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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2024, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 - Seconda sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, all'esito della scadenza dei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c. e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., emette
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta in data 24.01.2022 al N. R.G.C.A. 753/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna PETTE' Parte_1
-attore- contro
e quali genitori esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2 parentale su rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo FIDOLINI Persona_1
-convenuti-
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni
Per l'attore: NEL MERITO IN TESI accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva dei Sig.ri Signorini e quali esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sulla minore e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al Persona_1 pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, così quantificati per un importo di € 33.616,00 oltre ad ulteriori euro 1.000,00 per i danni al motociclo ed euro 1.569,00 per spese mediche documentate per un totale di euro 36.185,00 dal quale andranno detratte euro 2.700,00
(danni non patrimoniali) ed euro 1.000,00, ricevute dal Sig. a titolo di acconto Parte_1 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Rinnova richiesta di CTU medico legale volta ad accertare i danni odontoiatrici tutti ed a quantificare il costo di un intervento di rispristino, nonché il nesso eziologico tra i suddetti danni ed il sinistro de quo.
Per i convenuti: IN TESI, accertato che l'evento oggetto di causa si è verificato per colpa paritetica e concorrente del conducente e del pedone dichiarare congrue e Parte_1 Persona_1 satisfattive le somme inviate dalla compagnia di pari ad euro 1.450,00 per il Org_1 risarcimento dei danni materiali, di cui euro 200,00 per le spese legali ed euro 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite e per l'effetto respingere ogni ulteriore pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
IN IPOTESI, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'istruttoria e al netto delle somme corrisposte ed offerte ante litem pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui € 200,00 per le spese legali ed € 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite, nei limiti del dovuto e del provato. Con compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.
Concisa esposizione dei fatti
In atto di citazione il sig. espone: Parte_1
--che in data 29 ottobre 2019 - ore 14,55 circa - in Firenze, Viale Giannotti, l'attore era alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly tg. EP50205 provenendo da lato
Piazza Bartali con direzione Gavinana, quando, all'altezza dell'intersezione con Via
Uguccione della Faggiola, notava un pedone che iniziava ad attraversare Viale Giannotti nonostante avesse luce semaforica rossa nella sua direzione, per cui iniziava la manovra di frenata;
ciò nonostante, andava ad impattare contro la minore Persona_1
--che egli cadeva a terra procurandosi lesioni personali per cui veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di per le cure del Organizzazione_2 caso;
seguiva un periodo di malattia dalla quale residuavano dei P.P.;
--che interveniva la Polizia Municipale di Firenze per i rilievi del caso;
--che richiedeva i danni complessivamente subiti ai genitori della minore, ricevendo ante litem una somma dalla società quale Compagnia che Org_1 assicurava i convenuti per la R.C.;
--che accettava la somma a titolo di acconto del maggior avere, per cui agisce in questa sede per ottenere l'integrale risarcimento.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando fermamente la domanda attorea, sia in punto di an che di quantum debeatur, dando atto di aver corrisposto pro bono pacis e su base concorsuale (50%) l'importo di euro 3.000 (a titolo di danno non patrimoniale) ed euro 1450 per danno patrimoniale, di cui euro 200 per spese legali.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di CTU medico legale.
Sulle conclusioni come sopra riportate la causa viene oggi decisa, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre dare atto che ante causam (quale Compagnia di Org_1
Assicurazione per la Responsabilità Civile dei due convenuti) ha corrisposto all'attore
2 l'importo di euro 4.250,00 (euro 4.450,oo, detratti euro 200 per spese legali) sulla scorta di una ritenuta sua pari responsabilità (al 50%) nella verificazione del sinistro de quo.
Tale valutazione ha trovato riscontro nell'odierno processo all'esito dell'istruttoria espletata.
Occorre previamente considerare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 primo comma c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre in concreto provare la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (v. ordinanza Cass. Sez. III^
13.7.2023 nr. 20137); il conducente ha dunque l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass.
