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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CINI FRANCO e dell'avv. MAGLIONI BEATRICE ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CINI FRANCO
ATTORE contro
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : “istituire l'Amministrazione di Sostegno del sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] e anch'egli residente in Ravenna (RA) fraz. Conventello – Grattacoppa via di Mezzo n. 10 (CF previa C.F._3 revoca della sua interdizione disposta con sentenza n. 8/2005 del 09/07/2004 depositata in Cancelleria il 05/01/2005 e nel contempo nominare quale amministratore di sostegno la sottoscritta nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ravenna (RA) fraz. Conventello-Grattacoppa via di Mezzo n. 10 (CF
); con provvedimento immediatamente esecutivo.”. C.F._1
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di tutore del figlio , dichiarato interdetto Controparte_1 Controparte_2
con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 8/2005 del 5.01.2005, proponeva domanda di revoca dell'interdizione con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di . Controparte_2
La ricorrente allegava che la misura dell'interdizione non risultava, allo stato, la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi dell'interdetto in particolare con riguardo alle esigenze lavorative e relazionali di cui lo stesso, per le migliorate condizioni personali, necessitava.
La ricorrente individuando nella misura dell'amministrazione di sostegno la misura di tutela più idonea concludeva così come in epigrafe riportato.
Interveniva il PM chiedendo accogliersi la domanda avanzata dal Tutore.
Il Giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdetto.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 19.03.2025.
Il Collegio ritiene che le domande della ricorrente vadano accolte.
Le condizioni psico-fisiche del affetto da psicosi autistica dell'età evolutiva CP_2
nonché riconosciuto invalido civile totale, appaiono lievemente migliorate grazie all'inserimento dello stesso in numerose attività anche lavorative legate all'agricoltura
(coltivazione dei campi e allevamento di animali) rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata sentenza di interdizione emessa sul presupposto della accertata minorata capacità di intendere e volere.
Deve peraltro ritenersi che tuttora lo stesso a causa di tale persistente infermità mentale da cui è affetto si trovi nella impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Come sostenuto da parte ricorrente tuttavia l'interdizione non può oggi ritenersi la misura più idonea a tutela del CP_2
pagina 2 di 4 In caso analogo relativo alla dichiarata inabilitazione la giurisprudenza di merito si è così espressa: “Pur non essendo venuta meno la causa dell'inabilitazione il Tribunale rileva come nel caso debbano ritenersi cessati alla luce del mutato quadro normativo in materia di “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” i presupposti per l'applicazione dell'istituto della inabilitazione (ossia la necessità per la persona affetta da infermità di mente di essere assistita solo nel compimento di straordinaria amministrazione) e che alla luce dei principi sanciti dalla L. 6/2004 la misura di tutela che risulta più opportuna nel caso sia la nomina di un amministratore di sostegno che diversamente dall'inabilitazione consente di prevedere l'attribuzione di poteri di assistenza o di rappresentanza in capo all'amministratore anche con riferimento ad atti specifici e in funzione delle accertate esigenze dell'interessato con riferimento alle sue condizioni personali e patrimoniali attribuzione che nel tempo può peraltro essere sempre modificata in relazione al mutamento delle suddette esigenze.
Tenuto conto di tali principi il Collegio ritiene pertanto che sia consentita una interpretazione estensiva dell'art. 429 cc nel senso sopra indicato” (così Tribunale di
Mantova 19.07.2016).
Pertanto allo scopo di assicurare all'interessato la misura di protezione che meglio possa rispondere alle sue esigenze deve quindi disporsi la revoca dell'interdizione con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare risultando necessario che successivamente alla revoca il possa beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno CP_2
in suo favore.
Nulla sulle spese stante la natura ed oggetto del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17/2025 così provvede:
- revoca l'interdizione di nato a [...] il [...] disposta con CP_3
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 8/2005 del 5.01.2005;
pagina 3 di 4 - dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Ravenna per l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno a protezione di
; Controparte_2
- ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza appena passata in giudicato venga annotata nell'apposito registro ex art. 423 cc e comunicata entro
10 giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
- nulla sulle spese.
