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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. F.sco Paolo Cardullo del foro Parte_1
di Palermo
Attore
CONTRO
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Patrizia Valenti del foro di AP CP_2
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio la deduceva di essere stata ospite della struttura Pt_1
Zefiro Room & Brekfast, sita in San Vito Lo Capo, e precisamente in data 13.07.2021, ove scendendo le scale – prive di corrimano e di bande antiscivolo –, che dalla camera la portavano all'uscita, cadeva subendo lesioni, per le quali si rendeva necessario l'immediato intervento di una ambulanza del 118 che la trasportava al PS dell'Ospedale S. Antonio
Abate di AP. Invocava la responsabilità dell'albergatore per il danno subito, non avendo, questi, realizzato idonee misure di sicurezza al fine di evitare danni agli ospiti all'interno della propria struttura. Evidenziava comunque un responsabilità ex art.2051 c.c.
della società convenuta e chiedeva il ristorno del patito danno biologico che veniva quantificato a mezzo di consulenza medico legale di parte che evidenziava le lesioni ed i postumi del sinistro patito dalla che avevano comportato un periodo di ITA di giorni Pt_1
Tribunale di AP Sezione Civile
30, un periodo di ITP al 75% di giorni 30, un periodo di ITP al 50% di giorni 30 e un ulteriore periodo di ITP al 25% di giorni 30 e l'insorgenza di postumi invalidanti valutati dal c.t.p. nella misura del 7%, .
Concludeva così esattamente:
Accogliere le domande tutte formulate nell'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti dall'attrice che possono quantificarsi in €. 17.434,10 ovvero in quell'altra maggiore o minore
somma che risulterà conforme all'espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali fino al soddisfo.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che
dichiara di averle anticipate
Porre definitivamente a carico in persona del legale rappresentante pro tempore le CP_1
spese di CTU anticipate dall'attrice.
Si costituiva la società convenuta deducendo la totale mancanza di fondamento, sia in fatto che in diritto, delle pretese attrici, delle quali chiedeva l'integrale rigetto, con tutte le consequenziali statuizioni circa le spese processuali;
affermava che l'immobile di sito in San
Vito Lo Capo, nella Via Savoia n.108, denominato “Zefiro Room & Breakfast”, era dalla stessa condotto in locazione, non proprietario;
la caduta dalle scale, verosimilmente verificatasi il 12.07.21, era avvenuta in assenza di testimoni essendo la sig.ra da sola;
che la scala, Pt_1
teatro del sinistro, aveva una larghezza di circa 80 cm e si sviluppa tra due pareti per l'intero suo percorso, pertanto le pareti delimitanti la rampa costituivano un comodo e sicuro punto di appoggio per chi la percorresse sia in discesa come in salita, e che i relativi gradini, in perfetto stato di manutenzione e di pavimentazione (in marmo), non presentavano alcuna ipotetica situazione di pericolo occulto.
Nessuna responsabilità poteva essere quindi addebitata alla convenuta in ordine al sinistro di cui è causa.
Concludeva così esattamente:
Tribunale di AP Sezione Civile
ritenuta e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità della convenuta in relazione ai CP_1
fatti con le correlate lesioni dedotti dall'attrice , respingere integralmente, poiché Parte_1
destituite di qualsivoglia fondamento, le domande dalla stessa avanzate, condannandola a rifondere
all'anzidetta convenuta le spese ed i compensi del presente giudizio, con accessori di legge e di tariffa
professionale.
L'attività istruttoria è stata caratterizzata dall'assunzione di prove orali e CTU medica legale;
la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata al 12.12.2024 giorno in cui veniva assunta in decisone con termine ex art.190 cpc.
