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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Carissimi Presidente est. dott.ssa Rossella Casillo Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1229/2024 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F ), nato a [...] il [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Pescara, Via Messina n.28 presso lo studio dell'Avv. Emanuela
Barba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ATTORE-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: rettifica dati anagrafici, autorizzazione intervento chirurgico, l.
164/1982
Conclusioni: per le parti, come in atti;
per il PM, come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, Pt_2
, di stato civile libero e senza figli - premesso che sin dall'infanzia aveva
[...] manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile - , ha chiesto autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e la rettifica dei dati anagrafici presenti sui documenti di identità, con conseguente ordine di rettifica all'Ufficiale di Stato Civile, evidenziando che l'effettuazione dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali primari non costituisce più condizione pregiudiziale ai fini della concessione di quanto richiesto.
Ha evidenziato la parte attrice: il forte dissidio interiore tra il genere maschile risultante dai documenti e dal proprio aspetto fisico di partenza e il genere femminile in cui si identifica;
di aver intrapreso una terapia ormonale (c.d. terapia ormonale femminilizzante) volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari, al fine dell'adeguamento dell'aspetto esteriore alla sua indole psichica;
di essersi sottoposto a numerose visite mediche e psicologiche;
ha allegato documentazione medica e psicologica relativa al percorso intrapreso, nella quale è compresa la relazione psico-sessuale redatta dagli specialisti dell'Ospedale
Regionale San Salvatore – L'Aquila, attestante la condizione di disforia di genere
(DIG).
Ha altresì precisato di aver modificato il proprio cognome ed assunto quello della madre, allegando allo scopo il provvedimento del Prefetto, il provvedimento del
Tribunale per i minorenni di CA (che ha disposto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale) e i nuovi documenti di identità, dai quali si evince il nuovo cognome . Pt_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio con il Pubblico Ministero – quale parte necessaria nei procedimenti del tipo di quello che occupa - , la causa è stata istruita in via documentale e con audizione personale della parte attrice, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 14.1.2025.
Previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. In linea generale, si osserva che la l. n. 164/1982 disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso già enunciata nell'atto di nascita quale conseguenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona.
A norma dell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011, il Tribunale autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico “quando risulta necessario”.
L'ordinamento pertanto consente alla persona cui sia stato attribuito un determinato sesso nell'atto di nascita di domandare sia il riconoscimento anagrafico dell'altro sesso sia, anche in maniera disgiuntiva, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali (anche di quelli cd. primari): ciò in relazione al superiore riconoscimento dell'identità sessuale, garantita quale diritto inviolabile della persona umana.
È opportuno precisare che, ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso, non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, come del resto affermato chiaramente dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.
221/2015 (per cui “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”) e poi nella sentenza del 13/07/2017, n.185, in cui è stato peraltro rimarcato che rimane ferma “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”.
La non necessarietà dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettifica del sesso nei registri dello stato civile, una volta accertata la sussistenza della disforia di genere, trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015, ciò, in linea con la più recente giurisprudenza di merito: ex multis, Tribunale Torino, sez. VII,
25/01/2022, n. 232; Tribunale Milano, sez. I, 06/07/2021, n. 5910; Tribunale
Firenze, sez. I, 03/05/2021, n. 1202; Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n.585).
Ciò posto, con riferimento alla domanda di rettificazione, vi è prova sufficiente delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte attrice e dell'intervenuta transizione dell'identità di genere.
Preliminarmente è utile ribadire che il concetto di identità sessuale si sostanzia non esclusivamente nella rilevanza del dato biologico degli organi genitali esterni, bensì anche nella rilevanza degli elementi di carattere psicologico e sociale, che tengono conto della percezione del sé sviluppata dall'individuo. Come condivisibilmente affermato dal Giudice delle Leggi, il genere della persona umana deve essere considerato un tratto «complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa
- il o i fattori dominanti» (così Corte Costituzionale, sentenza n. 161 del 1985). Ed ancora, “Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015).
