Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1973, n. 11
Versione
6 marzo 1973
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369 , contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 , e' sostituito dal seguente:
"Il riscontro sulla gestione e' effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno".

Entrata in vigore il 6 marzo 1973
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