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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/01/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/05/2022 al n. 3104 /2022 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._1
(NA) il 03/05/1968 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SAGGESE
DANIELE, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nato a [...]_2 C.F._2
SITO (NA) il 05/07/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RUSSO
MARIA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/05/2022, la sig.ra , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Parte_2
CO (NA) il 05/05/2012 dalla cui unione nascevano due figli gemelli, e Per_1 nati il 17/09/2012, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, Per_2 autorizzandoli a vivere separati, l'affidamento condiviso dei figli gemelli minori, la regolamentazione del diritto di visita come da ricorso, determinare a suo carico il contributo per il mantenimento dei figli per l'importo di euro 500,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie, la restituzione di tutti gli effetti personali della ricorrente custoditi nella casa al mare sita in Belvedere Marittimo, dichiarare l'addebito della separazioni per esclusiva colpa del coniuge resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito a suo carico e formulando domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della ricorrente;
disporre l'affido condiviso, disciplinare il diritto di visita;
determinare il contributo al mantenimento con la somma di Euro 500,00 (250,00 Euro per ciascun figlio).
Il tribunale fissava l'udienza presidenziale di comparizione delle parti per il giorno
28/11/2022; all'esito della quale, ascoltate le parti, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29/11/2022, il Giudice scioglieva la riserva, disciplinava i provvedimenti provvisori e rinviava dinanzi al Giudice Istruttore le parti all'udienza del
03/04/2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note di parte, il Giudice istruttore rinviava ex art. 127 ter c.p.c. al 06/11/2023 con i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. decorrenti dal 30/04/2023.
Con decreto del 31/10/2023, il Giudice istruttore dott.ssa Triglione, considerata l'immissione sul ruolo, il carico dello stesso e il numero ingente di cause fissate, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11/03/2024.
Le parti con note congiunte depositate il 10/11/2023 instavano per la anticipazione dell'udienza essendo intervenuto accordo di separazione consensuale;
pertanto, con decreto del 13/11/2023 il Giudice assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, fino al 16/01/2024, per il deposito di note scritte conclusionali
Con note congiunte depositate il 12/12/2023, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo. Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
28/11/2022.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in CO (NA) il
05/05/2012 , come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
Appaiono conformi agli interessi dei figli gemelli minori e , nati il Per_1 Per_2
17/09/2012, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“ 1) Confermare la separazione personale dei coniugi.
2) Confermare l'affido condiviso dei minori e con domiciliazione presso la madre in Per_1 Per_2
CO (NA), al Viale Giotto n. 43 e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente, previo avviso ed accordo con l'altra parte, in ogni caso almeno due giorni a settimana dalle h. 15.00 alle h.21.00, nonché sabato/domenica alternati dalle h.16.00 alle h.21.00 nonché due fine settimana al mese alternati – dal venerdì pomeriggio – con pernottamento;
nonché festività natalizie e pasquali alternate (comprese le vigilie) con orario da concordare , nonché 15 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
nonché festa del papà, compleanno ed onomastico del padre in orari da concordare;
3) Analogamente la madre potrà tenerli con sé alla festa della mamma, al proprio onomastico ed al proprio compleanno;
4) Confermare in complessivi euro 500,00 il contributo per il mantenimento dei minori (comprensivo di quota di assegno unico di spettanza del genitore) da porre a carico del resistente Parte_2 da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, nella Parte_1
Org modalità attualmente utilizzata, con indicizzazione annuale con contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie a favore dei minori (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate;
5) il sig. e la sig.ra avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione Pt_2 Pt_1 del periodo di vacanza;
6) i coniugi avranno cura di comunicare gli eventuali cambi dei rispettivi domicili;
7) i coniugi, nel dichiarare di essere economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento.
