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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
R.G. n.12721 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 CP_1
3 Controparte_2
4 Persona_1
5 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 15,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_2 discendenza paterna e post unità d'Italia
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12721/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12721 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 -minorenne- Parte_3
3 Controparte_2
4 Persona_1
5 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. (C.F. ) nata il 23 Parte_1 C.F._1
ag o, Stat in proprio e insieme a suo marito nato il [...] a [...], Stato Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 2
di AN AO (Brasile) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su 2. (C.F. ) nato il 15 agosto Parte_3 C.F._2
20 3. , (C.F. ) nata l'[...] a Parte_4 C.F._3
Sa olo (Br
tutti residenti in [...]n.365, ap.to 701, Bairro Vila Jussara, città di
Anápolis, Stato di Goiás (Brasile);
4. (C.F. ) nata il 18 Persona_1 C.F._4
no po, Stato in proprio e insieme a suo marito nato il [...] a [...] Parte_5
André, Stato di AN AO (Brasile) ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la re inore 5. (C.F. ) nato il [...] Parte_6 C.F._5
a (Brasi tutti residenti in [...]das Nacoes Unidas n.1515, app.to 94 Torre 02, Bairro
Cachara Iglesa CEP:09 726-110, città di São Bernardo Do Campo, Stato di AN AO
(Brasile)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Sigg.ri nata il [...] Parte_1
a São Bernardo Do Campo, Stato di AN AO (Brasile), Parte_3 nato il [...] a [...]é, Stato di AN AO (Brasile) e Parte_4
, nata l'[...] a [...]é, Stato di AN AO (Brasile),
[...] [...]
nata il [...] a [...], Stato di AN AO Persona_1
(Brasile), nato il [...] a [...], Stato di AN AO Parte_6
(Brasile) sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di onorari, competenze e spese.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 (VE) il 28 aprile 1894, figlio di e emigrato in Brasile dove non Persona_3 Persona_4 aveva mai richiesto o gli era stata concessa la cittadinanza brasiliana. Si sposava in Brasile il 28 novembre 1914 con e decedeva il giorno11 novembre 1967. Dalla loro unione Per_5 nasceva:
• il 23 maggio 1920 a Orlândia (anche se NEL CERTIFICATO DI Parte_7 MORTE e nel CERTIFICATO DI NASCITA DI SUO , SI Persona_6 RIPORTA CHE SIA NATO A IPUA), Stato di AN AO (Brasile), il quale si sposava il 16 giugno 1945 con . Dalla loro unione nasceva: Persona_7
➢ il 24 settembre 1946 a São Bernardo Do Campo, Stato di AN Persona_8
AO (Brasile) il quale si sposava il 18 maggio 1968 con . CP_6
Dalla loro unione nascevano due figli:
Dott. Giovanni Calasso 3
✓ - non ricorrente – nato il [...] a [...] Persona_9
Bernardo Do Campo, Stato di AN AO (Brasile) il quale si sposava l'8 dicembre 1990 con e dalla loro Controparte_7 unione nasceva:
❖ ricorrente- il 23 Parte_8 agosto 1992 a São Bernardo Do Campo, Stato di AN AO
(Brasile) la quale si sposava il 28 ottobre 2017 con CP_5
e dalla loro unione nascevano due
[...] Controparte_5 figli:
▪ nato il 15 agosto Parte_3
2019 a ANto André, Stato di AN AO (Brasile)
▪ , nata l'[...] a [...] Parte_3
André, Stato di AN AO (Brasile)
✓ , odierna ricorrente nata il [...] a [...] Persona_1
Bernardo Do Campo, Stato di AN AO (Brasile) la quale si sposava il 20 ottobre 2001 con e dalla Parte_5 loro unione nasceva:
▪ il 28 giugno 2013 a AN AO, Parte_6
Stato di AN AO (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Per_2 Persona_2
Dott. Giovanni Calasso 4
Noventa di Piave (VE) il 28 aprile 1894
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6