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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 892/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIORDANO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. SPINOLO PAOLA e l'avv. CP_1 C.F._2
ME RA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 23 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 156 sesto comma c.c. e dell'art.710 c.p.c. dichiarare ed accertare l'intervenuta indipendenza economica della LI dell'odierno ricorrente signora e per l'effetto disporre, a modifica della sentenza n. 542/2015 pubbl. il Parte_2
pagina 1 di 6 13/10/2015 nell'ambito del giudizio RG n. 3215/2013 di questo stesso Tribunale, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo accordato e posto a carico del terzo datore di lavoro del signor e ciò a far data dal deposito del presente ricorso o da quella data nella quale Parte_1 sarà documentata la percezione di reddito da parte della stessa non bisognevole di alcuna integrazione da parte del padre.
Dichiarare e riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente alla restituzione di tutte le somme che nelle more del presente giudizio vengano versate dal alla signora in forza della CP_2 CP_1 precedente sentenza e ciò sin dalla data che verrà ritenuta di giustizia, condannando quest'ultima alla restituzione di dette somme.”
Per parte resistente:
“l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Voglia
NEL MERITO
Preso atto dell'estinzione del diritto di al percepimento del contributo al mantenimento da Pt_2 parte dei genitori a far data dal 18.04.25, per raggiunta indipendenza economica, come concordemente stabilito dalle parti,
- Dichiarare estinto il diritto al mantenimento di da parte dei genitori a far data dall'accordo Pt_2 tra le parti (28.04.25) o dalla domanda giudiziale (18.04.25), e pertanto a decorrere mese di maggio
2025;
- Revocare l'ordine di distrazione diretta impartito con Sentenza di divorzio 542/15 del Tribunale di
Cuneo all'Ente datore di lavoro del Sig. a far data dalla emananda sentenza;
Parte_1
- Preso atto del fatto che, per accordo delle parti intervenuto ante causam, la Sig.ra trattiene, CP_1 imputandole a pagamento degli arretrati per mancato versamento dell'aggiornamento Istat e fino a concorrenza dell'importo indicato nell'atto di precetto (€ 1.854,70), le somme percepite da maggio 2025, impegnandosi a restituire direttamente al Sig. l'eccedenza percepita e percependo fino Pt_1 all'effettiva cessazione dell'erogazione da parte dell'Ente datore di lavoro, e così senza nulla dovere e senza obbligo di restituzione alcuno all'Ente;
- Ordinare al Sig. di rifondere integralmente alla Sig.ra le spese legali per la Pt_1 CP_1 presente procedura, rivelatasi evitabile ed avviata per esclusiva colpa o comunque nell'esclusivo interesse del ricorrente, nella misura indicata nella nota spesa giudiziale che verrà depositata unitamente alla precisazione delle conclusioni.”
Pubblico Ministero
“Si accolgano le conclusioni di parte ricorrente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, ha richiesto la revisione delle condizioni Parte_1 di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 542/2015 nell'ambito del giudizio iscritto al pagina 2 di 6 n. di R.G. 3215/2013 con riferimento al contributo al mantenimento della LI nata Parte_2 dal matrimonio il 12/10/2002, posto a carico del terzo datore di lavoro del ricorrente stesso.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'emissione della sentenza di divorzio, la LI è stata assunta prima con contratto part time a tempo Pt_2 indeterminato e, dal giorno 01/01/2025, a tempo pieno indeterminato presso la ditta CRAZY L.S.
SRLS con sede legale in via Galeasso 1 - 10060 Pancalieri.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessato il suo obbligo di contribuire al mantenimento di
, ormai economicamente indipendente, richiedendo al contempo la restituzione delle somme Pt_2 nelle more del presente giudizio versate dal Ministero della Difesa, datore di lavoro del ricorrente, alla signora in forza della sentenza di divorzio. CP_1
In data 08/07/2025 si è costituita la sig.ra la quale, premesso di aver richiesto al CP_1 [...]
il versamento degli arretrati accumulati negli anni per l'omessa rivalutazione monetaria, dovuta Pt_1 ex lege, con atto di precetto portante la somma di € 1.854,70 notificato in data 15/04/2025, ha dato atto che tra le parti era intervenuto un sostanziale accordo per la cessazione del versamento del contributo al mantenimento di a far data dal mese di aprile 2025, con imputazione delle somme ancora Pt_2 eventualmente versate direttamente dal datore di lavoro del Signor , dal maggio 2025 in Pt_1 avanti, ad estinzione del debito per gli arretrati portato dall'atto di precetto.
In forza di tali assunti la sig.ra ha, pertanto, chiesto dichiararsi estinto il diritto al CP_1 mantenimento di da parte dei genitori a far data dall'accordo tra le parti (28/04/2025) o dalla Pt_2 domanda giudiziale (18/04/2025) e, dunque, a decorrere mese di maggio 2025 - con conseguente revoca dell'ordine di distrazione diretta impartito con Sentenza di divorzio n. 542/2015 del Tribunale di
Cuneo all'Ente datore di lavoro del Sig. - nonché domanda riconvenzionale per la Parte_1 compensazione tra le somme di cui all'atto di precetto per gli arretrati per mancato versamento dell'aggiornamento Istat e le somme percepite da maggio 2025 da parte dell'Ente datore di lavoro del ricorrente, impegnandosi a restituire direttamente al sig. l'eventuale eccedenza. Pt_1
Designato dal Presidente il giudice relatore, dr.ssa Chiara Martello, questi ha fissato udienza di prima comparizione al 10/07/2025 nel corso della quale il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte convenuta.
Essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore approfondimento istruttorio ed avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata fissa l'udienza del
23/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
Riassegnata la causa alla sottoscritta, in forza della variazione tabellare del 14/08/2025, all'esito dell'udienza figurata del 23/10/2025 la causa è stata è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni del 04/11/2025.
pagina 3 di 6 ***
Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione di parte convenuta.
Invero, l'udienza di prima comparizione personale delle parti era fissata in data 10/07/2025 con termine alla parte convenuta per la costituzione in giudizio sino a trenta giorni prima.
A fronte del decreto di fissazione d'udienza, regolarmente notificato a mezzo pec alla convenuta in data
02/05/2025, la sig.ra si è costituita in giudizio solamente in data 08/07/2025 sicché per la CP_1 stessa operano le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di compensazione formulata dalla convenuta, in quanto, tardiva;
nondimeno, la medesima domanda riconvenzionale di parte convenuta esula dall'oggetto del presente giudizio dovendo essere rimessa alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, quanto alla domanda di parte ricorrente di vedere revocato il contributo per la LI maggiorenne , tale domanda deve trovare accoglimento essendo documentata e, in ogni caso, Pt_2 incontestata l'intervenuta indipendenza economica delle medesima la quale risulta essere stata assunta prima con contratto part time a tempo indeterminato e, dal giorno 01/01/2025, a tempo pieno indeterminato presso la ditta CRAZY L.S. SRLS con sede legale in via Galeasso 1 - 10060 Pancalieri
(cfr. doc.
2-5 ricorrente, contratto di lavoro e cedolino marzo 2025 depositati dal ricorrente in data
23/06/2025).
L'assegno di mantenimento posto a carico del padre per il mantenimento della LI con la Pt_2 sentenza di divorzio va pertanto revocato, con decorrenza dalla data della domanda.
Quanto alla domanda di parte ricorrente di restituzione delle somme nelle more del presente giudizio versate dal datore di lavoro alla sig.ra in forza della precedente sentenza, va rilevato che la CP_1
Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ.
5170/2024,10974/2023,16173/2015; 3922/2012; 11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006;
6975/2005; 8235/2000).
Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 4224/ 2021) che
“la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste pagina 4 di 6 finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.
Ciò posto, va, inoltre, evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
32914/2022, con specifico riferimento all'applicabilità della “condictio indebiti” alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, non per fatti sopravvenuti (come nel caso di specie), ma all'esito di una rivalutazione dei medesimi fatti sottesi alle condizioni modificate, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la
"condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex nunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Orbene, poiché, alla luce della sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite, le domande restitutorie derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti non vanno parificate alle domande restitutorie aventi una genesi esterna al giudizio in corso, le quali, ove proposte, sarebbero inammissibili per difetto del requisito della “connessione forte” di cui all'art. 40 cpv c.p.c., ritiene il Tribunale che debba essere ritenuta ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per la LI e non più dovute dal maggio 2025. Ciò non in ragione della diretta applicabilità del regime della condictio indebiti stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni, siccome dettato con riferimento alla (differente) fattispecie della “diversa valutazione, per il passato ... dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali” , ma in ragione del diritto del padre a ripetere le somme corrisposte a titolo di mantenimento della LI successivamente all'aprile 2025 quale immediato necessario portato della decorrenza della revoca dell'assegno dalla data della domanda presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita pagina 5 di 6 autosufficienza della LI. Pertanto, la resistente va condannata alla restituzione di quanto versatole dal datore di lavoro del ricorrente a titolo di mantenimento per la LI dal maggio 2025. Pt_2
Le spese di procedura, stante l'adesione delle convenuta alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle LI e la soccombenza della madre in ordine alla domanda riconvenzionale, possono essere compensate nella misura del 50%, ponendo il restante 50% in capo alla convenuta, e vengono liquidate nella misura complessiva di € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 542/2015 pubbl. il 13/10/2015 nell'ambito del giudizio RG n. 3215/2013:
REVOCA il contributo posto a carico del terzo datore di lavoro del signor per il Parte_1 mantenimento della LI , divenuta indipendente economicamente, con effetto dalla domanda;
Pt_2
CONDANNA la convenuta alla restituzione di quanto versatole dal datore di lavoro del ricorrente a titolo di mantenimento per la LI dal maggio 2025; Pt_2
RIGETTA la domanda di compensazione avanzata da parte convenuta;
FERMO il resto.
COMPENSA nella misura del 50% le spese di lite;
CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente del restante 50% delle spese che si liquidano, ai valori minimi, in € 1.453,00, oltre iva, c.p.a. e accessori tutti come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dr.ssa Daniela Bosio Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 892/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIORDANO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. SPINOLO PAOLA e l'avv. CP_1 C.F._2
ME RA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 23 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 156 sesto comma c.c. e dell'art.710 c.p.c. dichiarare ed accertare l'intervenuta indipendenza economica della LI dell'odierno ricorrente signora e per l'effetto disporre, a modifica della sentenza n. 542/2015 pubbl. il Parte_2
pagina 1 di 6 13/10/2015 nell'ambito del giudizio RG n. 3215/2013 di questo stesso Tribunale, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo accordato e posto a carico del terzo datore di lavoro del signor e ciò a far data dal deposito del presente ricorso o da quella data nella quale Parte_1 sarà documentata la percezione di reddito da parte della stessa non bisognevole di alcuna integrazione da parte del padre.
Dichiarare e riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente alla restituzione di tutte le somme che nelle more del presente giudizio vengano versate dal alla signora in forza della CP_2 CP_1 precedente sentenza e ciò sin dalla data che verrà ritenuta di giustizia, condannando quest'ultima alla restituzione di dette somme.”
Per parte resistente:
“l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Voglia
NEL MERITO
Preso atto dell'estinzione del diritto di al percepimento del contributo al mantenimento da Pt_2 parte dei genitori a far data dal 18.04.25, per raggiunta indipendenza economica, come concordemente stabilito dalle parti,
- Dichiarare estinto il diritto al mantenimento di da parte dei genitori a far data dall'accordo Pt_2 tra le parti (28.04.25) o dalla domanda giudiziale (18.04.25), e pertanto a decorrere mese di maggio
2025;
- Revocare l'ordine di distrazione diretta impartito con Sentenza di divorzio 542/15 del Tribunale di
Cuneo all'Ente datore di lavoro del Sig. a far data dalla emananda sentenza;
Parte_1
- Preso atto del fatto che, per accordo delle parti intervenuto ante causam, la Sig.ra trattiene, CP_1 imputandole a pagamento degli arretrati per mancato versamento dell'aggiornamento Istat e fino a concorrenza dell'importo indicato nell'atto di precetto (€ 1.854,70), le somme percepite da maggio 2025, impegnandosi a restituire direttamente al Sig. l'eccedenza percepita e percependo fino Pt_1 all'effettiva cessazione dell'erogazione da parte dell'Ente datore di lavoro, e così senza nulla dovere e senza obbligo di restituzione alcuno all'Ente;
- Ordinare al Sig. di rifondere integralmente alla Sig.ra le spese legali per la Pt_1 CP_1 presente procedura, rivelatasi evitabile ed avviata per esclusiva colpa o comunque nell'esclusivo interesse del ricorrente, nella misura indicata nella nota spesa giudiziale che verrà depositata unitamente alla precisazione delle conclusioni.”
