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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 1817 del 2022.
È presente per l'appellante l'Avv. Giovanni Maddalena, che si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese di lite. Alle ore 11.02,
l'Avv. Maddalena si allontana dall'aula e il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice d'appello, esaminati gli atti della causa n. 1817/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso in appello depositato in data 24.01.2022 e notificato a mezzo p.e.c. in data 21.12.2022
DA
, cod. fiscale , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via D. Fontana 135/b, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Maddalena
(Avv. Giovanni Maddalena)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il provvedimento n. M_IT
PR_NAUTG 0023794 del 20/01/2020 (notificato in data 11.02.2020), con cui la prefettura di
Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 1.735,50 a titolo di violazione dell'art. 193, Parte_1 comma 2, del codice della strada, in quanto circolava alla guida del veicolo targato EW960SP senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile, scaduta il 19.06.2019
(verbale di contestazione n. 849569922 del 22.09.2019).
Con sentenza n. 18607/2021, pubblicata in data 25.06.2021, e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice ha osservato quanto segue: “Ebbene l'unico motivo relativo alla esimente dello stato di necessità è infondato e va rigettato. In particolare, l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 4 l. 689/81, presuppone una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile ovvero l'erronea persuasione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. 4710/99). Nel caso di specie nessuna prova ha offerto il ricorrente, a fronte di quanto lamentato, né ha allegato referti
1 medici. Né sotto altro profilo è comprensibile, il motivo per cui non si è ricorso al 118 ovvero ad una visita domiciliare urgente dello specialista.”
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, deducendo che il giudice non aveva Parte_1 adeguatamente valutato le prove documentali da lui offerte in ordine al pericolo imminente e allo stato di necessità e non aveva indicato le ragioni per le quali non erano idonee a provare l'esimente prevista dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia con vittoria di spese di giudizio.
La è rimasta contumace. CP_1
§ 2. L'appello è infondato, ma la motivazione del giudice di pace deve essere integrata con quanto si seguito esposto.
Onde giustificare lo stato di necessità, il D'ER aveva allegato: - di essere soggetto dializzato, in quanto affetto da insufficienza renale cronica;
- di necessitare di un trattamento emodialitico per tre giorni alla settimana;
- che per eseguire la dialisi gli era stata installata una
“fistola artero-venosa al braccio”; - che in data 22.09.2019, a causa di un improvviso e abbondante sanguinamento della fistola artero-venosa al braccio, non riuscendo a reperire nessuno che lo trasportasse presso un presidio sanitario, solo ed in stato di necessità, si era posto alla guida del veicolo targato EW960SP, per recarsi con urgenza presso il dott.
[...]
, specialista in chirurgia generale, che lo seguiva nella cura della citata patologia. Per_1
L'attore aveva anche depositato un certificato medico datato 23.09.2019, attestante il sanguinamento della fistola artero-venosa.
Ora, è vero che il giudice di pace non ha menzionato il detto certificato medico, anzi ha asserito che il ricorrente non aveva allegato referti medici, tuttavia, la sentenza va confermata, in quanto la prova documentale non è sufficiente a dimostrare la scriminante dello stato di necessità.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 689/1981, la sanzione amministrativa non si applica quando la violazione è stata commessa per evitare un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. La giurisprudenza ha chiarito che tale esimente presuppone una situazione di pericolo imminente e inevitabile per l'incolumità fisica, che non possa essere affrontata con soluzioni alternative lecite (cfr., ex multis, Cass. 17/06/2019, n.16155).
Nel caso di specie, non è dimostrato che il ricorrente non avesse mezzi alternativi leciti per raggiungere il dott. e le stesse allegazioni sul punto del sono del tutto Per_1 Parte_1 generiche. Peraltro, come rilevato dal giudice di primo grado, il sistema sanitario nazionale offre soluzioni per pazienti in gravi condizioni di salute, quali ad es. il servizio di trasporto in ambulanza
(118), che l'opponente avrebbe potuto legittimamente interpellare, trovandosi, a suo dire, in stato di grave pericolo.
In conclusione, l'appello è respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli Parte_1
n. 18607/2021;
b) nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 24.03.2025
Il Giudice
3
È presente per l'appellante l'Avv. Giovanni Maddalena, che si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese di lite. Alle ore 11.02,
l'Avv. Maddalena si allontana dall'aula e il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice d'appello, esaminati gli atti della causa n. 1817/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso in appello depositato in data 24.01.2022 e notificato a mezzo p.e.c. in data 21.12.2022
DA
, cod. fiscale , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via D. Fontana 135/b, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Maddalena
(Avv. Giovanni Maddalena)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il provvedimento n. M_IT
PR_NAUTG 0023794 del 20/01/2020 (notificato in data 11.02.2020), con cui la prefettura di
Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 1.735,50 a titolo di violazione dell'art. 193, Parte_1 comma 2, del codice della strada, in quanto circolava alla guida del veicolo targato EW960SP senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile, scaduta il 19.06.2019
(verbale di contestazione n. 849569922 del 22.09.2019).
Con sentenza n. 18607/2021, pubblicata in data 25.06.2021, e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice ha osservato quanto segue: “Ebbene l'unico motivo relativo alla esimente dello stato di necessità è infondato e va rigettato. In particolare, l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 4 l. 689/81, presuppone una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile ovvero l'erronea persuasione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. 4710/99). Nel caso di specie nessuna prova ha offerto il ricorrente, a fronte di quanto lamentato, né ha allegato referti
1 medici. Né sotto altro profilo è comprensibile, il motivo per cui non si è ricorso al 118 ovvero ad una visita domiciliare urgente dello specialista.”
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, deducendo che il giudice non aveva Parte_1 adeguatamente valutato le prove documentali da lui offerte in ordine al pericolo imminente e allo stato di necessità e non aveva indicato le ragioni per le quali non erano idonee a provare l'esimente prevista dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia con vittoria di spese di giudizio.
La è rimasta contumace. CP_1
§ 2. L'appello è infondato, ma la motivazione del giudice di pace deve essere integrata con quanto si seguito esposto.
Onde giustificare lo stato di necessità, il D'ER aveva allegato: - di essere soggetto dializzato, in quanto affetto da insufficienza renale cronica;
- di necessitare di un trattamento emodialitico per tre giorni alla settimana;
- che per eseguire la dialisi gli era stata installata una
“fistola artero-venosa al braccio”; - che in data 22.09.2019, a causa di un improvviso e abbondante sanguinamento della fistola artero-venosa al braccio, non riuscendo a reperire nessuno che lo trasportasse presso un presidio sanitario, solo ed in stato di necessità, si era posto alla guida del veicolo targato EW960SP, per recarsi con urgenza presso il dott.
[...]
, specialista in chirurgia generale, che lo seguiva nella cura della citata patologia. Per_1
L'attore aveva anche depositato un certificato medico datato 23.09.2019, attestante il sanguinamento della fistola artero-venosa.
Ora, è vero che il giudice di pace non ha menzionato il detto certificato medico, anzi ha asserito che il ricorrente non aveva allegato referti medici, tuttavia, la sentenza va confermata, in quanto la prova documentale non è sufficiente a dimostrare la scriminante dello stato di necessità.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 689/1981, la sanzione amministrativa non si applica quando la violazione è stata commessa per evitare un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. La giurisprudenza ha chiarito che tale esimente presuppone una situazione di pericolo imminente e inevitabile per l'incolumità fisica, che non possa essere affrontata con soluzioni alternative lecite (cfr., ex multis, Cass. 17/06/2019, n.16155).
Nel caso di specie, non è dimostrato che il ricorrente non avesse mezzi alternativi leciti per raggiungere il dott. e le stesse allegazioni sul punto del sono del tutto Per_1 Parte_1 generiche. Peraltro, come rilevato dal giudice di primo grado, il sistema sanitario nazionale offre soluzioni per pazienti in gravi condizioni di salute, quali ad es. il servizio di trasporto in ambulanza
(118), che l'opponente avrebbe potuto legittimamente interpellare, trovandosi, a suo dire, in stato di grave pericolo.
In conclusione, l'appello è respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli Parte_1
n. 18607/2021;
b) nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 24.03.2025
Il Giudice
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