16/6/2003 n. 9620; Cass. 1176/2010 n. 14064; Cass. 18/11/2014 n. 24472) e Cass.
18/11/2014 n. 24472).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della 141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. 842/2020 e Corte di Appello di Milano Sentenza n. 1277/2023 del
19-04-2023)
All'uopo si tenga conto da una parte la provata ed indubbia imprudenza posta in essere dalla minore che iniziò da destra verso sinistra (nella direzione percorsa dal Per_1 motoveicolo) l'attraversamento stradale con la luce semaforica rossa impegnando le strisce pedonali normalmente utilizzate dagli alunni della lì Organizzazione_3 ubicata guardando il proprio telefono cellulare (v. teste o comunque non Tes_1 osservando i veicoli in arrivo sulla sua sinistra (v. teste e dall'altra (come si Tes_2 evince dai rilievi planimetrici della Polizia Municipale e dalla fotografie estratta da prodotta in atti), l'analoga imprudenza posta in essere dall'attore che Org_4 procedeva, su una strada con asfalto bagnato, ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Difatti – come si scorge dalle fotografie in atti – sul Viale in quel tratto sono presenti due attraversamenti pedonali adiacenti tra loro (uno vicino al semaforo e l'altro davanti alla scuola , che, in quanto tali, comportano l'adozione da parte dei Org_3
3 conducenti di ulteriori misure precauzionali per transitare in quel tratto di Viale al fine di mantenere un costante controllo del proprio veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, sia veicolare che pedonale, e, quindi di evitare sia di costituire un pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada che di prevedere eventuali comportamenti irregolari dei pedoni.
Quest'ultimi, peraltro, non escludono il nesso causale tra la condotta imprudente del conducente del veicolo e l'evento dannoso, quando non assumono i caratteri dell'normità e dell'assoluta imprevedibilità ed eccezionalità> che, nel caso di specie in effetti non ricorrono, atteso che il pedone stava attraversando comunque sulle strisce pedonali, sebbene non attenzionando quanto accadeva intorno e davanti a lei.
In tal caso la condotta distratta del pedone (contravvenzionata peraltro per la violazione dell'art. 146 comma 2° del C.d.S. in relazione all'art. 41 comma 5° lett. a)
C.d.S.) rileva come concausa e non come causa esclusiva del fatto (Cass. penale sez. II^ sentenza 22.3.2018 nr. 13312 e Cass. civile sentenza nr. 2241 del 2019 e nr. 6514 del
2021), così come all'attore occorre contestare la violazione dell'art 141 comma 1 C.d.S. (E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”) e dell'art. 191 3° co. C.d.S., attesa la presenza ben visibile della ragazza giunta a metà dell'attraversamento pedonale.
In punto di quantum debeatur, mette conto osservare che ai fini della quantificazione dei danni materiali subiti dal motoveicolo attoreo, ha prodotto solo un preventivo Pt_1 di spesa che, com'è noto, non ha dignità di prova, per cui pare congrua l'avvenuta corresponsione ante causam della somma di euro 1450,00 da parte di (detratte Org_1
200 euro per spese legali); infatti il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità, per cui il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria.
4 Quanto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro de quo, l'espletata CTU medico legale - con motivazioni e conclusioni condivisibili perché immuni da vizi logici - ha accertato la frattura della VI^ e VII^ costa ed una valida contusione del ginocchio destro e della spalla destra con lesione tendinea nonché un lieve trauma cranico non commotivo, ma ha anche ridotto fortemente l'entità dei P.P. reclamati perché, a fronte di una richiesta del 12% sono stati accertati P.P. del 4,5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica, con nessun giorno di invalidità temporanea assoluta, e con soli euro 69,00 per spese mediche.
Ha inoltre escluso che la lesione dentaria – reclamata in atto di citazione - sia riferibile al trauma riportato nel sinistro (la Tc iniziale infatti era stata negativa e la successiva visita specialistica odontoiatrica metteva in evidenza anche un morso trasverso anche se non marcato, patologia non riferibile al trauma che necessita di applicazione di bite essa stessa).