Ciò posto si osserva nel merito che parte attrice è riuscita a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Ed invero la teste escussa, sig.ra ha riferito di avere direttamente assistito alla CP_3
dinamica del sinistro e di avere visto l'attrice, mentre scendeva le scale;
precisava infatti di essere dietro la stessa e di averla vista scivolare dalle scale, confermava che non vi erano ai lati della scala i corrimani;
precisava altresì che vi era una prima rampa che scendeva dal primo piano e che giungeva ad un piccolo pianerottolo dove c'erano altri quattro gradini che portavano al piano terra, la si trovava a metà della prima rampa. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi che la dinamica dei fatti descritti in atto di citazione e accaduti il
12.07.21 all'interno della struttura recettiva di parte convenuta, risulta integralmente confermata dagli esiti dell'istruttoria.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente controversia, risulta necessario esaminare anzitutto la posizione società convenuta gestore della struttura recettiva CP_1
denominata “Zefiro Room & Breakfast”.
Risulta dall'istruttoria che in effetti le scale poste all'interno della struttura sono prive di corrimano, contravvenendo a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 236/1989 che disciplina la materia di accessibilità ai luoghi sia pubblici che privati. Le strutture ricettive,
in quanto edifici privati aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel loro campo di applicazione. Nello specifico per queste tipologie di spazi, vige il requisito della visitabilità.
Ciò che in questa sede interessa è l'art.
4.1.10 che appunto individua i criteri di progettazione per l'accessibilità delle scale per le quali è espressamente previsto la presenza
Tribunale di AP Sezione Civile
di corrimano “I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e
non tagliente”.
Inoltre, nel caso di specie, parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta ex art.2051 cc., la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che “Il criterio di
imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico
tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del
concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di
un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche
essere esclusiva" (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 Cass. 15383 del 2006; Cass.,
n. 3253 del 2012; Cass., 16542 del 2012).
Il soggetto che invochi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione a danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. civ., 1° ottobre 2004, n. 19653). Sarà la controparte a dover provare il caso fortuito.
Il convenuto non ha fornito sul punto adeguata prova;
nulla rilevando la chiesta prova orale atteso che non era finalizzata a provare il caso fortuito né l'assenza di colpa.
Va, poi, rilevato che nel caso di specie, l'estensione del bene, teatro del sinistro, – immobile adibito a struttura recettiva-, per la sua limitata estensione, consentiva certamente un'adeguata attività di vigilanza da parte del proprietario - custode.
Da ciò discende che la dimostrazione della derivazione causale del sinistro oggetto di causa dallo stato di pericolosità della scala, priva di corrimano, unitamente considerata al fatto che il convenuto, non ha in alcun modo offerto, nella sua qualità di custode, la prova
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liberatoria di cui all'art.2051 c.c., ciò impone di ritenere che società convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sia responsabile per i danni occorsi
[...]
all'attore.
Non risulta, inoltre, configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. atteso che l'insidia nelle scale all'interno della struttura recettiva non era assolutamente prevedibile.
Il custode - proprietario, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente all'immobile che possa essere fonte di danni a cose o persone, che nel caso di specie non risulta essere stato fatto.
Risolte le questioni relative all'an debeatur, e passando all'esame del quantum e nella sua giusta quantificazione, va utilizzata la CTU, disposta in corso di causa, essendo pienamente satisfattiva del mandato.
Occorre, sul punto, rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite
della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d.
danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059
c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è
prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
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se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non
è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale),
risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
“E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal
nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e
provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in
cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd.
danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata,
integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé
considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo
caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona
diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni
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sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi
duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa
la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad
adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del
danno nella sua interezza”.
“Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità
psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è
il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi).
Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di
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degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale,
nella sua nuova più ampia accezione.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, comprensivo sia della lesione all'integrità psico- fisica in seno dinamico che del dolore connesso alla patologia sofferta, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
In particolare, il CTU ha accertato il nesso di causalità tra la caduta l'attrice e il patito danno biologico, riportando una “Frattura Somatica Amielica di D7 con piccolo distacco parcellare dello
spigolo antero-superiore ed accennata cuneizzazione anteriore, inferiore al 25% e moderata
sintomatologia dolorosa”.
Con valutazione strettamente ancorata alla documentazione medica acquisita agli atti del giudizio e condivisa da questo giudice, il C.T.U. ha concluso riconoscendo un limitato periodo di parziale invalidità temporanea quantificandolo, con valutazione coerente alla natura delle lesioni subite, in 30 giorni in termini assoluti e 80 giorni in termini relativi, di cui 20 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
In ordine ai postumi permanenti, ha inoltre quantificato, in termini di effetti menomanti,
detti reliquati nella misura del 5%.
Applicando le tabelle citate può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente sia pari a €.6.287,70 utilizzando il valore punto pari ad € 947,30 (determinato tenuto conto delle sofferenze morali) moltiplicato per la percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età del danneggiato. Va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea di giorni 30 (totale) e di giorni 80 di cui 20 al 75%, 30 al 50% e ulteriori
30 al 25%. Pertanto, per invalidità temporanea totale €.1.657,20; invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60; invalidità temporanea parziale al 50% €.828,60; invalidità
temporanea parziale al 25% € 414,30.
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Quindi, considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida ad equità la somma di euro complessive di €.
3.728,70.
In assenza di ulteriori elementi di prova in ordine alla sofferenza patita non appare necessario procedere ad una maggiorazione ulteriore al fine di personalizzare il danno subito.
Risultano documentati e ritenuti congrui dal CTU esborsi per spese mediche pari ad euro
€.582,60
Si perviene così all'importo complessivo di €.10.016,40 più le spese mediche come sopra indicate, in valuta attuale.
In applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere nei confronti del procuratore dell'attrice, Avv. Francesco Paolo Cardullo
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M.
55/2014 riconoscendo le quattro fasi del giudizio e applicando i valori minimi, in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
Le spese di CTU vengono definitivamente liquidate in €.250,00 oltre oneri di legge e si pongono definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Tribunale di AP, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
• dichiara che per il sinistro del 13.07.2021 verificatosi in danno dell'attrice è
responsabile la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei CP_1
confronti dell'attore della somma complessiva di euro 10.599,00 oltre interessi legali dalla data della pronuncia;
Tribunale di AP Sezione Civile
condanna la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere nei confronti del procuratore dell'attrice, Avv.
Francesco Paolo Cardullo dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;
Così deciso in AP , in data 14/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di AP Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. F.sco Paolo Cardullo del foro Parte_1
di Palermo
Attore
CONTRO
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Patrizia Valenti del foro di AP CP_2
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio la deduceva di essere stata ospite della struttura Pt_1
Zefiro Room & Brekfast, sita in San Vito Lo Capo, e precisamente in data 13.07.2021, ove scendendo le scale – prive di corrimano e di bande antiscivolo –, che dalla camera la portavano all'uscita, cadeva subendo lesioni, per le quali si rendeva necessario l'immediato intervento di una ambulanza del 118 che la trasportava al PS dell'Ospedale S. Antonio
Abate di AP. Invocava la responsabilità dell'albergatore per il danno subito, non avendo, questi, realizzato idonee misure di sicurezza al fine di evitare danni agli ospiti all'interno della propria struttura. Evidenziava comunque un responsabilità ex art.2051 c.c.
della società convenuta e chiedeva il ristorno del patito danno biologico che veniva quantificato a mezzo di consulenza medico legale di parte che evidenziava le lesioni ed i postumi del sinistro patito dalla che avevano comportato un periodo di ITA di giorni Pt_1
Tribunale di AP Sezione Civile
30, un periodo di ITP al 75% di giorni 30, un periodo di ITP al 50% di giorni 30 e un ulteriore periodo di ITP al 25% di giorni 30 e l'insorgenza di postumi invalidanti valutati dal c.t.p. nella misura del 7%, .
Concludeva così esattamente:
Accogliere le domande tutte formulate nell'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti dall'attrice che possono quantificarsi in €. 17.434,10 ovvero in quell'altra maggiore o minore
somma che risulterà conforme all'espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali fino al soddisfo.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che
dichiara di averle anticipate
Porre definitivamente a carico in persona del legale rappresentante pro tempore le CP_1
spese di CTU anticipate dall'attrice.
Si costituiva la società convenuta deducendo la totale mancanza di fondamento, sia in fatto che in diritto, delle pretese attrici, delle quali chiedeva l'integrale rigetto, con tutte le consequenziali statuizioni circa le spese processuali;
affermava che l'immobile di sito in San
Vito Lo Capo, nella Via Savoia n.108, denominato “Zefiro Room & Breakfast”, era dalla stessa condotto in locazione, non proprietario;
la caduta dalle scale, verosimilmente verificatasi il 12.07.21, era avvenuta in assenza di testimoni essendo la sig.ra da sola;
che la scala, Pt_1
teatro del sinistro, aveva una larghezza di circa 80 cm e si sviluppa tra due pareti per l'intero suo percorso, pertanto le pareti delimitanti la rampa costituivano un comodo e sicuro punto di appoggio per chi la percorresse sia in discesa come in salita, e che i relativi gradini, in perfetto stato di manutenzione e di pavimentazione (in marmo), non presentavano alcuna ipotetica situazione di pericolo occulto.
Nessuna responsabilità poteva essere quindi addebitata alla convenuta in ordine al sinistro di cui è causa.
Concludeva così esattamente:
Tribunale di AP Sezione Civile
ritenuta e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità della convenuta in relazione ai CP_1
fatti con le correlate lesioni dedotti dall'attrice , respingere integralmente, poiché Parte_1
destituite di qualsivoglia fondamento, le domande dalla stessa avanzate, condannandola a rifondere
all'anzidetta convenuta le spese ed i compensi del presente giudizio, con accessori di legge e di tariffa
professionale.
L'attività istruttoria è stata caratterizzata dall'assunzione di prove orali e CTU medica legale;
la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata al 12.12.2024 giorno in cui veniva assunta in decisone con termine ex art.190 cpc.
Ciò posto si osserva nel merito che parte attrice è riuscita a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Ed invero la teste escussa, sig.ra ha riferito di avere direttamente assistito alla CP_3
dinamica del sinistro e di avere visto l'attrice, mentre scendeva le scale;
precisava infatti di essere dietro la stessa e di averla vista scivolare dalle scale, confermava che non vi erano ai lati della scala i corrimani;
precisava altresì che vi era una prima rampa che scendeva dal primo piano e che giungeva ad un piccolo pianerottolo dove c'erano altri quattro gradini che portavano al piano terra, la si trovava a metà della prima rampa. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi che la dinamica dei fatti descritti in atto di citazione e accaduti il
12.07.21 all'interno della struttura recettiva di parte convenuta, risulta integralmente confermata dagli esiti dell'istruttoria.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente controversia, risulta necessario esaminare anzitutto la posizione società convenuta gestore della struttura recettiva CP_1
denominata “Zefiro Room & Breakfast”.
Risulta dall'istruttoria che in effetti le scale poste all'interno della struttura sono prive di corrimano, contravvenendo a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 236/1989 che disciplina la materia di accessibilità ai luoghi sia pubblici che privati. Le strutture ricettive,
in quanto edifici privati aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel loro campo di applicazione. Nello specifico per queste tipologie di spazi, vige il requisito della visitabilità.
Ciò che in questa sede interessa è l'art.
4.1.10 che appunto individua i criteri di progettazione per l'accessibilità delle scale per le quali è espressamente previsto la presenza
Tribunale di AP Sezione Civile
di corrimano “I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e
non tagliente”.
Inoltre, nel caso di specie, parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta ex art.2051 cc., la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che “Il criterio di
imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico
tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del
concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di
un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche
essere esclusiva" (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 Cass. 15383 del 2006; Cass.,
n. 3253 del 2012; Cass., 16542 del 2012).
Il soggetto che invochi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione a danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. civ., 1° ottobre 2004, n. 19653). Sarà la controparte a dover provare il caso fortuito.
Il convenuto non ha fornito sul punto adeguata prova;
nulla rilevando la chiesta prova orale atteso che non era finalizzata a provare il caso fortuito né l'assenza di colpa.
Va, poi, rilevato che nel caso di specie, l'estensione del bene, teatro del sinistro, – immobile adibito a struttura recettiva-, per la sua limitata estensione, consentiva certamente un'adeguata attività di vigilanza da parte del proprietario - custode.
