Sentenza 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/10/2022, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01706/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del 23.05.2019 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente in relazione alla “Calcolosi renale ecograficamente accertata nonché alla Gastrite cronica erosiva EGDS dimostrata” e del conseguente equo indennizzo;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 10.05.2018;
nonché per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopradette pre-sofferte dal ricorrente e del conseguente diritto ad ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento in parte qua del decreto n. -OMISSIS-, con cui la Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa ha rigettato la domanda tesa al riconoscimento della causa di servizio per le patologie “Calcolosi renale ecograficamente accertata” e “Gastrite cronica erosiva EGDS dimostrata” , da cui è affetto.
1.1. La parte ha impugnato - nei limiti dell’interesse in questa sede dedotto (avendo contestualmente ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altra patologia) - il predetto provvedimento ed il presupposto verbale della Commissione Medica di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-, lamentando il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione di legge, nonché la mancata valutazione dei fatti, per non avere il Comitato di Verifica adeguatamente considerato la gravosità dei fatti di servizio che hanno caratterizzato la carriera militare dello stesso quale causa o concausa efficiente nella etiopatogenesi delle patologie in oggetto.
1.2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, instando per il rigetto del ricorso.
1.3. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Deve, anzitutto, essere superata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.
2.1. La richiesta di estromissione non può trovare ingresso, visto che, pur ammettendo la valenza endoprocedimentale del parere reso dal Comitato, parte ricorrente ha dedotto vizi propri del parere, che si riverberano nell’atto conclusivo di diniego, sicché risulta correttamente evocato in giudizio, oltre all’Amministrazione competente ad emettere l’atto conclusivo del procedimento, anche il ridetto Comitato, in ragione della sua posizione di legittimato passivo (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater , 12 febbraio 2020, n. 1895; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 28 novembre 2019, n. 5646).
3. Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Come noto, il parere del Comitato di Verifica – di natura complessa sia per la composizione dell’organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, come tale assorbente i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. C.d.S., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024) – è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione ex art. 14 d.P.R. n. 461/2001.
3.2. Ne deriva che l’Amministrazione può ben rinviare ad esso per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, può chiedere un ulteriore parere. Nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 marzo 2017, n. 1706) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 settembre 2017, n. 1431).
3.3. Il Collegio osserva, inoltre, che “i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico-legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Tale circostanza limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull ’ intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico-legale espresso dal comitato di Verifica per le Cause di Servizio” (T.A.R. Campania, Napoli, 28 marzo 2017, n. 1706).
3.4. Per tali motivi, le conclusioni raggiunte dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, “immuni da vizi logici o metodologici, che (soli) potrebbero consentire un sindacato sull ’ esercizio della discrezionalità tecnica, non possono essere inficiate dalla diversa ricostruzione contenuta in atti di parte o da una richiesta di esercizio, da parte del giudice, di poteri istruttori” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 3944; più recentemente, T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio 2018, n. 215, in tema di sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica nella materia de qua , ammissibile solo per erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza dell’operazione valutativa).
3.5. Ebbene, al fine di giungere al riconoscimento medico-legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l’eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell’impiego e la loro relazione, anche concausale, con l’insorta infermità.
3.6. Infatti, la disciplina speciale dettata dall’art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, stabilisce che i fatti di servizio, dai quali può dipendere un’infermità o la perdita dell’integrità fisica, sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e che “le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante” ; sicché, per espressa previsione normativa, nella materia della causa di servizio non trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 del codice penale, secondo la quale il rapporto causale è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni e va riconosciuta pari efficienza causale ad ogni antecedente dell’evento, finché non sia accertata la sopravvenienza di un altro fattore in sé sufficiente a produrre l’infermità, tanto da escludere la rilevanza causale della concomitante attività lavorativa (Cass. 6 febbraio 2013 n. 2767; Cass. 26 giugno 2009 n. 15074).
3.7. Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini del riconoscimento della “ causa di servizio ” , occorre che l’attività lavorativa possa, con certezza, ritenersi non solo causa concomitante con altri fattori, ma che sia essa stessa concausa efficiente e determinante dell’infermità, con la conseguenza che, ove fosse mancata, l’evento non si sarebbe verificato.