Ravenna, 8 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dpotta. Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CINI FRANCO e dell'avv. MAGLIONI BEATRICE ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CINI FRANCO
ATTORE contro
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : “istituire l'Amministrazione di Sostegno del sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] e anch'egli residente in Ravenna (RA) fraz. Conventello – Grattacoppa via di Mezzo n. 10 (CF previa C.F._3 revoca della sua interdizione disposta con sentenza n. 8/2005 del 09/07/2004 depositata in Cancelleria il 05/01/2005 e nel contempo nominare quale amministratore di sostegno la sottoscritta nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ravenna (RA) fraz. Conventello-Grattacoppa via di Mezzo n. 10 (CF
); con provvedimento immediatamente esecutivo.”. C.F._1
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di tutore del figlio , dichiarato interdetto Controparte_1 Controparte_2
con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 8/2005 del 5.01.2005, proponeva domanda di revoca dell'interdizione con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di . Controparte_2
La ricorrente allegava che la misura dell'interdizione non risultava, allo stato, la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi dell'interdetto in particolare con riguardo alle esigenze lavorative e relazionali di cui lo stesso, per le migliorate condizioni personali, necessitava.
La ricorrente individuando nella misura dell'amministrazione di sostegno la misura di tutela più idonea concludeva così come in epigrafe riportato.
Interveniva il PM chiedendo accogliersi la domanda avanzata dal Tutore.
Il Giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdetto.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 19.03.2025.
Il Collegio ritiene che le domande della ricorrente vadano accolte.
Le condizioni psico-fisiche del affetto da psicosi autistica dell'età evolutiva CP_2
nonché riconosciuto invalido civile totale, appaiono lievemente migliorate grazie all'inserimento dello stesso in numerose attività anche lavorative legate all'agricoltura
(coltivazione dei campi e allevamento di animali) rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata sentenza di interdizione emessa sul presupposto della accertata minorata capacità di intendere e volere.
Deve peraltro ritenersi che tuttora lo stesso a causa di tale persistente infermità mentale da cui è affetto si trovi nella impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Come sostenuto da parte ricorrente tuttavia l'interdizione non può oggi ritenersi la misura più idonea a tutela del CP_2
pagina 2 di 4 In caso analogo relativo alla dichiarata inabilitazione la giurisprudenza di merito si è così espressa: “Pur non essendo venuta meno la causa dell'inabilitazione il Tribunale rileva come nel caso debbano ritenersi cessati alla luce del mutato quadro normativo in materia di “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” i presupposti per l'applicazione dell'istituto della inabilitazione (ossia la necessità per la persona affetta da infermità di mente di essere assistita solo nel compimento di straordinaria amministrazione) e che alla luce dei principi sanciti dalla L. 6/2004 la misura di tutela che risulta più opportuna nel caso sia la nomina di un amministratore di sostegno che diversamente dall'inabilitazione consente di prevedere l'attribuzione di poteri di assistenza o di rappresentanza in capo all'amministratore anche con riferimento ad atti specifici e in funzione delle accertate esigenze dell'interessato con riferimento alle sue condizioni personali e patrimoniali attribuzione che nel tempo può peraltro essere sempre modificata in relazione al mutamento delle suddette esigenze.
Tenuto conto di tali principi il Collegio ritiene pertanto che sia consentita una interpretazione estensiva dell'art. 429 cc nel senso sopra indicato” (così Tribunale di
Mantova 19.07.2016).
Pertanto allo scopo di assicurare all'interessato la misura di protezione che meglio possa rispondere alle sue esigenze deve quindi disporsi la revoca dell'interdizione con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare risultando necessario che successivamente alla revoca il possa beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno CP_2
in suo favore.
Nulla sulle spese stante la natura ed oggetto del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa RG n. 17/2025 così provvede:
- revoca l'interdizione di nato a [...] il [...] disposta con CP_3
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 8/2005 del 5.01.2005;
pagina 3 di 4 - dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Ravenna per l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno a protezione di
; Controparte_2
- ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza appena passata in giudicato venga annotata nell'apposito registro ex art. 423 cc e comunicata entro
10 giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
- nulla sulle spese.
Ravenna, 8 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dpotta. Mariapia Parisi
pagina 4 di 4