Sentenza 28 settembre 2015
Massime • 1
L'assoggettamento della comunicazione del provvedimento di determinazione dell'indennità di occupazione alle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, secondo la previsione dell'art. 20, comma 4, della legge n. 865 del 1971, non attribuisce a tale adempimento la natura di atto processuale, sicché l'inesistenza o la nullità della notifica impedisce la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima, senza che possa assumere rilievo la conoscenza acquisita "aliunde" dall'interessato, non trovando applicazione, attesa la natura amministrativa della comunicazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, prevista dagli artt. 156 e 157 c.p.c. esclusivamente con riferimento agli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha negato rilievo, ai fini della conoscenza idonea a far decorrere il termine per l'opposizione, alla circostanza che le attrici avevano già proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di determinazione dell'indennità di occupazione, addirittura depositati in giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2015, n. 19162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19162 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2015 |
Testo completo
R.G.N. 15983/2009 Cron. 19162 C.
1. Rep. Ud. 28/4/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 19 162/ 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Salvatore SALVAGO Presidente dott. Pietro CAMPANILE Consigliere dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente OGGETTO: oppos SENTENZA zione a stima sul ricorso proposto da COMUNE DI LAVIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 149, presso l'avv. DOMENICO MAR- RAZZO, unitamente all'avv. IRIDE PAGANO, dalla quale è rappresentato e dife- so in virtù di procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE
contro
CE CI e CE NA, elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza C. Cavour n. 17, presso l'avv. MASSIMO ANGELINI, unita- mente agli avv. FRANCESCO ACCARINO e ANTONELLA VILLANI, dai quali sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del controricorso CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 33/09, pubblicata il 13 747 2015 NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 1 gennaio 2009. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Tommasini per delega del difensore del ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - UC ed DR LL, proprietarie di alcuni fondi siti in Laviano (SA), e riportati in Catasto al foglio 36, particelle 144, 147, 148 e 150, convenne- ro in giudizio il Comune di Laviano, proponendo opposizione alla stima delle in- dennità dovute per l'occupazione d'urgenza degl'immobili, disposta per l'attuazio- ne di un piano di recupero. Premesso che, a causa dell'inerzia del Comune nella liquidazione delle in- dennità di espropriazione ed occupazione, era stata richiesta al Tribunale ammini- strativo regionale per la Campania, Sezione distaccata di Salerno, la nomina di un commissario ad acta, il quale aveva provveduto alla determinazione delle sole in- dennità di occupazione, in quanto nel frattempo era cessata l'occupazione legitti- ma senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione, esposero di aver im- pugnato il predetto provvedimento dinanzi al Giudice amministrativo, chiedendo comunque la condanna del Comune al pagamento dell'indennità di occupazione e I di ogni altra indennità conseguente all'occupazione d'urgenza. Si costituì il Comune, ed eccepi la decadenza delle attrici dall'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda. -1.1. Con sentenza non definitiva del 19 gennaio 2006, la Corte d'Appello NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 2 di Salerno rigettò l'eccezione di decadenza, escludendo che le attrici avessero avu- to conoscenza dei provvedimenti di determinazione dell'indennità, in quanto la mancata notificazione degli stessi impediva di affermarne la conoscenza legale, mentre l'impugnazione proposta dinanzi al Giudice amministrativo non assumeva alcun rilievo ai fini della conoscenza di fatto. -1.2. Con sentenza definitiva del 13 gennaio 2009, la Corte d'Appello ha poi accolto la domanda, determinando l'indennità dovuta a UC LL in Eu- ro 8.530,00 e quella dovuta ad DR LL in Euro 5.740,00, oltre interessi legali, ed ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti, detratti gl'importi già versati. Premesso che la mancata emissione del decreto di esproprio, a seguito della acquisizione degl'immobili per la realizzazione dell'opera pubblica, aveva dato luogo ad una tipica ipotesi di occupazione appropriativa, per effetto della quale spettavano alle attrici sia il risarcimento del danno per la perdita della proprietà che l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, la Corte ha precisa- to che la domanda proposta dalle LL non incontrava un limite nell'impugna- zione proposta dinanzi al Giudice amministrativo, avendo ad oggetto esclusiva- mente la determinazione della predetta indennità, riservata alla competenza fun- zionale della corte d'appello. Ha inoltre escluso l'indeterminatezza della domanda, rilevando che erano sta- te sufficientemente individuate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, alla quale rimaneva estranea l'indennità di espropriazione, non menzionata nelle con- clusioni dell'atto di citazione, ma solo nell'esposizione dei fatti. Nel merito, precisato che l'occupazione, protrattasi dal 17 febbraio 1986 al 17 ottobre 1989, aveva riguardato un'area di 527 mq. di proprietà di UC LL NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 3 ed un'area di 358 mq. di proprietà di DR LL, ed accertato che i fondi oc- cupati avevano natura edificatoria, facendo parte di aree già precedentemente edi- ficate, ha liquidato l'indennità dovuta per ciascun anno di occupazione in misura pari agl'interessi al tasso del 5% sulla somma dovuta a titolo d'indennità di espro- priazione, a sua volta determinata in base al valore di mercato degl'immobili, pari ad Euro 89,70 al mq., escludendo invece l'applicabilità dell'art.
5-bis del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo. -2. Avverso le predette sentenze il Comune ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Le LL hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il quarto motivo d'impugnazione, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto a quello degli altri motivi, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 163, terzo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della citazione per in- certezza dell'oggetto della domanda, nonostante la difformità tra le richieste for- mulate nelle conclusioni e quelle riportate nella narrativa dell'atto e la mancanza di indicazioni in ordine alla durata dell'occupazione.
1.1. Il motivo è infondato.- La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all'esame di- retto degli atti, dal quale si evince che la domanda proposta dalle attrici aveva chiaramente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento delle indennità di occupazione e di ogni altra dovuta per legge in conseguenza dell'occupazione d'urgenza disposta con i provvedimenti indicati nella narrativa dell'atto di citazio- ne, la cui specifica individuazione nel decreto di occupazione e nei provvedimenti NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 4 adottati dal Commissario ad acta nominato dal Tar a seguito del ricorso proposto dalle attrici per ottenere la conclusione del procedimento di determinazione delle indennità consente di escludere qualsiasi incertezza nell'identificazione del peti- tum e della causa petendi. Non è condivisibile, al riguardo, la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la predetta domanda non era chiaramente ascrivibile alla competenza in unico grado della Corte d'Appello, non essendo univocamente qualificabile come opposizione alla stima: questa Corte ha infatti affermato che l'interpretazio- ne della domanda dev'essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali usate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'attore; qualora pertanto, come nella specie, l'intervento dell'Autorità giudiziaria sia palesemente invocato per l'accer- tamento dell'indennità dovuta in relazione ad una procedura ablatoria, sul presup- posto della mancanza o dell'inadeguatezza della stima compiuta in via ammini- strativa, non può negarsi la riconducibilità della domanda agli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, indipendentemente dal riferimento alla predetta stima (cfr. Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2007, n. 3041; 10 luglio 2003, n. 10840). 2.- Con il primo motivo, il Comune denuncia la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., dell'art. 2969 cod. civ. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che nell'escludere la decadenza delle attrici dalla facoltà di proporre opposizione v alla stima, la sentenza non definitiva ha erroneamente negato qualsiasi rilievo alla conoscenza di fatto dei provvedimenti commissariali di determinazione delle in- dennità, desumibile dall'avvenuta impugnazione degli stessi dinanzi al Giudice amministrativo, non avendo considerato che, ai fini della decorrenza del termine NRG 15983-09 Com Laviano-LL Pag. 5 per l'opposizione, la predetta conoscenza deve ritenersi equivalente a quella deri- vante dalla notificazione nelle forme prescritte per gli atti processuali civili, non prevista in via esclusiva per la comunicazione del provvedimento di determina- zione dell'indennità. -Il motivo è infondato.
2.1. L'assoggettamento della comunicazione del provvedimento di determinazione dell'indennità di occupazione alle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, previsto dall'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, non attribuisce infatti a tale adempimento la natura di atto processuale, conser- vando la stessa carattere sostanziale, quale elemento di un procedimento comples- so, la cui disciplina risponde essenzialmente alla finalità di garantire il diritto di difesa del proprietario del fondo occupato: l'inesistenza o la nullità della predetta notificazione impedisce pertanto la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la conoscenza del provvedimento di determinazione dell'indennità aliunde acquisita dall'interessato, dal momento che la natura amministrativa della comunicazione esclude l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto, previsto dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. esclusivamente in riferimento agli atti processuali (cfr. in ri- ferimento all'indennità di espropriazione, Cass., Sez. I, 3 luglio 2013, n. 16614; 22 novembre 2001, n. 14767; 20 marzo 1990, n. 2318). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ri- Ө gettato l'eccezione di decadenza delle attrici dall'opposizione, dando atto della mancata notificazione dei provvedimenti con cui il Commissario ad acta nomina- to dal Tar aveva proceduto alla determinazione delle indennità di occupazione, e negando qualsiasi rilievo al ricorso giurisdizionale precedentemente proposto dal- NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 6 le attrici avverso i medesimi provvedimenti ed all'avvenuto deposito di copia degli stessi nel conseguente giudizio amministrativo: pur evidenziando la conoscenza di fatto dei provvedimenti da parte delle attrici, la predetta impugnazione non può considerarsi idonea a comprovare l'avvenuto perfezionamento della fattispecie alla quale la legge ancora la decorrenza del termine per l'opposizione, non soddisfa- cendo le esigenze di certezza sottese alla previsione della notifica nelle forme pre- scritte per gli atti processuali. 3. - E' parimenti infondato il secondo motivo, con cui l'Amministrazione deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., censuran- do la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione d'improcedibi- lità dell'opposizione alla stima sollevata da essa ricorrente in relazione al compor- tamento delle attrici, le quali non avevano impugnato la sentenza con cui il Giudi- ce amministrativo aveva annullato i provvedimenti di determinazione dell'indenni- tà, in tal modo dimostrando di aver interesse esclusivamente al risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima. -3.1. Premesso che la fattispecie in esame, caratterizzata dall'apprensione dei fondi di proprietà delle attrici in esecuzione di un decreto di occupazione non seguito dalla tempestiva emissione del decreto di espropriazione, era qualificabile come occupazione acquisitiva, la Corte di merito ha infatti accertato che, nell'im- pugnare dinanzi al Tar Campania i provvedimenti emessi dal Commissario ad ac- ta nominato in accoglimento del precedente ricorso volto ad ottenere la conclu- Ө sione del procedimento di determinazione delle somme loro dovute, le attrici si erano limitate a lamentare la mancata liquidazione del risarcimento dovuto per la perdita della proprietà degli immobili, senza contestare la determinazione delle indennità di occupazione. Alla stregua di tale precisazione, non censurata dalla ri- NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 7 corrente, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che l'intervenuto acco- glimento del nuovo ricorso da parte del Giudice amministrativo potesse spiegare qualsiasi influenza sul giudizio di opposizione alla stima, avente un oggetto diver- so, e comunque sottratto alla giurisdizione amministrativa, in quanto spettante a quella del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971. Non è stato d'altronde dedotto né provato che, nell'annullare i provvedimenti impugna- ti, il Tar abbia ecceduto i limiti della domanda proposta dalle attrici, estendendo gli effetti dell'impugnazione alla determinazione delle indennità di occupazione: ai fini della persistenza dell'interesse all'opposizione, non può quindi assumere al- cun rilievo la circostanza che, a seguito dell'impugnazione della relativa sentenza da parte del Comune, le attrici non abbiano proposto appello incidentale, non es- sendo ravvisabile in tale comportamento un'univoca manifestazione della volontà di rinunciare alle predette indennità, che non costituivano oggetto del giudizio. L'annullamento dei provvedimenti adottati dal Commissario ad acta non con- sentirebbe d'altronde di escludere il diritto delle attrici al riconoscimento delle in- dennità di espropriazione, la cui determinazione in sede giurisdizionale doveva ri- tenersi in ogni caso svincolata da una precedente liquidazione in via amministrati- va: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990, che dichia- rò l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consentiva agl'interessati di agire in giudizio per ottenere la liqui- dazione dell'indennità di occupazione, in mancanza della sua determinazione ad I opera della commissione prevista dall'art. 16 o della relativa comunicazione, l'uni- ca condizione per la proposizione della relativa domanda è infatti costituita dalla pronuncia del decreto di occupazione, in seguito al quale il proprietario è dunque NRG 15983-09 Com Laviano-LL Pag. 8 autorizzato a chiedere, alla scadenza di ciascuna annualità maturata, l'indennizzo ad essa relativo, a prescindere dall'esito del procedimento ablativo e dalle modali- tà della sua conclusione. (cfr. Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1604). 4. - E' invece fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che, nel procedere alla liquidazione delle indennità, la Corte di merito non ha tenuto conto della genericità delle indicazioni fornite dalle attrici in ordine alla decorrenza del periodo di occupazione, facendo- lo decorrere dal 17 febbraio 1986 anzichè dalla data dell'immissione nel possesso degl'immobili (20 luglio 1987), senza considerare che il proprietario non subisce alcun pregiudizio fino a quando il bene rimanga nella sua disponibilità. -Premesso che, pur non risultando specificamente indicate nell'atto di 4.1. citazione, la durata e la decorrenza del periodo di occupazione erano chiaramente desumibili dai provvedimenti posti a fondamento della domanda, si osserva che, nel procedere alla determinazione delle indennità, la Corte di merito non ha tenuto conto della data dell'immissione nel possesso dei fondi risultante dai provvedi- menti del Commissario ad acta, avendo commisurato gl'importi dovuti agl'inte- ressi legali sulle somme virtualmente dovute a titolo d'indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data del decreto di occupazione. Tale modalità di calcolo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'occupazione legittima decorre dal momento dell'effettiva immissione in possesso del beneficiario, la quale, rendendo materialmente impossibile l'ulteriore godi- Я mento dell'immobile da parte del proprietario, attribuisce a quest'ultimo il diritto alla corrispondente indennità, mentre l'indisponibilità giuridica derivante dalla mera pronuncia del decreto di occupazione può assumere rilievo esclusivamente NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 9 ai fini del riconoscimento di un ulteriore indennizzo, subordinatamente all'allega- zione ed alla prova dell'esistenza di un reale pregiudizio, nella specie neppure pro- spettato dalle attrici (cfr. Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18077; Cass., Sez. I, 30 aprile 2014, n. 9488; 2 aprile 2004, n. 6491). 5.- Con il quinto motivo, il Comune deduce l'insufficienza della motiva- zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini della determinazione del valore di mercato dei fondi occupati, la Corte di merito ha recepito acriticamente la stima compiuta dal c.t.u., il quale si era discostato dai valori indicati dall'Ufficio tecnico comunale e da un'altra relazione acquisita agli atti, omettendo di fornire qualsiasi elemento documentale ed incrementando del 20% il valore accertato, in relazione a peculiari caratteristiche degl'immobili non meglio specificate.