Pubblico Ministero
“Si accolgano le conclusioni di parte ricorrente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, ha richiesto la revisione delle condizioni Parte_1 di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 542/2015 nell'ambito del giudizio iscritto al pagina 2 di 6 n. di R.G. 3215/2013 con riferimento al contributo al mantenimento della LI nata Parte_2 dal matrimonio il 12/10/2002, posto a carico del terzo datore di lavoro del ricorrente stesso.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'emissione della sentenza di divorzio, la LI è stata assunta prima con contratto part time a tempo Pt_2 indeterminato e, dal giorno 01/01/2025, a tempo pieno indeterminato presso la ditta CRAZY L.S.
SRLS con sede legale in via Galeasso 1 - 10060 Pancalieri.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessato il suo obbligo di contribuire al mantenimento di
, ormai economicamente indipendente, richiedendo al contempo la restituzione delle somme Pt_2 nelle more del presente giudizio versate dal Ministero della Difesa, datore di lavoro del ricorrente, alla signora in forza della sentenza di divorzio. CP_1
In data 08/07/2025 si è costituita la sig.ra la quale, premesso di aver richiesto al CP_1 [...]
il versamento degli arretrati accumulati negli anni per l'omessa rivalutazione monetaria, dovuta Pt_1 ex lege, con atto di precetto portante la somma di € 1.854,70 notificato in data 15/04/2025, ha dato atto che tra le parti era intervenuto un sostanziale accordo per la cessazione del versamento del contributo al mantenimento di a far data dal mese di aprile 2025, con imputazione delle somme ancora Pt_2 eventualmente versate direttamente dal datore di lavoro del Signor , dal maggio 2025 in Pt_1 avanti, ad estinzione del debito per gli arretrati portato dall'atto di precetto.
In forza di tali assunti la sig.ra ha, pertanto, chiesto dichiararsi estinto il diritto al CP_1 mantenimento di da parte dei genitori a far data dall'accordo tra le parti (28/04/2025) o dalla Pt_2 domanda giudiziale (18/04/2025) e, dunque, a decorrere mese di maggio 2025 - con conseguente revoca dell'ordine di distrazione diretta impartito con Sentenza di divorzio n. 542/2015 del Tribunale di
Cuneo all'Ente datore di lavoro del Sig. - nonché domanda riconvenzionale per la Parte_1 compensazione tra le somme di cui all'atto di precetto per gli arretrati per mancato versamento dell'aggiornamento Istat e le somme percepite da maggio 2025 da parte dell'Ente datore di lavoro del ricorrente, impegnandosi a restituire direttamente al sig. l'eventuale eccedenza. Pt_1
Designato dal Presidente il giudice relatore, dr.ssa Chiara Martello, questi ha fissato udienza di prima comparizione al 10/07/2025 nel corso della quale il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte convenuta.
Essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore approfondimento istruttorio ed avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata fissa l'udienza del
23/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
Riassegnata la causa alla sottoscritta, in forza della variazione tabellare del 14/08/2025, all'esito dell'udienza figurata del 23/10/2025 la causa è stata è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni del 04/11/2025.
pagina 3 di 6 ***
Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione di parte convenuta.
Invero, l'udienza di prima comparizione personale delle parti era fissata in data 10/07/2025 con termine alla parte convenuta per la costituzione in giudizio sino a trenta giorni prima.
A fronte del decreto di fissazione d'udienza, regolarmente notificato a mezzo pec alla convenuta in data
02/05/2025, la sig.ra si è costituita in giudizio solamente in data 08/07/2025 sicché per la CP_1 stessa operano le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di compensazione formulata dalla convenuta, in quanto, tardiva;
nondimeno, la medesima domanda riconvenzionale di parte convenuta esula dall'oggetto del presente giudizio dovendo essere rimessa alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, quanto alla domanda di parte ricorrente di vedere revocato il contributo per la LI maggiorenne , tale domanda deve trovare accoglimento essendo documentata e, in ogni caso, Pt_2 incontestata l'intervenuta indipendenza economica delle medesima la quale risulta essere stata assunta prima con contratto part time a tempo indeterminato e, dal giorno 01/01/2025, a tempo pieno indeterminato presso la ditta CRAZY L.S. SRLS con sede legale in via Galeasso 1 - 10060 Pancalieri
(cfr. doc.
2-5 ricorrente, contratto di lavoro e cedolino marzo 2025 depositati dal ricorrente in data
23/06/2025).
L'assegno di mantenimento posto a carico del padre per il mantenimento della LI con la Pt_2 sentenza di divorzio va pertanto revocato, con decorrenza dalla data della domanda.
Quanto alla domanda di parte ricorrente di restituzione delle somme nelle more del presente giudizio versate dal datore di lavoro alla sig.ra in forza della precedente sentenza, va rilevato che la CP_1
Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ.
5170/2024,10974/2023,16173/2015; 3922/2012; 11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006;
6975/2005; 8235/2000).
Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 4224/ 2021) che
“la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste pagina 4 di 6 finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.
Ciò posto, va, inoltre, evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
32914/2022, con specifico riferimento all'applicabilità della “condictio indebiti” alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, non per fatti sopravvenuti (come nel caso di specie), ma all'esito di una rivalutazione dei medesimi fatti sottesi alle condizioni modificate, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la
"condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex nunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Orbene, poiché, alla luce della sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite, le domande restitutorie derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti non vanno parificate alle domande restitutorie aventi una genesi esterna al giudizio in corso, le quali, ove proposte, sarebbero inammissibili per difetto del requisito della “connessione forte” di cui all'art. 40 cpv c.p.c., ritiene il Tribunale che debba essere ritenuta ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per la LI e non più dovute dal maggio 2025. Ciò non in ragione della diretta applicabilità del regime della condictio indebiti stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni, siccome dettato con riferimento alla (differente) fattispecie della “diversa valutazione, per il passato ... dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali” , ma in ragione del diritto del padre a ripetere le somme corrisposte a titolo di mantenimento della LI successivamente all'aprile 2025 quale immediato necessario portato della decorrenza della revoca dell'assegno dalla data della domanda presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita pagina 5 di 6 autosufficienza della LI. Pertanto, la resistente va condannata alla restituzione di quanto versatole dal datore di lavoro del ricorrente a titolo di mantenimento per la LI dal maggio 2025. Pt_2
Le spese di procedura, stante l'adesione delle convenuta alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle LI e la soccombenza della madre in ordine alla domanda riconvenzionale, possono essere compensate nella misura del 50%, ponendo il restante 50% in capo alla convenuta, e vengono liquidate nella misura complessiva di € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 542/2015 pubbl. il 13/10/2015 nell'ambito del giudizio RG n. 3215/2013:
REVOCA il contributo posto a carico del terzo datore di lavoro del signor per il Parte_1 mantenimento della LI , divenuta indipendente economicamente, con effetto dalla domanda;
Pt_2
CONDANNA la convenuta alla restituzione di quanto versatole dal datore di lavoro del ricorrente a titolo di mantenimento per la LI dal maggio 2025; Pt_2
RIGETTA la domanda di compensazione avanzata da parte convenuta;
FERMO il resto.
COMPENSA nella misura del 50% le spese di lite;
CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente del restante 50% delle spese che si liquidano, ai valori minimi, in € 1.453,00, oltre iva, c.p.a. e accessori tutti come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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