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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice dr.ssa Roberta Pastore all'udienza del 16/7/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10226/2025 RGL promossa da:
c.f. assistito dall'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
, c.f. , assistito ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, CLAUDIA TARTAGLIA e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont
1. afferma di aver lavorato alle dipendenze del come Parte_1 docente supplente in forza di un contratto a termine sino al 30/6/2025 e lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, parte_attrice agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione CP_1 dell'importo di € 500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando CP_1 la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento.
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
5 parte ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2024/2025 in forza di un contratto dall'1/9/2024 al 30/6/2025: si tratta di una tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente
6 è provato che la parte ricorrente è inserita nel circuito delle docenze, perché incaricata di una supplenza nell'ultimo anno scolastico;
7 alla parte ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8 l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre Parte_1 modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025;
9 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, data la serialità delle questioni trattate, con la richiesta distrazione,
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. 2024/2025, ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , tramite consegna della carta elettronica del docente, Parte_1 la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
PEPOLI dichiaratasi antistataria.
La giudice
Roberta Pastore