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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 54/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NN D'AV Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1643/2022 del
Tribunale di Tivoli, pubblicata il 30.11.2022, nella causa n. 5202/2017 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
e chiedendo che nei loro confronti fossero Controparte_1 Controparte_2
accolte le seguenti richieste: “a. Accertato e dichiarato che i danni subiti al fabbricato di
proprietà dei coniugi e meglio descritti in premessa, sono Pt_1 Pt_2
conseguenza diretta del dilavamento del terreno dovuto alla grave perdita d'acqua
determinata dalla rottura di una condotta posta a circa 5 metri di profondità dal piano
campagna e di fronte la proprietà dei suddetti coniugi;
b. Accertato e dichiarato che le
cause dirette del dissesto del fabbricato sono ascrivibili alla società EA Ato 2 SpA e al
quale proprietario dell'acquedotto comunale;
c. accertato e dichiarato CP_1 che, la perdita di acqua proveniente dalla conduttura riparata con grave ritardo, CP_2
ha provocato i danni subiti dagli attori per euro 90.000,00 oltre gli ulteriori danni che
verranno provati e documentati nel prosieguo del presente giudizio;
d. in via principale,
accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del p.t. CP_1 CP_3
e della soc. EA Ato 2 spa in persona del rappresentante pro tempore ex art. 2051 c.c.
nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto, condannarli al risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dei menzionati episodi;
e. in subordine,
accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del p.t. CP_1 CP_3
e della soc. EA Ato 2 spa in persona del rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c.
nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto, condannarli al risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dei menzionati episodi. F. Condannare parti
convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
spese generali di cui all'art. 15 L.T.F. nonché CPA e IVA”.
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere proprietari di un terreno con annesso fabbricato adibito a civile abitazione e rimessa, siti nel comune di via Toce CP_1
n.12; -che in data 28.11.2015 detto fabbricato veniva interessato da evidenti fessurazioni e crepe diffuse su tutti i muri portanti;
-che, intervenuti i Vigili del Fuoco, dichiaravano lo stesso inagibile;
e accertavano che immediatamente a ridosso del confine di proprietà
dei ricorrenti, sulla via pubblica, era stato eseguito dai tecnici della soc. EA Ato 2 un importante intervento manutentivo sulla condotta idrica principale del CP_1
la quale, a causa di una rottura, aveva provocato uno sversamento notevole di acqua nel terreno, con conseguente lieve depressione della sede stradale, proprio in corrispondenza dei civici 10 e 12, nel punto di attraversamento della condotta idrica;
-che con ordinanza n. 97 del 2.12.2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di ordinava ai CP_1
due proprietari dei civici interessati dai fenomeni fessurativi riscontrati dai Vigili del
Fuoco lo sgombero immediato, a fini cautelativi e di sicurezza, degli immobili;
-che le istanze risarcitorie stragiudiziali avanzate nei confronti del e di CP_1 CP_2
erano rimaste prive di riscontro, per cui era altresì proposto procedimento per A.T.P.
[...]
dinanzi al Tribunale di Tivoli.
§1.1-Si è costituito il e ha eccepito in via preliminare la propria carenza CP_1 CP_1
di legittimazione passiva. Ha poi contestato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto di individuare nella EA Ato 2
S.p.A. l'unica responsabile dell'evento e di dichiarare quest'ultima tenuta a tenere indenne il da qualsiasi pretesa avversaria;
in estremo subordine, di CP_1
dichiarare il convenuto tenuto a liquidare la sola somma di giustizia detratta la CP_1
percentuale di responsabilità della dichiarando quest'ultima tenuta a Controparte_2
tenere indenne il da qualsivoglia esborso. CP_1
§1.2-Si è costituita la società e ha contestato la domanda attorea Controparte_2
chiedendone il rigetto. Ha poi chiesto, in via gradata, di accertare la responsabilità
esclusiva e/o concorrente del nella causazione dell'evento addebitatole;
CP_1
sempre in via gradata, in applicazione dell'art. 1227 c.c., di escludere il risarcimento per i danni che gli attori avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
ancora in via gradata, laddove accertata la corresponsabilità di , di limitare la condanna della CP_2
medesima, in ragione dei dissesti del sottosuolo preesistenti l'evento per cui è causa.
§1.3-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e richiamato a chiarimenti il CTU già nominato in sede di ATP, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo:
“Conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate, alla
luce della mancata dimostrazione del menzionato rapporto di derivazione causale, che
esplica rilevanza logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alle domande
dispiegate da parte attrice”. §2- La sentenza è stata impugnata da e con atto di appello, Parte_1 Parte_2
alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di due motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “I.
VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTT. 2043 E 2051 C.C. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ E DELLE RISULTANZE DELLA CTU”.
Il primo giudice ha erroneamente valutato le circostanze e le conclusioni formulate dal
CTU, ed in particolare nell'escludere che il concetto di “compatibilità”, unitamente al rapporto dei Vigili del Fuoco e alle relazioni peritali di parte, sia sufficiente a ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità tra la rottura della condotta idrica e i danni riportati dal fabbricato.
“II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. RINNOVO/INTEGRAZIONE DELLA CTU.
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE IN I
GRADO”: la sentenza di primo grado è viziata per avere il primo giudice rigettato le ulteriori istanze istruttorie articolate da parte attrice.
L'appellante ha quindi reiterato le deduzioni relative alle pretese avanzate avanti il tribunale e ha concluso chiedendo di accogliere le conclusioni in quella sede formulate.
§2.1-Si è costituito il e ha dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta dall'appellante, reiterando le difese già svolte in primo grado.
§2.2-Si è costituita contestando anch'essa le motivazioni poste a Controparte_2
fondamento dell'atto di appello perché infondate e ha riproposto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. tutte le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate o assorbite nella sentenza gravata, concludendo per il rigetto dell'appello.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.04.2023 ha disposto la nomina di CTU dando incarico di rispondere al seguente quesito: “dica, il CTU: a) se i danni lamentati dagli attori-
appellanti siano etiologicamente riconducibili alla dispersione di acqua provocata dalla rottura della conduttura descritta in atti e se i predetti danni si siano verificati in ragione
del tempo trascorso prima della riparazione da parte di;
b) se tali danni si sono CP_2
verificati solo a causa della imponente dispersione di acqua derivante dalla rottura della
conduttura o, piuttosto, anche o esclusivamente in ragione della mancata adozione di
adeguate tecniche costruttive e strutturali dell'immobile danneggiato, in conformità con
le esigenze dettate dalle caratteristiche morfologiche e strutturali del sito in cui è
avvenuta l'edificazione; c) in caso di esito positivo di cui alla lettera a) dica se i costi
stimati necessari per l'eliminazione dei lamentati danni siano congrui o, in caso
contrario, li determini nella misura adeguata”.
Successivamente, la corte ha rinviato ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2025,
da tenersi, su richiesta di parte, a mezzo trattazione scritta.
§3-Come innanzi accennato e come evincibile dai suoi scritti difensivi, la parte appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle acquisite risultanze peritali,
ritenendo ben possibile ravvisare la responsabilità degli enti convenuti sulla scorta delle valutazioni espresse dal CTU nominato in sede di ATP e riconvocato nel corso del giudizio a cognizione piena, della relazione dei VV.FF. e degli altri elementi di giudizio in atti. Ha segnalato, in particolare, che l'ausiliario nominato in prime cure si è espresso in termini di compatibilità del verificarsi dei gravi danni da cedimento strutturale riscontrati all'immobile di proprietà degli istanti con il fenomeno di perdita di acqua per la rottura della conduttura;
e tale valutazione è più che sufficiente, in specie se correlata alle valutazioni dei CCTTPP e al verbale redatto dai VV.FF. a seguito della constatazione dei ridetti danni;
tant'è che ne seguiva l'ordinanza del comune di interdittiva CP_1
dell'utilizzo dell'immobile danneggiato. E ancor più probante, a parere della medesima parte appellante, è la successione cronologica dei fatti rilevanti: rottura della conduttura idrica, seguita dal manifestarsi dei gravi fenomeni fessurativi alle strutture murarie portanti. Ad ogni modo, per l'ipotesi in cui il collegio adito in secondo grado non avesse ritenuto sufficienti tali prove, gli appellanti hanno insistito per la rinnovazione delle indagini peritali oltre che per l'ammissione delle ulteriori prove costituende richieste.
Questo collegio, ritenendo irrilevanti le prove testimoniali richieste nell'atto di appello,
in quanto afferenti a fatti e valutazioni, già riferite dai CCTTPP di parte appellante e,
comunque, non idonee a dare prova del dato fondamentale, costituito dalla effettiva riconducibilità eziologica dei lamentati cedimenti statici alla rottura della conduttura idrica gestita da e posta nel sottosuolo del comune di ha disposto la sola CP_2 CP_1
rinnovazione delle indagini peritali.
In questa sede, il giudizio di irrilevanza di cui si è appena detto va senz'altro confermato,
mentre, quanto alle risultanze della CTU, va segnalato che l'ing. nella Persona_1
relazione depositata in data 04.10.2024, ha chiaramente affermato: “la rottura accidentale
della condotta idrica pubblica, interrata lungo l'asse longitudinale della strada carrabile
comunale, denominata via Toce, non può aver causato i danni evidenziati nelle opere
murarie dell'unità immobiliare sita nel Comune di alla via Toce civico 12. CP_1
Non esiste alcuna correlazione, neanche parziale o indiretta, tra la rottura della condotta
ed il fabbricato di cui sopra”.
Gli appellanti hanno diffusamente contestato siffatte valutazioni, anzitutto, lamentando,
dal punto di vista procedurale, la nullità delle indagini, per mancata comunicazione del loro inizio, per omesso invio di bozza preliminare, per mancata risposta alle osservazioni dei CTP di parte, per frettolosa superficialità dei sopralluoghi, assenza di necessari rilievi e misurazioni tecniche, per omessa corretta indicazioni delle fonti scientifiche e di
conoscenza poste a base delle valutazioni di ordine tecnico e statistico espresse dal medesimo ausiliario e, infine, per il significativo e ingiustificato ritardo nel deposito dell'elaborato peritale definitivo. Di poi, la parte appellante ha profusamente argomentato sul criterio della causalità
adeguata, altrimenti detto del “più probabile che non”, per suffragare la fondatezza della domanda proposta e la riconducibilità dei cedimenti statici ai gravi fenomeni di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla conduttura idrica, a seguito della sua rottura.
Ora, riguardo alle doglianze di nullità della consulenza, deve osservarsi che la scansione temporale prevista dall'art. 191 c.p.c., per la comunicazione dell'inizio e prosecuzione delle indagini peritali nonché per l'invio della bozza preliminare, con concessione di ulteriore termine per l'invio di osservazioni, non ha una valenza formale assoluta, nel senso che non importa la fissazione di termini perentori, ma ha soltanto la finalità di assicurare l'integrità del contraddittorio anche nella fase istruttoria in esame, con consapevole partecipazione delle parti agli accertamenti tecnici demandati all'ausiliario,
se del caso, attraverso i propri tecnici esperti della specifica materia.
