Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere rel riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2162/2024 posta in deliberazione all'udienza del 24.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
TRA
con la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Avv. DE Parte_1
NAPOLI Vittorio, presso il cui studio in Roma alla Via Buccari 18 è elettivamente domiciliato
Appellante
E
in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1
ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato
Appellato
E
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'appello
Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5979/2024, pubblicata il 5.04.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide.
Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, precisate le
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem alla sentenza impugnata.
A fondamento della decisione di rigetto il Tribunale ha così motivato:
“… rilevato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha depositato: certificato di nascita italiano;
certificato attestante la mancata iscrizione nel registro anagrafico dei cittadini della Bosnia ed Erzegovina e delle nascite relativamente al Comune di Mostar, (luogo determinato senza indicare le ragioni per le quali dovrebbe essere iscritto proprio in quella località); copia dei passaporti bosniaci dei genitori, in corso di validità; certificato scolastico rilasciato il 30.05.2013 (che attesta la frequenza saltuaria del ricorrente in tale anno alla classe prima della scuola secondaria presso Istituto scolastico in Torino); rilevato che, quanto prodotto in atti non risulta sufficiente a supportare la presunzione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status giuridico richiesto, in particolare a ritenere presumibile che il ricorrente non abbia acquisito la cittadinanza dello Stato con il quale presenta elementi di collegamento e/o di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'odierno ricorrente è nato in [...] (precisamente a Torino, come risulta dall'atto di nascita allegato in giudizio), dove avrebbe poi vissuto (come da certificazione scolastica), trasferendosi successivamente a Roma, dove attualmente dichiara di vivere, da genitori nati nell'ex Jugoslavia, nel territorio che oggi appartiene alla Bosnia ed
Erzegovina, cittadini bosniaci, come risulta dai passaporti prodotti in atti;
rilevato che, in ragione di quanto sopra, non può ritenersi sufficiente l'allegata documentazione attestante la mancata iscrizione nel registro dei cittadini e/o nel registro dei nati in Bosnia ed Erzegovina, dovendo il ricorrente dimostrare di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'attestazione del mancato possesso della cittadinanza bosniaca non è estesa affatto ad una verifica della possibilità astratta per il ricorrente di ottenere tale cittadinanza, ma è limitata ad una mera ricognizione della sua attuale assenza dai registri di cittadinanza e che non sono indicate le ragioni della mancata iscrizione, che potrebbe dipendere non dall'impossibilità di conseguirla, bensì dall'inerzia dell'interessato rispetto alla proposizione della relativa domanda qualora tale riconoscimento gli spettasse in forza dello jus sanguinis;
rilevato che la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina con la legge sulla cittadinanza, pubblicata il 1 gennaio 1998, con successive modifiche, (consultabile al sito https://tavoloapolidia.org/apolidia-italia/legislazione/ ; https://tavoloapolidia.org/app/uploads/2020/01/Traduzione-certificata_Legge- sullacittadinanza- della-Bosnia-ed-Erzegovina.pdf; https://www.refworld.org/search?keywords=apolidia%20bosnia&order=desc&sort=sc ore, Bosnia-Erzegovina: Decisione sulla legge sulla cittadinanza della Bosnia-
Erzegovina) ha regolato l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione (21.11.1995), prevedendo in via principale l'acquisto della cittadinanza per discendenza (art. 5, lett. a) e, in particolare, per coloro che avessero entrambi i genitori cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita (art. 6, lett. a); ritenuto dunque che, alla luce di quanto rappresentato, della documentazione in atti, nonché alla luce del sistema normativo applicabile, non è possibile accertare che il ricorrente, nato in [...] in data [...] da genitori entrambi cittadini bosniaci, non sia nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere il riconoscimento della cittadinanza dello Stato con cui presenta evidenti elementi di collegamento, in quanto figlio di cittadini di tale Stato, la domanda in ricorso non merita accoglimento e va rigettata con compensazione delle spese in ragione della natura del giudizio e dell'esito dello stesso.
Con l'appello, affidato ad un unico motivo, la parte tenta di sovvertire il ragionamento del primo giudice sostenendo che al momento della nascita dell'appellante, i genitori non erano ancora stati formalmente riconosciuti cittadini bosniaci, non avendo ancora ottenuto il passaporto, ricevuto dalla madre nel 2016 e nel 2018.
L'appello è manifestamente infondato, e la prima sentenza va confermata.
Ritiene la Corte di dovere rimarcare quanto segue.
Al momento della nascita in Italia (2000), come risulta dall'estratto integrale dell'atto di nascita prodotto in atti, i genitori del si erano dichiarati entrambi di Parte_1
nazionalità bosniaca, essendo del tutto irrilevante che i relativi passaporti siano di epoca più recente.
Dovendo trovare applicazione l'art 6.comma 1 della Legge sulla Cittadinanza della
Bosnia-Erzegovina in base alla quale la cittadinanza bosniaca si acquista iure sanguinis,
a prescindere dal luogo di nascita, laddove entrambi i genitori siano bosniaci, e non i commi 3 e 4 che disciplinano l'ipotesi in cui uno solo dei genitori sia cittadino bosniaco, manca del tutto la prova dello stato di apolidia.
L'inerzia della parte nella richiesta, entro il 23mo anno di età, della cittadinanza presso la autorità bosniache è irrilevante, essendosi accertato, nella specie, che entrambi i genitori avevano cittadinanza bosniaca al momento della nascita, con conseguente non operatività della condizione temporale di cui all'art. 6 comma 4, sopra richiamato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della bassa complessità della causa.
PQM
rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%. dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.02.2015
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino