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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2602/2024
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA CARUSO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 23.5.2024.ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 17.6.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 24.7.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata l'8.2.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di riconoscerlo “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa
nella misura del 74% o in quell'altra maggiore, sufficiente a concretarne il diritto alla
corresponsione dell'assegno mensile e/o della pensione di inabilità, per gli invalidi
civili totali, dal 1 giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 24.4.2024 ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti Parte_1
infermità: “cardiopatia dilatativa, insufficienza mitralica e tricuspidale, tachicardia in
II soggetto portatore di defibrillatore, IRC III stadio, bronchite cronica […] Da quanto
detto si può affermare che il Signor , tenuto conto degli appositi riferimenti Pt_1
tabellari, può ritenersi invalido al 68% (sessantotto per cento)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata il 6.2.2025, Persona_2
ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: Parte_1
“CARDIOMIOPATIA DILATATIVA CON IMPIANTO DI ICD ED ELETTRODI
ENDOATRIALE ED ENDOVENTRICOLARE DESTRO. NOTE CLINICHE DI
BPCO. IVC DI SECONDO GRADO. Il complesso patologico su documentato
determina in atto, come già correttamente riconosciuta all'attore sia in fase
amministrativa che in sede di ATP, una riduzione della capacità lavorativa generica
in misura pari al 68 %, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 118/71 e successive
modifiche e tenendo presente i parametri di cui al D.M. 05.02.1992”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
il ricorrente possa usufruire del beneficio economico da Lui richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
III Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr. 2602/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
17.6.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 6.2.2025 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV