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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/04/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO MARCO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. D'AQUINO DEBORA e dell'avv. FUSCHETTI GIANLUCA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale nel merito
Contrariis reiectis;
Accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita datato 10 marzo 2010 nei termini indicati in narrativa, conseguentemente condannarsi gli odierni convenuti a corrispondere al IG. la somma pari ad € 240.000,00 oltre interessi Parte_1
legali a far data dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo.
In via subordinata nel merito
pagina 1 di 10 Contrariis reiectis;
Accertato l'inadempimento dei convenuti in merito al contratto preliminare di vendita datato
10 marzo 2010, dichiarare lo stesso risolto per inadempimento imputabile ai IGg.ri
[...]
e e, conseguentemente, condannare i suddetti a corrispondere al Controparte_1 Controparte_2 IG. la somma pari ad € 240.000,00 oltre interessi legali a far data dalla Parte_1
proposizione del presente giudizio sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali”; per i convenuti:
“Ogni contraria domanda, istanza o deduzione respinta,
1) In via principale, rigettare le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, posto che alcuna responsabilità può essere addebitata agli odierni convenuti essendo stata contestata la circostanza che una parte dei pagamenti sia stata effettuata in contanti ed essendo stata disconosciuta la scrittura e la firme apposte in calce alla stessa, prodotta da parte avversa sub doc. n. 2 e datata 10.03.2010, rigettando quindi tutte le domande ivi comprese quelle risarcitorie e restitutorie;
2) In via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., con decorrenza dal 16.02.2010, del preliminare di compravendita datato 1.10.2008 e succ modifiche, per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente dirsi tenuti gli odierni convenuti a trattenere la somma di euro 50.000 versata a titolo di caparra quale risarcimento del danno patito e posto a carico del IG
; Parte_1
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga dichiarata la intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del Sig. al Parte_1
pagamento del prezzo entro la data del 31.12.2009, dichiararsi comunque risolto il contratto datato
1.10.2008 e successive modifiche per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente dirsi tenuto i convenuti a trattenere la somma di euro 50.000 versata a titolo di caparra quale risarcimento del danno patito e posto a carico del IG. . Parte_1
In ogni caso, con condanna della parte avversa ex art 96 cpc nonché con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il IG. allegava che i coniugi IGg.ri Parte_1 CP_1
e fossero comproprietari - per la quota del 50% cadauno in regime di comunione dei
[...] CP_2
beni - del terreno sito in Chioggia, località Isola Verde, via Nazioni Unite s.n.c., identificato dai seguenti dati catastali: Foglio 58, Particella 135, Superficie 48 ha e 70 ca (doc. 1): area edificabile con pagina 2 di 10 destinazione residenziale / turistica. Il IG. , dichiaratosi imprenditore padovano nel Parte_1
settore immobiliare oltre che in quello della vendita di alimenti al dettaglio, asseriva di aver raggiunto, con i convenuti, un accordo, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, per la vendita del terreno, al prezzo complessivo pari ad € 243.500,00. Con la firma di un primo contratto preliminare di compravendita, il IG. avrebbe corrisposto ai coniugi e un primo importo di € Parte_1 Controparte_1 CP_2
100.000,00, a titolo di caparra, impegnandosi a versare il saldo al momento della stipula del contratto definitivo, nel corso dei mesi successivi.
Purtroppo, a partire da alcuni mesi successivi alla stipula del contratto preliminare di compravendita de quo, il IG. sarebbe divenuto di gravi condotte criminali da parte di tre persone, che Parte_1
avrebbero commesso nei suoi confronti reati di usura ed estorsione, perduranti per anni. L'odierno attore, impossibilitato ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di acquisto del terreno, anche per il timore che i succitati soggetti si appropriassero di tale bene, una volta divenuto di sua proprietà, ma comunque intenzionato a non perdere l'importo corrisposto ai IGg.ri e , a Controparte_1 CP_2
titolo di caparra, d'intesa con questi ultimi, avrebbe iniziato a corrispondere loro, a diverse cadenze temporali, somme di denaro, per lo più in contanti, per ridurre l'importo dovuto a saldo, nel momento in cui si sarebbe potuto definire con rogito notarile l'acquisto del bene.
L'ultima dazione di denaro e redazione di contratto preliminare di compravendita, dunque, sarebbe avvenuta in data 10 marzo 2010: le parti avrebbero dato atto che il IG. avesse Parte_1
corrisposto ai IGg.ri e la somma di € 240.000,00, a titolo di caparra, e che il Controparte_1 CP_2
residuo importo, di € 3.500,00, sarebbe stato consegnato al momento della stipula del rogito notarile.
Inoltre, seppure fosse diversamente stabilito nel punto 5) del contratto preliminare, mai il IG.
sarebbe stato immesso né nel possesso né nella detenzione del terreno de quo. Parte_1
Iniziato il procedimento penale, relativo ai suddetti reati, il IG. avrebbe contattato, Parte_1 nell'autunno del 2017, i promissari alienanti, per addivenire, nel corso dei mesi successivi, alla stipula del contratto definitivo di compravendita del terreno. L'odierno attore avrebbe, pertanto, inviato, in data 26 aprile 2018, a mezzo raccomandata 1 spedita presso l'indirizzo di residenza dei coniugi, la prima convocazione innanzi al NO (doc. 4). I IGg.ri e , però, non si Controparte_1 CP_2 sarebbero presentati all'appuntamento davanti al NO , fissato per il 17 maggio 2018. Per_1
L'odierno attore, quindi, avrebbe fissato una nuova data di convocazione, per il giorno 13 giugno 2018, provvedendo a convocare gli odierni convenuti a mezzo raccomandata 1, inviata il giorno 18 maggio
2018 (doc. 5). Anche in questo caso, i promissari alienanti non si sarebbero presentati all'appuntamento. pagina 3 di 10 Infine, il IG. , li avrebbe ancora convocati, in data 22 giugno 2018, per il giorno 18 luglio Parte_1
2018, diffidandoli ad adempiere, ex art. 1454 c.c., e, conseguentemente, precisando che, in caso di inadempimento, il contratto preliminare di compravendita si sarebbe risolto (doc. 6).