Da ciò discende che la dimostrazione della derivazione causale del sinistro oggetto di causa dallo stato di pericolosità della scala, priva di corrimano, unitamente considerata al fatto che il convenuto, non ha in alcun modo offerto, nella sua qualità di custode, la prova
Tribunale di AP Sezione Civile
liberatoria di cui all'art.2051 c.c., ciò impone di ritenere che società convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sia responsabile per i danni occorsi
[...]
all'attore.
Non risulta, inoltre, configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. atteso che l'insidia nelle scale all'interno della struttura recettiva non era assolutamente prevedibile.
Il custode - proprietario, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente all'immobile che possa essere fonte di danni a cose o persone, che nel caso di specie non risulta essere stato fatto.
Risolte le questioni relative all'an debeatur, e passando all'esame del quantum e nella sua giusta quantificazione, va utilizzata la CTU, disposta in corso di causa, essendo pienamente satisfattiva del mandato.
Occorre, sul punto, rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite
della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d.
danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059
c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è
prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
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se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non
è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale),
risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
“E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal
nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e
provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in
cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd.
danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata,
integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé
considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo
caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona
diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni
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sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi
duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa
la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad
adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del
danno nella sua interezza”.
“Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità
psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è
il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.
Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi).
Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di
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degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale,
nella sua nuova più ampia accezione.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, comprensivo sia della lesione all'integrità psico- fisica in seno dinamico che del dolore connesso alla patologia sofferta, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
In particolare, il CTU ha accertato il nesso di causalità tra la caduta l'attrice e il patito danno biologico, riportando una “Frattura Somatica Amielica di D7 con piccolo distacco parcellare dello
spigolo antero-superiore ed accennata cuneizzazione anteriore, inferiore al 25% e moderata
sintomatologia dolorosa”.
Con valutazione strettamente ancorata alla documentazione medica acquisita agli atti del giudizio e condivisa da questo giudice, il C.T.U. ha concluso riconoscendo un limitato periodo di parziale invalidità temporanea quantificandolo, con valutazione coerente alla natura delle lesioni subite, in 30 giorni in termini assoluti e 80 giorni in termini relativi, di cui 20 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
In ordine ai postumi permanenti, ha inoltre quantificato, in termini di effetti menomanti,
detti reliquati nella misura del 5%.
Applicando le tabelle citate può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente sia pari a €.6.287,70 utilizzando il valore punto pari ad € 947,30 (determinato tenuto conto delle sofferenze morali) moltiplicato per la percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età del danneggiato. Va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea di giorni 30 (totale) e di giorni 80 di cui 20 al 75%, 30 al 50% e ulteriori
30 al 25%. Pertanto, per invalidità temporanea totale €.1.657,20; invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60; invalidità temporanea parziale al 50% €.828,60; invalidità
temporanea parziale al 25% € 414,30.
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Quindi, considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida ad equità la somma di euro complessive di €.
3.728,70.
In assenza di ulteriori elementi di prova in ordine alla sofferenza patita non appare necessario procedere ad una maggiorazione ulteriore al fine di personalizzare il danno subito.
Risultano documentati e ritenuti congrui dal CTU esborsi per spese mediche pari ad euro
€.582,60
Si perviene così all'importo complessivo di €.10.016,40 più le spese mediche come sopra indicate, in valuta attuale.
In applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere nei confronti del procuratore dell'attrice, Avv. Francesco Paolo Cardullo
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M.
55/2014 riconoscendo le quattro fasi del giudizio e applicando i valori minimi, in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
Le spese di CTU vengono definitivamente liquidate in €.250,00 oltre oneri di legge e si pongono definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Tribunale di AP, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
• dichiara che per il sinistro del 13.07.2021 verificatosi in danno dell'attrice è
responsabile la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei CP_1
confronti dell'attore della somma complessiva di euro 10.599,00 oltre interessi legali dalla data della pronuncia;
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condanna la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere nei confronti del procuratore dell'attrice, Avv.
Francesco Paolo Cardullo dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;
Così deciso in AP , in data 14/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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