8) Inoltre, sempre a titolo di contributo al mantenimento della prole, ed a tacitazione di ogni spettanza e pretesa ed allo scopo di risolvere in via definitiva la separazione, i ricorrenti accettano di risolvere in via definitiva la crisi coniugale trasferendo con successivo atto notarile ed in esecuzione del presente accordo, ai due figli minori (nato a [...] il [...], C. F. : Per_1
e (nata a [...] il [...], c. F. C.F._3 Per_2
: , ciascuno nella misura del 50%, la nuda proprietà sui cespiti di seguito C.F._4 indicati, previa autorizzazione del Giudice Tutelare se occorre, riservando a sé l'usufrutto, ciascuno nella misura del 50%, del seguente bene immobile sito nel Comune di Saviano (Na) alla via degli Orti
n. 16 e precisamente:
- zona di terreno avente una superficie catastale di are cinque e centiare cinque (a. 05.05) confinante con le particelle 996, 670, 674 e 675 riportata in C.T. del Comune di Saviano, foglio 16, p.lla 997
a. 05 ca 05, Orto Irrig., Cl^U, r.d. euro 26,08, r.a euro 10,43 unitamente all' erigendo fabbricato,
a tutt'oggi allo stato rustico, come da accatastamento provvisorio del 07.01.2019 n. T230532 del Catasto fabbricati del Comune di Saviano, edificato con permesso di costruire n. 65/2015 rilasciato dal Comune di Saviano in data 05/03/2015 attualmente in Catasto Fabbricati al Foglio 16, P.lla
1009, sub 2, Cat. F/3 senza rendita - Foglio 16, P.lla 1009, sub 3, Cat. F/3 senza rendita- Foglio
16, P.lla 1009, sub 4, Cat. F/3 senza rendita.
Per_ 9) Detto terreno era pervenuto al sig. per atto del Notaio di Zenzo del 3 Parte_2 gennaio 1996, (rep. 61069-racc.8101), registrato a Napoli il 22 gennaio 1996 al n.ro 1697/V e trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 22 gennaio 1996 ai n.ri 1750/2021, mentre alla sig.ra era pervenuto a seguito di atto di donazione per Notaio Dr. Parte_1 Persona_4 del 16/07/2015 repertorio n. 25825 Raccolta n. 15839 registrato a Nola il 22/07/2015 al n.
IT/1910.
10) I sig.ri e dichiarano che il predetto trasferimento con i Parte_1 Parte_2 relativi accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, avverrà a mezzo del Notaio di fiducia e previa, qualora necessaria, autorizzazione espressa del Giudice Tutelare entro 12 mesi dal deposito in cancelleria della sentenza di separazione personale.
11) Il valore catastale del terreno è di € 20.000/00 mentre per quanto riguarda l'erigenda costruzione non si indica alcun valore in quanto l'accatastamento è al momento provvisorio e nessuna rendita è stata attribuita, salvo quanto riterrà di attribuire il Notaio in sede di stipula dell'atto di trasferimento.
12) A sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni i sig.ri – quali cedenti del diritto di proprietà, dichiarano Pt_1 Pt_2 che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto in data 07/01/2019 prot. n. T230532 e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
13) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione, ed all'uopo chiedono il trattamento tributario ovvero l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 del 6.3.1987 così come ampliato dalla Corte
Costituzionale (Ag. Entrate Risoluzione n.65/E del 16.7.2015 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999): Si precisa che il trasferimento del diritto alla nuda proprietà in favore dei figli e la riserva di usufrutto a sé, nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge, è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (circolare 27E del 21.6.2012 e circolare
2/E del 21.2.2014).
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile la cui nuda proprietà viene ceduta, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
14) I coniugi, infine, prestano sin d'ora il più ampio consenso per il rilascio di documenti d'identità abilitanti all'espatrio e/o per il rilascio di passaporti, ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori per condurre con sé i figli minori per brevi periodi festivi all'estero, il tutto con esonero da ogni responsabilità per gli Organi preposti al rilascio dei suddetti documenti e loro funzionari.
15) I ricorrenti si danno atto di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo e/o ragione e/o creditoria, ad eccezione delle obbligazioni sorte dalla sottoscrizione del presente verbale e delle spese straordinarie, debitamente documentate, che la sig.ra ha Pt_1 anticipato, il cui rimborso sarà tranquillamente concordato in prosieguo tra i coniugi.
16) Le spese del presente giudizio sono compensate reciprocamente tra le parti e con la sottoscrizione del presente verbale i procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
17) entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, dichiarano di non volersi riconciliare e pertanto chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte”.
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come concordato, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il
[...] C.F._5
05/07/1967, il giorno 05/05/2012 in CO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.6 , Parte I, Anno 2012) alle condizioni di cui all'accordo;
b) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
c) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
d) ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/05/2022 al n. 3104 /2022 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._1
(NA) il 03/05/1968 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SAGGESE
DANIELE, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nato a [...]_2 C.F._2
SITO (NA) il 05/07/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RUSSO
MARIA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/05/2022, la sig.ra , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Parte_2
CO (NA) il 05/05/2012 dalla cui unione nascevano due figli gemelli, e Per_1 nati il 17/09/2012, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, Per_2 autorizzandoli a vivere separati, l'affidamento condiviso dei figli gemelli minori, la regolamentazione del diritto di visita come da ricorso, determinare a suo carico il contributo per il mantenimento dei figli per l'importo di euro 500,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie, la restituzione di tutti gli effetti personali della ricorrente custoditi nella casa al mare sita in Belvedere Marittimo, dichiarare l'addebito della separazioni per esclusiva colpa del coniuge resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito a suo carico e formulando domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della ricorrente;
disporre l'affido condiviso, disciplinare il diritto di visita;
determinare il contributo al mantenimento con la somma di Euro 500,00 (250,00 Euro per ciascun figlio).
Il tribunale fissava l'udienza presidenziale di comparizione delle parti per il giorno
28/11/2022; all'esito della quale, ascoltate le parti, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29/11/2022, il Giudice scioglieva la riserva, disciplinava i provvedimenti provvisori e rinviava dinanzi al Giudice Istruttore le parti all'udienza del
03/04/2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Lette le note di parte, il Giudice istruttore rinviava ex art. 127 ter c.p.c. al 06/11/2023 con i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. decorrenti dal 30/04/2023.
Con decreto del 31/10/2023, il Giudice istruttore dott.ssa Triglione, considerata l'immissione sul ruolo, il carico dello stesso e il numero ingente di cause fissate, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11/03/2024.
Le parti con note congiunte depositate il 10/11/2023 instavano per la anticipazione dell'udienza essendo intervenuto accordo di separazione consensuale;
pertanto, con decreto del 13/11/2023 il Giudice assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, fino al 16/01/2024, per il deposito di note scritte conclusionali
Con note congiunte depositate il 12/12/2023, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo. Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
28/11/2022.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in CO (NA) il
05/05/2012 , come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
Appaiono conformi agli interessi dei figli gemelli minori e , nati il Per_1 Per_2
17/09/2012, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“ 1) Confermare la separazione personale dei coniugi.
2) Confermare l'affido condiviso dei minori e con domiciliazione presso la madre in Per_1 Per_2
CO (NA), al Viale Giotto n. 43 e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente, previo avviso ed accordo con l'altra parte, in ogni caso almeno due giorni a settimana dalle h. 15.00 alle h.21.00, nonché sabato/domenica alternati dalle h.16.00 alle h.21.00 nonché due fine settimana al mese alternati – dal venerdì pomeriggio – con pernottamento;
nonché festività natalizie e pasquali alternate (comprese le vigilie) con orario da concordare , nonché 15 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
nonché festa del papà, compleanno ed onomastico del padre in orari da concordare;
3) Analogamente la madre potrà tenerli con sé alla festa della mamma, al proprio onomastico ed al proprio compleanno;
4) Confermare in complessivi euro 500,00 il contributo per il mantenimento dei minori (comprensivo di quota di assegno unico di spettanza del genitore) da porre a carico del resistente Parte_2 da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, nella Parte_1
Org modalità attualmente utilizzata, con indicizzazione annuale con contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie a favore dei minori (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate;
5) il sig. e la sig.ra avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione Pt_2 Pt_1 del periodo di vacanza;
6) i coniugi avranno cura di comunicare gli eventuali cambi dei rispettivi domicili;
7) i coniugi, nel dichiarare di essere economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento.
8) Inoltre, sempre a titolo di contributo al mantenimento della prole, ed a tacitazione di ogni spettanza e pretesa ed allo scopo di risolvere in via definitiva la separazione, i ricorrenti accettano di risolvere in via definitiva la crisi coniugale trasferendo con successivo atto notarile ed in esecuzione del presente accordo, ai due figli minori (nato a [...] il [...], C. F. : Per_1
e (nata a [...] il [...], c. F. C.F._3 Per_2
: , ciascuno nella misura del 50%, la nuda proprietà sui cespiti di seguito C.F._4 indicati, previa autorizzazione del Giudice Tutelare se occorre, riservando a sé l'usufrutto, ciascuno nella misura del 50%, del seguente bene immobile sito nel Comune di Saviano (Na) alla via degli Orti
n. 16 e precisamente:
- zona di terreno avente una superficie catastale di are cinque e centiare cinque (a. 05.05) confinante con le particelle 996, 670, 674 e 675 riportata in C.T. del Comune di Saviano, foglio 16, p.lla 997
a. 05 ca 05, Orto Irrig., Cl^U, r.d. euro 26,08, r.a euro 10,43 unitamente all' erigendo fabbricato,
a tutt'oggi allo stato rustico, come da accatastamento provvisorio del 07.01.2019 n. T230532 del Catasto fabbricati del Comune di Saviano, edificato con permesso di costruire n. 65/2015 rilasciato dal Comune di Saviano in data 05/03/2015 attualmente in Catasto Fabbricati al Foglio 16, P.lla
1009, sub 2, Cat. F/3 senza rendita - Foglio 16, P.lla 1009, sub 3, Cat. F/3 senza rendita- Foglio
16, P.lla 1009, sub 4, Cat. F/3 senza rendita.
Per_ 9) Detto terreno era pervenuto al sig. per atto del Notaio di Zenzo del 3 Parte_2 gennaio 1996, (rep. 61069-racc.8101), registrato a Napoli il 22 gennaio 1996 al n.ro 1697/V e trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 22 gennaio 1996 ai n.ri 1750/2021, mentre alla sig.ra era pervenuto a seguito di atto di donazione per Notaio Dr. Parte_1 Persona_4 del 16/07/2015 repertorio n. 25825 Raccolta n. 15839 registrato a Nola il 22/07/2015 al n.
IT/1910.
10) I sig.ri e dichiarano che il predetto trasferimento con i Parte_1 Parte_2 relativi accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, avverrà a mezzo del Notaio di fiducia e previa, qualora necessaria, autorizzazione espressa del Giudice Tutelare entro 12 mesi dal deposito in cancelleria della sentenza di separazione personale.
11) Il valore catastale del terreno è di € 20.000/00 mentre per quanto riguarda l'erigenda costruzione non si indica alcun valore in quanto l'accatastamento è al momento provvisorio e nessuna rendita è stata attribuita, salvo quanto riterrà di attribuire il Notaio in sede di stipula dell'atto di trasferimento.
12) A sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni i sig.ri – quali cedenti del diritto di proprietà, dichiarano Pt_1 Pt_2 che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto in data 07/01/2019 prot. n. T230532 e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
13) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione, ed all'uopo chiedono il trattamento tributario ovvero l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 del 6.3.1987 così come ampliato dalla Corte
Costituzionale (Ag. Entrate Risoluzione n.65/E del 16.7.2015 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999): Si precisa che il trasferimento del diritto alla nuda proprietà in favore dei figli e la riserva di usufrutto a sé, nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge, è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (circolare 27E del 21.6.2012 e circolare
2/E del 21.2.2014).
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile la cui nuda proprietà viene ceduta, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
14) I coniugi, infine, prestano sin d'ora il più ampio consenso per il rilascio di documenti d'identità abilitanti all'espatrio e/o per il rilascio di passaporti, ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori per condurre con sé i figli minori per brevi periodi festivi all'estero, il tutto con esonero da ogni responsabilità per gli Organi preposti al rilascio dei suddetti documenti e loro funzionari.
15) I ricorrenti si danno atto di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo e/o ragione e/o creditoria, ad eccezione delle obbligazioni sorte dalla sottoscrizione del presente verbale e delle spese straordinarie, debitamente documentate, che la sig.ra ha Pt_1 anticipato, il cui rimborso sarà tranquillamente concordato in prosieguo tra i coniugi.
16) Le spese del presente giudizio sono compensate reciprocamente tra le parti e con la sottoscrizione del presente verbale i procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
17) entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, dichiarano di non volersi riconciliare e pertanto chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte”.
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come concordato, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il
[...] C.F._5
05/07/1967, il giorno 05/05/2012 in CO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (atto n.6 , Parte I, Anno 2012) alle condizioni di cui all'accordo;
b) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
c) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
d) ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19/01/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca