restituire a la somma di Euro 111.764,21, mag- Parte_1
giorata degli interessi dal 22.11.2023 al saldo effettivo;
in subordine, con gli interessi dalla no- tificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore su- bordine, condannare a restituire a con la Controparte_1 Parte_1
maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata: nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta, l'Appello interposto da ed ogni Parte_1 ulteriore domanda di cui all'Atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 8317 del 25.10.2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG
n.48474/2022; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mi- Controparte_1 lano, (già per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 Parte_1 CP_3
pagina 2 di 11 c.c., della somma di euro 148.177,93 (al netto degli interessi), versata, in relazione alla som- ministrazione di energia elettrica in favore di più sedi locali (fornitura riguardante 14 punti di prelievo), a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture di energia elettri- ca emesse nel periodo 1.1.2010 – 30.11.2010. A sostegno della domanda adduceva la contrarie- tà dell'art. 6, comma 2, dl. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale, con il disposto della diretti- va n. 2008/118.
2. nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare la prescri- Parte_1
zione parziale delle somme corrisposte antecedentemente al 22/9/2010. Nel merito contestava l'esistenza dei presupposti dell'indebito.
3. Mutato il rito da sommario a ordinario, il Tribunale, con sentenza n. 8317 pubblicata il
25/10/2023, condannava a pagare a a Parte_1 Controparte_1
titolo di restituzione dell'indebito, la somma di € 105.917,30, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Nel motivare la decisione, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità se- condo cui la norma di cui all'art. 6 D.L. n. 511/1998, che prevede l'addizionale provinciale alle accise, si pone in contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpreta- to dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio
2018 in causa C-103/17”. Riteneva pertanto che, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla nor- mativa interna, l'art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, dovesse essere disapplicato con conse- guente diritto dell'attrice alla restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale e ciò in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Cor- te di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice na- zionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Affermata, quindi, la prescri- zione del diritto alla restituzione delle somme pagate anteriormente al 22/9/2010, condannava la convenuta alla restituzione dell'importo € 105.917,30, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda al saldo.
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico Parte_1
motivo sviluppato nelle pagg. da 32 a 42 dell'atto di impugnazione.
pagina 3 di 11 5.1 L'appellante si duole che il Tribunale sia incorso errore laddove ha ritenuto possibile la disapplicazione, nei rapporti tra privati, di una norma interna contrastante con una direttiva.
Osserva che, sul punto, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di giusti- zia dell'Unione Europea 11 aprile 2024 nella causa C-316/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con tale sentenza, osserva l'appellante, la UE ha affermato che:
a) l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondi- zionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o dispon- ga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
b) il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma- tiva nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Sta- to membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ri- percussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla norma- tiva nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consen- tendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguen- za della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondi- zionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di il- legittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
5.2 Assume, quindi, l'appellante, che “la presunta incompatibilità della normativa nazio- nale che ha istituito l'addizionale provinciale rispetto alle Direttive europee (in particolare la
n. 2008/118/CE) non assume rilievo in giudizi inter privatos” e che, pertanto, “anche se fosse appurato che le norme italiane dovessero ritenersi in contrasto con le Direttive europee, ciò
pagina 4 di 11 non potrebbe comunque portare alla disapplicazione della norma italiana nei rapporti tra pri- vati e, perciò, in giudizi civili fra privati quale il presente”. Sostiene, in sintesi, che:
- è preclusa al Giudice nazionale la disapplicazione – in giudizi fra privati – delle disposizioni interne sulle addizionali alle accise per asserito contrasto con la Direttiva, e pertanto le richie- ste di rimborso vanno rigettate;
- le sentenze della Corte europea che hanno stabilito la illegittimità di nuovi tributi in mancan- za di una finalità specifica, non possono che rivolgersi agli Stati e non ai rapporti tra privati nei confronti dei quali né la direttiva né sentenze di applicazione della direttiva stessa, posso- no creare obblighi o diritti;
- il fruitore di energia elettrica finale ha invece titolo per esperire l'azione risarcitoria contro lo
Stato italiano responsabile della violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente degli artt.
10 e 249 del Trattato.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
6.1 Deduce che il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'interpretazione del diritto co- munitario fornita dalla Corte di Giustizia UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa dovendosi riconoscere alle pronunce della Corte di Giustizia il valore di ulteriore fonte del di- ritto comunitario.
6.2 Sotto altro profilo osserva che, anche volendo aderire all'eccezione in ordine alla porta- ta verticale della Direttiva, quest'ultima investe pur sempre la disciplina delle accise, ergo il rapporto tributario tra l'Erario ed il fornitore (rectius tra Stato e privato), presupposto del rap- porto civilistico tra quest'ultimo ed il consumatore. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica - ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta, ha operato - può accertare, seppure in via incidentale, la debenza “a monte” dell'imposta contestata, con po- tere/dovere “(…) di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia pre- supposto e di disapplicarlo”.
7. All'udienza del 25/2/2025, fissata in modalità cartolare per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*****
pagina 5 di 11 8. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata sia pure con mo- tivazione parzialmente diversa.
9. Va premesso che l'appellante, pur avendo riportato nelle premesse dell'atto di impu- gnazione (della lunghezza di 47 pp.) le argomentazioni svolte in primo grado per sostenere la non contrarietà alla direttiva della norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (secondo l'appellante, in sintesi, l'addizionale non costituiva diversa im- posta - la cui introduzione avrebbe richiesto finalità specifiche - ma contribuiva a determinare modalità e misura della accisa sull'energia elettrica), ha articolato un solo motivo di appello, con il quale si duole, alla luce della sentenza della UE 11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di ripetizione di indebito, abbia erroneamente di- sapplicato la norma istitutiva dell'addizionale per il ritenuto contrasto con la direttiva n.
2008/118.
10. Ciò premesso, osserva il collegio che, in ogni caso, in ordine all'incompatibilità tra la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale oggetto di causa e la normativa europea, con riferimento al “rapporto tributario” ed al periodo antecedente l'abrogazione dell'imposta oggetto di causa (avvenuta con i d.lgs. 23/2011, 68/2012 e con il dl 68/2011), si è formato un orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato e condivisibile. Secondo tale inse- gnamento, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbo- no rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (sentenze emesse nelle cause C-
553/13 e C-103/17), dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle ac- cise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”. In sostanza, il difetto del requisito
“consistente nella sussistenza di una finalità specifica, non essendo in alcun modo chiarite le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare e non potendo essere ritenuta tale la destinazione (v. la premessa del D.L. n. 511 del 1988) ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituziona- li”, non distinguibile dalla generica finalità di bilancio”, comporta la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del dl n. 511/1998, in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto co-
pagina 6 di 11 munitario fornita dalla Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento inter- no ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (v.
Cass. n. 22343/2020;; Cass. n. 16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n.
15198/2019, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale). La riscossione delle addi- zionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo
1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è, dunque, avvenuta in contrasto con le previsioni della Di- rettiva 2008/118/CE.
11. Tema del giudizio consiste, quindi, nell'accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamen- te nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L.
n. 511/1988).
12. In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia, né la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di proce- dimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non in- volgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
13. È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla UE con la sentenza pronunciata l'11/4/2024 nella causa C-316/2022 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla possibilità di disapplicazione della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepi- ta e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente ver- sato, secondo il quale “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei con- fronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare ob- blighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”. Nondimeno, a parere del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quanto affermato dalla UE circa l'inefficacia della Di- rettiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non è dirimente e non preclude di ritenere fondata pagina 7 di 11 la pretesa restitutoria avanzata in causa dall'odierna appellata (che i principi affermati dalla
UE con la sentenza resa nella causa C-316/2022 non siano dirimenti nel senso voluto dall'appellante emerge dalle considerazioni svolte dalla S.C. con le ordinanze interlocutorie n.
52520/2025 e n. 32088 del 12/12/2024).
14. L'orientamento assunto da questa Corte è, infatti, nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla norma- tiva interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA). Tale orientamento, unitamente ad una coeren- te interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente, inoltre, di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di
Giustizia nella sopra richiamata sentenza, con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
15. La UE, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifi- ca da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al con- sumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva inde- bitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizio- ne dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed in- condizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di ille- gittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
16. In ultima analisi, la disapplicazione della Direttiva 2008/118/CE in via meramente inci- dentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione
e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati. Può farsi richiamo, al riguardo, all'orientamento elaborato dalla S.C. in materia di rim-
pagina 8 di 11 borso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione fi- nanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rap- porto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli ef- fetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tribu- taria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via inci- dentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudi- zio tributario” (Cass. S.U. n. 15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064;
Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
17. Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rap- porto tra sostituto di imposta e sostituito, dunque, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del se- condo, il consumatore finale non è parte del primo). Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poi- ché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativa- mente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conse- guenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
18. In via di principio, allora, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti. Se viene meno l'obbligo, gra- vante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico. Una volta chiarito che la rivalsa non ha per ogget- to l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la ri- levanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
19. In altre parole, ad avviso del collegio, nell'ambito del rapporto civilistico, per valutare la sussistenza del diritto di ripetizione, il giudice può procedere ad una valutazione, meramente pagina 9 di 11 incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia non direttamente applicabile in giudizio, in quanto attinente al rap- porto esistente tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo d'imposta (dunque un rap- porto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale).
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe, cioè, necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Sta- to/privato) e non orizzontale del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può, dunque, sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale, come già detto, non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazio- ne tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
20. La sentenza della UE pronunciata nella causa C-316/2022, d'altro canto, ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebita- mente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementa- re che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla nor- mativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”. Ferma, dunque, l'inefficacia delle direttive inattuate nei rap- porti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli
Stati membri.
21. Ad avviso del collegio, in ultima analisi, la disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L.
n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla UE. L'ordinamento italiano, infatti, consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verti- cale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvol- gere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avan-
pagina 10 di 11 zata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica. A questo riguardo, non è senza significato rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la UE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
22. Per le ragioni suesposte l'appello deve essere rigettato. Ricorrono i presupposti per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di appello in considerazione della comples- sità delle questioni trattate. Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 8317 del 25.10.2023, ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giu- dizio;
c) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Milano, 4 marzo 2025
Il presidente est.
Roberto Aponte
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