3.8. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 21825 del 15 ottobre 2014 nei termini che seguono « […] ove la patologia presenti un ’ eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell ’ esposizione a rischio (SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009) ».
3.9. La giurisprudenza, pertanto, ha stabilito che grava sul lavoratore l’onere di provare - secondo i principi generali - la dipendenza della malattia da specifici e concreti fatti di servizio, non operando nella fattispecie presunzioni di derivazione dall’attività lavorativa, come nel caso di malattie professionali tabellate (Cass. SS.UU. 17 giugno 2004, n. 11353). In particolare, è stato affermato che “nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208).
4. Tanto premesso in termini generali, si deve osservare come, nel caso di specie, il parere del Comitato si esprima congruamente e con motivazione adeguata, in relazione alle patologie del ricorrente e alla non dipendenza delle stesse da causa di servizio, avendo peraltro tenuto conto – come risulta dallo stesso tenore letterale del parere del Comitato – dei disagi di servizio, correlati anche ai “periodi di imbarco” cui è stato sottoposto il ricorrente nel corso della sua carriera nelle Forze Armate.
4.1. Con riferimento alle patologie oggetto di ricorso, il Comitato ha, infatti, negato la dipendenza da causa di servizio:
- della “calcolosi renale ecograficamente accertata” , perché si tratta “di infermità di natura prevalentemente costituzionale, dovuta ad uno squilibrio chimico-fisico delle urine, favorito anche da eventuali anomalie anatomiche renali” , sicché “nel caso in esame gli invocati disagi di servizio nessuna influenza possono aver esercitato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull ’ insorgenza e decorso dell ’ affezione medesima”;
- della “gastrite cronica erosiva EGDS dimostrata”, in quanto si è in presenza “di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell ’ equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica su tale infermità l ’ attività espletata dall ’ interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante” ; l’Organo collegiale ha precisato, a tal riguardo, che “gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato per periodi di imbarco) non possono avere nocivamente influito, in quanto, per l ’ apparato digerente, non dotati di particolare intensità lesiva” .
5. A fronte di tale lineare percorso argomentativo, il ricorrente non ha dedotto profili di inattendibilità e/o manifesta irragionevolezza/illogicità dell’atto impugnato, limitandosi, in buona sostanza, a voler sovrapporre il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico, come tale sicuramente insufficiente a soddisfare lo specifico onere probatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza, sopra richiamata, incombe in materia sul dipendente, il quale deve fornire “la prova non solo di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti per lungo tempo, ma anche che questi lavori abbiano carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come tali, siano idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell ’ infermità quanto meno sul piano causale” (T.A.R. Lazio, Roma, I, 21 ottobre 2016, n. 10487).
5.1. La semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l’indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, 3 gennaio 2013, n. 4).
5.2. In questa prospettiva, neppure le argomentazioni di natura medico-legale, addotte dalla difesa attorea per sostenere che l’attività di servizio svolta è in grado di causare le infermità sofferte, risultano significative, poiché articolate in una serie di considerazioni sull’eziologia delle patologie diagnosticate, tale da non superare quella “sfera di ‘ opinabilità ’ tipica degli apprezzamenti tecnico - discrezionali, sfera contraddistinta dal fatto che, ove non emerga l ’ erroneità dei presupposti di fatto o l ’ incoerenza dell ’ operazione valutativa, al giudice è precluso sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall ’ organo amministrativo (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, I, 10 luglio 2013, n. 525)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 febbraio 2018, n. 215).
6. Avuto riguardo all’altro profilo di censura sostenuto da parte ricorrente, concernente la dedotta violazione del disposto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, va ribadito - conformemente alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto - che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento conclusivo del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione di equo indennizzo, deve limitarsi ad eseguire una verifica estrinseca della completezza e della regolarità dell’ iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta a conformarsi al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio e ad esprimere una specifica motivazione solo nel caso in cui ritenga di non potervi aderire in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali.
6.1. Deve quindi ritenersi, in aderenza all’orientamento già fatto proprio dalla Sezione (cfr. sentenza del 9 aprile 2018, n. 581), che “nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato di Verifica - come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 - oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l ’ Amministrazione procedente, sicché l ’ Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell ’ art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l ’ eventuale partecipazione procedimentale dell ’ interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l ’ Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 1903; cfr. pure T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2177/2019).
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
8. Considerata la natura della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.