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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nato a [...] il [...], cf: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sanluri nella P.zza San Pietro n.4, nello studio dell'avv. Bernardino
Tramalo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in località “su Controparte_1
Cracchiri”
Convenuta contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale :
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NA in data
31/10/1998 dai Signori e e annotato nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del comune di NA, atto n.35 parte 2s. dell'anno 1998;
2) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente alla assegnazione casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente;
3) Revocare il provvedimento inerente il contributo di mantenimento, e/o sostentamento della figlia
Per_
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 marzo 2025, il signor ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la Controparte_1
conferma dei provvedimenti già adottati in sede di separazione giudiziale in merito all'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, nonché la revoca del contributo di mantenimento
Per_ stabilito a favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il ricorrente ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio il 31 ottobre 1998 e che dal loro matrimonio sono nati quattro figli: nata il [...], nata il [...], Per_2 Per_3
Per_
, nata il [...] e , nata il [...], tutti ormai maggiorenni ed Per_4
economicamente autonomi.
Ha riferito che, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2041/2023, emessa il 4 settembre 2023 e pubblicata il 15 settembre 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra lui e la moglie
[...]
In quella sede il Tribunale aveva confermato l'assegnazione a lui dell'abitazione Controparte_1
Per_ coniugale affinché vi abitasse con la figlia , che al tempo non era ancora economicamente indipendente, e aveva disposto a carico della resistente il versamento di un contributo di mantenimento per la figlia pari a duecento euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e partecipazione al cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Ha inoltre precisato che già prima dell'udienza presidenziale del 28 settembre 2022 i coniugi vivevano separati e che non vi è mai stata tra loro alcuna riconciliazione, né materiale né spirituale.
Per tali ragioni, ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 22 ottobre 2025 è stato ascoltato il ricorrente, che ha confermato integralmente il contenuto del ricorso. Ha dichiarato che la convivenza con la resistente non è mai ripresa e che tutti i figli, oggi maggiorenni, vivono con lui a NA nella casa coniugale. Ha
spiegato che e lavorano, mentre è attualmente disoccupata perché il suo Per_4 Per_5 Per_2
Per_ contratto di lavoro è scaduto a settembre;
e , invece, non lavorano, e quest'ultima Per_3
frequenta l'Istituto Pertini di Cagliari.
Il signor ha aggiunto di essere allevatore e di non essere a conoscenza della situazione Pt_1
lavorativa della signora . Ha ricordato che, in sede di separazione, la casa coniugale situata in CP_1
località Su Cracchiri, dove si trova anche la sua azienda zootecnica, gli era stata assegnata e che tale immobile è di sua esclusiva proprietà. Ha precisato che, sebbene fosse stato disposto un assegno di
Per_ mantenimento di duecento euro mensili a favore della figlia , egli aveva rinunciato a tale somma e la resistente non aveva mai versato alcun contributo. Ha infine dichiarato di essere in grado di provvedere personalmente al mantenimento delle figlie conviventi e di non richiedere alcun sostegno economico.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, ai sensi dell'articolo
473-bis.22 del codice di procedura civile, ha confermato l'assegnazione dell'abitazione coniugale al
Per_ ricorrente affinché vi dimori con le figlie ancora non indipendenti, in particolare con la figlia , studentessa. Ha altresì confermato, quale obbligo di legge, la determinazione dell'assegno di
Per_ mantenimento per nella misura di duecento euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e partecipazione al cinquanta per cento delle spese straordinarie. Non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la conferma di quanto già disposto in sede di separazione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.03.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
*****
In relazione ai provvedimenti di natura economica, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare integralmente quanto già disposto in sede di separazione, non essendo emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle statuizioni precedenti.
Dall'istruttoria svolta è risultato che la resistente non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace, circostanza che ha impedito di acquisire elementi utili circa eventuali mutamenti della sua situazione personale o economica rispetto a quella accertata in sede di separazione. Il ricorrente, dal canto suo, ha confermato di abitare nella casa coniugale assegnatagli con il precedente provvedimento, sita in NA, località Su Cracchiri, dove gestisce anche la propria azienda zootecnica, e di provvedere direttamente al mantenimento delle figlie ancora conviventi, in
Per_ particolare della figlia , che frequenta l'Istituto Pertini di Cagliari e non risulta ancora economicamente indipendente.
In applicazione dei principi di continuità e di stabilità delle condizioni economiche già accertate, e considerata la mancanza di nuovi elementi di fatto, il Tribunale ha confermato l'assegnazione dell'abitazione coniugale al ricorrente, affinché vi dimori con la figlia non autonoma, e ha altresì
confermato, quale obbligo legale della resistente, la determinazione dell'assegno di mantenimento
Per_ in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Pertanto, in assenza di contestazioni e di sopravvenuti motivi di revisione, i provvedimenti economici adottati con l'ordinanza presidenziale e confermati in sede di separazione devono essere integralmente mantenuti.
Considerata la natura del giudizio, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e tenuto conto che la resistente è rimasta contumace e che non sono emersi elementi di particolare conflittualità tra le parti, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA il
31.10.1998 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di NA atto n 35, parte II, anno 1998
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
- conferma l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in NA, località “Su
Per_ Cracchiri”, al ricorrente affinché vi dimori con la figlia , non ancora Parte_1
economicamente indipendente;
- conferma l'obbligo a carico della resistente di corrispondere un Controparte_1
Per_ assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili,
oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nato a [...] il [...], cf: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sanluri nella P.zza San Pietro n.4, nello studio dell'avv. Bernardino
Tramalo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in località “su Controparte_1
Cracchiri”
Convenuta contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale :
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NA in data
31/10/1998 dai Signori e e annotato nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del comune di NA, atto n.35 parte 2s. dell'anno 1998;
2) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente alla assegnazione casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente;
3) Revocare il provvedimento inerente il contributo di mantenimento, e/o sostentamento della figlia
Per_
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 marzo 2025, il signor ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la Controparte_1
conferma dei provvedimenti già adottati in sede di separazione giudiziale in merito all'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, nonché la revoca del contributo di mantenimento
Per_ stabilito a favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il ricorrente ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio il 31 ottobre 1998 e che dal loro matrimonio sono nati quattro figli: nata il [...], nata il [...], Per_2 Per_3
Per_
, nata il [...] e , nata il [...], tutti ormai maggiorenni ed Per_4
economicamente autonomi.
Ha riferito che, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2041/2023, emessa il 4 settembre 2023 e pubblicata il 15 settembre 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra lui e la moglie
[...]
In quella sede il Tribunale aveva confermato l'assegnazione a lui dell'abitazione Controparte_1
Per_ coniugale affinché vi abitasse con la figlia , che al tempo non era ancora economicamente indipendente, e aveva disposto a carico della resistente il versamento di un contributo di mantenimento per la figlia pari a duecento euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e partecipazione al cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Ha inoltre precisato che già prima dell'udienza presidenziale del 28 settembre 2022 i coniugi vivevano separati e che non vi è mai stata tra loro alcuna riconciliazione, né materiale né spirituale.
Per tali ragioni, ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 22 ottobre 2025 è stato ascoltato il ricorrente, che ha confermato integralmente il contenuto del ricorso. Ha dichiarato che la convivenza con la resistente non è mai ripresa e che tutti i figli, oggi maggiorenni, vivono con lui a NA nella casa coniugale. Ha
spiegato che e lavorano, mentre è attualmente disoccupata perché il suo Per_4 Per_5 Per_2
Per_ contratto di lavoro è scaduto a settembre;
e , invece, non lavorano, e quest'ultima Per_3
frequenta l'Istituto Pertini di Cagliari.
Il signor ha aggiunto di essere allevatore e di non essere a conoscenza della situazione Pt_1
lavorativa della signora . Ha ricordato che, in sede di separazione, la casa coniugale situata in CP_1
località Su Cracchiri, dove si trova anche la sua azienda zootecnica, gli era stata assegnata e che tale immobile è di sua esclusiva proprietà. Ha precisato che, sebbene fosse stato disposto un assegno di
Per_ mantenimento di duecento euro mensili a favore della figlia , egli aveva rinunciato a tale somma e la resistente non aveva mai versato alcun contributo. Ha infine dichiarato di essere in grado di provvedere personalmente al mantenimento delle figlie conviventi e di non richiedere alcun sostegno economico.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, ai sensi dell'articolo
473-bis.22 del codice di procedura civile, ha confermato l'assegnazione dell'abitazione coniugale al
Per_ ricorrente affinché vi dimori con le figlie ancora non indipendenti, in particolare con la figlia , studentessa. Ha altresì confermato, quale obbligo di legge, la determinazione dell'assegno di
Per_ mantenimento per nella misura di duecento euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e partecipazione al cinquanta per cento delle spese straordinarie. Non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la conferma di quanto già disposto in sede di separazione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.03.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
*****
In relazione ai provvedimenti di natura economica, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare integralmente quanto già disposto in sede di separazione, non essendo emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle statuizioni precedenti.
Dall'istruttoria svolta è risultato che la resistente non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace, circostanza che ha impedito di acquisire elementi utili circa eventuali mutamenti della sua situazione personale o economica rispetto a quella accertata in sede di separazione. Il ricorrente, dal canto suo, ha confermato di abitare nella casa coniugale assegnatagli con il precedente provvedimento, sita in NA, località Su Cracchiri, dove gestisce anche la propria azienda zootecnica, e di provvedere direttamente al mantenimento delle figlie ancora conviventi, in
Per_ particolare della figlia , che frequenta l'Istituto Pertini di Cagliari e non risulta ancora economicamente indipendente.
In applicazione dei principi di continuità e di stabilità delle condizioni economiche già accertate, e considerata la mancanza di nuovi elementi di fatto, il Tribunale ha confermato l'assegnazione dell'abitazione coniugale al ricorrente, affinché vi dimori con la figlia non autonoma, e ha altresì
confermato, quale obbligo legale della resistente, la determinazione dell'assegno di mantenimento
Per_ in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Pertanto, in assenza di contestazioni e di sopravvenuti motivi di revisione, i provvedimenti economici adottati con l'ordinanza presidenziale e confermati in sede di separazione devono essere integralmente mantenuti.
Considerata la natura del giudizio, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e tenuto conto che la resistente è rimasta contumace e che non sono emersi elementi di particolare conflittualità tra le parti, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA il
31.10.1998 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di NA atto n 35, parte II, anno 1998
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
- conferma l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in NA, località “Su
Per_ Cracchiri”, al ricorrente affinché vi dimori con la figlia , non ancora Parte_1
economicamente indipendente;
- conferma l'obbligo a carico della resistente di corrispondere un Controparte_1
Per_ assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili,
oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti