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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°11551 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
Parte_1
, (Partita Iva ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Palermo nella via Massimo D'Azeglio n.8, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dolce, presso il cui studio sito a Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3,
è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], ivi TE C.F._1
residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: azione di rivendicazione e di risarcimento danni da occupazione sine titulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1/10/2024 la a socio unico l' Parte_1 Parte_1
(di seguito ”) ha chiesto all'intestato Tribunale di
[...] Parte_1 ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato, sito in Palermo TE in via Salvatore Puglisi n. 67, piano terra, scala C, e il pagamento di un'indennità connessa all'occupazione del bene nella misura di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione da parte del personale della Polizia di Stato, individuata nell'11/09/2014, sino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati mensilmente.
A sostegno delle proprie richieste, la società ricorrente ha esposto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Palermo in via Salvatore Puglisi n.67, giacché edificato dalla società Mongibello S.p.A., poi trasferito alla Controparte_2
1 successivamente fusa per incorporazione nella anch'essa fusa per Controparte_3
incorporazione nella il cui intero capitale sociale, riconducibile Controparte_4
a Piazza Vincenzo, era stato, dapprima, sottoposto a sequestro, ex art. 575/1965, e successivamente a confisca (divenuta definitiva il 06/03/2007);
- che i locali erano stati occupati sine titulo dal convenuto, come accertato dal personale della
Polizia di Stato che, in occasione dell'accesso ai luoghi effettuato in data 11 settembre 2014, procedeva a identificare gli occupanti;
- che, sulla base di tali accertamenti, la società ricorrente aveva provveduto a sporgere querela ed era a ciò seguito un procedimento penale all'esito del quale, con sentenza n. 7269/2018, il
Tribunale di Palermo disponeva la condanna dell'odierno resistente per aver invaso al fine di occuparlo l'immobile confiscato, di proprietà dell'attrice, entrando nell'immobile dopo aver danneggiato la porta d'ingresso e cambiato la serratura;
- che il danno patito dalla società andava quantificato nella misura di euro 300,00 mensili e riconosciuto con decorrenza dall'inizio dell'occupazione illegittima.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio , TE
dovendosene perciò dichiarare la contumacia.
Rilevato il corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, all'esito dell'istruzione documentale, all'udienza del 06/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In punto di qualificazione della domanda attorea è appena il caso di rammentare che è azione di rivendica quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n.
14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Nel caso di specie, l'azione restitutoria spiegata dalla società attrice deve essere qualificata come rivendica (art. 948 c.c.) poiché essa, assumendosi proprietaria degli immobili indicati in premessa, ne lamenta l'occupazione sine titulo da parte delle convenute, non facendo valere, invece, un titolo idoneo a trasmetterne la detenzione, invalido o successivamente caducato.
Tanto precisato, la società ricorrente ha dato prova di essere proprietaria dell'immobile indicato in narrativa producendo: i) l'atto di concessione edilizia (nn. 1476/1978) rilasciato dal
Comune di Palermo, dal quale risulta la proprietà del fondo sul quale è edificato il complesso edilizio di cui fa parte l'unità immobiliare per cui è causa, in capo alla “Mongibello s.p.a.”
2 (successivamente incorporata alla società attrice); ii) l'atto di fusione del 18/10/1983 rogato in
Palermo dal notaio (rep. 15314), con il quale la società immobiliare Per_1 CP_2
è stata fusa, per incorporazione, alla società con
[...] Controparte_3 devoluzione del suo patrimonio alla incorporante, e l'atto del 18/11/1987 rogato in Palermo dal notaio (rep. 28884), con il quale la società è stata, a propria Per_1 Controparte_3
volta, fusa, per incorporazione, alla società con devoluzione del Controparte_4
suo patrimonio alla incorporante;
iii) i provvedimenti giudiziali divenuti definitivi con i quali è stato disposto il sequestro e la successiva confisca di prevenzione del patrimonio di dette società immobiliari oggi partecipate esclusivamente dall'Erario.
Per altro verso, dall'esito del processo penale deciso con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 04/12/2018 (sentenza n. 7269/2018, irrevocabile il 4 aprile
2023), emerge la responsabilità personale del convenuto per i reati di invasione di edifici e di danneggiamento a lui ascritti. La suddetta pronuncia, invero, nell'affermare la responsabilità penale del convenuto per i reati contestati, ha rilevato che lo stesso occupa abusivamente l'immobile situato al piano terra dell'edificio di Via Salvatore Puglisi n.67. Del resto, lo stesso convenuto ha infatti ammesso, nel corso dell'esame dibattimentale, di avere, insieme al proprio figlio minorenne, occupato, abusivamente l'immobile circa 9/10 anni prima per esigenze economiche e abitative di aver provveduto ad eseguire taluni lavori per renderlo abitabile. In questo senso depongono anche gli esiti delle verifiche all'uopo espletate dagli agenti della polizia giudiziaria, i quali, recatisi sui luoghi, hanno appurato che occupa TE
l'immobile in questione, adibendolo a propria abitazione, e che, all'atto dell'accesso non era stato in grado di esibire alcun titolo attestante la legittimità della detenzione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, in accoglimento della domanda di rilascio spiegata in giudizio dalla Società attrice, deve essere ordinato al convenuto di TE
rilasciare immediatamente, in favore della società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, libero da persone e cose l'immobile sito in Palermo nella Via
Salvatore Puglisi n.67, piano T, scala C, identificato al NCEU al fg. 34, part. 1298 sub 40.
Anche la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo deve essere accolta.
A tal proposito, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, che, superando la precedente giurisprudenza che annoverava il danno da occupazione sine titulo di immobile tra le ipotesi di danno in re ipsa, in ordine all'onere della prova, ha affermato che «in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta», essendo onere di controparte invece contestare tale allegazione in modo
3 specifico, opponendo che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento (si vedano Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Proprio in ragione di quanto sopra esposto, per il periodo nel quale lo stesso ha occupato sine titulo l'immobile in proprietà esclusiva della società ricorrente, è tenuta a risarcirla.
In tale contesto, letto l'art. 2056 c.c., tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione civile e cioè che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art.
115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015), secondo questo giudice, si può validamente muovere dalle indicazioni contenute nella banca dati pubblica dell' OMI. Con riguardo ad un immobile in condizioni normali sito in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 67, zona
C3, risulta che il valore medio di locazione, nell'ultimo semestre di riferimento, è di euro 5,65 per mq, che nel caso di specie, tenuto conto delle pacifiche condizioni di abbandono manutentivo dell'immobile va congruito in euro 4,00 per metro quadro e, perciò, nel caso di specie è di euro 264,00 mensili (66 mq).
Il danno patito dall'attrice è pertanto di euro 264,00 mensili a decorrere dall'11/09/2014, data dell'accertamento dell'occupazione abusiva da parte della Polizia di Stato (cfr. sentenza penale doc.12). Il danno è perciò stimabile in euro 33.264,00 all'attualità (euro 264,00* 126 mensilità).
La somma dovuta dal convenuto è quindi di euro 33.264,00 all'attualità oltre interessi dalla data odierna sino al soddisfo, calcolati al saggio stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e del comma 4 dalla domanda.
È fondata anche la domanda di condanna proposta dalla Società con riguardo al futuro e cioè con riguardo a tutto il tempo della permanenza dell'illecito sino alla restituzione definitiva del bene. A tal proposito, premesso che a causa della persistenza dell'illecito e della compromissione a tempo indeterminato del bene giuridico protetto, nel caso di specie deve ritersi in generale ammissibile la richiesta di quantificazione per il futuro del danno già consumato, va peraltro rammentato che in base all'art. 1148 c.c., persino il possessore in buona fede è tenuto a restituire i frutti percepibili sino al rilascio del bene in favore del rivendicante.
Non può esserci perciò alcun dubbio circa il fatto che il , possessore in male fede, debba CP_1
essere a maggior ragione condannato al danno allegato pro futuro dalla Società.
4 Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e si liquidano tenendo conto del valore effettivo delle domande e dell'attività svolta in euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Condanna a rilasciare immediatamente, in favore della TE
, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, libero da persone e sgombero da cose,
l'immobile sito in Palermo nella Via Salvatore Puglisi n.67, piano T, scala C, identificato al
NCEU al fg. 34, part. 1298, sub 40.
Condanna al pagamento in favore della TE [...]
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 33.264,00, oltre interessi legali sino al soddisfo, stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e del comma 4 dalla domanda.
Condanna al pagamento in favore della TE [...]
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 264, 00 mensili da oggi sino al definitivo rilascio del bene.
Condanna il convenuta al pagamento delle spese di lite in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
5 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°11551 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
Parte_1
, (Partita Iva ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Palermo nella via Massimo D'Azeglio n.8, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dolce, presso il cui studio sito a Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3,
è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], ivi TE C.F._1
residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: azione di rivendicazione e di risarcimento danni da occupazione sine titulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1/10/2024 la a socio unico l' Parte_1 Parte_1
(di seguito ”) ha chiesto all'intestato Tribunale di
[...] Parte_1 ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato, sito in Palermo TE in via Salvatore Puglisi n. 67, piano terra, scala C, e il pagamento di un'indennità connessa all'occupazione del bene nella misura di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione da parte del personale della Polizia di Stato, individuata nell'11/09/2014, sino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati mensilmente.
A sostegno delle proprie richieste, la società ricorrente ha esposto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Palermo in via Salvatore Puglisi n.67, giacché edificato dalla società Mongibello S.p.A., poi trasferito alla Controparte_2
1 successivamente fusa per incorporazione nella anch'essa fusa per Controparte_3
incorporazione nella il cui intero capitale sociale, riconducibile Controparte_4
a Piazza Vincenzo, era stato, dapprima, sottoposto a sequestro, ex art. 575/1965, e successivamente a confisca (divenuta definitiva il 06/03/2007);
- che i locali erano stati occupati sine titulo dal convenuto, come accertato dal personale della
Polizia di Stato che, in occasione dell'accesso ai luoghi effettuato in data 11 settembre 2014, procedeva a identificare gli occupanti;
- che, sulla base di tali accertamenti, la società ricorrente aveva provveduto a sporgere querela ed era a ciò seguito un procedimento penale all'esito del quale, con sentenza n. 7269/2018, il
Tribunale di Palermo disponeva la condanna dell'odierno resistente per aver invaso al fine di occuparlo l'immobile confiscato, di proprietà dell'attrice, entrando nell'immobile dopo aver danneggiato la porta d'ingresso e cambiato la serratura;
- che il danno patito dalla società andava quantificato nella misura di euro 300,00 mensili e riconosciuto con decorrenza dall'inizio dell'occupazione illegittima.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio , TE
dovendosene perciò dichiarare la contumacia.
Rilevato il corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, all'esito dell'istruzione documentale, all'udienza del 06/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In punto di qualificazione della domanda attorea è appena il caso di rammentare che è azione di rivendica quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n.
14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Nel caso di specie, l'azione restitutoria spiegata dalla società attrice deve essere qualificata come rivendica (art. 948 c.c.) poiché essa, assumendosi proprietaria degli immobili indicati in premessa, ne lamenta l'occupazione sine titulo da parte delle convenute, non facendo valere, invece, un titolo idoneo a trasmetterne la detenzione, invalido o successivamente caducato.
Tanto precisato, la società ricorrente ha dato prova di essere proprietaria dell'immobile indicato in narrativa producendo: i) l'atto di concessione edilizia (nn. 1476/1978) rilasciato dal
Comune di Palermo, dal quale risulta la proprietà del fondo sul quale è edificato il complesso edilizio di cui fa parte l'unità immobiliare per cui è causa, in capo alla “Mongibello s.p.a.”
2 (successivamente incorporata alla società attrice); ii) l'atto di fusione del 18/10/1983 rogato in
Palermo dal notaio (rep. 15314), con il quale la società immobiliare Per_1 CP_2
è stata fusa, per incorporazione, alla società con
[...] Controparte_3 devoluzione del suo patrimonio alla incorporante, e l'atto del 18/11/1987 rogato in Palermo dal notaio (rep. 28884), con il quale la società è stata, a propria Per_1 Controparte_3
volta, fusa, per incorporazione, alla società con devoluzione del Controparte_4
suo patrimonio alla incorporante;
iii) i provvedimenti giudiziali divenuti definitivi con i quali è stato disposto il sequestro e la successiva confisca di prevenzione del patrimonio di dette società immobiliari oggi partecipate esclusivamente dall'Erario.
Per altro verso, dall'esito del processo penale deciso con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 04/12/2018 (sentenza n. 7269/2018, irrevocabile il 4 aprile
2023), emerge la responsabilità personale del convenuto per i reati di invasione di edifici e di danneggiamento a lui ascritti. La suddetta pronuncia, invero, nell'affermare la responsabilità penale del convenuto per i reati contestati, ha rilevato che lo stesso occupa abusivamente l'immobile situato al piano terra dell'edificio di Via Salvatore Puglisi n.67. Del resto, lo stesso convenuto ha infatti ammesso, nel corso dell'esame dibattimentale, di avere, insieme al proprio figlio minorenne, occupato, abusivamente l'immobile circa 9/10 anni prima per esigenze economiche e abitative di aver provveduto ad eseguire taluni lavori per renderlo abitabile. In questo senso depongono anche gli esiti delle verifiche all'uopo espletate dagli agenti della polizia giudiziaria, i quali, recatisi sui luoghi, hanno appurato che occupa TE
l'immobile in questione, adibendolo a propria abitazione, e che, all'atto dell'accesso non era stato in grado di esibire alcun titolo attestante la legittimità della detenzione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, in accoglimento della domanda di rilascio spiegata in giudizio dalla Società attrice, deve essere ordinato al convenuto di TE
rilasciare immediatamente, in favore della società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, libero da persone e cose l'immobile sito in Palermo nella Via
Salvatore Puglisi n.67, piano T, scala C, identificato al NCEU al fg. 34, part. 1298 sub 40.
Anche la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo deve essere accolta.
A tal proposito, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, che, superando la precedente giurisprudenza che annoverava il danno da occupazione sine titulo di immobile tra le ipotesi di danno in re ipsa, in ordine all'onere della prova, ha affermato che «in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta», essendo onere di controparte invece contestare tale allegazione in modo
3 specifico, opponendo che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento (si vedano Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Proprio in ragione di quanto sopra esposto, per il periodo nel quale lo stesso ha occupato sine titulo l'immobile in proprietà esclusiva della società ricorrente, è tenuta a risarcirla.
In tale contesto, letto l'art. 2056 c.c., tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione civile e cioè che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art.
115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015), secondo questo giudice, si può validamente muovere dalle indicazioni contenute nella banca dati pubblica dell' OMI. Con riguardo ad un immobile in condizioni normali sito in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 67, zona
C3, risulta che il valore medio di locazione, nell'ultimo semestre di riferimento, è di euro 5,65 per mq, che nel caso di specie, tenuto conto delle pacifiche condizioni di abbandono manutentivo dell'immobile va congruito in euro 4,00 per metro quadro e, perciò, nel caso di specie è di euro 264,00 mensili (66 mq).
Il danno patito dall'attrice è pertanto di euro 264,00 mensili a decorrere dall'11/09/2014, data dell'accertamento dell'occupazione abusiva da parte della Polizia di Stato (cfr. sentenza penale doc.12). Il danno è perciò stimabile in euro 33.264,00 all'attualità (euro 264,00* 126 mensilità).
La somma dovuta dal convenuto è quindi di euro 33.264,00 all'attualità oltre interessi dalla data odierna sino al soddisfo, calcolati al saggio stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e del comma 4 dalla domanda.
È fondata anche la domanda di condanna proposta dalla Società con riguardo al futuro e cioè con riguardo a tutto il tempo della permanenza dell'illecito sino alla restituzione definitiva del bene. A tal proposito, premesso che a causa della persistenza dell'illecito e della compromissione a tempo indeterminato del bene giuridico protetto, nel caso di specie deve ritersi in generale ammissibile la richiesta di quantificazione per il futuro del danno già consumato, va peraltro rammentato che in base all'art. 1148 c.c., persino il possessore in buona fede è tenuto a restituire i frutti percepibili sino al rilascio del bene in favore del rivendicante.
Non può esserci perciò alcun dubbio circa il fatto che il , possessore in male fede, debba CP_1
essere a maggior ragione condannato al danno allegato pro futuro dalla Società.
4 Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e si liquidano tenendo conto del valore effettivo delle domande e dell'attività svolta in euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
Condanna a rilasciare immediatamente, in favore della TE
, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, libero da persone e sgombero da cose,
l'immobile sito in Palermo nella Via Salvatore Puglisi n.67, piano T, scala C, identificato al
NCEU al fg. 34, part. 1298, sub 40.
Condanna al pagamento in favore della TE [...]
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 33.264,00, oltre interessi legali sino al soddisfo, stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e del comma 4 dalla domanda.
Condanna al pagamento in favore della TE [...]
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 264, 00 mensili da oggi sino al definitivo rilascio del bene.
Condanna il convenuta al pagamento delle spese di lite in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
5 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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