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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5702/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5702/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ermanno Santoro, con il quale è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Botta
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale ope legis è elett.te dom.ta in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele n. 58
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni ed istanze, anche istruttorie, rassegnate nei rispettivi atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/06/16, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, l' esponendo di aver stipulato con quest'ultima, in CP_1
data 08/06/11, il contratto di appalto (con atto per notaio rep. n. 20275, racc. Persona_1
n. 7121) avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il
pagina 1 di 13 miglioramento e la messa in sicurezza della Tirrenia Inferiore tra i Km. 80+000 Parte_2
e 87+500”, per l'importo netto di € 2.577.487,79; che, in data 13/06/11, erano stati consegnati i lavori siti in Eboli, la cui ultimazione era stata fissata per il 12/07/12; che, tuttavia, successivamente alla consegna del cantiere, essa attrice si era resa conto dell'impossibilità di avviare i lavori, essendo stata, in particolare, accertata: a) l'impossibilità di procedere alla realizzazione dei nuovi spogliatoi, a servizio del campo di calcio sito alla Località Cioffi del
Comune di Eboli, nel rispetto delle previsioni progettuali fornite dalla controparte, avendo quest'ultima richiesto una diversa allocazione degli spogliatoi, con conseguente sospensione dei lavori, superata parzialmente dal direttore dei lavori solo in data 06/09/11; b)
l'impossibilità di dare avvio alla realizzazione della prevista rotatoria alla Località Cioffi del
Comune di Eboli, nelle more del superamento delle interferenze (presenza di 2 pali Enel, nonché scarto planimetrico tra lo stato di progetto e quello di fatto di circa 2,5 mt) rinvenute nell'area di cantiere, non segnalate dalla stazione appaltante e per le quali quest'ultima non aveva mai conferito incarico alla società attrice di attivarsi per la rimozione;
c) l'impossibilità di avviare i lavori di realizzazione del previsto ponte sul Canale Radica, nelle more dell'accettazione del nuovo cronoprogramma di esecuzione dei lavori redatto da essa attrice su richiesta di controparte, con conseguente differimento dell'effettivo inizio dei lavori al mese di settembre 2011 (con un ritardo di circa tre mesi rispetto alla consegna del cantiere); d)
l'impossibilità di avviare i lavori di realizzazione della prevista rotatoria alla Località
Campolongo del Comune di Eboli, in quanto era stata accertata la presenza di contestuali lavori di realizzazione dell'attiguo “Outlet Cilento Village”, la cui area di cantiere, anche a livello progettuale, interferiva con quella dei lavori appaltati alla società attrice, e considerato che tali interferenze erano state risolte solamente il 02/12/11, mediante accordo tra l'
[...]
il Comune di Eboli e la società incaricata di realizzare il centro commerciale, con CP_1 conseguente necessità di un'ulteriore modifica rispetto alle previsioni originarie (fermo restando che, anche per tale area di intervento, era necessario eseguire la preventiva delocalizzazione delle linee elettriche di media e bassa tensione presenti in sito); e)
l'indisponibilità dei suoli di cui alle particelle (foglio 52, p.lla 19; foglio 48, p.lla 29) interessate dall'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'intersezione a raso sulla S.S. 18 in prossimità del ramo lato Battipaglia della rotatoria alla Località Cioffi del Comune di Eboli, in conseguenza dell'impossibilità di procedere al perfezionamento delle relative procedure di acquisizione, con conseguente stralcio da parte dell' in data 11/12/12, degli CP_1
interventi relativi a tali opere;
f) la presenza di innumerevoli sottoservizi in corrispondenza pagina 2 di 13 della costruenda intersezione alla Località Campolongo, che determinavano un ulteriore rallentamento dei lavori, posto che, in plurime situazioni, essa attrice era stata costretta ad eseguire operazioni di scavo preventivo esplorativo “a mano” per evitare ulteriori danni a possibili sottoservizi stradali non segnalati da controparte (la natura ostativa di tali interferenze, non segnalate, era stata confermata il 12/03/12 dall'apposita variante adottata dalla committente).