Anche in questa circostanza, gli odierni convenuti si sarebbero negati telefonicamente e non si sarebbero presentati davanti al NO.
In virtù della condotta sopra esplicitata, il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 10 marzo 2010 risulterebbe risolto, per inadempimento dei promissari alienanti, con obbligo di restituzione da parte di costoro, al IG. , della somma di € 240.000,00. Parte_1
Quanto alla qualificazione dell'importo di € 240.000,00 cui i promissari alienanti, nel contratto preliminare del 10 marzo 2010, avevano dato atto, con quietanza, di aver già ricevuto da parte del IG.
, seppure tale dazione di somma di denaro fosse stata, dalle parti, definita quale “caparra”, Parte_1
l'attore riteneva che dovesse, in concreto, intendersi quale mero acconto sul prezzo finale di vendita.
Quindi, a fronte della risoluzione del contratto preliminare de quo, sussisterebbe in capo al IG.
esclusivamente il diritto a richiedere la restituzione di tale somma, oltre interessi legali, a Parte_1
decorrere dalla data di proposizione della presente azione.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse non essere intervenuta la risoluzione del contratto preliminare datato 10 marzo 2010 ex art. 1454 c.c., l'attore sosteneva che sussistessero i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risoluzione del contratto, per inadempimento degli odierni convenuti e, conseguentemente, alla condanna dei suddetti alla corresponsione al IG. della somma di € 240.000,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1
di proposizione del presente giudizio al saldo.
I promissari alienanti, invero, pur avendo avuto conoscenza, nell'autunno del 2017, che il IG.
li avrebbe convocati, nel corso dei mesi successivi, d'innanzi al notaio per la stipula del Parte_1
contratto definitivo, si sarebbero, in plurime e reiterate occasioni, sottratti a tale impegno, evitando, addirittura, sia di ritirare le comunicazioni scritte inviate dall'odierno attore sia di rispondere, addirittura, al telefono. Tale comportamento avrebbe integrato gli estremi del grave inadempimento previsto dagli artt. 1453 e 1455 c.c., comportando, conseguentemente, la fondatezza della domanda di risoluzione esperita in via subordinata dal IG. e di condanna alla restituzione della somma Parte_1 di € 240.000,00.
L'attore concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, i convenuti ammettevano di aver sottoscritto, in data 1 ottobre pagina 4 di 10 2008, quali venditori, con la società Immobiliare Serena Sas di e quale Parte_1 Pt_2
acquirente, un preliminare di compravendita del terreno sito nel Comune di Chioggia (VE) in località
Isola Verde censito al Catasto Terreni del Comune di Chioggia al Foglio 58 mappale 380 di mq 3360 e
Foglio 58 mappale 135 di mq 4870. Il prezzo della compravendita sarebbe stato stabilito in euro 50 al mq e così complessivamente euro 411.500,00.
Detto preliminare sarebbe stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova, in data 19.05.2009, al n.
3441 serie 3 (doc. 1 contratto preliminare dell'1.10.2008).
Successivamente, in data 23 settembre 2009, le parti avrebbero apportato una rettifica a detto preliminare di compravendita, per cui, fermo restando quanto in esso pattuito, la parte acquirente non sarebbe più stata l'Immobiliare Serena Sas di RD FR & C ed il terreno sarebbe stato diviso e intestato come segue:
- il mappale 135 del foglio 58 di mq 4870 sarebbe stato acquistato da (legale Parte_1
rappresentante della società Immobiliare Serena sas) per sè o per persona da nominare in seguito al rogito notarile
- il mappale 380 del Foglio 58 di mq 3360 sarebbe stato acquistato, invece da e dalla ditta Parte_3
VPS Sas di VI CL & C. (per sé o per persona da nominare all'atto notarile).
Con tale modifica le parti avrebbero stabilito, altresì, i termini del pagamento a carico di entrambi gli acquirenti, in particolare: e la società VPS di VI CL entro il 30 settembre 2009” Parte_3 mentre “il IG. dovrà saldare tutte le rate in acconto stabilite con il preliminare Parte_1 dell'1.10.2008 allegato entro e non oltre il rogito notarile fissato alla data del 31.12.09” (doc. 2 rettifica del 23.09.2009).
Le parti convenivano, altresì, che i pagamenti sino ad allora eseguiti dall'Immobiliare Serena sas sarebbero stati imputati, quanto ad euro 100.000,00 (assegni n. 83822551 del 16.6.2008 di euro 30.000
e n. 8382552 del 23.06.2008 di euro 70.000) (doc. 3 assegni) alla ditta Lisa Sas di VI Lisa e C., quanto ad euro 50.000,00 (assegni n. 8382555 del 6.10.2008 di euro 40.000,00 e n. 4011767690 del
30.09.2009 di euro 10.000,00) (doc. 4 assegni) al Sig. . Parte_1
Pertanto, il 30.09.2009, avanti il NO come da accordi, gli odierni convenuti Persona_2
avrebbero stipulato con VPS Sas di VI CL, in persona del legale rappresentante VI CL, e con la società in persona del legale rappresentante , la Parte_4 Parte_3
compravendita del terreno di cui al preliminare dell'1.1.2008 e successiva rettifica del 23.9.2009, sito in Chioggia e identificato al Catasto Terreni, Foglio 58, mappale 380, di mq 3360,00, al prezzo pagina 5 di 10 concordato di euro 50 al mq e così complessivamente euro 168.000,00 (doc. 5 compravendita del
30.09.2009). Prezzo pagato con assegni bancari non trasferibili e tutti debitamente indicati nell'atto notarile di compravendita, tra i quali risulterebbero anche i due titoli rispettivamente di euro 30.000 e
70.000 versati dall'Immobiliare Serena, nel rispetto degli accordi assunti tra le parti.
Come detto, il termine previsto, invece, per la stipula dell'atto di compravendita del terreno di cui al
Foglio 38 mappale n. 135 di mq 4870, a favore del IG. , sarebbe stato fissato entro il giorno Parte_1
31.12.2009. Nonostante gli innumerevoli solleciti fatti, il IG. avrebbe omesso di Parte_1
fissare la compravendita per l'acquisto del terreno, sicché, in data 29.1.2010, gli odierni convenuti lo avrebbero convocato a presenziare alla stipula, fissata per il giorno 16.2.2010 alle ore 17.30, dichiarando che “decorso il termine sopraindicato senza che si sia proceduto alla stipula del contratto definitivo, alle condizioni di legge, il contratto preliminare citato si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.” (doc. 6 diffida ad adempiere).
Il IG. , dunque, non si sarebbe presentato all'atto notarile né avrebbe più dato notizie Parte_1
di sé, sicché gli odierni convenuti avrebbero considerato il preliminare, sottoscritto in data 1.10.2008 e successive modifiche/integrazioni, ampiamente risolto.
I IGnori e , inoltre, negavano di aver ricevuto ulteriori Controparte_1 Controparte_2
somme (anche in contanti) dal IG. e di aver concluso nuovi accordi rispetto a quelli Parte_1
da loro citati, contestando specificatamente di aver mai sottoscritto nuovi contratti preliminari.
Precisavano, invero, che non fosse mai sorto alcun rapporto contrattuale sottoscritto in data 10.03.2010
e disconoscevano, dunque, ad ogni effetto di legge, l'autenticità sia della scrittura privata che di tutte le sottoscrizioni apposte sul documento prodotto in copia ed indicato con il n. 2 tra gli allegati dell'atto di citazione avversario. Specificatamente, gli odierni convenuti disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione apposta al lato della pagina 1 dell'atto denominato “Preliminare di compravendita”, la scrittura e la sottoscrizione apposta nella pagina n. 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.3.2010”. I convenuti sostenevano di non aver mai sottoscritto il contratto prodotto e datato 10.03.2010, conseguentemente non avrebbero mai dichiarato e soprattutto non avrebbero mai incassato somme di denaro in contanti dal IG. Parte_1
. L'unica dazione che parte convenuto avrebbe ricevuto, invece, sarebbe stata quella di euro
[...]
50.000,00, menzionata negli atti prodotti (cfr. doc. 4).
I convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, nella quale l'attore chiedeva la verificazione giudiziale della pagina 6 di 10 scrittura privata disconosciuta dai convenuti, ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.,
l'attore, con la memoria depositata entro il primo di detti termini, negava di aver mai ricevuto dai convenuti la comunicazione del 29 gennaio 2010, con cui lo avrebbero convocato per il giorno 16 febbraio innanzi al NO di Chioggia, per la stipula del contratto definitivo di Per_2
compravendita ma che l'odierno attore non si sarebbe presentato. Inoltre, sosteneva che la ricostruzione fornita dai convenuti non fosse stata provata, in quanto non sarebbe stata prodotta la cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata in questione e poiché la velina di invio allegata dai convenuti sarebbe illeggibile.
In ogni caso, evidenziava che la volontà dei convenuti espressa nella richiamata diffida sarebbe stata superata dalla stipula del contratto preliminare del 10 marzo 2010, avvenuta in data successiva all'invio della richiamata comunicazione.
I convenuti, d'altro canto, con le rispettive memorie depositate nei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., non producevano ulteriore documentazione, a prova dell'asserito invio e della ricezione, da parte dell'attore, della suddetta raccomandata di diffida.
L'istruttoria, dunque, veniva completata tramite CTU di verificazione giudiziale, su istanza dell'attore, della scrittura privata del 10 Marzo 2010, di cui al doc. 2 attoreo (depositato in originale, in seguito ad autorizzazione del GI, presso la Cancelleria). Rigettate le istanze testimoniali delle parti, in quanto superflue, la causa veniva, dunque, rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata l'1.10.2024, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, dunque, che, nella perizia definitiva, il CTU, esaminate le scritture di comparazione ed effettuato il saggio grafico, perveniva alla conclusione che “le sottoscrizioni apposte al lato della pagina 1 dell'atto denominato “Preliminare di compravendita”, e a pagina 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato “Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.3.2010” nonché quelle apposte al lato della pagina 1 dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” e alla pagina n. 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.2.2010”, attribuibili al nome
[...]
con certezza tecnica sono autografe;
le sottoscrizioni attribuibili al nome Controparte_1 [...]
sono invece con alta probabilità apocrife”. Parte_5
pagina 7 di 10 La valida stipula del preliminare in questione, dunque, ex art. 1351 cc., risulta provata esclusivamente nei confronti del convenuto IG. . Lo stesso vale per il Controparte_1
ricevimento, anche in contanti, della somma complessiva di euro 240.000,00, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, circostanza che può dirsi provata, tramite detta scrittura privata, solamente nei confronti dello stesso convenuto IG. , non potendo lo stesso documento integrare un Controparte_1
principio di prova scritta nei confronti dell'ulteriore convenuta, IG.ra , al fine di consentire CP_2
l'eventuale superamento del divieto di prova testimoniale e per presunzioni del pagamento, ex artt.