5.1. Il motivo è inammissibile. La parte che in sede di legittimità intenda dolersi dell'acritica adesione della sentenza impugnata alla relazione del c.t.u. e dell'omessa valutazione delle criti- che mosse all'operato di quest'ultimo, non può infatti limitarsi a far valere generi- camente la lacunosità delle indagini o gli errori di valutazione a suo avviso com- messi dal consulente o dal giudice di merito che ne abbia recepito le conclusioni, ma, in ossequio al principio di specificità dei motivi ed al carattere limitato del ri- E corso per cassazione, quale mezzo d'impugnazione a critica vincolata, ha l'onere d'indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi sa- lienti e non condivisi della relazione di consulenza, e riportando il contenuto spe- cifico delle censure sollevate nel giudizio di merito, al fine di consentire l'apprez- zamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 17 lu- NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 10 glio 2014, n. 16368; 7 marzo 2006, n. 4885; Cass., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13845). Tale onere nella specie non può ritenersi adeguatamente assolto, essendo- si il ricorrente limitato a contestare la stima compiuta dal c.t.u., evidenziando che la stessa non era sorretta da alcun elemento documentale e contrapponendovi i di- versi valori accertati dall'Ufficio tecnico comunale e da un consulente di parte, senza riportare né le argomentazioni svolte dal c.t.u. a sostegno delle proprie con- clusioni né le critiche alle stesse rivolte, in tal modo rendendo impossibile qual- siasi apprezzamento in ordine all'incidenza delle carenze lamentate sul ragiona- mento seguito nella sentenza impugnata ed all'idoneità delle predette censure a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. 6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'acco- glimento del terzo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con la rideterminazione delle indennità di occupa- zione in misura pari agl'interessi legali sull'importo delle indennità virtuali di e- spropriazione indicate nella sentenza impugnata, con decorrenza dal 20 luglio 1987 e fino al 17 ottobre 1989. Sui relativi importi, detratte le somme già versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, sono dovuti gl'interessi in misura legale, con decorrenza dalla scadenza delle singole annualità dell'occupazione.
7. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla soccombenza del I Comune, giustifica la condanna dello stesso al pagamento integrale delle spese del giudizio di legittimità e la dichiarazione di parziale compensazione delle spese del giudizio di unico grado, che per il residuo vanno poste a carico del medesimo ri- corrente, e si liquidano come dal dispositivo. NRG 15983-09 Com Laviano-LL - Pag. 11
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza im- pugnata, e, decidendo nel merito, determina le indennità di occupazione in Euro 5.309,78 per LL UC ed Euro 3.606,88 per LL DR, oltre inte- ressi legali con decorrenza dalle singole annualità, ordinandone al Comune di La- viano il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratti gl'importi già versati;
condanna il Comune di Laviano al pagamento della metà delle spese del giudizio in unico grado, che si liquidano per l'intero in Euro 2.630,00, ivi compresi Euro 1.800,00 per onorario, Euro 520,00 per diritti ed Euro 310,00 per esborsi, oltre al- le spese generali ed agli accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in complessivi Eu- ro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esbor- si, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima CASSA Sezione Civile I D L'Estensore Il Presidefite forWh Ja Depositato in Cancelleria 28 SET 2015 Funzionario Gludiziario Amaldo CASANO huble Groupصمني .NRG 15983-09 Com Laviano-LL Pag. 12