La società attrice aggiungeva che, a conferma dell'andamento anomalo dei lavori, il primo
S.A.L. era stato emesso solo in data 04/04/12, ossia a ben 296 gg. di distanza dalla consegna dei lavori ed a fronte di una previsione originaria stimata in 107 gg.; che l'andamento anomalo dei lavori era perdurato per tutto il periodo intercorrente tra il I S.A.L. ed il raggiungimento del II S.A.L. alla data dell'11/0712, essenzialmente per la perdurante presenza in cantiere degli elementi interferenziali in precedenza descritti, i quali continuavano a causare interruzioni e rallentamenti nelle lavorazioni;
che essa attrice aveva realizzato, su ordine di controparte, anche ulteriori lavorazioni non incluse tra quelle originariamente previste e, specificatamente, un maggior numero di prove di collaudo sui pali di fondazione e sull'impalcato da ponte sul Canale Radica rispetto a quanto originariamente pattuito;
che, nel periodo intercorrente tra l'11/07/12 (raggiungimento II S.A.L.) e l'11/10/12 (raggiungimento
III S.A.L.), i lavori “de quibus” (sempre contraddistinti da un andamento anomalo) erano stati addirittura sospesi, in tutto o in parte;
che, in data 04/12/12 (nelle more del raggiungimento del
IV S.A.L.), i lavori, precedentemente sospesi, erano stati ripresi e conclusi in data 07/12/12, con un ritardo accumulato (non imputabile alla società attrice), rispetto al cronoprogramma originario, ammontante a 105 gg., e fermo restando che da tali lavori rimanevano escluse le cd. “lavorazioni marginali”, concluse solo in data 28/01/13; che, in data 22/03/13, la committente aveva emesso lo stato finale dei lavori, provvedendo al collaudo delle opere solamente in data 17/11/15 e, quindi, a distanza di quasi tre anni dal completamento dei lavori;
che i plurimi inadempimenti di controparte avevano costretto essa istante alla proposizione di ben 29 riserve, tutte tempestivamente iscritte e poi confermate nel conto finale, per un importo totale di € 1.755.440,90, oltre interessi fino al soddisfo, così specificate:
I S.A.L.: riserva n. 1 per andamento anomalo dei lavori: € 556.021,08; riserva n. 2 per maggiori oneri per presenza interferenze: € 91.091,67; riserva n. 3 per maggiori oneri per esecuzione frazionata degli interventi sul Ponte Canale Radica: € 49.650,00; riserva n. 4 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 28.574,85;
pagina 3 di 13 II S.A.L.: riserva n. 1 per riconoscimento interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sui maggiori importi maturati sulle riserve iscritte in relazione al I S.A.L.: € 8.584,82; riserva n. 2 per maggiori oneri per presenza interferenze e per esecuzione frazionata delle lavorazioni: €
65.333,33; riserva n. 3 per improduttività aliquota fissa spese generali: € 50.544,06; riserva n.
4 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 22.468,21; riserva n. 5 per maggiori oneri rispetto alle previsioni capitolari per le prove Ponte Canale Radica: € 4.300,00; riserva n.
6 per maggiori oneri per impiego materiali e mezzi oltre le chilometriche di progetto: €
2.655,27; riserva n. 7 per maggiore spessore realizzato di strato di base: € 6.297,58;
III S.A.L.: riserva n. 1 per interessi moratori su riserve del II S.A.L.: € 15.631,42; riserva n. 2 per interessi ex art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/10 per ritardato pagamento del II S.A.L.: €
3.211,77; riserva n. 3 al verbale di ripresa dei lavori del 10/09/12 ed ai presupposti verbali di sospensione dei lavori: € 90.418,50; riserva n. 4 al verbale di sospensione parziale dei lavori del 10/09/12: € 6.753,47; riserva n. 5 per l'esecuzione frazionata degli interventi alla Parte_3
€ 12.533,33; riserva n. 6 per maggiori oneri per impiego materiali e mezzi oltre
[...] le chilometriche di progetto: € 6.801,48, riserva n. 7 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 13.986,35; riserva n. 8 per maggiori oneri di discarica non corrisposti: €
10.722,75;
IV S.A.L.: riserva n. 1 per interessi di mora sugli importi delle riserve di cui al III S.A.L.: €
21.972,30; riserva n. 2 al verbale di ripresa dei lavori del 03/12/12 ed all'ordine verbale di sospensione totale del 12/10/12: € 122.941,14; riserva n. 3 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti fino alla data di completamento delle opere marginali: € 16.752,89; riserva n. 4 per illegittima protrazione del cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori marginali: €
207.032,48; riserva n. 5 per interessi ex art. 144 d.P.R. n. 207/10: € 1.143,91; riserva n. 6 per mancato conseguimento dell'utile sulle opere stralciate: € 2.726,92;
STATO FINALE DEI LAVORI: riserva n. 1 per interessi di mora sugli importi delle riserve di cui al IV S.A.L.: € 12.320,11;
COLLAUDO: riserva n. 1 per interessi sugli importi delle riserve esposti nello Stato Finale e risarcimento danni: € 319.189,43; riserva n. 2 per interessi per ritardata emissione del certificato di collaudo: € 1.608,17; riserva n. 3 per interessi per tardiva compensazione caro materiali: € 4.173,2 oltre incremento fino al soddisfo.
Tanto premesso, la chiedeva che l'adito Tribunale volesse: in via Parte_1 preliminare, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., condannare l' al pagamento della CP_1 somma di € 33.057,04 a titolo di “incremento del costo dei materiali da costruzione”, già
pagina 4 di 13 riconosciuto dalla convenuta con comunicazione del 14/04/15, nonché della somma di €
62.700,11 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di acconto per le riserve iscritte già riconosciute dalla Direzione Lavori;
nel merito, condannare l' al pagamento del CP_1 predetto importo di € 33.057,04, nonché dell'importo di € 1.755.440,90 per le riserve iscritte nel registro di contabilità, ovvero del diverso importo da determinare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole partite all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/10/16, si costituiva l' la quale, CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, assumeva che le proroghe disposte ammontavano complessivamente a 47 giorni consecutivi e che si era già provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto;
che le riserve avanzate dall'appaltatrice erano state riconosciute dalla
Direzione Lavori nell'importo complessivo di € 46.724,04, che era stato anche offerto all'attrice come accordo bonario ex art. 240 d.lgs. n. 163/06. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 28/10/16, depositata il 02/11/16, il G.I. ordinava all' di pagare alla società attrice la somma, non contestata, di € 46.724,04. CP_1
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 26/05/17, il G.I. ingiungeva all' di pagare CP_1 alla società attrice la somma di € 33.057,04, oltre iva ed interessi ex art. 133 d.lgs. n. 163/06, oltre alle spese giudiziali. All'udienza del 30/03/18, il G.I. revocava la precedente ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 06/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto - a norma dell'art. 26
d.P.R. n. 1063/1962, degli artt. 53, 54 e 64 R.D. n. 350/1865 e degli artt. 164 e ss. d.P.R. n.
554/1999, nonchè delle norme successive in materia - ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, esponendo, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonché a confermare la suddetta riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale;
non è, pertanto, sufficiente che la riserva si limiti ad una generica richiesta di maggiori compensi non ricollegabile ad alcun titolo preciso, nè è
pagina 5 di 13 consentito all'appaltatore sostituire la causale indicata a suo tempo nella riserva con altra non precedentemente indicata (cfr., ex multis, Cass. n. 10261/00, n. 13734/03, n. 4702/06, n.
11852/07, n. 5871/11, n. 11310/11, n. 16367/14, n. 2186/16, n. 7479/17, n. 11188/18, n.
9518/19).
In particolare, sono soggette all'onere della riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche, e soprattutto, quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato, sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti,
l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e, perciò, suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. n.
15013/11).
Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia,
l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697
c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 19802/16).
