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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16249/2023 promossa dall'avv. IN OS, (Cod. Fisc.: ) elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, P.zza Benedetto C.F._1 Cairoli n. 2, per i sig.ri:
(12.01.1962 – Uberlandia – Brasil) (CPF: ); Controparte_1 C.F._2
(SPOSATA BENINI) (13.10.1989 – Uberlandia – Brasil) (CPF: Controparte_2
); C.F._3
( ) (15.07.1993 – Uberlandia – Brasil) Controparte_3 Controparte_4
(CPF: ) (doc. 3); C.F._4
(24.10.1972 – Uberaba – Brasil) (CPF: ), in proprio e Controparte_5 C.F._5 unitamente a ella qualità di esercente la Controparte_6 potestà genitoriale del minore (28.08.2008 – Pouso Alegre – Persona_1
Brasil) (CPF: ); C.F._6
(05.03.1993 – Uberaba – Brasil) Controparte_7
(CPF: ); C.F._7
(07.01.1985 – Uberlandia – Brasil) (CPF: ) in proprio e Controparte_8 C.F._8 unitamente a – nella qualità di esercente la potestà genitoriale della Controparte_9 minore (07.11.2018 – São Paulo – Brasil) (CPF: Persona_2
); C.F._9
) (27.08.1963 – Uberaba – Brasil) (CPF: Controparte_10
); C.F._10
(14.12.1981 – Uberaba – Brasil) (CPF: ); Controparte_11 C.F._11
(09.05.1983 – Uberaba – Brasil) (CPF: ), in Controparte_12 C.F._12 proprio e – unitamente a – nella qualità di esercente la potestà Controparte_13 pagina 1 di 4 genitoriale del minore (07.11.2018 – São Paulo – Brasil) Persona_3
(CPF: ); C.F._9
(09.07.1965 – Uberaba – Brasil) (CPF: ) Parte_1 C.F._13
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_14 P.IVA_1 CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni formulate nel ricorso:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e Controparte_14 dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Corlo (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione»
MOTIVI
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 06/12/23 è stato chiesto per i ricorrenti il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti del sig. nato a Persona_4
Corlo, nel Comune di Ferrara, in data 03/03/1848, coniugatosi con emigrato in Brasile e Persona_5 mai naturalizzatosi brasiliano.
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata, nelle more, affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con pagina 2 di 4 individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Con ordinanza 13/11/2025 questo giudice, rilevata la mancanza di procure ha fissato, ex art. 182 c.p.c., termine perentorio per il deposito di valide procure ex art. 83 c.p.c. sino al 10/12/2025, confermando l'udienza in tale data nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025, senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Per i ricorrenti non sono state depositate le procure, né risulta eseguita la notificazione al
[...]
del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza. CP_14
Non risultano neppure depositate note in sostituzione di udienza nel termine assegnato del 10/12/2025.
Inammissibilità del ricorso
Preliminarmente, va osservato che, a seguito del mancato deposito di note in sostituzione di udienza nel termine perentorio del 10/12/2025, non si deve procedere ad assegnare nuovo termine come da primo periodo del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c..
Nel caso in decisione, infatti, l'assegnazione di un nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c., ovvero la fissazione di una nuova udienza, non potrebbe mai consentire la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo, stante l'omesso deposito delle procure nel termine perentorio assegnato del 10/12/2025, termine inutilmente spirato.
Come dispone l'art. 82 c.p.c. ultimo comma, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello, le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, che, a norma dell'art. 83 c.p.c. deve essere munito di procura.
Con il ricorso in esame è stato depositato un file, nominato “Procura.pdf.p7m”.
Tuttavia, tale file, all'apertura, si presenta privo delle sottoscrizioni di coloro che nel testo della procura dovrebbero essere i conferenti il mandato difensivo, mentre risulta firmato unicamente dall'avv.
IN OS.
In sostanza, non si è in presenza di alcuna procura, bensì di un foglio bianco, al quale la firma digitale dell'avvocato che ha proceduto al deposito del ricorso, nulla è in grado di aggiungere.
Per tale ragione, rilevata l'assenza di procura al difensore, con l'ordinanza 13/11/2025, comunicata dalla cancelleria all'avv. OS il successivo 14/11/2025, è stato assegnato dal giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., termine perentorio per il deposito di valide procure ex art. 83 c.p.c., deposito che però non vi
è stato.
Secondo quanto disposto dall'art. 182, c. 2 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/22, applicabile ratione temporis, quando il giudice rileva la mancanza della procura al difensore assegna termine pagina 3 di 4 perentorio per il suo rilascio e l'osservanza del termine sana i vizi, facendo sì che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano fin dal momento dell'introduzione della causa.
Da ciò deriva che, quando, invece, come nel caso in esame, tale sanatoria non vi sia stata, l'atto introduttivo, non assistito da alcuna procura, è nullo e deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Bologna, 14/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16249/2023 promossa dall'avv. IN OS, (Cod. Fisc.: ) elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, P.zza Benedetto C.F._1 Cairoli n. 2, per i sig.ri:
(12.01.1962 – Uberlandia – Brasil) (CPF: ); Controparte_1 C.F._2
(SPOSATA BENINI) (13.10.1989 – Uberlandia – Brasil) (CPF: Controparte_2
); C.F._3
( ) (15.07.1993 – Uberlandia – Brasil) Controparte_3 Controparte_4
(CPF: ) (doc. 3); C.F._4
(24.10.1972 – Uberaba – Brasil) (CPF: ), in proprio e Controparte_5 C.F._5 unitamente a ella qualità di esercente la Controparte_6 potestà genitoriale del minore (28.08.2008 – Pouso Alegre – Persona_1
Brasil) (CPF: ); C.F._6
(05.03.1993 – Uberaba – Brasil) Controparte_7
(CPF: ); C.F._7
(07.01.1985 – Uberlandia – Brasil) (CPF: ) in proprio e Controparte_8 C.F._8 unitamente a – nella qualità di esercente la potestà genitoriale della Controparte_9 minore (07.11.2018 – São Paulo – Brasil) (CPF: Persona_2
); C.F._9
) (27.08.1963 – Uberaba – Brasil) (CPF: Controparte_10
); C.F._10
(14.12.1981 – Uberaba – Brasil) (CPF: ); Controparte_11 C.F._11
(09.05.1983 – Uberaba – Brasil) (CPF: ), in Controparte_12 C.F._12 proprio e – unitamente a – nella qualità di esercente la potestà Controparte_13 pagina 1 di 4 genitoriale del minore (07.11.2018 – São Paulo – Brasil) Persona_3
(CPF: ); C.F._9
(09.07.1965 – Uberaba – Brasil) (CPF: ) Parte_1 C.F._13
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_14 P.IVA_1 CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni formulate nel ricorso:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e Controparte_14 dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Corlo (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione»
MOTIVI
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 06/12/23 è stato chiesto per i ricorrenti il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti del sig. nato a Persona_4
Corlo, nel Comune di Ferrara, in data 03/03/1848, coniugatosi con emigrato in Brasile e Persona_5 mai naturalizzatosi brasiliano.
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata, nelle more, affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con pagina 2 di 4 individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Con ordinanza 13/11/2025 questo giudice, rilevata la mancanza di procure ha fissato, ex art. 182 c.p.c., termine perentorio per il deposito di valide procure ex art. 83 c.p.c. sino al 10/12/2025, confermando l'udienza in tale data nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025, senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Per i ricorrenti non sono state depositate le procure, né risulta eseguita la notificazione al
[...]
del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza. CP_14
Non risultano neppure depositate note in sostituzione di udienza nel termine assegnato del 10/12/2025.
Inammissibilità del ricorso
Preliminarmente, va osservato che, a seguito del mancato deposito di note in sostituzione di udienza nel termine perentorio del 10/12/2025, non si deve procedere ad assegnare nuovo termine come da primo periodo del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c..
Nel caso in decisione, infatti, l'assegnazione di un nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c., ovvero la fissazione di una nuova udienza, non potrebbe mai consentire la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo, stante l'omesso deposito delle procure nel termine perentorio assegnato del 10/12/2025, termine inutilmente spirato.
Come dispone l'art. 82 c.p.c. ultimo comma, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello, le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, che, a norma dell'art. 83 c.p.c. deve essere munito di procura.
Con il ricorso in esame è stato depositato un file, nominato “Procura.pdf.p7m”.
Tuttavia, tale file, all'apertura, si presenta privo delle sottoscrizioni di coloro che nel testo della procura dovrebbero essere i conferenti il mandato difensivo, mentre risulta firmato unicamente dall'avv.
IN OS.
In sostanza, non si è in presenza di alcuna procura, bensì di un foglio bianco, al quale la firma digitale dell'avvocato che ha proceduto al deposito del ricorso, nulla è in grado di aggiungere.
Per tale ragione, rilevata l'assenza di procura al difensore, con l'ordinanza 13/11/2025, comunicata dalla cancelleria all'avv. OS il successivo 14/11/2025, è stato assegnato dal giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., termine perentorio per il deposito di valide procure ex art. 83 c.p.c., deposito che però non vi
è stato.
Secondo quanto disposto dall'art. 182, c. 2 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/22, applicabile ratione temporis, quando il giudice rileva la mancanza della procura al difensore assegna termine pagina 3 di 4 perentorio per il suo rilascio e l'osservanza del termine sana i vizi, facendo sì che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano fin dal momento dell'introduzione della causa.
Da ciò deriva che, quando, invece, come nel caso in esame, tale sanatoria non vi sia stata, l'atto introduttivo, non assistito da alcuna procura, è nullo e deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Bologna, 14/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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