In conformità di quanto previsto dal D.M. del 16.10.2023 (in G.U. nr. 247 del
21.10.2023) per le micropermanenti (applicabile al caso in esame in quanto sia il motoveicolo che il pedone erano in movimento e la dinamica del sinistro si inquadra nell'ambito della ), si liquida in moneta attuale la somma di euro
2.997,45 (P.P. 4,5%, gg 15 di ITP al 75%, gg 20 di ITP al 50%, gg 15 di ITP al 25%, detratto il coefficiente legato all'età di 55 anni che l'attore aveva al momento del sinistro e la quota di corresponsabilità del 50%), già ricevuta ante causam dall'attore.
Relativamente al danno morale (quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso), occorre precisare che per valutarne la sua sussistenza si deve tener conto del momento in cui l'evento dannoso si realizza e della natura istantanea dell'illecito non incidendo su di esso fatti ed avvenimenti successivi.
Recentemente la Corte di Cassazione (sez. VI – 3 ordinanza del 19.1.2022-13.4.2022 nr. 12060 e v. anche sez. III, 10.11.2020 nr. 25164)), senza apertamente sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008 nr. 26972, nr. 26973, nr. 26974 e nr. 26975, ha sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore, sottolineando che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta,
5 della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord.
4.11.2020 nr. 24473).
Va tenuto altresì presente che la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Nel caso in esame non può riconoscersi alcun danno morale, peraltro nemmeno allegato.
Parimenti non può essere riconosciuta alcuna “personalizzazione del danno”.
Atteso che ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale, sent. n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 184/1986), è evidente che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali;
il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno relazionale è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato (previa allegazione) non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista
6 in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale;
anche in questo caso nulla viene allegato e provato.
Sono invece da corrispondere le residue spese mediche (euro 69/2) e di consulenza medico legale di parte (500/2), per un totale di euro 285.
Sulla somma liquidata – essendo obbligazione di valore- spetta (cfr. S.U. nr.
1712/1995) il risarcimento del danno da ritardato adempimento mediante il ricorso al metodo degli interessi;
il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (espressione monetaria la momento del fatto maggiorata della dovuta rivalutazione), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con il riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova, di cui è onerato l'attore, del maggior danno) o, se di misura maggiore, al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Allorquando il giudice procede alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valore, deve riconoscere, dunque, non soltanto la rivalutazione monetaria della somma calcolata come corrispondente al valore sottratto o non prestato al patrimonio del danneggiato all'epoca del fatto (secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati - FOI) ma anche agli interessi (o, se di maggior misura il tasso di rendimento dei titoli di Stato di cui sopra) che, tuttavia, costituiscono componenti del danno stesso, partecipanti della stessa natura di modalità della tecnica di liquidazione, esulando, quindi, dalla categoria di interessi moratori (Cfr.
Cass. sez. L sentenza nr. 4148 del 24 febbraio 2006) e vanno computati sul credito originario, via via rivalutato (d'ufficio anche in assenza di una espressa domanda), anno per anno, (giacchè non possono essere computati sulla somma rivalutata alla data della liquidazione).
Le spese di CTU vengono integralmente compensate.
Le spese processuali – data la minima entità del danno ancora dovuto – vengono liquidate in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, accertato che l'evento oggetto di causa si è verificato per colpa paritetica e concorrente del conducente e del pedone Parte_1 [...]
dato atto che le somme inviate dalla compagnia assicurativa di RC dei convenuti Per_1
7 - - pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui euro Org_1
200,00 per le spese legali ed euro 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite sono state congrue rispetto a tali voci di danno – accertata la debenza da parte dei convenuti della somma residua di 285 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal giorno del sinistro ed interessi legali sul credito originario via via rivalutato, condanna i convenuti al relativo pagamento in favore dell'attore.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 1.000 per compenso professionale, oltre spese vive dovute, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese di CTU dott. sono integralmente compensate. Persona_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 11/04/2024
Il giudice on.
Liliana Anselmo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 - Seconda sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, all'esito della scadenza dei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c. e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., emette
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta in data 24.01.2022 al N. R.G.C.A. 753/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna PETTE' Parte_1
-attore- contro
e quali genitori esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2 parentale su rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo FIDOLINI Persona_1
-convenuti-
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni
Per l'attore: NEL MERITO IN TESI accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva dei Sig.ri Signorini e quali esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sulla minore e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al Persona_1 pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, così quantificati per un importo di € 33.616,00 oltre ad ulteriori euro 1.000,00 per i danni al motociclo ed euro 1.569,00 per spese mediche documentate per un totale di euro 36.185,00 dal quale andranno detratte euro 2.700,00
(danni non patrimoniali) ed euro 1.000,00, ricevute dal Sig. a titolo di acconto Parte_1 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Rinnova richiesta di CTU medico legale volta ad accertare i danni odontoiatrici tutti ed a quantificare il costo di un intervento di rispristino, nonché il nesso eziologico tra i suddetti danni ed il sinistro de quo.
Per i convenuti: IN TESI, accertato che l'evento oggetto di causa si è verificato per colpa paritetica e concorrente del conducente e del pedone dichiarare congrue e Parte_1 Persona_1 satisfattive le somme inviate dalla compagnia di pari ad euro 1.450,00 per il Org_1 risarcimento dei danni materiali, di cui euro 200,00 per le spese legali ed euro 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite e per l'effetto respingere ogni ulteriore pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
IN IPOTESI, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'istruttoria e al netto delle somme corrisposte ed offerte ante litem pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui € 200,00 per le spese legali ed € 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite, nei limiti del dovuto e del provato. Con compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.
Concisa esposizione dei fatti
In atto di citazione il sig. espone: Parte_1
--che in data 29 ottobre 2019 - ore 14,55 circa - in Firenze, Viale Giannotti, l'attore era alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly tg. EP50205 provenendo da lato
Piazza Bartali con direzione Gavinana, quando, all'altezza dell'intersezione con Via
Uguccione della Faggiola, notava un pedone che iniziava ad attraversare Viale Giannotti nonostante avesse luce semaforica rossa nella sua direzione, per cui iniziava la manovra di frenata;
ciò nonostante, andava ad impattare contro la minore Persona_1
--che egli cadeva a terra procurandosi lesioni personali per cui veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di per le cure del Organizzazione_2 caso;
seguiva un periodo di malattia dalla quale residuavano dei P.P.;
--che interveniva la Polizia Municipale di Firenze per i rilievi del caso;
--che richiedeva i danni complessivamente subiti ai genitori della minore, ricevendo ante litem una somma dalla società quale Compagnia che Org_1 assicurava i convenuti per la R.C.;
--che accettava la somma a titolo di acconto del maggior avere, per cui agisce in questa sede per ottenere l'integrale risarcimento.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando fermamente la domanda attorea, sia in punto di an che di quantum debeatur, dando atto di aver corrisposto pro bono pacis e su base concorsuale (50%) l'importo di euro 3.000 (a titolo di danno non patrimoniale) ed euro 1450 per danno patrimoniale, di cui euro 200 per spese legali.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di CTU medico legale.
Sulle conclusioni come sopra riportate la causa viene oggi decisa, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre dare atto che ante causam (quale Compagnia di Org_1
Assicurazione per la Responsabilità Civile dei due convenuti) ha corrisposto all'attore
2 l'importo di euro 4.250,00 (euro 4.450,oo, detratti euro 200 per spese legali) sulla scorta di una ritenuta sua pari responsabilità (al 50%) nella verificazione del sinistro de quo.
Tale valutazione ha trovato riscontro nell'odierno processo all'esito dell'istruttoria espletata.
Occorre previamente considerare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 primo comma c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre in concreto provare la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (v. ordinanza Cass. Sez. III^
13.7.2023 nr. 20137); il conducente ha dunque l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass.
16/6/2003 n. 9620; Cass. 1176/2010 n. 14064; Cass. 18/11/2014 n. 24472) e Cass.
18/11/2014 n. 24472).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della 141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. 842/2020 e Corte di Appello di Milano Sentenza n. 1277/2023 del
19-04-2023)
All'uopo si tenga conto da una parte la provata ed indubbia imprudenza posta in essere dalla minore che iniziò da destra verso sinistra (nella direzione percorsa dal Per_1 motoveicolo) l'attraversamento stradale con la luce semaforica rossa impegnando le strisce pedonali normalmente utilizzate dagli alunni della lì Organizzazione_3 ubicata guardando il proprio telefono cellulare (v. teste o comunque non Tes_1 osservando i veicoli in arrivo sulla sua sinistra (v. teste e dall'altra (come si Tes_2 evince dai rilievi planimetrici della Polizia Municipale e dalla fotografie estratta da prodotta in atti), l'analoga imprudenza posta in essere dall'attore che Org_4 procedeva, su una strada con asfalto bagnato, ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Difatti – come si scorge dalle fotografie in atti – sul Viale in quel tratto sono presenti due attraversamenti pedonali adiacenti tra loro (uno vicino al semaforo e l'altro davanti alla scuola , che, in quanto tali, comportano l'adozione da parte dei Org_3
3 conducenti di ulteriori misure precauzionali per transitare in quel tratto di Viale al fine di mantenere un costante controllo del proprio veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, sia veicolare che pedonale, e, quindi di evitare sia di costituire un pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada che di prevedere eventuali comportamenti irregolari dei pedoni.
Quest'ultimi, peraltro, non escludono il nesso causale tra la condotta imprudente del conducente del veicolo e l'evento dannoso, quando non assumono i caratteri dell'normità e dell'assoluta imprevedibilità ed eccezionalità> che, nel caso di specie in effetti non ricorrono, atteso che il pedone stava attraversando comunque sulle strisce pedonali, sebbene non attenzionando quanto accadeva intorno e davanti a lei.
In tal caso la condotta distratta del pedone (contravvenzionata peraltro per la violazione dell'art. 146 comma 2° del C.d.S. in relazione all'art. 41 comma 5° lett. a)
C.d.S.) rileva come concausa e non come causa esclusiva del fatto (Cass. penale sez. II^ sentenza 22.3.2018 nr. 13312 e Cass. civile sentenza nr. 2241 del 2019 e nr. 6514 del
2021), così come all'attore occorre contestare la violazione dell'art 141 comma 1 C.d.S. (E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”) e dell'art. 191 3° co. C.d.S., attesa la presenza ben visibile della ragazza giunta a metà dell'attraversamento pedonale.
In punto di quantum debeatur, mette conto osservare che ai fini della quantificazione dei danni materiali subiti dal motoveicolo attoreo, ha prodotto solo un preventivo Pt_1 di spesa che, com'è noto, non ha dignità di prova, per cui pare congrua l'avvenuta corresponsione ante causam della somma di euro 1450,00 da parte di (detratte Org_1
200 euro per spese legali); infatti il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità, per cui il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria.
4 Quanto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro de quo, l'espletata CTU medico legale - con motivazioni e conclusioni condivisibili perché immuni da vizi logici - ha accertato la frattura della VI^ e VII^ costa ed una valida contusione del ginocchio destro e della spalla destra con lesione tendinea nonché un lieve trauma cranico non commotivo, ma ha anche ridotto fortemente l'entità dei P.P. reclamati perché, a fronte di una richiesta del 12% sono stati accertati P.P. del 4,5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica, con nessun giorno di invalidità temporanea assoluta, e con soli euro 69,00 per spese mediche.
Ha inoltre escluso che la lesione dentaria – reclamata in atto di citazione - sia riferibile al trauma riportato nel sinistro (la Tc iniziale infatti era stata negativa e la successiva visita specialistica odontoiatrica metteva in evidenza anche un morso trasverso anche se non marcato, patologia non riferibile al trauma che necessita di applicazione di bite essa stessa).
In conformità di quanto previsto dal D.M. del 16.10.2023 (in G.U. nr. 247 del
21.10.2023) per le micropermanenti (applicabile al caso in esame in quanto sia il motoveicolo che il pedone erano in movimento e la dinamica del sinistro si inquadra nell'ambito della ), si liquida in moneta attuale la somma di euro
2.997,45 (P.P. 4,5%, gg 15 di ITP al 75%, gg 20 di ITP al 50%, gg 15 di ITP al 25%, detratto il coefficiente legato all'età di 55 anni che l'attore aveva al momento del sinistro e la quota di corresponsabilità del 50%), già ricevuta ante causam dall'attore.
Relativamente al danno morale (quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso), occorre precisare che per valutarne la sua sussistenza si deve tener conto del momento in cui l'evento dannoso si realizza e della natura istantanea dell'illecito non incidendo su di esso fatti ed avvenimenti successivi.
Recentemente la Corte di Cassazione (sez. VI – 3 ordinanza del 19.1.2022-13.4.2022 nr. 12060 e v. anche sez. III, 10.11.2020 nr. 25164)), senza apertamente sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008 nr. 26972, nr. 26973, nr. 26974 e nr. 26975, ha sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore, sottolineando che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta,
5 della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord.
4.11.2020 nr. 24473).
Va tenuto altresì presente che la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Nel caso in esame non può riconoscersi alcun danno morale, peraltro nemmeno allegato.
Parimenti non può essere riconosciuta alcuna “personalizzazione del danno”.
Atteso che ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale, sent. n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 184/1986), è evidente che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali;
il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno relazionale è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato (previa allegazione) non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista
6 in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale;
anche in questo caso nulla viene allegato e provato.
Sono invece da corrispondere le residue spese mediche (euro 69/2) e di consulenza medico legale di parte (500/2), per un totale di euro 285.
Sulla somma liquidata – essendo obbligazione di valore- spetta (cfr. S.U. nr.
1712/1995) il risarcimento del danno da ritardato adempimento mediante il ricorso al metodo degli interessi;
il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (espressione monetaria la momento del fatto maggiorata della dovuta rivalutazione), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con il riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova, di cui è onerato l'attore, del maggior danno) o, se di misura maggiore, al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Allorquando il giudice procede alla liquidazione del danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valore, deve riconoscere, dunque, non soltanto la rivalutazione monetaria della somma calcolata come corrispondente al valore sottratto o non prestato al patrimonio del danneggiato all'epoca del fatto (secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati - FOI) ma anche agli interessi (o, se di maggior misura il tasso di rendimento dei titoli di Stato di cui sopra) che, tuttavia, costituiscono componenti del danno stesso, partecipanti della stessa natura di modalità della tecnica di liquidazione, esulando, quindi, dalla categoria di interessi moratori (Cfr.
Cass. sez. L sentenza nr. 4148 del 24 febbraio 2006) e vanno computati sul credito originario, via via rivalutato (d'ufficio anche in assenza di una espressa domanda), anno per anno, (giacchè non possono essere computati sulla somma rivalutata alla data della liquidazione).
Le spese di CTU vengono integralmente compensate.
Le spese processuali – data la minima entità del danno ancora dovuto – vengono liquidate in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, accertato che l'evento oggetto di causa si è verificato per colpa paritetica e concorrente del conducente e del pedone Parte_1 [...]
dato atto che le somme inviate dalla compagnia assicurativa di RC dei convenuti Per_1
7 - - pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui euro Org_1
200,00 per le spese legali ed euro 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite sono state congrue rispetto a tali voci di danno – accertata la debenza da parte dei convenuti della somma residua di 285 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal giorno del sinistro ed interessi legali sul credito originario via via rivalutato, condanna i convenuti al relativo pagamento in favore dell'attore.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 1.000 per compenso professionale, oltre spese vive dovute, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese di CTU dott. sono integralmente compensate. Persona_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 11/04/2024
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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