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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/07/2024, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Napoli Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato CORSO UMBERTO E MARGHERITA n. 58, TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'Avv. BURGIO SERGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] in data [...], CP_1
elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO E MARGHERITA n. 58, TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'Avv. BURGIO SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 12.07.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data 20/03/2024.
È intervenuto il Pubblico Ministero, nulla opponendo rispetto alla domanda.
Ritenuto che le condizioni della separazione, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata in ricorso, non sono contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
AGRIGENTO (AG) in data 11/06/1983, e nata a CP_1
NEUNKIRCHEN (GERMANIA) in data 17/02/1985, i quali hanno contratto matrimonio in SICULIANA (AG), in data 22/07/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTAVILLA MILICIA al n. 10 - parte II – serie
B dell'anno 2013;
Omologa le condizioni di cui al ricorso depositato in data 20/03/2024;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 18/07/2024
Il Presidente
Antonio Napoli
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.