Nel caso di specie la parte attrice ha dimostrato una psicosessualità nettamente femminile, avvertendo un senso di non appartenenza al sesso di nascita e riconoscendosi nel genere femminile in tutti i suoi aspetti, anche nella vita di relazione e sessuale, tanto da riconoscersi nel nome di . Per_1
Oggi, infatti, presenta un'evidente identificazione con il sesso femminile e un significativo disagio legato al proprio genere biologico, sul piano relazionale, psicologico e sociale.
È opportuno rammentare quanto dalla stessa parte attrice riferito all'udienza del
14.1.2025: ha sofferto l'assegnazione del genere maschile e il conseguente ruolo maschile, in quanto non corrispondente alla sua persona;
ha sempre avuto particolare fastidio per il suo nome originariamente maschile fin da piccolo;
ha avuto disagi più forti al momento dello sviluppo e della fase adolescenziale, avendo avvertito i primi contrasti tra la sua percezione interna e le modifiche del suo corpo in atto;
ha evidenziato la mancata corrispondenza tra la sua realtà biologica e i suoi sentimenti e percezioni personali;
ha sognato per molto tempo di risvegliarsi in un corpo femminile;
ha intrapreso un percorso psicologico di psicoterapia per comprendere le cause del suo disagio interiore, al termine del quale è divenuta consapevole della divergenza tra il suo aspetto biologico e la sua percezione di genere;
ha iniziato pertanto una terapia ormonale femminilizzante previa consulenza endocrinologica a Roma, a partire dalla quale ha percepito significativi benefici nella percezione di se stessa, trovando corrispondenza nell'identità femminile;
è del percorso in essere;
è iscritta all'Università di Chieti alla facoltà di beni culturali;
non è coniugata e non ha figli.
La disforia di genere risulta del resto essere stata positivamente apprezzata, con dignità medico-scientifica, così come la serietà ed univocità del suo intento, evincibile anche dalla spontanea e ricercata sottoposizione all'iter di approfondimento medico-scientifico, sia sotto il profilo psicologico sia sotto il profilo strettamente legato alla terapia ormonale. Ed invero, dalla documentazione medica in atti si evince che:
- la parte attrice è attualmente seguita dallo psicologo-psicoterapeuta dott.
il quale ha attestato: - l'incongruenza tra il genere Persona_2 espresso e il genere assegnato alla nascita;
- la marcata incongruenza tra genere esperito e caratteristiche primarie e secondarie con un forte desiderio di liberarsene;
- il desiderio di appartenere ed essere trattato come un membro del genere opposto (cfr. relazione del 29.7.2022);
- nella predetta relazione, lo specialista ha attestato la formulazione della diagnosi di disforia di genere e la piena consapevolezza di parte attrice di iniziare la terapia ormonale;
- la parte attrice sta assumendo terapia endocrinologica femminilizzante, come da piano terapeutico della ASL1 Regione Abruzzo del 13.11.2024;
- la conferma della predetta diagnosi è affermata anche all'esito della visita psichiatrica del 10.5.2024, eseguita presso l'Ospedale Regionale San
Salvatore – L'Aquila, il cui referto evidenzia l'opportunità della prosecuzione della terapia ormonale sostitutiva in corso di assunzione e dell'esecuzione dei controlli periodici, anche endocrinologici.
Dal complesso degli elementi istruttori acquisiti - al più che la documentazione medica sopra richiamata proviene anche da un servizio qualificato e pubblico -, può dunque ricavarsi un positivo apprezzamento delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte attrice e l'intervenuta transizione della sua identità di genere, con conseguente necessario accoglimento della domanda sia di rettificazione del sesso, da maschile a femminile, sia di autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili.
Quanto alla scelta del nome, non sussiste alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta della stessa parte attrice: pertanto occorre ordinare anche la rettificazione da “ a “ ”. Pt_1 Per_1
Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite, poiché non può formularsi alcun giudizio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento della domanda,
- autorizza (C.F. ), già Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- attribuisce alla parte attrice il sesso femminile, in luogo di quello maschile già enunciato nell'atto di nascita, iscritto nell'apposito registro dello Stato Civile del
Comune di CA;
- ordina all'Ufficiale di stato civile di CA, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione alla medesima del nome “ in luogo di “ . Per_1 Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Carissimi Presidente est. dott.ssa Rossella Casillo Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1229/2024 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F ), nato a [...] il [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Pescara, Via Messina n.28 presso lo studio dell'Avv. Emanuela
Barba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ATTORE-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: rettifica dati anagrafici, autorizzazione intervento chirurgico, l.
164/1982
Conclusioni: per le parti, come in atti;
per il PM, come da parere espresso.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, Pt_2
, di stato civile libero e senza figli - premesso che sin dall'infanzia aveva
[...] manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile - , ha chiesto autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e la rettifica dei dati anagrafici presenti sui documenti di identità, con conseguente ordine di rettifica all'Ufficiale di Stato Civile, evidenziando che l'effettuazione dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali primari non costituisce più condizione pregiudiziale ai fini della concessione di quanto richiesto.
Ha evidenziato la parte attrice: il forte dissidio interiore tra il genere maschile risultante dai documenti e dal proprio aspetto fisico di partenza e il genere femminile in cui si identifica;
di aver intrapreso una terapia ormonale (c.d. terapia ormonale femminilizzante) volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari, al fine dell'adeguamento dell'aspetto esteriore alla sua indole psichica;
di essersi sottoposto a numerose visite mediche e psicologiche;
ha allegato documentazione medica e psicologica relativa al percorso intrapreso, nella quale è compresa la relazione psico-sessuale redatta dagli specialisti dell'Ospedale
Regionale San Salvatore – L'Aquila, attestante la condizione di disforia di genere
(DIG).
Ha altresì precisato di aver modificato il proprio cognome ed assunto quello della madre, allegando allo scopo il provvedimento del Prefetto, il provvedimento del
Tribunale per i minorenni di CA (che ha disposto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale) e i nuovi documenti di identità, dai quali si evince il nuovo cognome . Pt_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio con il Pubblico Ministero – quale parte necessaria nei procedimenti del tipo di quello che occupa - , la causa è stata istruita in via documentale e con audizione personale della parte attrice, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 14.1.2025.
Previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. In linea generale, si osserva che la l. n. 164/1982 disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso già enunciata nell'atto di nascita quale conseguenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona.
A norma dell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011, il Tribunale autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico “quando risulta necessario”.
L'ordinamento pertanto consente alla persona cui sia stato attribuito un determinato sesso nell'atto di nascita di domandare sia il riconoscimento anagrafico dell'altro sesso sia, anche in maniera disgiuntiva, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali (anche di quelli cd. primari): ciò in relazione al superiore riconoscimento dell'identità sessuale, garantita quale diritto inviolabile della persona umana.
È opportuno precisare che, ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso, non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, come del resto affermato chiaramente dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.
221/2015 (per cui “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”) e poi nella sentenza del 13/07/2017, n.185, in cui è stato peraltro rimarcato che rimane ferma “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”.
La non necessarietà dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettifica del sesso nei registri dello stato civile, una volta accertata la sussistenza della disforia di genere, trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015, ciò, in linea con la più recente giurisprudenza di merito: ex multis, Tribunale Torino, sez. VII,
25/01/2022, n. 232; Tribunale Milano, sez. I, 06/07/2021, n. 5910; Tribunale
Firenze, sez. I, 03/05/2021, n. 1202; Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n.585).
Ciò posto, con riferimento alla domanda di rettificazione, vi è prova sufficiente delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte attrice e dell'intervenuta transizione dell'identità di genere.
Preliminarmente è utile ribadire che il concetto di identità sessuale si sostanzia non esclusivamente nella rilevanza del dato biologico degli organi genitali esterni, bensì anche nella rilevanza degli elementi di carattere psicologico e sociale, che tengono conto della percezione del sé sviluppata dall'individuo. Come condivisibilmente affermato dal Giudice delle Leggi, il genere della persona umana deve essere considerato un tratto «complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa
- il o i fattori dominanti» (così Corte Costituzionale, sentenza n. 161 del 1985). Ed ancora, “Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015).
Nel caso di specie la parte attrice ha dimostrato una psicosessualità nettamente femminile, avvertendo un senso di non appartenenza al sesso di nascita e riconoscendosi nel genere femminile in tutti i suoi aspetti, anche nella vita di relazione e sessuale, tanto da riconoscersi nel nome di . Per_1
Oggi, infatti, presenta un'evidente identificazione con il sesso femminile e un significativo disagio legato al proprio genere biologico, sul piano relazionale, psicologico e sociale.
È opportuno rammentare quanto dalla stessa parte attrice riferito all'udienza del
14.1.2025: ha sofferto l'assegnazione del genere maschile e il conseguente ruolo maschile, in quanto non corrispondente alla sua persona;
ha sempre avuto particolare fastidio per il suo nome originariamente maschile fin da piccolo;
ha avuto disagi più forti al momento dello sviluppo e della fase adolescenziale, avendo avvertito i primi contrasti tra la sua percezione interna e le modifiche del suo corpo in atto;
ha evidenziato la mancata corrispondenza tra la sua realtà biologica e i suoi sentimenti e percezioni personali;
ha sognato per molto tempo di risvegliarsi in un corpo femminile;
ha intrapreso un percorso psicologico di psicoterapia per comprendere le cause del suo disagio interiore, al termine del quale è divenuta consapevole della divergenza tra il suo aspetto biologico e la sua percezione di genere;
ha iniziato pertanto una terapia ormonale femminilizzante previa consulenza endocrinologica a Roma, a partire dalla quale ha percepito significativi benefici nella percezione di se stessa, trovando corrispondenza nell'identità femminile;
è del percorso in essere;
è iscritta all'Università di Chieti alla facoltà di beni culturali;
non è coniugata e non ha figli.
La disforia di genere risulta del resto essere stata positivamente apprezzata, con dignità medico-scientifica, così come la serietà ed univocità del suo intento, evincibile anche dalla spontanea e ricercata sottoposizione all'iter di approfondimento medico-scientifico, sia sotto il profilo psicologico sia sotto il profilo strettamente legato alla terapia ormonale. Ed invero, dalla documentazione medica in atti si evince che:
- la parte attrice è attualmente seguita dallo psicologo-psicoterapeuta dott.
il quale ha attestato: - l'incongruenza tra il genere Persona_2 espresso e il genere assegnato alla nascita;
- la marcata incongruenza tra genere esperito e caratteristiche primarie e secondarie con un forte desiderio di liberarsene;
- il desiderio di appartenere ed essere trattato come un membro del genere opposto (cfr. relazione del 29.7.2022);
- nella predetta relazione, lo specialista ha attestato la formulazione della diagnosi di disforia di genere e la piena consapevolezza di parte attrice di iniziare la terapia ormonale;
- la parte attrice sta assumendo terapia endocrinologica femminilizzante, come da piano terapeutico della ASL1 Regione Abruzzo del 13.11.2024;
- la conferma della predetta diagnosi è affermata anche all'esito della visita psichiatrica del 10.5.2024, eseguita presso l'Ospedale Regionale San
Salvatore – L'Aquila, il cui referto evidenzia l'opportunità della prosecuzione della terapia ormonale sostitutiva in corso di assunzione e dell'esecuzione dei controlli periodici, anche endocrinologici.
Dal complesso degli elementi istruttori acquisiti - al più che la documentazione medica sopra richiamata proviene anche da un servizio qualificato e pubblico -, può dunque ricavarsi un positivo apprezzamento delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte attrice e l'intervenuta transizione della sua identità di genere, con conseguente necessario accoglimento della domanda sia di rettificazione del sesso, da maschile a femminile, sia di autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili.
Quanto alla scelta del nome, non sussiste alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta della stessa parte attrice: pertanto occorre ordinare anche la rettificazione da “ a “ ”. Pt_1 Per_1
Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite, poiché non può formularsi alcun giudizio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento della domanda,
- autorizza (C.F. ), già Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- attribuisce alla parte attrice il sesso femminile, in luogo di quello maschile già enunciato nell'atto di nascita, iscritto nell'apposito registro dello Stato Civile del
Comune di CA;
- ordina all'Ufficiale di stato civile di CA, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione alla medesima del nome “ in luogo di “ . Per_1 Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Claudia Carissimi