Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11649 del 2025, proposto da
OV RI EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.Gianturco, 6;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza
della Sentenza n.11512/25, pubblicata il 12.06.2025 e notificata a mezzo PEC il giorno stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. MI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato in data 3 ottobre 2024, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/N2 “SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT”, espresso dalla Commissione ASN all’uopo nominata, deducendo articolati motivi di impugnazione.
Con sentenza n. 11512/2025 questa sezione ha accolto il suddetto ricorso atteso il difetto di motivazione disponendo il riesame delle pubblicazioni.
Il Ministero dell’Università e della ricerca ha impugnato la suddetta sentenza a mezzo di atto di appello corredato da istanza cautelare.
A seguito dell’udienza in Camera di Consiglio, tenutasi in data 24.09.2025, la sez. VII del Consiglio di Stato, ha rigettato l’istanza sospensiva proposta dall’Amministrazione ordinando alla stessa, con ordinanza n. 3469/2025, di procedere alla rivalutazione della candidata.
Con il ricorso in esame, depositato in data 7.10.2025, parte ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non solo ha omesso di rivalutare la posizione della stessa, ma ha anche omesso di porre in essere l’attività prodromica alla sua rivalutazione (non è stata neppure nominata la nuova commissione), con ciò dunque comprovando la volontà di non dare esecuzione alla sentenza emessa da questo Tribunale ed ha chiesto di ordinare all’Amministrazione intimata di adottare gli atti necessari per dare piena e conforme esecuzione alla sentenza in oggetto, con nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento e condanna al risarcimento del danno a titolo di perdita di chance.
Il Ministero intimato ha depositato memoria difensiva con la quale ha rilevato che in esecuzione alla richiamata ordinanza ha avviato, nell’immediatezza, la procedura per la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione e stante le tempistiche dell’articolato procedimento di nomina della predetta Commissione, il decreto è stato adottato in data 04.11.25, ovverosia 40 giorni dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha rigettato l’istanza sospensiva allegata all’appello (arco di tempo questo, strettamente necessario al compimento di tutte le operazioni di individuazione dei commissari e della intervenuta sostituzione di un commissario dimissionario). Successivamente, la stessa candidata, con nota prot. MUR 13820, del 13.11.2025, è stata informata dell’avvio dell’esecuzione della procedura di riesame; alla luce di ciò il Ministero ha rilevato che il ricorso non può essere accolto, essendosi adoperato in maniera tempestiva all’esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato avviando le procedure di rivalutazione della domanda della candidata.
Alla odierna camera di consiglio parte ricorrente, come riportato in verbale, alla luce del deposito dell'Amministrazione resistente e della nomina della commissione per il riesame, dichiara di non aver interesse alla decisione e chiede la statuizione sul recupero del contributo unificato.
Il Collegio preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente e alla luce di quanto rappresentato e documentato dall’Amministrazione resistente, tenuta a proseguire la procedura di rivalutazione avviata in esecuzione del dictum giudiziale, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo al complessivo comportamento dell’Amministrazione resistente, salvo il recupero del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in parte motiva.
Le spese di giudizio possono essere compensate, salvo il recupero del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
MI RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI RA | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO