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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 26 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10856/2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, alla via Pola n. 15, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Salvatore Antonino Raciti, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Lorena Natascia Grasso, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 90 del 22.1.2024, elettivamente domiciliata in Catania, Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali dell'Azienda;
Resistente
e nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania, come da CP_2
procura generale in atti;
Resistente
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato – art. 2126 c.c. - stabilizzazione – differenze retributive – risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva – accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memoriae difensive e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.10.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stato reclutato in servizio in forza dell'avviso regionale adottato in data 4.1.2021 dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina e poi assunto, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 12.5.2021, decorrente dal 17.5.2021, con profilo professionale di “Assistente tecnico perito informatico”, Cat. C, successivamente oggetto di 7 proroghe, svolgendo però di fatto mansioni amministrative.
Ha precisato che il succitato rapporto di lavoro e le successive proroghe avevano avuto quale esplicita ragione la gestione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, aggiungendo che, venuta meno detta causa, esso era proseguito in forza di addendum al contratto, che avevano sostituito la causale emergenziale con la ragione di gestione ordinaria della sanità mediante un presidio adeguato di personale, cessando poi in data 28.2.2023.
Ha dedotto di aver svolto mansioni prettamente amministrative nelle strutture alle quali era stato destinato, ossia presso l'Hub Sant'Agata li Battiati e il Distretto Sanitario di Gravina di Catania, lamentando di essere stato utilizzato dall' alla stregua di un lavoratore CP_3
subordinato a fronte di un contratto formalmente di co.co.co.
Ha precisato di aver svolto, presso la struttura dell'Hub di Sant'Agata li Battiati, mansione di
Accettazione e Somministrazione documenti vaccinali nel sistema previo colloquio e riconoscimento dell'utente, archiviazione e ricerca cartelle utenti presso deposito, controllo nei sistemi di riferimento di certificazioni dell'utente, operando presso i locali della struttura;
che nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte di
[...]
sotto la responsabile dell'Hub, Dott.ssa e/o dalla Controparte_4 Persona_1 delegata Dott.ssa ; di essere stato stabilmente inserito nell'organizzazione Persona_2
aziendale, utilizzandone i locali siti in via A. di San Giuliano 40, usufruendo finanche di due utenze telefoniche mobili e di un computer, oltre che del cellulare aziendale;
di aver osservato un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, turni dalle 08:00 alle 14:00 e/o dalle 14:00 alle 20:00; di aver percepito un compenso fisso prestabilito, pari ad €
22,00 lorde/h.
Ha aggiunto di aver svolto, presso la struttura del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, mansioni di Impiegato Ufficio Anagrafe, inserendo nei sistemi Tessera Sanitaria Nazionale, con credenziali proprie, le scelte e le revoche con i medici territoriali, generazione di tessere sanitarie a cittadini italiani e stranieri, utilizzo del sistema NAR regionale, con credenziali proprie,
2 nell'assegnazione e ricerca del medico pediatra da associare, ricusazione utenti da parte di medici, inserimento medici nel sistema NAR o aumento di massimali, generazione di documentazione in casi di trasferimenti in altre regioni ed inserimento deceduti, operando presso i locali della struttura;
che riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del Direttore
Dott. o dal Dott. e dal Dott. di essere Persona_3 Persona_4 Persona_5 stato stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti in via Monti
Arsi n. 1 ed usufruendo finanche di una utenza telefonica fissa e di un computer (oltre che del cellulare aziendale); di aver osservato un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, dalle 07:30 alle 14:00; e) percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lorde/h.
Ha rilevato di aver espletato mansioni in gran parte diverse da quelle del profilo di assunzione, svolte secondo le modalità proprie del lavoro subordinato, come risultante dalla documentazione allegata, e che il passaggio alle attività ordinarie era avvenuto in forza della direttiva assessoriale del 29.12.2022.
Ha riferito di aver lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità degli altri dipendenti aziendali, affermando che l'inquadramento del rapporto come collaborazione autonoma aveva reso più facile all'azienda giungere alla cessazione del rapporto non prorogando i contratti precari, lamentando di non aver potuto godere dei diritti correlati, invece, al rapporto di lavoro subordinato, quali il diritto alla mansione, agli scatti di anzianità, alla fruizione dei buono pasto, alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia e/o esigenze personali, alla 13^ mensilità, all'indennità per lavoro straordinario, al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, ai trattamenti economico-lavorativi correlati allo stato di gravidanza, alla maturazione e riscossione del TFR, nonché, al versamento dei contributi previdenziali corrisposti ad un lavoratore dipendente e al conseguente riconoscimento dell'indennità NASPI. Cont Ha aggiunto di aver diffidato l' con nota del 1.3.2023 alla conversione del rapporto lavorativo da precario a subordinato, senza alcun esito.
Ha dedotto la nullità del contratto di co.co.co. per violazione del decreto legislativo 165/2001 e delle disposizioni dettate in periodo emergenziale – D.L. n. 14/2020, D.L. n. 18/220 e L. n.
234/2021, che hanno previsto la possibilità di assunzione in deroga all'art. 7 del D.lgs. 165/2001 solo con riferimento al personale del ruolo sanitario e sociosanitario.
Ha evidenziato che, pertanto, l' avrebbe dovuto avvalersi delle forme di reclutamento CP_1
ordinarie previste dal già menzionato D.lgs. 165/2001.
Ha precisato che, dal divieto posto dall'art. 7, comma 5 bis, e dalla sanzione di nullità da esso prevista, consegue che l'Amministrazione resistente, per far fronte al periodo emergenziale e
3 assumere personale, avrebbe dovuto far ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, stante la ricorrenza, nel rapporto di lavoro di fatto espletato, degli indici di subordinazione.
Ha affermato che la nullità della forma contrattuale adottata, derivante dalla violazione delle succitate disposizioni, era fonte del diritto al riconoscimento delle tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001.
Ha dedotto, inoltre, la nullità del contratto di co.co.co. sottolineando che il rapporto di lavoro era stato contraddistinto dagli elementi della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e l'irrilevanza del nomen iuris adottato a fronte della soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, precisando la ricorrenza nel rapporto degli indici della subordinazione, consistenti nel suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
nella determinazione unilaterale del luogo di lavoro e del contenuto del rapporto di lavoro;
nell'osservanza di un preciso orario di lavoro;
nella soggezione al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare;
nell'utilizzo dei locali, beni e attrezzature aziendali;
nell'erogazione di un compenso fisso e continuità, ordinarietà e fungibilità della prestazione.
Ha lamentato di non aver goduto dei diritti che le sarebbero spettati quale lavoratore subordinato e di essere stato pregiudicato dalla qualificazione del rapporto come co.co.co. nelle procedure di reclutamento del personale avviate dall'amministrazione, rispetto ai vantaggi di cui avrebbe invece goduto dalla qualificazione del rapporto a tempo determinato, lamentando la discriminazione così subita rispetto agli assunti quali lavoratori subordinati.
Ha dedotto il proprio diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d.lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL
Comparto Sanità di riferimento, con il conseguente diritto alle differenze retributive, quantificate come in conclusioni;
ferma restando l'intervenuta discriminazione ed il suo diritto alla piena equiparazione agli assunti quali lavoratori subordinati, in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale.
Ha lamentato – in via gradata e nell'ipotesi di impossibilità di conversione del rapporto a tempo indeterminato - di avere comunque subìto un danno, cd. comunitario, con le conseguenze di cui all'art. 32 c. 5 della l. n. 183/2010, oltre che un danno da perdita di chance nella specie consistita nel non aver potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall' (o da altre CP_1
Aziende sanitarie), facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, danno da quantificarsi in € 17.788,09, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, lamentando l'ulteriore danno da omissione contributiva pari a € 10.000,00, o alla maggiore o minore misura da accertarsi in corso di causa.
4 Ha dedotto, in subordine, che il rapporto di lavoro era stato quanto meno contraddistinto dalla etero–organizzazione, avendo l'Azienda datrice di lavoro stabilito unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione, nonché i tempi e i luoghi di lavoro dovendosi pertanto riconoscere la natura etero–organizzata della collaborazione e quindi dare applicazione alle tutele del lavoratore subordinato, tra le quali l'equiparazione del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti e la disciplina previdenziale e assistenziale, aggiungendo che, peraltro, l'applicabilità delle tutele proprie del lavoro subordinato discendeva anche dall'aver prestato la propria attività in modo prevalentemente (esclusivamente) personale, ovvero non avvalendosi dell'apporto di terzi.
Ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo: «
1. accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n.
165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36,
D.Lgs. 165/2001;
2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente di-ritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale,
3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del tratta-mento economico, normativo, contributivo-
5 previdenziale e retributivo, condannare l'Azienda a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rap-porto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs.
n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 del-la L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di
17.788,09, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito
Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del
CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente
6 alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive CP_1
eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di
€ 14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
6. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori».
Fissata la prima udienza per il 14.2.2024, in data 26.1.2024 si è costituito l' il quale, CP_2
dichiarando di non essere a conoscenza di quanto assunto e dedotto da parte ricorrente e di rimettersi alla determinazione del Tribunale adito, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti e ha rassegnato le seguenti conclusioni « Voglia
l'adito Giudice del Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' Controparte_5
, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei contributi
[...] CP_2 previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro;
per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell' , in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_5
tempore, al pagamento dei contributi che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR
n.818/1957.
Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co..
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' CP_2
Con il favore di spese ed onorari di causa.
Con riserva di integrare e modificare le presenti conclusioni, all'esito della costituzione in giudizio della ». CP_3
Con memoria depositata in data 12.2.2024 si è costituita tardivamente in giudizio l' CP_3
deducendo che il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra parte ricorrente e
[...]
l'azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, essendo infatti avvenuta la procedura di reclutamento in via d'urgenza e non avendo carattere di tipo
7 comparativo/concorsuale, in quanto erano stati selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day.
Ha aggiunto che il rapporto di lavoro instaurato era del tutto coerente col nomen juris di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, evidenziando che a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti a semplice verifica da parte del Responsabile della Struttura di allocazione;
che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
che il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale;
che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Ha eccepito che, che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendosi produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. Ha aggiunto che del tutto infondate anche in tale ipotesi erano le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha evidenziato che l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, e che l' non aveva esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività CP_1
prestata agli obiettivi da raggiungere, non sussistendo vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Ha dedotto che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, chiedendo, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Infine, precisato di aver sempre regolarmente versato all' i contributi per il lavoratore CP_2
co.co.co., ha concluso chiedendo di «respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore Cont della ricorrente, con quelli dell' nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata,
8 ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_2
lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
All'udienza del 14.2.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.4.2024, all'esito della quale, ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, è stato disposto rinvio per discussione e decisione al 26.3.2025.
Sostituita l'udienza del 26.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine Cont assegnato da parte ricorrente e dall la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
2. Venendo, in primo luogo, all'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto previdenziale, osserva il Tribunale che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha agito per far valere le pretese connesse all'accertamento della nullità del contratto di co.co.co stipulato con l' resistente e alla CP_1
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Ne discende dunque il corretto radicarsi della giurisdizione presso questo giudice e l'infondatezza dell'eccezione formulata, atteso che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra.
3. Ciò premesso occorre dare atto che le questioni al vaglio di questa giudice sono state già oggetto di precedenti pronunce dell'intestato Tribunale, alla cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. Dott.ssa Renda, 587/2025 est. Dott.ssa
Nicosia).
9 «In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque
l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie
l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente
(“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del
2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
10 Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio
2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmenoperaltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n.
30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016,
n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”, salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22
d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di
11 rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs.
368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3,
Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre
2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
12 Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone» (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est.
Dott.ssa Renda).
4. Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso, in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere ad
“...accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art.
2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (01/02/2021-28/02/2023) con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”.
Al riguardo, come precisato nel citato precedente “Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici,
13 nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017,
Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. Dott.ssa Renda).
5. Conformemente a quanto già evidenziato da questo Tribunale in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, si osserva che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non sarebbe stato comunque sufficiente all'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante in merito all'asserito configurarsi del rapporto di lavoro secondo le modalità della subordinazione, evidenziandosi come l'articolato di prova, formulato con riferimento alle prospettazioni spiegate in ricorso, ne rifletta la genericità e pertanto si configuri come inidoneo a provare che non disponesse di Parte_1
alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie energie lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi, incentrati sostanzialmente sulla dimostrazione dell'asserito svolgimento della “mansione di Accettazione e Somministrazione documenti vaccinali” presso la struttura dell'Hub di Sant'Agata li Battiati e “mansione di Persona_6
, presso la struttura del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, così finendo
[...] attraverso il ricorso al concetto di “mansione” per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che parte ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, era “comandata” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate – in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione - possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
14 Né giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che il ricorrente, presso l'Hub di Sant'Agata li Battiati “nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte di (via Tevere 39 , Cerza , Controparte_4
San Gregorio di Catania) sotto la responsabile dell'Hub (Dott.ssa e/o dalla Persona_1 delegata D.ssa Emilia Zingherino)” e presso la struttura del Distretto Sanitario di Gravina di
Catania “riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del Direttore Dott. Per_3
o dal Dott. e dal Dott. ”, non potendosi a monte
[...] Persona_4 Persona_5
appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stato sottomesso, sì da poter escludere che lo stesso era assoggettato ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale
(Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n.
5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Alle medesime considerazioni resta esposto – in difetto di esplicitazione di alcuno specifico dato fattuale su cui il teste dovrebbe esprimere il proprio personale giudizio – l'articolato diretto a dimostrare che parte ricorrente “era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale”, come, parimenti, l'assunta “osserva(nza di) un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, turni dalle 08:00 alle 14:00 e/o dalle 14:00 alle 20:00” presso l'Hub si Sant'Agata li Battiati e “dalle 07:30 alle 14:00” presso la struttura del Distretto
Sanitario di Gravina di Catania, non avendo neppure specificato quale era l'effettivo orario giornaliero di lavoro in ipotesi osservato entro detto range e i giorni in cui era svolta la prestazione lavorativa. Va poi rilevato che dalla disamina della documentazione in atti risulta che ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a turni di lavoro Parte_1
sempre variabili, non evincendosi da tali documenti l'impossibilità per la parte di concentrare il monte ore pattuito su alcuni giorni o spalmarlo su tutti i giorni della settimana e liberamente scegliere quando espletare le prestazioni lavorative nell'ampia fascia oraria pattuita in contratto.
Non a caso, le ore lavorate coprono orari vari (v. all. ricorso 8 - fogli firma maggio e giugno
2021, all.
9 - certificazioni presenze del monte ore complessivo giugno 2021 e moduli mancata timbratura con indicazione orari entrata e uscita, all. 10, prospetto turni, questi ultimi redatti, peraltro, su documenti privi di data certa ex art. 2704).
6. A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei
15 luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Cont La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)” (ancora, in motivazione,
Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dal ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
7. Venendo ora alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente sulla base dell'asserita illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, in violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori, se ne rileva l'infondatezza, conformemente a quanto già osservato nei richiamati precedenti di questo Ufficio.
Come evidenziato nelle citate sentenze, rese in fattispecie identiche, «Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
16 Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n.
21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n.
183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal
d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo Cont ipotizzarsi per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata[…]» (cfr. sentenza n. 3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024,
3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. Dott.ssa Renda), come si evince dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , che produce l'estratto conto contributivo CP_2 relativo al ricorrente, da cui emerge che l' ha provveduto, in ottemperanza agli obblighi CP_1
assunti con il contratto di Co.Co.Co, a versare in favore di questa la contribuzione dovuta alla
Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
17 6. Infine e quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero- direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), «sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”. Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa» (in tal senso, ancora, sent. n. 3295/2024 cit.).
7. In considerazione di quanto esposto, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
8. Le spese di lite nei confronti dell' , tenuto conto della sua posizione processuale di terzo CP_2
rispetto al contenzioso oggetto di causa, restano compensate per intero.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e, per l'effetto, CP_3
restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 alla luce dei minimi, tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, del carattere seriale del contenzioso de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' ; CP_3 CP_2
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2108,00 per compensi,
[...]
oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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