2721, 2726 e 2724 cc.
Lo stesso attore, peraltro, nella I memoria ex art. 183, VI co., cpc, alle pagg. 3 e 4, ha dichiarato che, al momento della sottoscrizione della scrittura privata in questione, il IG. si sarebbe Controparte_1
allontanato dalla stanza in cui si trovavano le parti, al fine di far sottoscrivere l'atto alla moglie, la IG.ra : l'attore, dunque, non avrebbe nemmeno visto quest'ultima sottoscrivere detta scrittura CP_2
privata: “Nel corso di questa circostanza il IG. si recò la sera presso il ristorante dei Parte_1
convenuti avendo modo di conferire con il IG. Consegnato a quest'ultimo l'ultima versione CP_1 del preliminare, l'odierno convenuto si allontanò per qualche minuto per far firmare il documento anche alla moglie e poi tornò dal IG. consegnandogli il documento de quo”. Parte_1
D'altro canto, la difesa della IG.ra ha ammesso che questa abbia ricevuto, insieme al CP_2
marito, un acconto di euro 50.000,00, in forza del contratto preliminare del 2008 (e successiva integrazione del 2009 – docc. 1 e 2 dei convenuti), sul quale è stata basata la domanda riconvenzionale degli stessi convenuti.
Tuttavia, questi ultimi non hanno provato l'effettiva ricezione della diffida ad adempiere da parte dell'odierno attore (cfr. doc. 6 dei convenuti: copia della raccomandata, priva dell'avviso di ricevimento e corredata da copia della velina, quale prova dell'avvenuto invio, del tutto illeggibile), mentre quest'ultimo, tramite i docc. da 4 a 6 prodotti con l'atto di citazione, ha provato di averli convocati più volte per l'adempimento, senza esito, e di aver inviato loro la raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza (a seguito della mancata consegna in data 26.06.2018), di diffida ex art. 1454 cc a stipulare il contratto definitivo (all'appuntamento fissato per il 18.07.2018). Tale diffida, peraltro, è rimasta pacificamente inadempiuta.
Tali circostanze, dunque, sono idonee, anche di per sé considerate, a fondare l'accertamento dell'intervenuta risoluzione, tra l'attore e la convenuta , del contratto preliminare del 2008, come CP_2
integrato nel 2009, per inadempimento della convenuta alla diffida da lei ricevuta, con conseguente obbligo restitutorio dell'acconto, anche da lei ricevuto (unitamente al IG. ), nei Controparte_1
pagina 8 di 10 limiti della somma di euro 50.000,00. A ciò si aggiunga che, la dimostrata avvenuta stipula da parte del marito, IG. , del successivo preliminare, il 10 Marzo 2010, rappresenta, comunque, Controparte_1
un grave indizio del fatto che entrambi i promittenti venditori del preliminare antecedente (ossia quello del 2008, integrato nel 2009) non avessero ancora preteso l'adempimento di tale accordo e, dunque, non si fossero nemmeno avvalsi della facoltà di risolverlo.
Ne conseguono l'accoglimento, integrale, della domanda principale attorea nei confronti del IG.
e, parziale, sino a concorrenza della somma di euro 50.000,00, della medesima Controparte_1
domanda rivolta contro la IG.ra . La corrispondente domanda riconvenzionale dei convenuti, CP_2
evidentemente, risulta infondata;
da ciò la compensazione solo parziale delle spese di lite, per ¼, e la liquidazione del residuo (sulla base della richiesta formulata dall'attore nella nota spese depositata con la memoria di replica, essendo inferiore ai parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento: sino ad euro 260.000,00) a carico dei convenuti, anche con riguardo alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1. accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., a partire dal 18.07.2018, del contratto preliminare di compravendita stipulato, in data 10 Marzo 2010, tra l'attore ed il convenuto IG.
, e del contratto preliminare di compravendita stipulato, tra l'attore Controparte_1
e la convenuta IG.ra , in data 1 Ottobre 2008, aventi ad oggetto il medesimo Controparte_2
fondo, di mq 4879, censito al Catasto terreni del Comune di Chioggia (VE), Foglio 58, Mappale
135, condanna il convenuto IG. alla restituzione dell'acconto al Controparte_1
IG. , pari alla somma di € 240.000,00, oltre interessi legali a far data dalla Parte_1
proposizione del presente giudizio sino al saldo, e condanna, altresì, in solido, la convenuta IG.ra alla restituzione dell'acconto, sino a concorrenza della somma di euro Controparte_2
50.000,00, oltre interessi legali, a far data dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3. compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte attrice il residuo, che si liquida in euro 5.325,00 per compensi, in euro 786,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., oltre ai ¾ del compenso versato al CTU.
pagina 9 di 10 Venezia, 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO MARCO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
entrambi con il patrocinio dell'avv. D'AQUINO DEBORA e dell'avv. FUSCHETTI GIANLUCA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale nel merito
Contrariis reiectis;
Accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita datato 10 marzo 2010 nei termini indicati in narrativa, conseguentemente condannarsi gli odierni convenuti a corrispondere al IG. la somma pari ad € 240.000,00 oltre interessi Parte_1
legali a far data dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo.
In via subordinata nel merito
pagina 1 di 10 Contrariis reiectis;
Accertato l'inadempimento dei convenuti in merito al contratto preliminare di vendita datato
10 marzo 2010, dichiarare lo stesso risolto per inadempimento imputabile ai IGg.ri
[...]
e e, conseguentemente, condannare i suddetti a corrispondere al Controparte_1 Controparte_2 IG. la somma pari ad € 240.000,00 oltre interessi legali a far data dalla Parte_1
proposizione del presente giudizio sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali”; per i convenuti:
“Ogni contraria domanda, istanza o deduzione respinta,
1) In via principale, rigettare le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, posto che alcuna responsabilità può essere addebitata agli odierni convenuti essendo stata contestata la circostanza che una parte dei pagamenti sia stata effettuata in contanti ed essendo stata disconosciuta la scrittura e la firme apposte in calce alla stessa, prodotta da parte avversa sub doc. n. 2 e datata 10.03.2010, rigettando quindi tutte le domande ivi comprese quelle risarcitorie e restitutorie;
2) In via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., con decorrenza dal 16.02.2010, del preliminare di compravendita datato 1.10.2008 e succ modifiche, per le ragioni di cui in narrativa;
conseguentemente dirsi tenuti gli odierni convenuti a trattenere la somma di euro 50.000 versata a titolo di caparra quale risarcimento del danno patito e posto a carico del IG
; Parte_1
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga dichiarata la intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del Sig. al Parte_1
pagamento del prezzo entro la data del 31.12.2009, dichiararsi comunque risolto il contratto datato
1.10.2008 e successive modifiche per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente dirsi tenuto i convenuti a trattenere la somma di euro 50.000 versata a titolo di caparra quale risarcimento del danno patito e posto a carico del IG. . Parte_1
In ogni caso, con condanna della parte avversa ex art 96 cpc nonché con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il IG. allegava che i coniugi IGg.ri Parte_1 CP_1
e fossero comproprietari - per la quota del 50% cadauno in regime di comunione dei
[...] CP_2
beni - del terreno sito in Chioggia, località Isola Verde, via Nazioni Unite s.n.c., identificato dai seguenti dati catastali: Foglio 58, Particella 135, Superficie 48 ha e 70 ca (doc. 1): area edificabile con pagina 2 di 10 destinazione residenziale / turistica. Il IG. , dichiaratosi imprenditore padovano nel Parte_1
settore immobiliare oltre che in quello della vendita di alimenti al dettaglio, asseriva di aver raggiunto, con i convenuti, un accordo, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, per la vendita del terreno, al prezzo complessivo pari ad € 243.500,00. Con la firma di un primo contratto preliminare di compravendita, il IG. avrebbe corrisposto ai coniugi e un primo importo di € Parte_1 Controparte_1 CP_2
100.000,00, a titolo di caparra, impegnandosi a versare il saldo al momento della stipula del contratto definitivo, nel corso dei mesi successivi.
Purtroppo, a partire da alcuni mesi successivi alla stipula del contratto preliminare di compravendita de quo, il IG. sarebbe divenuto di gravi condotte criminali da parte di tre persone, che Parte_1
avrebbero commesso nei suoi confronti reati di usura ed estorsione, perduranti per anni. L'odierno attore, impossibilitato ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di acquisto del terreno, anche per il timore che i succitati soggetti si appropriassero di tale bene, una volta divenuto di sua proprietà, ma comunque intenzionato a non perdere l'importo corrisposto ai IGg.ri e , a Controparte_1 CP_2
titolo di caparra, d'intesa con questi ultimi, avrebbe iniziato a corrispondere loro, a diverse cadenze temporali, somme di denaro, per lo più in contanti, per ridurre l'importo dovuto a saldo, nel momento in cui si sarebbe potuto definire con rogito notarile l'acquisto del bene.
L'ultima dazione di denaro e redazione di contratto preliminare di compravendita, dunque, sarebbe avvenuta in data 10 marzo 2010: le parti avrebbero dato atto che il IG. avesse Parte_1
corrisposto ai IGg.ri e la somma di € 240.000,00, a titolo di caparra, e che il Controparte_1 CP_2
residuo importo, di € 3.500,00, sarebbe stato consegnato al momento della stipula del rogito notarile.
Inoltre, seppure fosse diversamente stabilito nel punto 5) del contratto preliminare, mai il IG.
sarebbe stato immesso né nel possesso né nella detenzione del terreno de quo. Parte_1
Iniziato il procedimento penale, relativo ai suddetti reati, il IG. avrebbe contattato, Parte_1 nell'autunno del 2017, i promissari alienanti, per addivenire, nel corso dei mesi successivi, alla stipula del contratto definitivo di compravendita del terreno. L'odierno attore avrebbe, pertanto, inviato, in data 26 aprile 2018, a mezzo raccomandata 1 spedita presso l'indirizzo di residenza dei coniugi, la prima convocazione innanzi al NO (doc. 4). I IGg.ri e , però, non si Controparte_1 CP_2 sarebbero presentati all'appuntamento davanti al NO , fissato per il 17 maggio 2018. Per_1
L'odierno attore, quindi, avrebbe fissato una nuova data di convocazione, per il giorno 13 giugno 2018, provvedendo a convocare gli odierni convenuti a mezzo raccomandata 1, inviata il giorno 18 maggio
2018 (doc. 5). Anche in questo caso, i promissari alienanti non si sarebbero presentati all'appuntamento. pagina 3 di 10 Infine, il IG. , li avrebbe ancora convocati, in data 22 giugno 2018, per il giorno 18 luglio Parte_1
2018, diffidandoli ad adempiere, ex art. 1454 c.c., e, conseguentemente, precisando che, in caso di inadempimento, il contratto preliminare di compravendita si sarebbe risolto (doc. 6).
