Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daiano Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso n. -OMISSIS-2025, con il quale è stato disposto, nei confronti dell’odierna parte ricorrente, il divieto, per due anni, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze da tutti gli esercizi pubblici o dai locali di pubblico intrattenimento aventi come oggetto sociale la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica (bar, osterie, gelaterie, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the ed esercizi similari), nonché ai circoli privati muniti di autorizzazioni per la stessa tipologia di attività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del 10.11.2025 di revoca dell’atto impugnato, depositato dalla difesa erariale il 21.11.2025;
Visto l’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.2025 è stato disposto, nei confronti dell’odierna parte ricorrente, il “ divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze per anni DUE, a far data dalla notifica del presente provvedimento, da tutti gli esercizi pubblici o dai locali di pubblico intrattenimento aventi come oggetto sociale la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica (bar, osterie, gelaterie, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the ed esercizi similari), nonché ai circoli privati muniti di autorizzazioni per la stessa tipologia di attività, situati a Campobasso nelle sotto indicate pubbliche strade: Piazza G. Pepe; Via dei Ferrari; Largo della Maddalena; Via G. Marconi; Piazza Cesare Battisti; Via Cannavina; Largo San Leonardo; Via G. Palombo; Piazzetta Palombo ” (cfr. il provvedimento impugnato);
- contro siffatto provvedimento l’interessato ha presentato l’odierno ricorso, con il quale ha dedotto di essere completamente estraneo ai fatti per i quali è stato colpito dal divieto in questione, evidenziando, in particolare, che nell’ambito del relativo procedimento penale “ la sua posizione veniva stralciata in quanto il Pubblico Ministero richiedeva l’archiviazione ” (cfr. il ricorso a pag. 3);
- per la Questura di Campobasso si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha depositato agli atti di causa il successivo provvedimento n. -OMISSIS-2025 con il quale il Questore aveva, frattanto, revocato il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa, per essere stata rilevata “ l’estraneità del summenzionato agli accadimenti contestatigli nelle fasi delle indagini preliminari ” (cfr. il provvedimento di revoca allegato alla produzione della difesa erariale del 21.11.2025);
- alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 entrambe le parti hanno concluso nel senso dell’improcedibilità del ricorso, la difesa ricorrente invocando il favore delle spese e la difesa erariale instando per la loro compensazione; indi, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata infine trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il Tribunale reputa che sulla domanda di annullamento avanzata dal ricorso sussistano le condizioni per la declaratoria della cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 del cod. proc amm., il quale prevede che “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- deve infatti osservarsi che, in ragione del sopravvenuto provvedimento di revoca emesso medio tempore dal Questore, il thema della controversia, così come determinato dalla domanda annullatoria introduttiva del giudizio, abbia ormai già trovato un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo degli interessi della ricorrente dedotti nel presente giudizio;
- risulta, quindi, definitivamente eliminato dal mondo giuridico il provvedimento che in questa sede era stato impugnato, e tanto già basta, ad avviso del Collegio, a riconoscere la sussistenza in concreto della cessazione della materia del contendere;
- invero, “ nell'ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere opera nel caso in cui si determina un'attività amministrativa successiva dell'amministrazione pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 gennaio 2023, n. 911);
Ritenuto, pertanto, che in virtù delle considerazioni esposte deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm.;
Reputato, infine, che le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge, tenuto conto che l’Amministrazione ha adottato con estrema sollecitudine il provvedimento di secondo grado satisfattivo della pretesa della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.