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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_2 C.F._2
MO ZI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 09/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“- Il IG. avrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanale con Parte_1 Per_1
pernotti che dovranno essere di volta in volta concordati con la IG.ra in vista Parte_2 delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori;
- Il minore trascorrerà il fine settimana Per_1 alterni con il padre;
- Per le vacanze estive la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_1
si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e per stabilirei tempi di soggiorno e permanenza del figlio presso il padre in vista delle esigenze lavorative di entrambi;
- Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con i genitori;
- La IG.ra Pt_2
e il IG. si rendono disponibili a convenire tempi e modalità diverse
[...] Parte_1
da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno o insorgano loro eventuali esigenze personali e lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore .
3. Il IG. Per_1 Parte_1
contribuirà al mantenimento del figlio , all'uopo versando entro il 15
[...] Per_1
(quindici) di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a quando il minore non avrà Parte_2 Per_1 raggiunto la maggiore età e fino a quando non sarà indipendente economicamente in base a quanto previsto per legge.
4. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio minore così come stabilite nel Protocollo Per_1
d'intesa tra il Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del
20.06.2019 (all.to n. 11) previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa straordinaria.
5. L'assegno Unico Universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla IG.ra in quanto genitore collocatario prevalente del figlio Parte_2 minore .
6. La IG.ra e il IG. sono economicamente Per_1 Parte_2 Parte_1
autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
7. La IG.ra Pt_2
e il IG. hanno in comproprietà, in quote uguali, l'immobile sito in
[...] Parte_1
SO (LT) in Contrada Rimette s.n.c. acquistata dagli stessi in regime di comunione legale con atto di vendita per Notaio del 29.09.2006 registrato a Latina il Persona_2
3.10.2006 al n. 8250 1T e trascritto a Latina il 4.10.2006 – Reg. Gen. N. 32250 – Reg. Part.
N. 18883 (all.to n. 12). La IG.ra e il IG. stabiliscono: - Il Parte_2 Parte_1 predetto immobile sito in SO (LT) Contrada Rimette s.n.c. in comproprietà in parti uguali tra la IG.ra e il IG. , in considerazione del Parte_2 Parte_1 collocamento del figlio minore presso la madre, viene assegnato in godimento Per_1
esclusivo alla IG.ra , finché il figlio non sarà maggiorenne ed Parte_2 Per_1 indipendente economicamente secondo quanto previsto per legge. Al verificarsi di tale condizione e quindi nel momento in cui il figlio sarà maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente secondo quanto stabilito per legge, l'immobile in comproprietà tra il IG.
e la IG.ra verrà reso libero e sarà posto in vendita al miglior Parte_1 Parte_2
offerente, salvo l'acquisto della quota da parte di uno dei comproprietari al prezzo corrente di mercato. - Tutte le utenze della casa coniugale (a titolo esemplificativo luce, gas, acqua, internet) e tassa sui rifiuti (immondizia sono a carico della IG.ra fintanto Per_3 Parte_2 che abiterà nella casa coniugale. - Le spese straordinarie del predetto immobile in comproprietà tra la IG.ra e il IG. saranno ripartite al 50% Parte_2 Parte_1 tra loro e prima di iniziare qualsiasi lavoro straordinario occorrerà un accordo tra le parti, al fine di decidere insieme il preventivo di spesa per i lavori da eseguire.
8. Il IG. Parte_1
e la IG.ra si danno reciproco consenso all'espatrio”.
[...] Parte_2
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/04/1995 nel Comune di TERRACINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/06/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERRACINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto di matrimonio numero 32, Parte II, Serie
A, dell'anno 1995 ), dando atto che le parti rinunziano all' impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 09/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_2 C.F._2
MO ZI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 09/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“- Il IG. avrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanale con Parte_1 Per_1
pernotti che dovranno essere di volta in volta concordati con la IG.ra in vista Parte_2 delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori;
- Il minore trascorrerà il fine settimana Per_1 alterni con il padre;
- Per le vacanze estive la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_1
si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e per stabilirei tempi di soggiorno e permanenza del figlio presso il padre in vista delle esigenze lavorative di entrambi;
- Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con i genitori;
- La IG.ra Pt_2
e il IG. si rendono disponibili a convenire tempi e modalità diverse
[...] Parte_1
da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno o insorgano loro eventuali esigenze personali e lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore .
3. Il IG. Per_1 Parte_1
contribuirà al mantenimento del figlio , all'uopo versando entro il 15
[...] Per_1
(quindici) di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , fino a quando il minore non avrà Parte_2 Per_1 raggiunto la maggiore età e fino a quando non sarà indipendente economicamente in base a quanto previsto per legge.
4. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio minore così come stabilite nel Protocollo Per_1
d'intesa tra il Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del
20.06.2019 (all.to n. 11) previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa straordinaria.
5. L'assegno Unico Universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla IG.ra in quanto genitore collocatario prevalente del figlio Parte_2 minore .
6. La IG.ra e il IG. sono economicamente Per_1 Parte_2 Parte_1
autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
7. La IG.ra Pt_2
e il IG. hanno in comproprietà, in quote uguali, l'immobile sito in
[...] Parte_1
SO (LT) in Contrada Rimette s.n.c. acquistata dagli stessi in regime di comunione legale con atto di vendita per Notaio del 29.09.2006 registrato a Latina il Persona_2
3.10.2006 al n. 8250 1T e trascritto a Latina il 4.10.2006 – Reg. Gen. N. 32250 – Reg. Part.
N. 18883 (all.to n. 12). La IG.ra e il IG. stabiliscono: - Il Parte_2 Parte_1 predetto immobile sito in SO (LT) Contrada Rimette s.n.c. in comproprietà in parti uguali tra la IG.ra e il IG. , in considerazione del Parte_2 Parte_1 collocamento del figlio minore presso la madre, viene assegnato in godimento Per_1
esclusivo alla IG.ra , finché il figlio non sarà maggiorenne ed Parte_2 Per_1 indipendente economicamente secondo quanto previsto per legge. Al verificarsi di tale condizione e quindi nel momento in cui il figlio sarà maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente secondo quanto stabilito per legge, l'immobile in comproprietà tra il IG.
e la IG.ra verrà reso libero e sarà posto in vendita al miglior Parte_1 Parte_2
offerente, salvo l'acquisto della quota da parte di uno dei comproprietari al prezzo corrente di mercato. - Tutte le utenze della casa coniugale (a titolo esemplificativo luce, gas, acqua, internet) e tassa sui rifiuti (immondizia sono a carico della IG.ra fintanto Per_3 Parte_2 che abiterà nella casa coniugale. - Le spese straordinarie del predetto immobile in comproprietà tra la IG.ra e il IG. saranno ripartite al 50% Parte_2 Parte_1 tra loro e prima di iniziare qualsiasi lavoro straordinario occorrerà un accordo tra le parti, al fine di decidere insieme il preventivo di spesa per i lavori da eseguire.
8. Il IG. Parte_1
e la IG.ra si danno reciproco consenso all'espatrio”.
[...] Parte_2
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/04/1995 nel Comune di TERRACINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/06/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERRACINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto di matrimonio numero 32, Parte II, Serie
A, dell'anno 1995 ), dando atto che le parti rinunziano all' impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 09/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino