Articolo 2 della Legge 3 ottobre 2002, n. 235
Articolo 1Articolo 3
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29 ottobre 2002
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 93 dell'Accordo di partenariato e, rispettivamente, dall'articolo 35 e dall'articolo 8 degli Accordi interni.
Entrata in vigore il 29 ottobre 2002