Nel caso di specie, tale partecipazione deve ritenersi esserci stata, con completa cognizione di causa, come evincibile dagli articolati, numerosi rilievi ed osservazioni che i CCTTPP hanno formulato avverso le valutazioni del CTU, il tutto così come evincibile dalle memorie difensive depositate quali note sostitutive di udienza nell'interesse della parte appellante nelle date: 29.10.2024; 11.09.2025; 30.09.2025.
Del resto, nell'VIII e ultimo paragrafo della ridetta relazione peritale, alle pagg. 6 e 7, il
CTU espressamente dà menzione ed esame delle osservazioni dei CCTTPP delle parti;
quindi, questi ultimi sono stati ben avveduti degli accertamenti svolti, siccome censurati,
del loro svolgersi e delle valutazioni espresse dall'ausiliario; mentre, quanto alla tardività
del deposito della relazione definitiva rispetto al termine concesso, questo può comportare solo una riduzione del compenso dovuto ex art. 52 DPR 115/2002.
Sotto altro profilo, va poi detto che la richiesta della parte appellante, formulata nelle note sostitutive dell'udienza fissata per il 02.10.2025, per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
e posta in trattazione scritta su richiesta dall'appellata , non è da stimarsi CP_2 accoglibile, per avere detta parte già ampiamente illustrato le sue difese, le contestazioni alla CTU e ogni altro argomento sia di ordine giuridico che tecnico in tutte le memorie innanzi enumerate in ordine cronologico, tal che la concessione anche di ulteriori termini per comparse conclusionali e repliche si sarebbe risolto in una inutile ripetizione degli scritti difensivi già depositati.
Poste le considerazioni che precedono, le valutazioni dell'ausiliario illustrate nella relazione peritale in questo grado redatto devono dirsi pienamente utilizzabili.
Venendo al merito, questo collegio deve constatare la condivisibilità del giudizio espresso dal primo giudice, allorché ha rilevato che i danneggiati non hanno soddisfatto l'onere della prova che gli incombeva per la configurabilità della responsabilità, ai sensi degli invocati artt. 2043 e 2051 c.c., sia in capo al che ad CP_1 Controparte_2
Sul punto, occorre premettere che la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma:
“…ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché
non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano,
genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760). E, ai fini avuti di mira dagli appellanti, non induce a diversamente opinare l'invocato principio del “più probabile che non”, atteso che, in assonanza con le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità deve ribadirsi che: “Il principio del "più probabile che non", speculare e più
attenuato rispetto a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in campo penalistico, non
può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della
multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può leggersi come una mera
equazione matematica. Esso, infatti, non impone al giudice di ritenere causalmente
provato un fatto sol perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova
oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, nella decisione, il Giudice deve usare il proprio
prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., potendo essere spinto anche
a ritenere non causalmente provato un fatto pur laddove abbia raggiunto la soglia del
"più probabile che non".” (Cass. civ. 33129/2024).
Nel caso concreto manca ogni oggettivo addentellato tecnico e fattuale per ritenere che il dissesto statico-strutturale del fabbricato di proprietà degli appellanti, descritto in atti come significativo e rilevante, si sia verificato a causa della infiltrazione di acqua nel sottosuolo, derivata dalla rottura di conduttura idrica che i medesimi appellanti hanno indicata come constatata in data 19.11.2015 e che risulta in atti documentalmente comprovato essere stata riparata con interventi 'ordinati' da in data 21.11.2015 ed CP_2
effettivamente avvenuti nelle successive date del 26 e 27 novembre 2015.
A tanto non possono valere le valutazioni dei CCTTPP dei ridetti appellanti, che apoditticamente qualificano come ritardati gli interventi di riparazione della conduttura idrica incriminata, poiché tali valutazioni non sono supportate da alcuno dato oggettivo;
anzi, nemmeno essendo dato comprendere sulla base di quali scansioni temporali ciò sia affermato. In effetti, i medesimi appellanti affermano di aver regolarmente e continuativamente utilizzato ad uso abitativo, sino all'ordinanza sindacale che lo ha vietato, l'immobile oggetto di giudizio e di aver scoperto della rottura della conduttura,
posta a circa sei metri e mezzo sotto il piano di calpestio stradale, in data 19.11.2015, per la risalita e l'accumulo di acqua sino al piano di calpestio soprastante.
Viene allora logica ed immediata, anche a voler per un attimo trascurare le censurate valutazioni del CTU nominato in questa fase della lite, la considerazione della impossibilità di ipotizzare un cedimento statico della portata di quello descritto in atti in soli pochi giorni di percolazioni di acqua nel terreno circostante la conduttura, a sua volta posta a circa venti metri di distanza e in posizione soprastante rispetto all'immobile in proprietà degli istanti, tranne che non si sia trattato, ma mai ciò è stato allegato,
dell'ipotesi estrema di una slavina d'acqua.
Meglio volendo chiarire, le ipotesi praticabili, alla luce della scansione temporale dei fatti come documentalmente comprovata e dei dati allegati dalla medesima difesa degli istanti,
sono due: I) se vi fosse stata una significativa rottura e conseguente perdita d'acqua prima della data del 19.11.2015, gli appellanti, per il dedotto continuativo e regolare utilizzo dell'immobile danneggiato, avrebbero dovuto in qualche modo avvedersene, ad es., anche solo per un minore o mancante flusso di acqua potabile proveniente dalla conduttura idrica comunale. Cosa che invece mai è stata indicata come avvenuta.
II) Di contro, ipotizzando che il fenomeno si sia verificato in data vicina e prossima, se non coincidente, con quella del 19.11.2015, non solo non può ritenersi tardiva la riparazione ordinata solo due giorni dopo e avvenuta solo sette giorni dopo, ma deve anche ragionevolmente considerarsi che in così limitato arco temporale un fabbricato con struttura e fondamenta in cemento armato – costruito secondo le migliori tecniche conosciute all'epoca della sua realizzazione, in modo confacente allo stato dei luoghi –
non può subire fenomeni di dissesto statico di gravità corrispondente a quella descritta in atti, sol perché interessato a fenomeni di imbibizione di acqua nel terreno circostante.
Assumo allora valenza congruente e convincente, dal punto di vista logico prima ancora che tecnico, le considerazioni del CTU, ing. allorché fanno riferimento alle Per_1
copiose piogge che anche nel corso degli anni precedenti a quello in cui è stato riscontrato il dedotto danno hanno interessato la zona ove è posto il fabbricato nonché alla natura e inclinazione del sottosuolo, così espresse a pag. 5 dell'elaborato in atti: <
possibile che le forti ed anomale, rispetto ai valori medi statistici, precipitazioni atmosferiche, concretizzatesi durante il periodo temporale nel quale sono avvenute le fessurazioni murarie, abbiano influito negativamente nella tenuta dello strato fondale del fabbricato generando piccole lesioni murarie anche in zone sommitali quali la connessione tra architravi e struttura muraria delle aperture del piano terra. Non solo. Le
stesse piogge, mediante forte ruscellamento superficiale e scorrimenti all'interno di cavedi artificiali (leggi scavo della linea idrica) potrebbero aver prodotto la rottura della tubazione de quo. In relazione alla caratteristica dei materiali ed alla modalità di allocazione degli elementi della conduttura, come argomentato al punto 4., l'eccessivo dilavamento del materiale di riporto sottostante la linea, provocando un abbassamento differenziale del piano di appoggio in prossimità di un giunto, può aver creato la fuoriuscita e lo sversamento d'acqua. Del resto il materiale apposto a protezione della condotta, secco e granulare, offre notevole capacità drenante e, di conseguenza, nel caso di forte velocità di scorrimento derivante da forte volume, si ottiene molta asportazione di materiale. Considerando, inoltre, la consistente pendenza del tratto di condotta ove è
avvenuta la rottura e la distanza dalle più vicine fondazioni del fabbricato, appare inverosimile, anzi impossibile, quanto ricostruito nelle consulenze tecniche di Parte
Attrice (e cioè che lo sversamento conseguente alla rottura della condotta idrica,
raggiungendo ed imbibendo il terreno di appoggio sottofondale del fabbricato, abbia provocato fessurazioni alle opere murarie in elevazione)>>.
Del resto, le osservazioni che in proposito hanno formulato i CCTTPP degli appellanti si limitano alla segnalazione dell'inesattezza dei dati relativi al quantitativo di pioggia rilevata caduta negli anni dal 2013 al 2018, pur senza efficacemente smentire che nel ridetto arco temporale, comunque, i fenomeni vi erano stati. E, anzi, essi stessi lo hanno affermato, allorché hanno riportato una tabella con i diversi dati ritenuti esatti ed hanno considerato: <Osservando questo semplice estratto, è possibile osservare che in realtà
le “eccezionali” piogge del 2015, si siano verificate anche nel 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. Sulla base delle sue ipotesi, quindi, anche per questi eventi si sarebbe dovuto
assistere a forti fessurazioni sul fabbricato e che invece non si sono manifestate>> (cfr.
pag. 12 della memoria difensiva di parte appellante dell'11.09.2025).
Tuttavia, proprio l'affermazione che anche negli anni precedenti al 2015 vi siano stati abbondanti fenomeni meteorologici, senza che si siano verificati danni all'immobile degli istanti, non smentisce né contraddice la valutazione del CTU, poiché appare logico che gli eventi meteorologici avversi solo nel tempo hanno potuto contribuire a provocare il lamentato dissesto statico.
Né come preteso dagli appellanti la prova delle cause di quest'ultimo può trarsi dalla relazione redatta a seguito di sopralluogo dai VV.FF., poiché la stessa contiene solo la descrizione di quanto constatato in data 28.11.2015 presso l'immobile oggetto di domanda, ma nulla sulle cause delle lesioni murarie riscontrate;
al pari dell'ordinanza sindacale di interdizione all'utilizzo dell'immobile stesso, al più potendo essere entrambe prova della gravità dei fenomeni fessurativi riscontrati, ma non certo delle relative cause.
Infine, deve risolutivamente considerarsi che sintomo dell'incertezza delle effettive cause dei lamentati danni è lo stesso tenore della richiesta risarcitoria, formulata dagli appellanti per €. 90.000,00, nonostante che i costi per il rifacimento del fabbricato di loro proprietà
siano stati quantificati dal CTU nominato in primo grado in circa €. 270.000,00, così
lasciando del tutto indecifrabili i dati oggettivi e i criteri seguiti per la liquidazione stessa,
con conseguente impossibilità di far ricorso all'invocato criterio equitativo, mancando, a monte, la prova degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie, come sopra già
specificato
Le considerazioni sin qui espresse assorbono ogni rilievo esposto nell'atto di appello e ne impongono il rigetto. §3.1-Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico degli appellanti, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i criteri tabellari vigenti, in misura corrispondente al grado di complessità delle questioni dibattute.
Le spese della CTU disposta in secondo grado devono porsi a carico solidale di tutte le parti in lite, essendo finalizzata all'accertamento dei profili tecnico-fattuali controversi,
nell'interesse di tutte loro.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti e le liquida in euro 4.618,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
Pone le spese di CTU a carico solidale di tutte le parti.
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025
La Presidente est.