Anche in questa circostanza, gli odierni convenuti si sarebbero negati telefonicamente e non si sarebbero presentati davanti al NO.
In virtù della condotta sopra esplicitata, il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 10 marzo 2010 risulterebbe risolto, per inadempimento dei promissari alienanti, con obbligo di restituzione da parte di costoro, al IG. , della somma di € 240.000,00. Parte_1
Quanto alla qualificazione dell'importo di € 240.000,00 cui i promissari alienanti, nel contratto preliminare del 10 marzo 2010, avevano dato atto, con quietanza, di aver già ricevuto da parte del IG.
, seppure tale dazione di somma di denaro fosse stata, dalle parti, definita quale “caparra”, Parte_1
l'attore riteneva che dovesse, in concreto, intendersi quale mero acconto sul prezzo finale di vendita.
Quindi, a fronte della risoluzione del contratto preliminare de quo, sussisterebbe in capo al IG.
esclusivamente il diritto a richiedere la restituzione di tale somma, oltre interessi legali, a Parte_1
decorrere dalla data di proposizione della presente azione.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse non essere intervenuta la risoluzione del contratto preliminare datato 10 marzo 2010 ex art. 1454 c.c., l'attore sosteneva che sussistessero i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risoluzione del contratto, per inadempimento degli odierni convenuti e, conseguentemente, alla condanna dei suddetti alla corresponsione al IG. della somma di € 240.000,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1
di proposizione del presente giudizio al saldo.
I promissari alienanti, invero, pur avendo avuto conoscenza, nell'autunno del 2017, che il IG.
li avrebbe convocati, nel corso dei mesi successivi, d'innanzi al notaio per la stipula del Parte_1
contratto definitivo, si sarebbero, in plurime e reiterate occasioni, sottratti a tale impegno, evitando, addirittura, sia di ritirare le comunicazioni scritte inviate dall'odierno attore sia di rispondere, addirittura, al telefono. Tale comportamento avrebbe integrato gli estremi del grave inadempimento previsto dagli artt. 1453 e 1455 c.c., comportando, conseguentemente, la fondatezza della domanda di risoluzione esperita in via subordinata dal IG. e di condanna alla restituzione della somma Parte_1 di € 240.000,00.
L'attore concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, i convenuti ammettevano di aver sottoscritto, in data 1 ottobre pagina 4 di 10 2008, quali venditori, con la società Immobiliare Serena Sas di e quale Parte_1 Pt_2
acquirente, un preliminare di compravendita del terreno sito nel Comune di Chioggia (VE) in località
Isola Verde censito al Catasto Terreni del Comune di Chioggia al Foglio 58 mappale 380 di mq 3360 e
Foglio 58 mappale 135 di mq 4870. Il prezzo della compravendita sarebbe stato stabilito in euro 50 al mq e così complessivamente euro 411.500,00.
Detto preliminare sarebbe stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova, in data 19.05.2009, al n.
3441 serie 3 (doc. 1 contratto preliminare dell'1.10.2008).
Successivamente, in data 23 settembre 2009, le parti avrebbero apportato una rettifica a detto preliminare di compravendita, per cui, fermo restando quanto in esso pattuito, la parte acquirente non sarebbe più stata l'Immobiliare Serena Sas di RD FR & C ed il terreno sarebbe stato diviso e intestato come segue:
- il mappale 135 del foglio 58 di mq 4870 sarebbe stato acquistato da (legale Parte_1
rappresentante della società Immobiliare Serena sas) per sè o per persona da nominare in seguito al rogito notarile
- il mappale 380 del Foglio 58 di mq 3360 sarebbe stato acquistato, invece da e dalla ditta Parte_3
VPS Sas di VI CL & C. (per sé o per persona da nominare all'atto notarile).
Con tale modifica le parti avrebbero stabilito, altresì, i termini del pagamento a carico di entrambi gli acquirenti, in particolare: e la società VPS di VI CL entro il 30 settembre 2009” Parte_3 mentre “il IG. dovrà saldare tutte le rate in acconto stabilite con il preliminare Parte_1 dell'1.10.2008 allegato entro e non oltre il rogito notarile fissato alla data del 31.12.09” (doc. 2 rettifica del 23.09.2009).
