Decreto cautelare 13 dicembre 2025
Sentenza breve 22 gennaio 2026
Decreto cautelare 20 febbraio 2026
Decreto collegiale 15 aprile 2026
Decreto collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14404/2025 REG.RIC.
N. 15272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14404 del 2025, proposto da RL RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 15272 del 2025, proposto da RL RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
quanto ad entrambi i ricorsi :
- dell’esito della prova concorso della ricorrente Dott.ssa RE valutata con il punteggio totale di 20.375 e dichiarata non superata con nota comunicata sul portale telematico e che si impugna e si deposita;
- delle domande n. 4 e n. 13 della busta n.12 estratta il giorno 24/10/2025 per la prova delle ore 8:00 del mattino;
- della emananda e non ancora pubblicata graduatoria ammessi al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia codice concorso (codice 02), nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto ed esatto punteggio al ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente di essere ammessa nella graduatoria degli idonei;
nonchè per la condanna
della P.A. a modificare il punteggio della ricorrente, ammettendola nella emananda graduatoria degli idonei;
e per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a.
della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria degli idonei - anche previa correzione del punteggio della ricorrente;
nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, e per l’accertamento e la condanna al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. EN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente, con entrambi i ricorsi, ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,375/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 4 e 13 (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) alla stessa somministrati in data 24.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito n. 5 [così formulato: "Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola". Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che” : se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina (risposta indicata dalla ricorrente); anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola], la ricorrente sostiene la correttezza anche della sua risposta, in quanto ritenuta logicamente coerente con il quesito posto;
- quanto al quesito n. 22 [così formulato: “Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?”: Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta (risposta indicata dalla ricorrente); Tutti gli alpha potrebbero essere delta], parimenti si afferma la correttezza della risposta data, sebbene poi nella esplicitazione della censura si affermi che la ricorrente avrebbe opzionato la prima risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel ricorso n. 14404/2025) e del Ministero della Giustizia (in entrambi i ricorsi), concludendo per il rigetto dei gravami;
- nelle more dei due giudizi, la ricorrente ha rinunciato al giudizio recante R.G. n. 14404/2025;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., le cause sono state trattenute per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che:
- va disposta la riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi in epigrafe, differendo i due atti di gravame solo in relazione al profilo delle Amministrazioni evocate in giudizio;
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale è fondata limitatamente al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio, in quanto trattasi di soggetto del tutto estraneo all’ iter concorsuale di cui è causa, mentre va disattesa con riguardo al Ministero della Giustizia, che è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- la rinuncia al ricorso R.G. n. 14404/2025 è irrituale per mancata notifica alle Amministrazioni intimate; tuttavia la dichiarazione della ricorrente testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito, per cui va dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto nel merito che il ricorso R.G. n. 15272/2025 sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- in relazione al quesito n. 5, con sentenza n. 398/2026, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., questa Sezione ha già escluso la sussistenza di profili di ambiguità del quiz in esame, concludendo per l’infondatezza della censura espressa nei medesimi termini del presente ricorso, sulla base della seguente motivazione: “(...) l’unica risposta corretta sotto il profilo logico è quella indicata dall’Amministrazione, atteso che, mentre, con riferimento alla circostanza di mangiare il panino, vi è la locuzione “ogni volta che”, il che significa che si prevede che sempre, andando allo stadio, mangio il panino, il prendere anche la cocacola quando vado allo stadio è invece solo una possibilità, nell’ipotesi in cui vado a correre la mattina, e non un dato certo, mancando la medesima precisazione sopra vista per il panino, il che esclude la terza risposta; inoltre l’utilizzo dell’avverbio anche (prendo anche la cococola) induce a concludere che il prendere la cocacola si riferisce al caso in cui vado allo stadio e mangio il panino, mentre nella prima risposta, scelta dalla ricorrente, manca qualunque riferimento all’azione dell’andare allo stadio (...)”;
- quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)”;
- nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero “Tutti i gamma potrebbero essere delta”, come agevolmente desumibile dalla lettura dell’elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22;
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso R.G. n. 14404/2025 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- il ricorso R.G. n. 15272/2025 va parzialmente accolto, nei termini di cui in motivazione;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del ricorso R.G. n. 14404/2025 e della parziale fondatezza delle censure proposte nel ricorso R.G. n. 15272/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi, come in epigrafe proposti;
- dichiara il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia;
- dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso R.G. n. 14404/2025;
- accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il ricorso R.G. n. 15272/2025;
- compensa integralmente le spese, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato versato nel giudizio recante R.G. n. 15272/2025, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
EN BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN BA | IT IC |
IL SEGRETARIO