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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12599/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento dei danni da illegittima reiterazione di contratti a termine per l'insegnamento di religione cattolica
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Nunzio Luggisi, d'intesa con C.F._1
l'avv. Claudio Patti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Catania via P. Mascagni n.110, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. CP_2
Con
funzionario ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, ed elettivamente domiciliato presso
[...] Controparte_5
l' , sito in Catania via Mascagni n. 52, nonché indirizzo pec: Controparte_6
Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 11.12.2023 , quale docente Parte_1 abilitato all'insegnamento di religione cattolica, con ultima sede di servizio presso l'istituto comprensivo I. C. G. Ferraris di Acireale, in sintesi, ha esposto:
- che ha prestato servizio di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica su posti vacanti, in virtù di una serie di contratti tempo determinato reiterati senza soluzione di continuità dall'anno scolastico 2017/2018 fino all'anno scolastico 2023/2024 e, dunque, per un tempo superiore a 36 mesi;
- che sebbene la l. 18.07.2003 n. 186 ha istituito il ruolo dei docenti della religione cattolica, distinguendo fra docenti di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato ed ha stabilito che la consistenza dei ruoli regionali, costituente dotazione organica, deve essere pari al 70% dei
“posti funzionanti” per ciascuna diocesi e l'accesso ad essi deve avvenire previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa;
- che dal 2004 il resistente ha omesso di bandire le relative procedure concorsuali, CP_3
normativamente previste a cadenza triennale, sì impedendo il regolare funzionamento del complessivo sistema, radicalizzandone la precarizzazione
- che con sentenza n. 187/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale –per violazione del diritto comunitario (Direttiva 1999/70/CE)- dell'art. 4 commi
1 e 11 della l.
3.05.1999 n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino, specificando che devono essere prese in considerazione soltanto le condotte realizzate dopo il 10.07.2001, termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati Membri delle disposizioni per conformarsi alla Direttiva;
- che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'abuso lesivo della direttiva comunitaria si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, nel momento in cui il docente è mantenuto in servizio per più di un triennio, ritenendo applicabili, ai fini della quantificazione del danno, i principi di cui all'art. 32 comma 5 l. n.183/2010;
- che anche la Corte di Giustizia UE ha rilevato l'illegittimità del sistema che ammette la rinnovazione di contratti di lavoro a tempo per la realizzazione, in modo permanente e
Pagina 2 duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell'insegnamento, riaffermando, in questi casi, il dovere delle autorità giurisdizionali dello Stato di garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro e di assicurare tutela ai lavoratori che hanno subìto un abuso in conseguenza dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto testualmente di “- … dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine stipulati tra la (stessa) … e il
[...]
per più di 36 mesi dal 1.9.2017; - per l'effetto, condannare il Controparte_7
… al risarcimento del danno in (suo) favore … nella Controparte_3 misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604/9166 o nella diversa misura ritenuta dal Giudice oltre accessori come da prospetto paga novembre 2023 in € 2.301,85
(lordo) - € 1.689,94 (netto) … - condannare il … alla Controparte_3
refusione di spese e competenze del presente giudizio ai sensi del D.M. n. 147/2022 con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. ai … difensori …”.
In data 28.11.2024 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' Controparte_8
depositando nel fascicolo telematico memoria di costituzione con la quale, in sintesi,
[...]
ha dedotto:
- che è intervenuta la decadenza ex art. 32 della l. n. 183/2010, globalmente sull'intera azione, nonché singolarmente per ciascuno dei contratti dedotti in causa;
- che non vi è prova che la ricorrente abbia provveduto alla copertura di posti stabilmente vacanti nella pianta organica dell'organizzazione;
- che l'art. 1 bis del d.l. 126/2019 e s.m.i., ha previsto che entro il 2024 il
[...]
provveda a bandire una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di Controparte_3
religione cattolica che siano in possesso dei prescritti titoli e con decreto dipartimentale del
29.05.2024 n. 1327 è stata indetta una procedura concorsuale, su base regionale, per la copertura dei posti di insegnanti di religione cattolica per la scuola dell'infanzia e della primaria, nonché con decreto 29.05.2024 n. 1328 è stata indetta analoga procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado e, con successiva nota dell' Controparte_4
del 3.06.2024 n. 22283, sono state avviate in le procedure, consentendo agli aspiranti di CP_4
formulare la domanda di partecipazione concorsuale fino al 2.07.2024;
- che con nota 24.10.2024 n. 50573 sono stati resi pubblici i contingenti messi dei posti messi a concorso, per cui non ricorre alcuna situazione di abuso, dovendosi ritenere cessata la materia del contendere.
Pagina 3 - che, ad ogni modo, l'annualità del contratto è connaturale al rapporto di servizio con il docente di religione, il quale, perciò, non può dolersi delle interruzioni tra un contratto ed altro né esse possono ritenersi integranti violazione del diritto eurocomunitario;
- che, con sentenza 3.01.2022, la CGUE nella causa C-282/19 ha verificato la rispondenza della l. n.186/2003 a quelle ragioni obiettive che giustificano il ricorso al contratto a termine, in armonia con quanto sancito dalla clausola 5 di cui all'Accordo Quadro di recepimento della
Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine;
- che non sussiste alcun automatismo assunzionale, ponendosi il concorso pubblico quale unica modalità per l'accesso al ruolo per gli insegnanti di religione, sicché il docente di religione gode solo del diritto alla chance a concorrere in un concorso pubblico in piena competizione con altri candidati, e non già quella di essere arruolato con automatica certezza, ciò presupponendo un interesse della parte a cogliere la chance concorsuale ai fini della stabilizzazione e, nella specie, parte ricorrente non ha prodotto la domanda di partecipazione al predetto concorso ovvero altro atto che manifesti il suo interesse all'immissione in ruolo, così come, in questa sede, non ha formulato domanda volta alla conversione del rapporto;
- che la previsione di un piano straordinario rende aleatorio il diritto azionato, in quanto nulla esclude che la parte ricorrente scelga di non concorrere al piano in parola e l'immissione in ruolo renderebbe priva di causa l'obbligazione risarcitoria oggetto di causa, in difetto di prova di una lesione di tipo patrimoniale o di altra natura, essendo stata prevista, sotto quest'ultimo profilo, per il personale con almeno 36 mesi di servizio la procedura stabilizzante esclusiva sopra detta.
Conseguentemente, il resistente ha chiesto di “- Dichiarare inammissibile od CP_3
infondato il ricorso per cessata materia del contendere;
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010; -
Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
Pagina 4 Sul piano processuale, è preliminare l'esame dell'eccezione, sollevata dall'Amministrazione scolastica ai sensi del disposto dell'art. 32 della l.n.183/2010, di inammissibilità delle pretese avanzate dalla ricorrente per sopravvenuta decadenza di quest'ultima dall'incoare il presente giudizio.
La doglianza de qua è priva di pregio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato)” (Cass. 16.02.2023 n.4960).
In linea di continuità con tali principi, considerato che l'istituto della decadenza non può trovare applicazione al di fuori di una espressa e specifica previsione legale, trattandosi di disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica,
l'accertamento della abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine oggetto di causa, sollecitato dalla parte ricorrente, è senz'altro tempestiva, in quanto, alla luce del disposto dell'art. 5 c.p.c., al tempo in cui è stato depositato il ricorso (11.12.2023), il servizio di docenza prestato dalla ricorrente era ancora in essere avendo concluso per l'anno scolastico 2023/2024 contratto di supplenza a tempo determinato efficace dall'1.09.2023 al 31.08.2024, in disparte che per l'anno scolastico 2024/2025 il vincolo negoziale de quo è stato rinnovato per il periodo ricompreso dall'1.09.2024 al 31.08.2025, sì come emerge dalla disamina dello stato matricolare prodotto dal resistente. CP_3
In considerazione di quanto precede, dunque, i contratti di lavoro oggetto di causa conclusi, senza soluzione di continuità, dall'anno scolastico 2017/2018 fino all'anno scolastico
2022/2023 possono rilevare come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti suscettibile in via incidentale di legittima valutazione ai fini della liquidazione del danno comunitario per il superamento del limite dei trentasei mesi in un contesto normativo che non consente la conversione in rapporto di pubblico impiego privatizzato a tempo indeterminato di contratti a termine illegittimi e, per come già chiarito dalla Corte di Giustizia
UE (v. sent. 25.10.2018, causa C-331/17), a monte, neppure pone l'obbligo degli Stati membri
Pagina 5 a prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego
(Cass. 11.02.2025 n.3480; Cass. 15.09.2021, n. 24960).
Parimenti, infondata è l'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione scolastica, vigendo il principio di diritto secondo cui “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass. 12.12.2023 n.34741).
Nel merito, parte ricorrente ha lamentato l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, stipulati con l'Amministrazione convenuta, per gli anni scolastici 2017/2018 -
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 e in forza dei quali ha svolto attività di docenza “per l'insegnamento della religione cattolica” dal mese di settembre fino al 31 agosto successivo e, dunque, per l'intero anno scolastico, sì come risulta dai documenti negoziali versati nel fascicolo telematico.
Rispetto al thema decidendum in parola, la circostanza che in data 29.05.2024
l'Amministrazione resistente ha indetto procedure concorsuali di stabilizzazione del rapporto di lavoro –alle quali la ricorrente è legittimata ad accedere presentando domanda fino al
2.07.2024- non consente di affermare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto non risulta allo stato immessa in ruolo, essendo rimasta destinataria –come Parte_1
si è detto-anche per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto di lavoro a tempo determinato che non giova affatto ad annullare gli anni di docenza precaria protrattisi con l'ente ministeriale per aver omesso di adottare in precedenza le procedure di reclutamento concorsuale in conformità alle prescrizioni normative di cui appresso si dirà.
In questa prospettiva, peraltro, nella disamina della domanda risarcitoria avanzata da docenti di religione non immessi in ruolo, la Suprema Corte ha chiarito che i diritti risarcitori sono
“indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio
2021, n. 14815)” (Cass.
9.06.2022 n.18698).
Proprio l'assenza di un automatismo strutturato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine, rende solo astratta la chance di stabilizzazione ed esclude che l'indizione della procedura invocata dall'Amministrazione resistente possa ritenersi per i docenti di religione misura proporzionata, effettiva,
Pagina 6 sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi già affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016.
Da questo punto di vista, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). … Come già esposto nella … pronuncia nr. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest'ultima. … In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo
1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. … Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519.
... Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell' 8 maggio
2019, in causa C 494/17 -Rossato il giudice europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici ( nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in
Pagina 7 ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. ... Quando, invece,
l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non
è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente …
(Di qui,) In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola” (v. in motivazione, Cass. 27.05.2021 n.14815).
In coerenza con i superiori insegnamenti, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “il concorso straordinario indetto con il D.M. del appellante n. 9 del 19 gennaio 2024, CP_3
sopra richiamato, pur essendo stato riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre "già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)", secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla L. n. 107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale).
E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente.
Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine
(e pertanto non vi è ragione di accertare se gli odierni appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione e, in caso positivo, attendere il relativo esito, perché anche qualora i medesimi fossero immessa in ruolo, questa immissione non inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del per il passato)” (tra le varie, di CP_3
Pagina 8 recente, Corte di Appello Brescia, Sez. Lav., sent. 25.02.2025 n.44; conf. Corte di Appello
Perugia, Sez. Lav., sent.
2.02.2025 n.22)
Ciò posto ed entrando adesso nel merito della questione oggetto di causa, come esattamente evidenziato dalla parte ricorrente, è stata già affrontata dalla Corte di Cassazione e definita sulla scorta di argomentazioni che, essendo aderenti ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, per la loro condivisibilità e chiarezza, si recepiscono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Segnatamente, muovendo da una ricostruzione del complesso quadro normativo inerente al sistema di reclutamento dei docenti di religione, i giudici di legittimità hanno rilevato che “3 La
L. 824/1930, abrogata dal d.l. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
3.1 Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica
Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la
Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r.
16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Pagina 9 Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d.lgs 16.4.1994 n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale
(art. 47, co. 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per
«confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge», con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la legge n. 186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi. L'art. 3 dispone che l'accesso ai
Pagina 10 ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato
“testo unico” e dalla contrattazione collettiva». Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, c. 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo all'art. 309, co. 2 d. lgs. 297/1994 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine. …
… la Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri … ha escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
… dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere
Pagina 11 in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sè non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 Controparte_9
e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto
(gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117). …
… come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle
Pagina 12 necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
…. ritenere ora che sia in sè abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sè ragione di illegittimità.
Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento
Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
… Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. …
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pagina 13 Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
… L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma
2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_3
funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
… Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del rispetto alle successive CP_10
indizioni.
Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pagina 14 … Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto,
n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
… Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. …
(con) onere probatorio della effettività della ragione giustificativa … a carico del , CP_3
come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sè illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a
Pagina 15 giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile
(comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente” (così, in motivazione, Cass. 09.06.2022 n. 18698.
Sostanzialmente conf., ex plurimis, Cass. 15.06.2022 n. 19319; Cass. 13.06.2022 n. 19044;
Cass. 05.08.2022 n. 24393; Cass. 12.08.2022 n. 24761; Cass. 10.02.2023 n. 4124; Cass.
16.03.2023 n. 7694; Cass. 29.03.2023 n. 8933; Cass. 31.03.2023 n. 9070; Cass. 12.04.2024 n.
9988).
Nel contesto considerato, ancora, il richiamato indirizzo di legittimità è costante nell'affermare che, nel pubblico impiego, l'ordinamento riserva una tutela risarcitoria a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Così, “In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive” (ancora, in motivazione, Cass. n.
18698/2022 cit. ed altre conformi).
Peraltro, sul piano strettamente liquidatorio, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 15.03.2016 n. 5072 hanno chiarito che la quantificazione del danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", occorso al lavoratore per l'espletamento di prestazioni a termine rese senza osservare le disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, va operata in conformità al disposto dell'art. 32 comma 5 della l. n.183/2010 ora comma 2 dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015, ed essa deve ritenersi esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto. In concreto, resta demandato al giudice di stabilire la misura dell'indennità onnicomprensiva tra una soglia minima di 2,5 mensilità fino ad un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della l. n. 604/1966, senza che sia superfluo precisare che “la misura "edittale" è solo quella di cui ai predetti L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5 e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione
Pagina 16 logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1” (Cass. 12.08.2022 n. 24759).
Ebbene, nel dare applicazione alle direttive ermeneutiche che precedono al caso di specie, giova ribadire che parte ricorrente ha dato prova di aver ha lavorato alle dipendenze del dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico Controparte_3
2023/2024 per un totale di sette annualità, senza che l'Amministrazione abbia fornito elementi giustificativi della reiterazione del rapporti a termine intrattenuti con la parte ricorrente.
In tal senso, il Supremo Collegio ha già sottolineato che “infondatamente il sostiene CP_10
poi che spettava ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale” e, dunque, che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all'assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi, dovendosi ribadire che “è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie;
in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore;
in questa situazione, in cui è positivamente certo il reiterarsi di contratti a termine ben oltre il triennio senza indizione di concorso, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.
(nella distribuzione dell'onere probatorio), né tanto meno dell'art. 115 c.p.c., dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.
Pagina 17 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (si rinvia, tra le varie, a Cass. n.7694/2023 cit.; Cass. 21.03.2023 n. 8129).
Alla luce di quanto precede, pertanto, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, va affermata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione Scolastica per aver fatto ricorso alla reitera stipula di contratti annuali oltre il terzo anno scolastico senza indire le procedure selettive, sì discostandosi dalle prescrizioni della normativa richiamata e, per l'effetto, va ascritta tutela alla pretesa risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, in applicazione dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 32 della l. n. 183/2010 poi modificato dal comma 2 dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015 e tenuto conto della durata complessiva del rapporto, del numero dei contratti a termine (stipulati anche con istituti scolastici differenti), della tipologia di prestazione lavorativa svolta, delle dimensione dell'Ente datore di lavoro, della condotta delle parti, unitamente agli ulteriori criteri indicati nell'art. 8 della l. 15.07.1966 n. 604, l'ammontare dell'indennità in parola, in difetto di prova di un maggior danno, resta determinata nell'importo onnicomprensivo di cui in dispositivo, oltre accessori a norma dell'art. 16, comma 6, della l. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della l. n. 724/1994, dalla data della presente sentenza al saldo
(si rinvia, tra le varie, a Cass. 12.03.2018 n.5953).
Le spese processuali seguono la soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte resistente e liquidate in dispositivo tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt.
2 e 4 del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, nonché avendo riguardo alla domanda di distrazione avanzata dai procuratori della ricorrente in ricorso e reiterata nelle note cartolari del 20.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
DICHIARA abusivo il protrarsi dei rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità tra la parte ricorrente e il , per Controparte_3
periodi superiori a tre annualità scolastiche e, per l'effetto,
CONDANNA l' al risarcimento del danno in favore di Controparte_8 [...]
che, per le causali di cui in parte motiva, quantifica nella misura forfettaria di Parte_1
Pagina 18 quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della l. n. 724/1994, dalla data della presente sentenza al saldo.
CONDANNA l' al pagamento a favore di parte ricorrente delle Controparte_8
spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.108,00 oltre il 15% spese generali,
IVA, C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 22.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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