Art. 1. Articolo unico
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza puo' essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante invio, con la relativa documentazione, alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare del Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341 .
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza puo' essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante invio, con la relativa documentazione, alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare del Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341 .