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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 11850/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. LOMBARDO FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 29.09.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per ottenere la riforma della sentenza n° 2144/2023 del 24.07.2023, con la quale il
Giudice di Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 5086/2023, rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e accoglieva l'eccezione avversa in termini CP_1 di sussistenza di una circostanza eccezionale quale lo sciopero nazionale, negando la responsabilità vettoriale in ordine alla cancellazione del volo “w6 5630” Catania- Verona, del 21.10.2022, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione delle circostanze eccezionali ex Reg.Ce n. 261/2004, nell'esame delle prove documentali fornite dalla parte tardivamente costituitasi in primo grado, nonché nel valutare l'onere probatorio posto in capo alla compagnia aerea.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ Reiectis adversis. Ritenere fondati i motivi di gravame proposti e per l'effetto: - riformare la sentenza n. 2144/2023 ed accogliere la domanda di corresponsione della compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00; - condannare al pagamento delle spese e delle competenze di questo grado di giudizio oltre accessori come per legge.”
All'udienza del 13.03.2024, parti appellante chiedeva termine per poter rinnovare la notifica dell'appello alla compagnia aerea e il G.I. rinviava all'udienza del 02.10.2024 onerando la stessa di procedere alla rinnovazione della notifica.
In tale udienza, il G.I. , accertata l'avvenuta rinnovazione della notificazione all'appellata, rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 29.09.2025, assegnando alla parte costituita i termini di cui all'art. 352 cpc.
Indi all'udienza del 29.09.2025 il G.I. rimetteva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate come da memoria in atti.
Nei fatti, giova premettere che, l'appellante aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società CP_1
a seguito della cancellazione del volo “w6 5630” Catania- Verona, del 21.10.2022, richiedendo di
[...] aver riconosciuto la compensazione pecuniaria di € 250,00 ex art 7 Regolamento Comunitario 261/04.
Alla prima udienza fissata per il giorno 10.07.2023 la compagnia aerea non si costituiva in CP_1 giudizio, ed il Giudice di Pace ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione al 17.07.2023.
pagina 2 di 6 In tale udienza si costituiva eccependo la sussistenza della circostanza eccezionale dello CP_1 sciopero nazionale di tutto del personale di volo indetta nella giornata del 21.10.2023.
L'attore eccepiva la tardività della costituzione di controparte con ogni conseguenza di legge e precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
Infine, con sentenza del 24.07.2023, oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava la richiesta di compensazione asserendo che “Secondo questo giudice l'attore non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della convenuta società in quanto dalla documentazione versata in atti dalla società, la cancellazione del volo, era giustificata. Invero, dai considerando contenuti nel Regolamento
UE 267/2004 si evincono i casi in cui la cancellazione del vettore aereo sia giustificata e non dia luogo al diritto alla compensazione pecuniaria”.
Ciò premesso l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata compagnia aerea che, sebbene regolarmente citata nelle forme di legge, non si è costituita in questo grado di giudizio.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui non ha riconosciuto all'attore il diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 reg. Ce n°261 del 2004, poiché la compagnia aerea avrebbe dimostrato la sussistenza di una circostanza eccezionale quale lo sciopero nazionale del settore aereo indetto in Italia in data 21.10.2022.
Peraltro, a dire dell'appellante, il GdP avrebbe utilizzato documentazione prodotta tardivamente dalla convenuta, costituitasi in giudizio solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La doglianza va accolta per le ragioni che seguono.
Nel giudizio avanti al Giudice di pace esiste un sistema di preclusioni posto a tutela dell'interesse non solo del singolo, ma soprattutto della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice.
A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile, difatti, una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.( Cass. civ. n.
27925/2011, Corte di cassazione con ordinanza n. 1419/19)
Alle parti è, quindi, impedita la produzione di documenti in una udienza successiva alla prima o all'udienza fissata ai sensi del quarto comma dell'art.320 cpc..
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, parte appellata, si è costituita nel giudizio di primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essa quindi avrebbe potuto solo contestare le difese dell'attrice, senza produrre alcun documento.
Pertanto il comunicato stampa ed attestante lo sciopero nazionale del settore aereo per CP_2 CP_3 giorno 21.10.2022, non poteva essere utilizzato dal Giudice di prime cure per fondare la sua decisione, essendo inammissibile.
La compagnia aerea, accettando le preclusioni derivanti dalla sua tardiva costituzione, non ha provato né la sussistenza della circostanza eccezionale esimente la sua responsabilità in relazione alla cancellazione del volo de quo, né ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di limitare i disagi dei passeggeri.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto pertanto disporre il diritto dell'attore a vedere riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 7 Reg.CE n. 261/2004, pari ad € 250,00.
Già solo per tale motivo l'appello proposto merita di essere accolto.
Comunque, entrando nel merito, si rileva che la circostanza dello sciopero aereo, secondo recente giurisprudenza comunitaria deve essere interpretata restrittivamente.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la scelta del termine “eccezionale” testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto quelle circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento.
Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore, dovrà essere corrisposta la compensazione stabilita dal Reg.CE.
Se poi il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè, se ricevere un biglietto per un volo alternativo – oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato.
La compagnia ha l'obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta, in ogni caso, l'assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.
Come correttamente esposto dall'appellante, una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez III civile, n. 4261 del 10.02.2023, ha affermato che “ In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo generale e astratto dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea al fine di riscontrare il ricorso di 'circostanze eccezionali' rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit., essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia
pagina 4 di 6 altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta concreta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente , et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”.
Nel caso in esame la compagnia aerea, invece, non dava alcuna prova della concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta concreta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente , et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”.
In definitiva, per effetto di quanto sopra, stante l'inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, la circostanza eccezionale esimente la responsabilità della Compagnia aerea non si ritiene essere dimostrata.
Pertanto la sentenza va riformata integralmente disponendo il diritto dell'appellante ad ottenere la compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa ER ET, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11850/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA la contumacia di Controparte_4
l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.2144/2023 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Catania il 24.07.2023,
-CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma pari ad euro 250,00 ex art. 5 e 7 Reg.CE n.261/2004
pagina 5 di 6 -CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 341,50, di cui € 91,50 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, il 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa ER ET
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 11850/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. LOMBARDO FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 29.09.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per ottenere la riforma della sentenza n° 2144/2023 del 24.07.2023, con la quale il
Giudice di Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 5086/2023, rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e accoglieva l'eccezione avversa in termini CP_1 di sussistenza di una circostanza eccezionale quale lo sciopero nazionale, negando la responsabilità vettoriale in ordine alla cancellazione del volo “w6 5630” Catania- Verona, del 21.10.2022, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione delle circostanze eccezionali ex Reg.Ce n. 261/2004, nell'esame delle prove documentali fornite dalla parte tardivamente costituitasi in primo grado, nonché nel valutare l'onere probatorio posto in capo alla compagnia aerea.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ Reiectis adversis. Ritenere fondati i motivi di gravame proposti e per l'effetto: - riformare la sentenza n. 2144/2023 ed accogliere la domanda di corresponsione della compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00; - condannare al pagamento delle spese e delle competenze di questo grado di giudizio oltre accessori come per legge.”
All'udienza del 13.03.2024, parti appellante chiedeva termine per poter rinnovare la notifica dell'appello alla compagnia aerea e il G.I. rinviava all'udienza del 02.10.2024 onerando la stessa di procedere alla rinnovazione della notifica.
In tale udienza, il G.I. , accertata l'avvenuta rinnovazione della notificazione all'appellata, rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 29.09.2025, assegnando alla parte costituita i termini di cui all'art. 352 cpc.
Indi all'udienza del 29.09.2025 il G.I. rimetteva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate come da memoria in atti.
Nei fatti, giova premettere che, l'appellante aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società CP_1
a seguito della cancellazione del volo “w6 5630” Catania- Verona, del 21.10.2022, richiedendo di
[...] aver riconosciuto la compensazione pecuniaria di € 250,00 ex art 7 Regolamento Comunitario 261/04.
Alla prima udienza fissata per il giorno 10.07.2023 la compagnia aerea non si costituiva in CP_1 giudizio, ed il Giudice di Pace ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione al 17.07.2023.
pagina 2 di 6 In tale udienza si costituiva eccependo la sussistenza della circostanza eccezionale dello CP_1 sciopero nazionale di tutto del personale di volo indetta nella giornata del 21.10.2023.
L'attore eccepiva la tardività della costituzione di controparte con ogni conseguenza di legge e precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
Infine, con sentenza del 24.07.2023, oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava la richiesta di compensazione asserendo che “Secondo questo giudice l'attore non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della convenuta società in quanto dalla documentazione versata in atti dalla società, la cancellazione del volo, era giustificata. Invero, dai considerando contenuti nel Regolamento
UE 267/2004 si evincono i casi in cui la cancellazione del vettore aereo sia giustificata e non dia luogo al diritto alla compensazione pecuniaria”.
Ciò premesso l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata compagnia aerea che, sebbene regolarmente citata nelle forme di legge, non si è costituita in questo grado di giudizio.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui non ha riconosciuto all'attore il diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 reg. Ce n°261 del 2004, poiché la compagnia aerea avrebbe dimostrato la sussistenza di una circostanza eccezionale quale lo sciopero nazionale del settore aereo indetto in Italia in data 21.10.2022.
Peraltro, a dire dell'appellante, il GdP avrebbe utilizzato documentazione prodotta tardivamente dalla convenuta, costituitasi in giudizio solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La doglianza va accolta per le ragioni che seguono.
Nel giudizio avanti al Giudice di pace esiste un sistema di preclusioni posto a tutela dell'interesse non solo del singolo, ma soprattutto della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice.
A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile, difatti, una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.( Cass. civ. n.
27925/2011, Corte di cassazione con ordinanza n. 1419/19)
Alle parti è, quindi, impedita la produzione di documenti in una udienza successiva alla prima o all'udienza fissata ai sensi del quarto comma dell'art.320 cpc..
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, parte appellata, si è costituita nel giudizio di primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essa quindi avrebbe potuto solo contestare le difese dell'attrice, senza produrre alcun documento.
Pertanto il comunicato stampa ed attestante lo sciopero nazionale del settore aereo per CP_2 CP_3 giorno 21.10.2022, non poteva essere utilizzato dal Giudice di prime cure per fondare la sua decisione, essendo inammissibile.
La compagnia aerea, accettando le preclusioni derivanti dalla sua tardiva costituzione, non ha provato né la sussistenza della circostanza eccezionale esimente la sua responsabilità in relazione alla cancellazione del volo de quo, né ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di limitare i disagi dei passeggeri.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto pertanto disporre il diritto dell'attore a vedere riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 7 Reg.CE n. 261/2004, pari ad € 250,00.
Già solo per tale motivo l'appello proposto merita di essere accolto.
Comunque, entrando nel merito, si rileva che la circostanza dello sciopero aereo, secondo recente giurisprudenza comunitaria deve essere interpretata restrittivamente.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la scelta del termine “eccezionale” testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto quelle circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento.
Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore, dovrà essere corrisposta la compensazione stabilita dal Reg.CE.
Se poi il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè, se ricevere un biglietto per un volo alternativo – oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato.
La compagnia ha l'obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta, in ogni caso, l'assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.
Come correttamente esposto dall'appellante, una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez III civile, n. 4261 del 10.02.2023, ha affermato che “ In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo generale e astratto dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea al fine di riscontrare il ricorso di 'circostanze eccezionali' rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit., essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia
pagina 4 di 6 altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta concreta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente , et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”.
Nel caso in esame la compagnia aerea, invece, non dava alcuna prova della concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta concreta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente , et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”.
In definitiva, per effetto di quanto sopra, stante l'inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, la circostanza eccezionale esimente la responsabilità della Compagnia aerea non si ritiene essere dimostrata.
Pertanto la sentenza va riformata integralmente disponendo il diritto dell'appellante ad ottenere la compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa ER ET, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11850/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA la contumacia di Controparte_4
l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.2144/2023 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Catania il 24.07.2023,
-CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma pari ad euro 250,00 ex art. 5 e 7 Reg.CE n.261/2004
pagina 5 di 6 -CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 341,50, di cui € 91,50 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, il 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa ER ET
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