Le parti convenivano, altresì, che i pagamenti sino ad allora eseguiti dall'Immobiliare Serena sas sarebbero stati imputati, quanto ad euro 100.000,00 (assegni n. 83822551 del 16.6.2008 di euro 30.000
e n. 8382552 del 23.06.2008 di euro 70.000) (doc. 3 assegni) alla ditta Lisa Sas di VI Lisa e C., quanto ad euro 50.000,00 (assegni n. 8382555 del 6.10.2008 di euro 40.000,00 e n. 4011767690 del
30.09.2009 di euro 10.000,00) (doc. 4 assegni) al Sig. . Parte_1
Pertanto, il 30.09.2009, avanti il NO come da accordi, gli odierni convenuti Persona_2
avrebbero stipulato con VPS Sas di VI CL, in persona del legale rappresentante VI CL, e con la società in persona del legale rappresentante , la Parte_4 Parte_3
compravendita del terreno di cui al preliminare dell'1.1.2008 e successiva rettifica del 23.9.2009, sito in Chioggia e identificato al Catasto Terreni, Foglio 58, mappale 380, di mq 3360,00, al prezzo pagina 5 di 10 concordato di euro 50 al mq e così complessivamente euro 168.000,00 (doc. 5 compravendita del
30.09.2009). Prezzo pagato con assegni bancari non trasferibili e tutti debitamente indicati nell'atto notarile di compravendita, tra i quali risulterebbero anche i due titoli rispettivamente di euro 30.000 e
70.000 versati dall'Immobiliare Serena, nel rispetto degli accordi assunti tra le parti.
Come detto, il termine previsto, invece, per la stipula dell'atto di compravendita del terreno di cui al
Foglio 38 mappale n. 135 di mq 4870, a favore del IG. , sarebbe stato fissato entro il giorno Parte_1
31.12.2009. Nonostante gli innumerevoli solleciti fatti, il IG. avrebbe omesso di Parte_1
fissare la compravendita per l'acquisto del terreno, sicché, in data 29.1.2010, gli odierni convenuti lo avrebbero convocato a presenziare alla stipula, fissata per il giorno 16.2.2010 alle ore 17.30, dichiarando che “decorso il termine sopraindicato senza che si sia proceduto alla stipula del contratto definitivo, alle condizioni di legge, il contratto preliminare citato si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.” (doc. 6 diffida ad adempiere).
Il IG. , dunque, non si sarebbe presentato all'atto notarile né avrebbe più dato notizie Parte_1
di sé, sicché gli odierni convenuti avrebbero considerato il preliminare, sottoscritto in data 1.10.2008 e successive modifiche/integrazioni, ampiamente risolto.
I IGnori e , inoltre, negavano di aver ricevuto ulteriori Controparte_1 Controparte_2
somme (anche in contanti) dal IG. e di aver concluso nuovi accordi rispetto a quelli Parte_1
da loro citati, contestando specificatamente di aver mai sottoscritto nuovi contratti preliminari.
Precisavano, invero, che non fosse mai sorto alcun rapporto contrattuale sottoscritto in data 10.03.2010
e disconoscevano, dunque, ad ogni effetto di legge, l'autenticità sia della scrittura privata che di tutte le sottoscrizioni apposte sul documento prodotto in copia ed indicato con il n. 2 tra gli allegati dell'atto di citazione avversario. Specificatamente, gli odierni convenuti disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione apposta al lato della pagina 1 dell'atto denominato “Preliminare di compravendita”, la scrittura e la sottoscrizione apposta nella pagina n. 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.3.2010”. I convenuti sostenevano di non aver mai sottoscritto il contratto prodotto e datato 10.03.2010, conseguentemente non avrebbero mai dichiarato e soprattutto non avrebbero mai incassato somme di denaro in contanti dal IG. Parte_1
. L'unica dazione che parte convenuto avrebbe ricevuto, invece, sarebbe stata quella di euro
[...]
50.000,00, menzionata negli atti prodotti (cfr. doc. 4).
I convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, nella quale l'attore chiedeva la verificazione giudiziale della pagina 6 di 10 scrittura privata disconosciuta dai convenuti, ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.,
l'attore, con la memoria depositata entro il primo di detti termini, negava di aver mai ricevuto dai convenuti la comunicazione del 29 gennaio 2010, con cui lo avrebbero convocato per il giorno 16 febbraio innanzi al NO di Chioggia, per la stipula del contratto definitivo di Per_2
compravendita ma che l'odierno attore non si sarebbe presentato. Inoltre, sosteneva che la ricostruzione fornita dai convenuti non fosse stata provata, in quanto non sarebbe stata prodotta la cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata in questione e poiché la velina di invio allegata dai convenuti sarebbe illeggibile.
In ogni caso, evidenziava che la volontà dei convenuti espressa nella richiamata diffida sarebbe stata superata dalla stipula del contratto preliminare del 10 marzo 2010, avvenuta in data successiva all'invio della richiamata comunicazione.
I convenuti, d'altro canto, con le rispettive memorie depositate nei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., non producevano ulteriore documentazione, a prova dell'asserito invio e della ricezione, da parte dell'attore, della suddetta raccomandata di diffida.
L'istruttoria, dunque, veniva completata tramite CTU di verificazione giudiziale, su istanza dell'attore, della scrittura privata del 10 Marzo 2010, di cui al doc. 2 attoreo (depositato in originale, in seguito ad autorizzazione del GI, presso la Cancelleria). Rigettate le istanze testimoniali delle parti, in quanto superflue, la causa veniva, dunque, rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata l'1.10.2024, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, dunque, che, nella perizia definitiva, il CTU, esaminate le scritture di comparazione ed effettuato il saggio grafico, perveniva alla conclusione che “le sottoscrizioni apposte al lato della pagina 1 dell'atto denominato “Preliminare di compravendita”, e a pagina 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato “Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.3.2010” nonché quelle apposte al lato della pagina 1 dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” e alla pagina n. 2 sotto la dicitura “Venditori” dell'atto denominato
“Preliminare di compravendita” ed avente data “Chioggia 10.2.2010”, attribuibili al nome
[...]
con certezza tecnica sono autografe;
le sottoscrizioni attribuibili al nome Controparte_1 [...]
sono invece con alta probabilità apocrife”. Parte_5
pagina 7 di 10 La valida stipula del preliminare in questione, dunque, ex art. 1351 cc., risulta provata esclusivamente nei confronti del convenuto IG. . Lo stesso vale per il Controparte_1
ricevimento, anche in contanti, della somma complessiva di euro 240.000,00, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, circostanza che può dirsi provata, tramite detta scrittura privata, solamente nei confronti dello stesso convenuto IG. , non potendo lo stesso documento integrare un Controparte_1
principio di prova scritta nei confronti dell'ulteriore convenuta, IG.ra , al fine di consentire CP_2
l'eventuale superamento del divieto di prova testimoniale e per presunzioni del pagamento, ex artt.
2721, 2726 e 2724 cc.
Lo stesso attore, peraltro, nella I memoria ex art. 183, VI co., cpc, alle pagg. 3 e 4, ha dichiarato che, al momento della sottoscrizione della scrittura privata in questione, il IG. si sarebbe Controparte_1
allontanato dalla stanza in cui si trovavano le parti, al fine di far sottoscrivere l'atto alla moglie, la IG.ra : l'attore, dunque, non avrebbe nemmeno visto quest'ultima sottoscrivere detta scrittura CP_2
privata: “Nel corso di questa circostanza il IG. si recò la sera presso il ristorante dei Parte_1
convenuti avendo modo di conferire con il IG. Consegnato a quest'ultimo l'ultima versione CP_1 del preliminare, l'odierno convenuto si allontanò per qualche minuto per far firmare il documento anche alla moglie e poi tornò dal IG. consegnandogli il documento de quo”. Parte_1
D'altro canto, la difesa della IG.ra ha ammesso che questa abbia ricevuto, insieme al CP_2
marito, un acconto di euro 50.000,00, in forza del contratto preliminare del 2008 (e successiva integrazione del 2009 – docc. 1 e 2 dei convenuti), sul quale è stata basata la domanda riconvenzionale degli stessi convenuti.
Tuttavia, questi ultimi non hanno provato l'effettiva ricezione della diffida ad adempiere da parte dell'odierno attore (cfr. doc. 6 dei convenuti: copia della raccomandata, priva dell'avviso di ricevimento e corredata da copia della velina, quale prova dell'avvenuto invio, del tutto illeggibile), mentre quest'ultimo, tramite i docc. da 4 a 6 prodotti con l'atto di citazione, ha provato di averli convocati più volte per l'adempimento, senza esito, e di aver inviato loro la raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza (a seguito della mancata consegna in data 26.06.2018), di diffida ex art. 1454 cc a stipulare il contratto definitivo (all'appuntamento fissato per il 18.07.2018). Tale diffida, peraltro, è rimasta pacificamente inadempiuta.
Tali circostanze, dunque, sono idonee, anche di per sé considerate, a fondare l'accertamento dell'intervenuta risoluzione, tra l'attore e la convenuta , del contratto preliminare del 2008, come CP_2
integrato nel 2009, per inadempimento della convenuta alla diffida da lei ricevuta, con conseguente obbligo restitutorio dell'acconto, anche da lei ricevuto (unitamente al IG. ), nei Controparte_1
pagina 8 di 10 limiti della somma di euro 50.000,00. A ciò si aggiunga che, la dimostrata avvenuta stipula da parte del marito, IG. , del successivo preliminare, il 10 Marzo 2010, rappresenta, comunque, Controparte_1
un grave indizio del fatto che entrambi i promittenti venditori del preliminare antecedente (ossia quello del 2008, integrato nel 2009) non avessero ancora preteso l'adempimento di tale accordo e, dunque, non si fossero nemmeno avvalsi della facoltà di risolverlo.
Ne conseguono l'accoglimento, integrale, della domanda principale attorea nei confronti del IG.
e, parziale, sino a concorrenza della somma di euro 50.000,00, della medesima Controparte_1
domanda rivolta contro la IG.ra . La corrispondente domanda riconvenzionale dei convenuti, CP_2
evidentemente, risulta infondata;
da ciò la compensazione solo parziale delle spese di lite, per ¼, e la liquidazione del residuo (sulla base della richiesta formulata dall'attore nella nota spese depositata con la memoria di replica, essendo inferiore ai parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento: sino ad euro 260.000,00) a carico dei convenuti, anche con riguardo alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1. accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., a partire dal 18.07.2018, del contratto preliminare di compravendita stipulato, in data 10 Marzo 2010, tra l'attore ed il convenuto IG.
, e del contratto preliminare di compravendita stipulato, tra l'attore Controparte_1
e la convenuta IG.ra , in data 1 Ottobre 2008, aventi ad oggetto il medesimo Controparte_2
fondo, di mq 4879, censito al Catasto terreni del Comune di Chioggia (VE), Foglio 58, Mappale
135, condanna il convenuto IG. alla restituzione dell'acconto al Controparte_1
IG. , pari alla somma di € 240.000,00, oltre interessi legali a far data dalla Parte_1
proposizione del presente giudizio sino al saldo, e condanna, altresì, in solido, la convenuta IG.ra alla restituzione dell'acconto, sino a concorrenza della somma di euro Controparte_2
50.000,00, oltre interessi legali, a far data dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3. compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte attrice il residuo, che si liquida in euro 5.325,00 per compensi, in euro 786,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., oltre ai ¾ del compenso versato al CTU.
pagina 9 di 10 Venezia, 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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