CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2649/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5359/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002186790139020222 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17833/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Voglia l'ill.ma Commissione Tributaria adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità o accertare le cause di annullamento dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla narrativa e segnatamente per: - intervenuto provvedimento di annullamento in via di autotutela dell'atto presupposto;
- inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione degli atti prodromici, e segnatamente del sollecito, di cui al provvedimento qui impugnato;
- con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - la vittoria delle spese e degli onorari, sì come prescritto dall'art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.800,00. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per le resistenti;
“Chiede che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda a dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il dott. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002186790139020222, notificatogli in data 24 gennaio 2025 da Municipia S.p.A., in nome e per conto del Comune di Napoli, per un presunto omesso versamento della TARI 2023, per l'importo complessivo di € 9.143,96.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in quanto emesso in relazione ad un avviso di accertamento esecutivo n. 2740114, già annullato in via di autotutela in data 6 dicembre 2024, e chiedeva, pertanto, l'annullamento del preavviso di fermo e la condanna delle resistenti alle spese di lite.
Le società Municipia S.p.A. e Napoli Obiettivo Valore S.r.l. si costituivano in giudizio riconoscendo che l'atto presupposto era stato annullato e riemesso in autotutela sostitutiva, chiedendo conseguentemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta provato che l'avviso di accertamento TARI anno 2023 n. 2740114, da cui trae origine il preavviso di fermo oggetto del presente giudizio, è stato annullato in via di autotutela da parte della stessa amministrazione resistente.
Tale circostanza, riconosciuta espressamente dalle resistenti nel proprio atto di costituzione, determina la caducazione automatica del successivo preavviso di fermo amministrativo, il quale, essendo privo di valido presupposto giuridico, deve essere annullato.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il venir meno, per annullamento o ritiro, dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa tributaria, comporta la perdita di efficacia degli atti consequenziali, che non possono sopravvivere in assenza del titolo impositivo.
Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo impugnato deve essere annullato per difetto sopravvenuto del titolo presupposto, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere in assenza di integrale rimozione dell'effetto pregiudizievole prodotto dall'atto stesso, che resta tuttora oggetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00(mille) con distrazione.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5359/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002186790139020222 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17833/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Voglia l'ill.ma Commissione Tributaria adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità o accertare le cause di annullamento dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla narrativa e segnatamente per: - intervenuto provvedimento di annullamento in via di autotutela dell'atto presupposto;
- inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione degli atti prodromici, e segnatamente del sollecito, di cui al provvedimento qui impugnato;
- con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. - la vittoria delle spese e degli onorari, sì come prescritto dall'art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.800,00. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per le resistenti;
“Chiede che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda a dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il dott. Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002186790139020222, notificatogli in data 24 gennaio 2025 da Municipia S.p.A., in nome e per conto del Comune di Napoli, per un presunto omesso versamento della TARI 2023, per l'importo complessivo di € 9.143,96.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in quanto emesso in relazione ad un avviso di accertamento esecutivo n. 2740114, già annullato in via di autotutela in data 6 dicembre 2024, e chiedeva, pertanto, l'annullamento del preavviso di fermo e la condanna delle resistenti alle spese di lite.
Le società Municipia S.p.A. e Napoli Obiettivo Valore S.r.l. si costituivano in giudizio riconoscendo che l'atto presupposto era stato annullato e riemesso in autotutela sostitutiva, chiedendo conseguentemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta provato che l'avviso di accertamento TARI anno 2023 n. 2740114, da cui trae origine il preavviso di fermo oggetto del presente giudizio, è stato annullato in via di autotutela da parte della stessa amministrazione resistente.
Tale circostanza, riconosciuta espressamente dalle resistenti nel proprio atto di costituzione, determina la caducazione automatica del successivo preavviso di fermo amministrativo, il quale, essendo privo di valido presupposto giuridico, deve essere annullato.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il venir meno, per annullamento o ritiro, dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa tributaria, comporta la perdita di efficacia degli atti consequenziali, che non possono sopravvivere in assenza del titolo impositivo.
Pertanto, il preavviso di fermo amministrativo impugnato deve essere annullato per difetto sopravvenuto del titolo presupposto, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere in assenza di integrale rimozione dell'effetto pregiudizievole prodotto dall'atto stesso, che resta tuttora oggetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00(mille) con distrazione.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo