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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4664/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4664/2025 R.G. promossa da:
, C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. MENGONI Parte_1 C.F._1
PAOLO per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. NOCCHI Controparte_1 C.F._2
ANDREA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 9/12/2025 in merito alla richiesta di sentenza non definitiva sulla separazione: “Le parti chiedono concordemente che il
Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile il 10/9/2005 in Tunisia, non trascritto”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.9.2025, ha adìto questo Tribunale per chiedere la Parte_1 pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio in Tunisia (non trascritto in Italia) in data 10.9.2005 con - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1 pagina 1 Per_
, e (tutti minorenni ad eccezione di;
- che sono venuti meno in Per_2 Per_4 Per_5 Per_1 modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile, anche per il comportamento violento del marito.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso, con addebito al marito per violenza domestica e con richiesta di ordini di protezione.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 4/9/2025 e 16/10/2025.
Dopo la pronuncia di ordini di protezione, adottati inaudita altera parte e confermati dopo la costituzione del contraddittorio, in data 10/10/2025 si è costituito nel presente giudizio di separazione il resistente, il quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
All'udienza del 9/12/2025, la ricorrente ha chiesto pronuncia sullo status; il resistente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. E' appena il caso di rilevare, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio
1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
Va poi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda sul vincolo matrimoniale, dovendo farsi applicazione della legge italiana in base al criterio dell'ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti sono residenti in Italia (a Osimo), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2201/2003. Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo i figli minori residenza abituale in Osimo.
La legge applicabile è quella italiana.
3. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 2 Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e le situazioni che hanno condoto alla emissione di ordini di protezione inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il processo deve peraltro continuare per la decisione sulla domanda di addebito, per l'affidamento dei figli e per la decisione sulle questioni economiche, sicché la causa dev'essere rimessa sul ruolo per la successiva trattazione.
4. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 10/9/2005 in Tunisia, non trascritto;
MANDA all'ufficiale di stato civile competente di procedere agli adempimenti di legge;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4664/2025 R.G. promossa da:
, C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. MENGONI Parte_1 C.F._1
PAOLO per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. NOCCHI Controparte_1 C.F._2
ANDREA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 9/12/2025 in merito alla richiesta di sentenza non definitiva sulla separazione: “Le parti chiedono concordemente che il
Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile il 10/9/2005 in Tunisia, non trascritto”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.9.2025, ha adìto questo Tribunale per chiedere la Parte_1 pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio in Tunisia (non trascritto in Italia) in data 10.9.2005 con - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1 pagina 1 Per_
, e (tutti minorenni ad eccezione di;
- che sono venuti meno in Per_2 Per_4 Per_5 Per_1 modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile, anche per il comportamento violento del marito.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso, con addebito al marito per violenza domestica e con richiesta di ordini di protezione.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 4/9/2025 e 16/10/2025.
Dopo la pronuncia di ordini di protezione, adottati inaudita altera parte e confermati dopo la costituzione del contraddittorio, in data 10/10/2025 si è costituito nel presente giudizio di separazione il resistente, il quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
All'udienza del 9/12/2025, la ricorrente ha chiesto pronuncia sullo status; il resistente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. E' appena il caso di rilevare, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio
1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
Va poi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda sul vincolo matrimoniale, dovendo farsi applicazione della legge italiana in base al criterio dell'ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti sono residenti in Italia (a Osimo), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2201/2003. Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo i figli minori residenza abituale in Osimo.
La legge applicabile è quella italiana.
3. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 2 Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e le situazioni che hanno condoto alla emissione di ordini di protezione inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il processo deve peraltro continuare per la decisione sulla domanda di addebito, per l'affidamento dei figli e per la decisione sulle questioni economiche, sicché la causa dev'essere rimessa sul ruolo per la successiva trattazione.
4. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 10/9/2005 in Tunisia, non trascritto;
MANDA all'ufficiale di stato civile competente di procedere agli adempimenti di legge;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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