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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 2667
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2024 /2667 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BISASCHI BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/APPELLANTE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/APPELLATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha appellato la sentenza n. 703/24, con cui il Giudice di Pace di Parma ha Parte_1 rigettato la richiesta di risarcimento dei danni riconducibili a un problema di sovra-riscaldamento della parete della cucina, che l'attrice (sostiene sia) dovuto alle esalazioni dell'impianto di riscaldamento con stufa a pellet installato dal vicino, CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, affermando che non vi sia prova che i danni siano causalmente riconducibili al riscaldamento provocato dalla installazione della stufa: non può dunque affermarsi che il distacco di dette mattonelle abbia trovato fattore causale esclusivo nella condotta del convenuto
(installazione della stufa con scarico non incanalato in un tubo coibentato); appare invero più probabile imputare il distacco nella vetustà del materiale utilizzato quale supporto per incollarle alla superficie intonacata (malta di calce) risalente verosimilmente alla data di costruzione dell'immobile.
Ora, come si evince dalla relazione in atti, a firma dell'Ing. posta a fondamento delle Per_1
affermazioni del Giudice di Pace, dall'esame dei luoghi è emerso che lo stato del supporto retrostante e le temperature rilevate… non sono tali da destare particolare preoccupazione né da arrecare danno alle strutture dell'abitazione, si ritiene che il distacco non possa essere univocamente riconducibile all'accensione della stufa a pellet. Ciò detto è innegabile che lo scarico della stufa a pellet del sig. dovrà essere verificato e messo a CP_1
norma di legge, con rilascio di regolare certificazione.
Tuttavia, accolta una diversa ricostruzione sistemica dell'art. 2051 – più coerente con l'insegnamento tradizionale, secondo cui la norma introduce una regola di responsabilità per colpa presunta da ricostruire sulla base degli standard di sicurezza normativamente (o socialmente) richiesti per la conservazione, l'utilizzo e il godimento dei beni (mobili) – si rende necessario rimeditare la conclusione del Giudice di Pace.
Come emerge tra le pieghe della relazione lo scarico non era messo a norma: la tesi che le Per_1 mattonelle siano cadute, proprio nella zona sovrastante il transito del tubo di scarico (illecitamente realizzato), per ragioni imputabili alla vetustà della colla spiega i dati circostanziali che descrivono l'evento di danno (perché si sono distaccate quelle mattonelle e non altre), ma non le ragioni per cui il distacco si è provocato.
Pertanto, ricondotto l'evento alla logica del sistema, si dirà che il distacco di mattonelle (pur ormai vetuste) non è stato spontaneo, ma senz'altro favorito dalla collocazione dello scarico del tubo: la vetustà della colla è solo uno degli elementi che descrivono la dinamica dell'evento, ma non imputa il danno al proprietario, giacché
2 - la responsabilità extracontrattuale imputa al danneggiante anche i danni imprevedibili (art. 2056 c.c.) e
- l'art. 1227 c.c. non può costringere il proprietario a rinnovare il sistema di incollaggio delle mattonelle, a seguito della altrui iniziativa, non conforme ai parametri legali.
Dato ingresso all'art. 2051 c.c., era quindi onere, semmai, del convenuto are prova che il CP_1 danno fosse funzione di un caso fortuito, con tale formula intendendosi l'evento tanto raro nella sua verificazione, da non potersi pretendere che se ne tenga conto e di natura tale da causare conseguenze di un ordine di grandezza superiore a quello dei danni che l'attività che si valuta è idonea a causare.
Nulla di tutto questo nel caso di specie.
Per tutto quanto detto, la sentenza del Giudice di Pace va sovvertita: va riconosciuto il diritto di di recuperare le spese provocate dal distacco delle mattonelle, favorito dal Parte_1 surriscaldamento della parete, provocato dalla collocazione di una stufa, che risulta non a norma (sì che il danno non può dirsi provocato jure).
La sostituzione ha richiesto un lavoro stimato di € 150,00, come da fattura in atti.
Il prezzo risulta congruo e ragionevole.
Consegue la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio: la quantificazione risulta unitaria, per entrambi i gradi;
non si prendono in considerazione le somme esorbitanti liquidate dal giudice di prime cure.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2667/24 RG, così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento, in favore di , di € 150,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi al saggio legale, dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 2.000,00, oltre € 654,8, per spese della procedura di mediazione, € 151,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
3 dichiara non dovute le somme eventualmente corrisposte in ragione dei capi di condanna della sentenza di primo grado e dispone la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte alla controparte.
Così deciso, in Parma 29/05/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2024 /2667 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BISASCHI BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/APPELLANTE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/APPELLATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha appellato la sentenza n. 703/24, con cui il Giudice di Pace di Parma ha Parte_1 rigettato la richiesta di risarcimento dei danni riconducibili a un problema di sovra-riscaldamento della parete della cucina, che l'attrice (sostiene sia) dovuto alle esalazioni dell'impianto di riscaldamento con stufa a pellet installato dal vicino, CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, affermando che non vi sia prova che i danni siano causalmente riconducibili al riscaldamento provocato dalla installazione della stufa: non può dunque affermarsi che il distacco di dette mattonelle abbia trovato fattore causale esclusivo nella condotta del convenuto
(installazione della stufa con scarico non incanalato in un tubo coibentato); appare invero più probabile imputare il distacco nella vetustà del materiale utilizzato quale supporto per incollarle alla superficie intonacata (malta di calce) risalente verosimilmente alla data di costruzione dell'immobile.
Ora, come si evince dalla relazione in atti, a firma dell'Ing. posta a fondamento delle Per_1
affermazioni del Giudice di Pace, dall'esame dei luoghi è emerso che lo stato del supporto retrostante e le temperature rilevate… non sono tali da destare particolare preoccupazione né da arrecare danno alle strutture dell'abitazione, si ritiene che il distacco non possa essere univocamente riconducibile all'accensione della stufa a pellet. Ciò detto è innegabile che lo scarico della stufa a pellet del sig. dovrà essere verificato e messo a CP_1
norma di legge, con rilascio di regolare certificazione.
Tuttavia, accolta una diversa ricostruzione sistemica dell'art. 2051 – più coerente con l'insegnamento tradizionale, secondo cui la norma introduce una regola di responsabilità per colpa presunta da ricostruire sulla base degli standard di sicurezza normativamente (o socialmente) richiesti per la conservazione, l'utilizzo e il godimento dei beni (mobili) – si rende necessario rimeditare la conclusione del Giudice di Pace.
Come emerge tra le pieghe della relazione lo scarico non era messo a norma: la tesi che le Per_1 mattonelle siano cadute, proprio nella zona sovrastante il transito del tubo di scarico (illecitamente realizzato), per ragioni imputabili alla vetustà della colla spiega i dati circostanziali che descrivono l'evento di danno (perché si sono distaccate quelle mattonelle e non altre), ma non le ragioni per cui il distacco si è provocato.
Pertanto, ricondotto l'evento alla logica del sistema, si dirà che il distacco di mattonelle (pur ormai vetuste) non è stato spontaneo, ma senz'altro favorito dalla collocazione dello scarico del tubo: la vetustà della colla è solo uno degli elementi che descrivono la dinamica dell'evento, ma non imputa il danno al proprietario, giacché
2 - la responsabilità extracontrattuale imputa al danneggiante anche i danni imprevedibili (art. 2056 c.c.) e
- l'art. 1227 c.c. non può costringere il proprietario a rinnovare il sistema di incollaggio delle mattonelle, a seguito della altrui iniziativa, non conforme ai parametri legali.
Dato ingresso all'art. 2051 c.c., era quindi onere, semmai, del convenuto are prova che il CP_1 danno fosse funzione di un caso fortuito, con tale formula intendendosi l'evento tanto raro nella sua verificazione, da non potersi pretendere che se ne tenga conto e di natura tale da causare conseguenze di un ordine di grandezza superiore a quello dei danni che l'attività che si valuta è idonea a causare.
Nulla di tutto questo nel caso di specie.
Per tutto quanto detto, la sentenza del Giudice di Pace va sovvertita: va riconosciuto il diritto di di recuperare le spese provocate dal distacco delle mattonelle, favorito dal Parte_1 surriscaldamento della parete, provocato dalla collocazione di una stufa, che risulta non a norma (sì che il danno non può dirsi provocato jure).
La sostituzione ha richiesto un lavoro stimato di € 150,00, come da fattura in atti.
Il prezzo risulta congruo e ragionevole.
Consegue la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio: la quantificazione risulta unitaria, per entrambi i gradi;
non si prendono in considerazione le somme esorbitanti liquidate dal giudice di prime cure.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2667/24 RG, così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento, in favore di , di € 150,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi al saggio legale, dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 2.000,00, oltre € 654,8, per spese della procedura di mediazione, € 151,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
3 dichiara non dovute le somme eventualmente corrisposte in ragione dei capi di condanna della sentenza di primo grado e dispone la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte alla controparte.
Così deciso, in Parma 29/05/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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