NN D'AV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NN D'AV Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1643/2022 del
Tribunale di Tivoli, pubblicata il 30.11.2022, nella causa n. 5202/2017 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
e chiedendo che nei loro confronti fossero Controparte_1 Controparte_2
accolte le seguenti richieste: “a. Accertato e dichiarato che i danni subiti al fabbricato di
proprietà dei coniugi e meglio descritti in premessa, sono Pt_1 Pt_2
conseguenza diretta del dilavamento del terreno dovuto alla grave perdita d'acqua
determinata dalla rottura di una condotta posta a circa 5 metri di profondità dal piano
campagna e di fronte la proprietà dei suddetti coniugi;
b. Accertato e dichiarato che le
cause dirette del dissesto del fabbricato sono ascrivibili alla società EA Ato 2 SpA e al
quale proprietario dell'acquedotto comunale;
c. accertato e dichiarato CP_1 che, la perdita di acqua proveniente dalla conduttura riparata con grave ritardo, CP_2
ha provocato i danni subiti dagli attori per euro 90.000,00 oltre gli ulteriori danni che
verranno provati e documentati nel prosieguo del presente giudizio;
d. in via principale,
accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del p.t. CP_1 CP_3
e della soc. EA Ato 2 spa in persona del rappresentante pro tempore ex art. 2051 c.c.
nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto, condannarli al risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dei menzionati episodi;
e. in subordine,
accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del p.t. CP_1 CP_3
e della soc. EA Ato 2 spa in persona del rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c.
nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto, condannarli al risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dei menzionati episodi. F. Condannare parti
convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
spese generali di cui all'art. 15 L.T.F. nonché CPA e IVA”.
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere proprietari di un terreno con annesso fabbricato adibito a civile abitazione e rimessa, siti nel comune di via Toce CP_1
n.12; -che in data 28.11.2015 detto fabbricato veniva interessato da evidenti fessurazioni e crepe diffuse su tutti i muri portanti;
-che, intervenuti i Vigili del Fuoco, dichiaravano lo stesso inagibile;
e accertavano che immediatamente a ridosso del confine di proprietà
dei ricorrenti, sulla via pubblica, era stato eseguito dai tecnici della soc. EA Ato 2 un importante intervento manutentivo sulla condotta idrica principale del CP_1
la quale, a causa di una rottura, aveva provocato uno sversamento notevole di acqua nel terreno, con conseguente lieve depressione della sede stradale, proprio in corrispondenza dei civici 10 e 12, nel punto di attraversamento della condotta idrica;
-che con ordinanza n. 97 del 2.12.2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di ordinava ai CP_1
due proprietari dei civici interessati dai fenomeni fessurativi riscontrati dai Vigili del
Fuoco lo sgombero immediato, a fini cautelativi e di sicurezza, degli immobili;
-che le istanze risarcitorie stragiudiziali avanzate nei confronti del e di CP_1 CP_2
erano rimaste prive di riscontro, per cui era altresì proposto procedimento per A.T.P.
[...]
dinanzi al Tribunale di Tivoli.
§1.1-Si è costituito il e ha eccepito in via preliminare la propria carenza CP_1 CP_1
di legittimazione passiva. Ha poi contestato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto di individuare nella EA Ato 2
S.p.A. l'unica responsabile dell'evento e di dichiarare quest'ultima tenuta a tenere indenne il da qualsiasi pretesa avversaria;
in estremo subordine, di CP_1
dichiarare il convenuto tenuto a liquidare la sola somma di giustizia detratta la CP_1
percentuale di responsabilità della dichiarando quest'ultima tenuta a Controparte_2
tenere indenne il da qualsivoglia esborso. CP_1
§1.2-Si è costituita la società e ha contestato la domanda attorea Controparte_2
chiedendone il rigetto. Ha poi chiesto, in via gradata, di accertare la responsabilità
esclusiva e/o concorrente del nella causazione dell'evento addebitatole;
CP_1
sempre in via gradata, in applicazione dell'art. 1227 c.c., di escludere il risarcimento per i danni che gli attori avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
ancora in via gradata, laddove accertata la corresponsabilità di , di limitare la condanna della CP_2
medesima, in ragione dei dissesti del sottosuolo preesistenti l'evento per cui è causa.
§1.3-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e richiamato a chiarimenti il CTU già nominato in sede di ATP, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo:
“Conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate, alla
luce della mancata dimostrazione del menzionato rapporto di derivazione causale, che
esplica rilevanza logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alle domande
dispiegate da parte attrice”. §2- La sentenza è stata impugnata da e con atto di appello, Parte_1 Parte_2
alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di due motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “I.
VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTT. 2043 E 2051 C.C. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ E DELLE RISULTANZE DELLA CTU”.
Il primo giudice ha erroneamente valutato le circostanze e le conclusioni formulate dal
CTU, ed in particolare nell'escludere che il concetto di “compatibilità”, unitamente al rapporto dei Vigili del Fuoco e alle relazioni peritali di parte, sia sufficiente a ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità tra la rottura della condotta idrica e i danni riportati dal fabbricato.
“II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. RINNOVO/INTEGRAZIONE DELLA CTU.
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE IN I
GRADO”: la sentenza di primo grado è viziata per avere il primo giudice rigettato le ulteriori istanze istruttorie articolate da parte attrice.
L'appellante ha quindi reiterato le deduzioni relative alle pretese avanzate avanti il tribunale e ha concluso chiedendo di accogliere le conclusioni in quella sede formulate.
§2.1-Si è costituito il e ha dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta dall'appellante, reiterando le difese già svolte in primo grado.
§2.2-Si è costituita contestando anch'essa le motivazioni poste a Controparte_2
fondamento dell'atto di appello perché infondate e ha riproposto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. tutte le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate o assorbite nella sentenza gravata, concludendo per il rigetto dell'appello.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.04.2023 ha disposto la nomina di CTU dando incarico di rispondere al seguente quesito: “dica, il CTU: a) se i danni lamentati dagli attori-
appellanti siano etiologicamente riconducibili alla dispersione di acqua provocata dalla rottura della conduttura descritta in atti e se i predetti danni si siano verificati in ragione
del tempo trascorso prima della riparazione da parte di;
b) se tali danni si sono CP_2
verificati solo a causa della imponente dispersione di acqua derivante dalla rottura della
conduttura o, piuttosto, anche o esclusivamente in ragione della mancata adozione di
adeguate tecniche costruttive e strutturali dell'immobile danneggiato, in conformità con
le esigenze dettate dalle caratteristiche morfologiche e strutturali del sito in cui è
avvenuta l'edificazione; c) in caso di esito positivo di cui alla lettera a) dica se i costi
stimati necessari per l'eliminazione dei lamentati danni siano congrui o, in caso
contrario, li determini nella misura adeguata”.
Successivamente, la corte ha rinviato ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2025,
da tenersi, su richiesta di parte, a mezzo trattazione scritta.
§3-Come innanzi accennato e come evincibile dai suoi scritti difensivi, la parte appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle acquisite risultanze peritali,
ritenendo ben possibile ravvisare la responsabilità degli enti convenuti sulla scorta delle valutazioni espresse dal CTU nominato in sede di ATP e riconvocato nel corso del giudizio a cognizione piena, della relazione dei VV.FF. e degli altri elementi di giudizio in atti. Ha segnalato, in particolare, che l'ausiliario nominato in prime cure si è espresso in termini di compatibilità del verificarsi dei gravi danni da cedimento strutturale riscontrati all'immobile di proprietà degli istanti con il fenomeno di perdita di acqua per la rottura della conduttura;
e tale valutazione è più che sufficiente, in specie se correlata alle valutazioni dei CCTTPP e al verbale redatto dai VV.FF. a seguito della constatazione dei ridetti danni;
tant'è che ne seguiva l'ordinanza del comune di interdittiva CP_1
dell'utilizzo dell'immobile danneggiato. E ancor più probante, a parere della medesima parte appellante, è la successione cronologica dei fatti rilevanti: rottura della conduttura idrica, seguita dal manifestarsi dei gravi fenomeni fessurativi alle strutture murarie portanti. Ad ogni modo, per l'ipotesi in cui il collegio adito in secondo grado non avesse ritenuto sufficienti tali prove, gli appellanti hanno insistito per la rinnovazione delle indagini peritali oltre che per l'ammissione delle ulteriori prove costituende richieste.
Questo collegio, ritenendo irrilevanti le prove testimoniali richieste nell'atto di appello,
in quanto afferenti a fatti e valutazioni, già riferite dai CCTTPP di parte appellante e,
comunque, non idonee a dare prova del dato fondamentale, costituito dalla effettiva riconducibilità eziologica dei lamentati cedimenti statici alla rottura della conduttura idrica gestita da e posta nel sottosuolo del comune di ha disposto la sola CP_2 CP_1
rinnovazione delle indagini peritali.
In questa sede, il giudizio di irrilevanza di cui si è appena detto va senz'altro confermato,
mentre, quanto alle risultanze della CTU, va segnalato che l'ing. nella Persona_1
relazione depositata in data 04.10.2024, ha chiaramente affermato: “la rottura accidentale
della condotta idrica pubblica, interrata lungo l'asse longitudinale della strada carrabile
comunale, denominata via Toce, non può aver causato i danni evidenziati nelle opere
murarie dell'unità immobiliare sita nel Comune di alla via Toce civico 12. CP_1
Non esiste alcuna correlazione, neanche parziale o indiretta, tra la rottura della condotta
ed il fabbricato di cui sopra”.
Gli appellanti hanno diffusamente contestato siffatte valutazioni, anzitutto, lamentando,
dal punto di vista procedurale, la nullità delle indagini, per mancata comunicazione del loro inizio, per omesso invio di bozza preliminare, per mancata risposta alle osservazioni dei CTP di parte, per frettolosa superficialità dei sopralluoghi, assenza di necessari rilievi e misurazioni tecniche, per omessa corretta indicazioni delle fonti scientifiche e di
conoscenza poste a base delle valutazioni di ordine tecnico e statistico espresse dal medesimo ausiliario e, infine, per il significativo e ingiustificato ritardo nel deposito dell'elaborato peritale definitivo. Di poi, la parte appellante ha profusamente argomentato sul criterio della causalità
adeguata, altrimenti detto del “più probabile che non”, per suffragare la fondatezza della domanda proposta e la riconducibilità dei cedimenti statici ai gravi fenomeni di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla conduttura idrica, a seguito della sua rottura.
Ora, riguardo alle doglianze di nullità della consulenza, deve osservarsi che la scansione temporale prevista dall'art. 191 c.p.c., per la comunicazione dell'inizio e prosecuzione delle indagini peritali nonché per l'invio della bozza preliminare, con concessione di ulteriore termine per l'invio di osservazioni, non ha una valenza formale assoluta, nel senso che non importa la fissazione di termini perentori, ma ha soltanto la finalità di assicurare l'integrità del contraddittorio anche nella fase istruttoria in esame, con consapevole partecipazione delle parti agli accertamenti tecnici demandati all'ausiliario,
se del caso, attraverso i propri tecnici esperti della specifica materia.
Nel caso di specie, tale partecipazione deve ritenersi esserci stata, con completa cognizione di causa, come evincibile dagli articolati, numerosi rilievi ed osservazioni che i CCTTPP hanno formulato avverso le valutazioni del CTU, il tutto così come evincibile dalle memorie difensive depositate quali note sostitutive di udienza nell'interesse della parte appellante nelle date: 29.10.2024; 11.09.2025; 30.09.2025.
Del resto, nell'VIII e ultimo paragrafo della ridetta relazione peritale, alle pagg. 6 e 7, il
CTU espressamente dà menzione ed esame delle osservazioni dei CCTTPP delle parti;
quindi, questi ultimi sono stati ben avveduti degli accertamenti svolti, siccome censurati,
del loro svolgersi e delle valutazioni espresse dall'ausiliario; mentre, quanto alla tardività
del deposito della relazione definitiva rispetto al termine concesso, questo può comportare solo una riduzione del compenso dovuto ex art. 52 DPR 115/2002.
Sotto altro profilo, va poi detto che la richiesta della parte appellante, formulata nelle note sostitutive dell'udienza fissata per il 02.10.2025, per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
e posta in trattazione scritta su richiesta dall'appellata , non è da stimarsi CP_2 accoglibile, per avere detta parte già ampiamente illustrato le sue difese, le contestazioni alla CTU e ogni altro argomento sia di ordine giuridico che tecnico in tutte le memorie innanzi enumerate in ordine cronologico, tal che la concessione anche di ulteriori termini per comparse conclusionali e repliche si sarebbe risolto in una inutile ripetizione degli scritti difensivi già depositati.
Poste le considerazioni che precedono, le valutazioni dell'ausiliario illustrate nella relazione peritale in questo grado redatto devono dirsi pienamente utilizzabili.
Venendo al merito, questo collegio deve constatare la condivisibilità del giudizio espresso dal primo giudice, allorché ha rilevato che i danneggiati non hanno soddisfatto l'onere della prova che gli incombeva per la configurabilità della responsabilità, ai sensi degli invocati artt. 2043 e 2051 c.c., sia in capo al che ad CP_1 Controparte_2
Sul punto, occorre premettere che la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma:
“…ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché
non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano,
genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760). E, ai fini avuti di mira dagli appellanti, non induce a diversamente opinare l'invocato principio del “più probabile che non”, atteso che, in assonanza con le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità deve ribadirsi che: “Il principio del "più probabile che non", speculare e più
attenuato rispetto a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in campo penalistico, non
può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della
multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può leggersi come una mera
equazione matematica. Esso, infatti, non impone al giudice di ritenere causalmente
provato un fatto sol perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova
oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, nella decisione, il Giudice deve usare il proprio
prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., potendo essere spinto anche
a ritenere non causalmente provato un fatto pur laddove abbia raggiunto la soglia del
"più probabile che non".” (Cass. civ. 33129/2024).
Nel caso concreto manca ogni oggettivo addentellato tecnico e fattuale per ritenere che il dissesto statico-strutturale del fabbricato di proprietà degli appellanti, descritto in atti come significativo e rilevante, si sia verificato a causa della infiltrazione di acqua nel sottosuolo, derivata dalla rottura di conduttura idrica che i medesimi appellanti hanno indicata come constatata in data 19.11.2015 e che risulta in atti documentalmente comprovato essere stata riparata con interventi 'ordinati' da in data 21.11.2015 ed CP_2
effettivamente avvenuti nelle successive date del 26 e 27 novembre 2015.
A tanto non possono valere le valutazioni dei CCTTPP dei ridetti appellanti, che apoditticamente qualificano come ritardati gli interventi di riparazione della conduttura idrica incriminata, poiché tali valutazioni non sono supportate da alcuno dato oggettivo;
anzi, nemmeno essendo dato comprendere sulla base di quali scansioni temporali ciò sia affermato. In effetti, i medesimi appellanti affermano di aver regolarmente e continuativamente utilizzato ad uso abitativo, sino all'ordinanza sindacale che lo ha vietato, l'immobile oggetto di giudizio e di aver scoperto della rottura della conduttura,
posta a circa sei metri e mezzo sotto il piano di calpestio stradale, in data 19.11.2015, per la risalita e l'accumulo di acqua sino al piano di calpestio soprastante.
Viene allora logica ed immediata, anche a voler per un attimo trascurare le censurate valutazioni del CTU nominato in questa fase della lite, la considerazione della impossibilità di ipotizzare un cedimento statico della portata di quello descritto in atti in soli pochi giorni di percolazioni di acqua nel terreno circostante la conduttura, a sua volta posta a circa venti metri di distanza e in posizione soprastante rispetto all'immobile in proprietà degli istanti, tranne che non si sia trattato, ma mai ciò è stato allegato,
dell'ipotesi estrema di una slavina d'acqua.
Meglio volendo chiarire, le ipotesi praticabili, alla luce della scansione temporale dei fatti come documentalmente comprovata e dei dati allegati dalla medesima difesa degli istanti,
sono due: I) se vi fosse stata una significativa rottura e conseguente perdita d'acqua prima della data del 19.11.2015, gli appellanti, per il dedotto continuativo e regolare utilizzo dell'immobile danneggiato, avrebbero dovuto in qualche modo avvedersene, ad es., anche solo per un minore o mancante flusso di acqua potabile proveniente dalla conduttura idrica comunale. Cosa che invece mai è stata indicata come avvenuta.
II) Di contro, ipotizzando che il fenomeno si sia verificato in data vicina e prossima, se non coincidente, con quella del 19.11.2015, non solo non può ritenersi tardiva la riparazione ordinata solo due giorni dopo e avvenuta solo sette giorni dopo, ma deve anche ragionevolmente considerarsi che in così limitato arco temporale un fabbricato con struttura e fondamenta in cemento armato – costruito secondo le migliori tecniche conosciute all'epoca della sua realizzazione, in modo confacente allo stato dei luoghi –
non può subire fenomeni di dissesto statico di gravità corrispondente a quella descritta in atti, sol perché interessato a fenomeni di imbibizione di acqua nel terreno circostante.
Assumo allora valenza congruente e convincente, dal punto di vista logico prima ancora che tecnico, le considerazioni del CTU, ing. allorché fanno riferimento alle Per_1
copiose piogge che anche nel corso degli anni precedenti a quello in cui è stato riscontrato il dedotto danno hanno interessato la zona ove è posto il fabbricato nonché alla natura e inclinazione del sottosuolo, così espresse a pag. 5 dell'elaborato in atti: <
possibile che le forti ed anomale, rispetto ai valori medi statistici, precipitazioni atmosferiche, concretizzatesi durante il periodo temporale nel quale sono avvenute le fessurazioni murarie, abbiano influito negativamente nella tenuta dello strato fondale del fabbricato generando piccole lesioni murarie anche in zone sommitali quali la connessione tra architravi e struttura muraria delle aperture del piano terra. Non solo. Le
stesse piogge, mediante forte ruscellamento superficiale e scorrimenti all'interno di cavedi artificiali (leggi scavo della linea idrica) potrebbero aver prodotto la rottura della tubazione de quo. In relazione alla caratteristica dei materiali ed alla modalità di allocazione degli elementi della conduttura, come argomentato al punto 4., l'eccessivo dilavamento del materiale di riporto sottostante la linea, provocando un abbassamento differenziale del piano di appoggio in prossimità di un giunto, può aver creato la fuoriuscita e lo sversamento d'acqua. Del resto il materiale apposto a protezione della condotta, secco e granulare, offre notevole capacità drenante e, di conseguenza, nel caso di forte velocità di scorrimento derivante da forte volume, si ottiene molta asportazione di materiale. Considerando, inoltre, la consistente pendenza del tratto di condotta ove è
avvenuta la rottura e la distanza dalle più vicine fondazioni del fabbricato, appare inverosimile, anzi impossibile, quanto ricostruito nelle consulenze tecniche di Parte
Attrice (e cioè che lo sversamento conseguente alla rottura della condotta idrica,
raggiungendo ed imbibendo il terreno di appoggio sottofondale del fabbricato, abbia provocato fessurazioni alle opere murarie in elevazione)>>.
Del resto, le osservazioni che in proposito hanno formulato i CCTTPP degli appellanti si limitano alla segnalazione dell'inesattezza dei dati relativi al quantitativo di pioggia rilevata caduta negli anni dal 2013 al 2018, pur senza efficacemente smentire che nel ridetto arco temporale, comunque, i fenomeni vi erano stati. E, anzi, essi stessi lo hanno affermato, allorché hanno riportato una tabella con i diversi dati ritenuti esatti ed hanno considerato: <Osservando questo semplice estratto, è possibile osservare che in realtà
le “eccezionali” piogge del 2015, si siano verificate anche nel 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. Sulla base delle sue ipotesi, quindi, anche per questi eventi si sarebbe dovuto
assistere a forti fessurazioni sul fabbricato e che invece non si sono manifestate>> (cfr.
pag. 12 della memoria difensiva di parte appellante dell'11.09.2025).
Tuttavia, proprio l'affermazione che anche negli anni precedenti al 2015 vi siano stati abbondanti fenomeni meteorologici, senza che si siano verificati danni all'immobile degli istanti, non smentisce né contraddice la valutazione del CTU, poiché appare logico che gli eventi meteorologici avversi solo nel tempo hanno potuto contribuire a provocare il lamentato dissesto statico.
Né come preteso dagli appellanti la prova delle cause di quest'ultimo può trarsi dalla relazione redatta a seguito di sopralluogo dai VV.FF., poiché la stessa contiene solo la descrizione di quanto constatato in data 28.11.2015 presso l'immobile oggetto di domanda, ma nulla sulle cause delle lesioni murarie riscontrate;
al pari dell'ordinanza sindacale di interdizione all'utilizzo dell'immobile stesso, al più potendo essere entrambe prova della gravità dei fenomeni fessurativi riscontrati, ma non certo delle relative cause.
Infine, deve risolutivamente considerarsi che sintomo dell'incertezza delle effettive cause dei lamentati danni è lo stesso tenore della richiesta risarcitoria, formulata dagli appellanti per €. 90.000,00, nonostante che i costi per il rifacimento del fabbricato di loro proprietà
siano stati quantificati dal CTU nominato in primo grado in circa €. 270.000,00, così
lasciando del tutto indecifrabili i dati oggettivi e i criteri seguiti per la liquidazione stessa,
con conseguente impossibilità di far ricorso all'invocato criterio equitativo, mancando, a monte, la prova degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie, come sopra già
specificato
Le considerazioni sin qui espresse assorbono ogni rilievo esposto nell'atto di appello e ne impongono il rigetto. §3.1-Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico degli appellanti, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i criteri tabellari vigenti, in misura corrispondente al grado di complessità delle questioni dibattute.
Le spese della CTU disposta in secondo grado devono porsi a carico solidale di tutte le parti in lite, essendo finalizzata all'accertamento dei profili tecnico-fattuali controversi,
nell'interesse di tutte loro.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti e le liquida in euro 4.618,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
Pone le spese di CTU a carico solidale di tutte le parti.
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025
La Presidente est.
NN D'AV