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dall'ing. è emersa la parziale fondatezza delle Persona_2 riserve iscritte dalla in relazione all'appalto pacificamente intercorso con Parte_1
l' atteso che: CP_1
1) in relazione al CP_2
a) la riserva n. 1, quantificata in € 556.021,08 ed avente ad oggetto l'andamento anomalo dei lavori, con riferimento al periodo intercorrente tra il 13/06/11 (data di consegna lavori) ed il 04/04/12 (data di raggiungimento del I S.A.L.), è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 288.018,63 (pag. 32 CTU), in quanto, pur riconoscendosi l'andamento anomalo dei lavori imputabile alla committente, è stata rilevata la parziale intempestività della riserva, con riferimento al periodo intercorrente tra la data di consegna dei lavori del 13/06/11 e la data di sottoscrizione, con riserva, dell'ordine di servizio n. 1, avvenuta l'08/09/11;
pagina 6 di 13 b) la riserva n. 2, quantificata in € 91.091,67, ha ad oggetto la richiesta di ristoro dei maggiori oneri patiti dalla società attrice per fermo macchine ed esecuzione frazionata delle lavorazioni in corrispondenza dei 3 principali sub-ambiti di cantiere, nonché per la necessità di eseguire lavorazioni addizionali di rimozione del palo Enel presente in corrispondenza della rotatoria alla Località Cioffi. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU, nella misura di € 1.545,00, per effetto del riconoscimento solo dei maggiori oneri derivanti dallo spostamento del palo Enel (pag. 33 CTU);
c) la riserva n. 3 ha ad oggetto i maggiori oneri patiti dall'appaltatrice per la necessità, rappresentata dalla stazione appaltante, di predisporre un diverso cronoprogramma
(rispetto a quello fornito dalla convenuta) per la realizzazione del nuovo impalcato da ponte sul Canale Radica, da conciliarsi con l'esigenza di garantire la normale circolazione veicolare sulla prospiciente S.S. n. 18. La riserva è stata quantificata in
€ 46.960,00 dal CTU (pag. 36 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 28.574,85, ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'appaltatrice per effetto della ingiustificata protrazione dei lavori rispetto alle originarie previsioni contrattuali ed è stata parzialmente riconosciuta dal CTU nella misura di €
21.948,97 (pag. 39 CTU); il totale delle riserve del è, quindi, pari ad € 358.472,60 (€ 288.018,63 + € 1.545,00 + CP_2
€ 46.960,00 + € 21.948,97);
2) in relazione al II S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sugli importi oggetto delle riserve iscritte sul I S.A.L.: tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto di quanto decurtato con le riserve del in € 4.242,74. Tuttavia, gli stessi non possono CP_2
essere riconosciuti in quanto, sebbene la disciplina in materia di interessi nelle transazioni commerciali sia applicabile anche agli appalti pubblici (cfr. Cass. n.
1747/25, n. 5734/19), i crediti iscritti nelle riserve, dovendo a pena di decadenza essere confermati nello stato finale, non sono certi, liquidi ed esigibili già al momento della loro iscrizione (la quale, infatti, non equivale ad una messa in mora: cfr. Cass. n. 727/20, n. 19604/16, n. 7204/11), ma lo divengono non prima del pagina 7 di 13 predetto stato finale, anteriormente al quale, quindi, non possono produrre interessi;
b) la riserva n. 2, quantificata in € 65.333,33, ha ad oggetto la richiesta di ristoro dei maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per i cc.dd. “fermo macchine” e
“esecuzione frazionata delle lavorazioni”, in corrispondenza dei tre principali sub- ambiti di cantiere. Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU (cfr. pag. 43), non essendo stata riscontrata una situazione di “andamento anomalo” dell'appalto nel periodo in esame;
c) la riserva n. 3, quantificata in € 50.544,06, ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri per improduttività delle cd. “spese generali”, sostenute dall'appaltatore, derivanti dalla consegna parziale delle aree di cantiere, che, all'epoca dell'iscrizione della riserva, non risultavano nella disponibilità della stazione appaltante (rotatoria “Campolongo” ed intersezione a raso tra rotatoria
“Campolongo” e “Cioffi”). Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU per l'assenza di condizioni di andamento anomalo nel periodo in esame (pag. 44 della
CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 22.468,21, avente natura incrementale rispetto alla riserva n. 4 del I S.A.L., si riferisce alla richiesta di ristoro dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'attrice per effetto della ingiustificata protrazione dei lavori C I S.A.L. ed il S.A.L.: tale riserva è stata parzialmente accolta Controparte_2
dal CTU, limitatamente al periodo di sospensione parziale dal 12/07/12 al
27/07/12, nella misura di € 1.552,96 (cfr. pag. 45 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 4.300,00, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri patiti dall'appaltatore per effetto delle esigenze imposte unilateralmente dalla stazione appaltante di procedere all'esecuzione di un maggior numero di prove di collaudo sui pali di fondazione dell'impalcato da ponte sul Canale Radica, nonché sullo stesso impalcato a causa dell'imposta esecuzione frazionata, rispetto alle originarie previsioni negoziali. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta fondata dal CTU (cfr. pag. 46);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 2.655,27, ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri per l'esecuzione di lavorazioni di fresatura e ripristino della pavimentazione stradale (cc.dd. binder + tappetino) esternamente al tratto Pa originario della S.S. n. oggetto di appalto. Tale riserva è stata ritenuta infondata pagina 8 di 13 dal CTU in quanto l'appaltatore, pur in assenza di grafici e/o relazioni descrittive, poteva desumere dagli elaborati contabili di progetto esecutivo (che, nel caso di appalto “a misura”, costituiscono riferimento contrattuale) la possibilità di superare i limiti indicati nel titolo dell'affidamento (cfr. pag. 47 CTU);
g) la riserva n. 7, quantificata in € 6.297,58, ha ad oggetto la richiesta di ulteriori corrispettivi economici dovuti all'appaltatore per la realizzazione di una maggiorazione di spessore dello strato di base della carreggiata realizzata, rispetto alle previsioni originarie. Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU, in quanto la maggiorazione di spessore è stata determinata da un errore di posa commesso dallo stesso appaltatore (cfr. pag. 48 CTU); il totale delle riserve del II S.A.L. è, quindi, pari ad € 5.852,96 (€ 1.552,96 + € 4.300,00);
3) in relazione al III S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e non riconosciuti in relazione alle riserve precedenti.
Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto delle decurtazioni del II S.A.L., in € 7.094,66, ma gli stessi non possono essere riconosciuti per quanto già detto in ordine alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
b) la riserva n. 2, quantificata in € 3.211,77, ha ad oggetto la richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento delle somme di cui al certificato di pagamento n.
2, secondo i criteri e le modalità dell'art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/2010. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 52 CTU);
c) la riserva n. 3, quantificata in € 90.418,50, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della I sospensione dei lavori parziale e della I sospensione totale. Tale riserva è stata parzialmente riconosciuta dal CTU nella misura di € 83.628,34 (cfr. pag. 60 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 6.753,47, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della II sospensione parziale dei lavori disposta illegittimamente dalla direzione dei lavori in data 10/09/12. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 65 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 12.533,33, ha ad oggetto i maggiori oneri patiti dall'appaltatore per fermo macchine ed esecuzione frazionata delle lavorazioni in corrispondenza del sub-ambito di cantiere relativo alla nuova Rotatoria alla
Località Campolongo del Comune di Eboli, in forma aggiuntiva rispetto alle pagina 9 di 13 previsioni negoziali e non riconosciute in sede di emissione del SAL n. 3 a tutto l'11/10/12. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU per l'insussistenza delle condizioni per andamento anomalo dell'appalto nel periodo in esame (cfr. pag. 65 CTU);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 6.801,48, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per l'esecuzione di lavorazioni di fresatura e ripristino della pavimentazione stradale (binder + tappetino) esternamente al tronco della S.S.18 “Tirrena
Inferiore” oggetto di appalto. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU, in quanto gli elaborati contabili di progetto esecutivo che, nella fattispecie di appalto
“a misura”, costituiscono riferimento contrattuale, riportano con evidenza la possibilità di estensione di talune lavorazioni oltre le chilometriche di progetto (cfr. pag. 66 CTU);
g) la riserva n. 7, quantificata in € 13.986,35, ha natura incrementale della n. 4/SAL I.
Alla data di raggiungimento del S.A.L. n. 3 (11/10/12), infatti, risultavano già trascorsi dalla consegna dei lavori 486 giorni naturali e consecutivi, con un aumento di 91 giorni rispetto al termine negoziale originario. Durante tale lasso temporale l'appaltatore, a fronte di una riduzione di produttività per cause estranee al proprio operato, ha dovuto direttamente sopportare ulteriormente i costi per la sicurezza. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 7.161,63 (cfr. pag. 68 CTU);
h) la riserva n. 8, quantificata in € 10.722,75, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri sostenuti dall'appaltatrice per effetto dell'incremento dei materiali conferiti in discarica rispetto alle pattuizioni negoziali originarie. Tale riserva è stata integralmente ritenuta fondata dal CTU (cfr. pag. 69 CTU); il totale delle riserve del III S.A.L. è, quindi, pari ad € 111.477,96 (€ 3.211,77 + € 83.628,34 +
€ 6.753,47 + € 7.161,63 + € 10.722,75);
4) in relazione al IV S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 maturati sugli importi oggetto delle riserve precedenti. Gli interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto della decurtazione delle riserve, in € 9.465,67, ma non possono essere riconosciuti per quanto già detto in relazione alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
pagina 10 di 13 b) la riserva n. 2, quantificata in € 122.941,14, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della II sospensione totale dei lavori disposta illegittimamente dalla Direzione Lavori in data 11/10/12. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 76 CTU);
c) la riserva n. 3, quantificata in € 16.752,89, incrementale rispetto alla n. 4/I CP_2
afferisce la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'appaltatore, con particolare riferimento al periodo intercorrente dalla data di riferimento per l'emissione del III S.A.L. (11/10/12) fino al termine cronologico coincidente con la data di completamento dei lavori marginali (28/01/13). Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 5.192,02
(cfr. pag. 77 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 207.032,48, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore per effetto della illegittima protrazione del cantiere dalla data di ultimazione dei lavori (07/12/12) fino a tutto il termine di completamento effettivo delle lavorazioni marginali (28/01/13). Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 80 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 1.143,91, ha ad oggetto la richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento delle somme di cui al certificato di pagamento n. 2 secondo i criteri e le modalità dell'art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/2010. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 82 CTU);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 2.726,92, ha ad oggetto il ristoro derivante dal mancato utile realizzato dalla società attrice a causa dello stralcio di una parte degli interventi originariamente previsti, per cause indipendenti dall'operato dell'appaltatore. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU in quanto il contratto di appalto stipulato in origine prevede che i lavori siano contabilizzati “a misura” e, pertanto, che vengano riconosciuti all'appaltatore gli importi relativi alle quantità effettivamente eseguite secondo i prezzi unitari offerti corrispondenti (cfr. pag. 82 CTU); il totale delle riserve del IV S.A.L. è, quindi, pari ad € 336.309,55 (€ 122.941,14 + € 5.192,02
+ € 207.032,48 + € 1.143,91);
5) Stato finale dei lavori:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, maturati sugli importi oggetto delle riserve di cui ai precedenti pagina 11 di 13 S.A.L. Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto delle decurtazioni di cui al IV S.A.L., in € 5.995,92, ma non possono essere riconosciuti per quanto già detto in relazione alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
6) Collaudo:
a) la riserva n. 1, quantificata in € 8.402,22, ha ad oggetto le contestazioni delle detrazioni operate dal collaudatore sugli importi pattuiti. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 88 CTU);
b) la riserva n. 2 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02, maturati sugli importi oggetto delle riserve iscritte per il periodo successivo allo stato finale dei lavori. Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU
e rideterminati in € 187.094,05, ma non possono essere riconosciuti per tale importo, dovendo essere rideterminati alla luce della decurtazione degli interessi moratori fino allo stato finale dei lavori, per quanto già detto. Tali interessi moratori saranno liquidati alla fine direttamente sulla sorte capitale;
c) la riserva n. 3, quantificata in € 1.608,17, ha ad oggetto la richiesta degli interessi derivanti dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 546,52 (cfr. pag. 90 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 4.173,62, ha ad oggetto la richiesta di interessi per effetto del ritardo della stazione appaltante nel pagamento dell'incremento del costo dei materiali da costruzione, a far data dalla presentazione dell'offerta e fino all'epoca di fornitura e relativa contabilizzazione. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU, nella misura di € 4.166,89 (cfr. pag. 91 CTU); il totale delle riserve del collaudo è, quindi, pari ad € 13.115,63 (€ 8.402,22 + € 546,52 + €
4.166,89).
In definitiva, le riserve ammissibili e fondate ammontano complessivamente ad € 825.228,70
(€ 358.472,60 + € 5.852,96 + € 111.477,96 + € 336.309,55 + € 13.115,63), da cui va decurtato l'importo di € 46.724,04 pacificamente già versato dalla convenuta, così pervenendosi ad un totale di € 778.504,66.
Al pagamento di tale somma va condannata l' in favore della CP_1 Parte_1
oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. con decorrenza dal 22/03/13 (data del conto finale) sull'importo di € 765.389,03 (già decurtato del predetto acconto di €
46.724,04) inerente alle riserve dei 4 S.A.L. e dal 17/11/15 (data del collaudo) sull'importo di
€ 13.115,63 inerente alle riserve sul collaudo, fino al soddisfo.
pagina 12 di 13 L'accoglimento parziale della domanda e la complessità tecnica delle questioni esaminate giustificano la compensazione per metà delle spese giudiziali e la condanna dell' al CP_1
pagamento della restante metà di tali spese, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della metà compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, dovendosi tener conto della sommatoria tra capitale ed interessi riconosciuti), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Anche le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 5702/16
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
778.504,66, oltre interessi moratori come indicato in motivazione;
2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della della restante metà delle spese, che sono liquidate per intero Parte_1 in € 1.800,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ermanno
Santoro. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5702/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ermanno Santoro, con il quale è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Botta
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale ope legis è elett.te dom.ta in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele n. 58
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni ed istanze, anche istruttorie, rassegnate nei rispettivi atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/06/16, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, l' esponendo di aver stipulato con quest'ultima, in CP_1
data 08/06/11, il contratto di appalto (con atto per notaio rep. n. 20275, racc. Persona_1
n. 7121) avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il
pagina 1 di 13 miglioramento e la messa in sicurezza della Tirrenia Inferiore tra i Km. 80+000 Parte_2
e 87+500”, per l'importo netto di € 2.577.487,79; che, in data 13/06/11, erano stati consegnati i lavori siti in Eboli, la cui ultimazione era stata fissata per il 12/07/12; che, tuttavia, successivamente alla consegna del cantiere, essa attrice si era resa conto dell'impossibilità di avviare i lavori, essendo stata, in particolare, accertata: a) l'impossibilità di procedere alla realizzazione dei nuovi spogliatoi, a servizio del campo di calcio sito alla Località Cioffi del
Comune di Eboli, nel rispetto delle previsioni progettuali fornite dalla controparte, avendo quest'ultima richiesto una diversa allocazione degli spogliatoi, con conseguente sospensione dei lavori, superata parzialmente dal direttore dei lavori solo in data 06/09/11; b)
l'impossibilità di dare avvio alla realizzazione della prevista rotatoria alla Località Cioffi del
Comune di Eboli, nelle more del superamento delle interferenze (presenza di 2 pali Enel, nonché scarto planimetrico tra lo stato di progetto e quello di fatto di circa 2,5 mt) rinvenute nell'area di cantiere, non segnalate dalla stazione appaltante e per le quali quest'ultima non aveva mai conferito incarico alla società attrice di attivarsi per la rimozione;
c) l'impossibilità di avviare i lavori di realizzazione del previsto ponte sul Canale Radica, nelle more dell'accettazione del nuovo cronoprogramma di esecuzione dei lavori redatto da essa attrice su richiesta di controparte, con conseguente differimento dell'effettivo inizio dei lavori al mese di settembre 2011 (con un ritardo di circa tre mesi rispetto alla consegna del cantiere); d)
l'impossibilità di avviare i lavori di realizzazione della prevista rotatoria alla Località
Campolongo del Comune di Eboli, in quanto era stata accertata la presenza di contestuali lavori di realizzazione dell'attiguo “Outlet Cilento Village”, la cui area di cantiere, anche a livello progettuale, interferiva con quella dei lavori appaltati alla società attrice, e considerato che tali interferenze erano state risolte solamente il 02/12/11, mediante accordo tra l'
[...]
il Comune di Eboli e la società incaricata di realizzare il centro commerciale, con CP_1 conseguente necessità di un'ulteriore modifica rispetto alle previsioni originarie (fermo restando che, anche per tale area di intervento, era necessario eseguire la preventiva delocalizzazione delle linee elettriche di media e bassa tensione presenti in sito); e)
l'indisponibilità dei suoli di cui alle particelle (foglio 52, p.lla 19; foglio 48, p.lla 29) interessate dall'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'intersezione a raso sulla S.S. 18 in prossimità del ramo lato Battipaglia della rotatoria alla Località Cioffi del Comune di Eboli, in conseguenza dell'impossibilità di procedere al perfezionamento delle relative procedure di acquisizione, con conseguente stralcio da parte dell' in data 11/12/12, degli CP_1
interventi relativi a tali opere;
f) la presenza di innumerevoli sottoservizi in corrispondenza pagina 2 di 13 della costruenda intersezione alla Località Campolongo, che determinavano un ulteriore rallentamento dei lavori, posto che, in plurime situazioni, essa attrice era stata costretta ad eseguire operazioni di scavo preventivo esplorativo “a mano” per evitare ulteriori danni a possibili sottoservizi stradali non segnalati da controparte (la natura ostativa di tali interferenze, non segnalate, era stata confermata il 12/03/12 dall'apposita variante adottata dalla committente).
La società attrice aggiungeva che, a conferma dell'andamento anomalo dei lavori, il primo
S.A.L. era stato emesso solo in data 04/04/12, ossia a ben 296 gg. di distanza dalla consegna dei lavori ed a fronte di una previsione originaria stimata in 107 gg.; che l'andamento anomalo dei lavori era perdurato per tutto il periodo intercorrente tra il I S.A.L. ed il raggiungimento del II S.A.L. alla data dell'11/0712, essenzialmente per la perdurante presenza in cantiere degli elementi interferenziali in precedenza descritti, i quali continuavano a causare interruzioni e rallentamenti nelle lavorazioni;
che essa attrice aveva realizzato, su ordine di controparte, anche ulteriori lavorazioni non incluse tra quelle originariamente previste e, specificatamente, un maggior numero di prove di collaudo sui pali di fondazione e sull'impalcato da ponte sul Canale Radica rispetto a quanto originariamente pattuito;
che, nel periodo intercorrente tra l'11/07/12 (raggiungimento II S.A.L.) e l'11/10/12 (raggiungimento
III S.A.L.), i lavori “de quibus” (sempre contraddistinti da un andamento anomalo) erano stati addirittura sospesi, in tutto o in parte;
che, in data 04/12/12 (nelle more del raggiungimento del
IV S.A.L.), i lavori, precedentemente sospesi, erano stati ripresi e conclusi in data 07/12/12, con un ritardo accumulato (non imputabile alla società attrice), rispetto al cronoprogramma originario, ammontante a 105 gg., e fermo restando che da tali lavori rimanevano escluse le cd. “lavorazioni marginali”, concluse solo in data 28/01/13; che, in data 22/03/13, la committente aveva emesso lo stato finale dei lavori, provvedendo al collaudo delle opere solamente in data 17/11/15 e, quindi, a distanza di quasi tre anni dal completamento dei lavori;
che i plurimi inadempimenti di controparte avevano costretto essa istante alla proposizione di ben 29 riserve, tutte tempestivamente iscritte e poi confermate nel conto finale, per un importo totale di € 1.755.440,90, oltre interessi fino al soddisfo, così specificate:
I S.A.L.: riserva n. 1 per andamento anomalo dei lavori: € 556.021,08; riserva n. 2 per maggiori oneri per presenza interferenze: € 91.091,67; riserva n. 3 per maggiori oneri per esecuzione frazionata degli interventi sul Ponte Canale Radica: € 49.650,00; riserva n. 4 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 28.574,85;
pagina 3 di 13 II S.A.L.: riserva n. 1 per riconoscimento interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sui maggiori importi maturati sulle riserve iscritte in relazione al I S.A.L.: € 8.584,82; riserva n. 2 per maggiori oneri per presenza interferenze e per esecuzione frazionata delle lavorazioni: €
65.333,33; riserva n. 3 per improduttività aliquota fissa spese generali: € 50.544,06; riserva n.
4 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 22.468,21; riserva n. 5 per maggiori oneri rispetto alle previsioni capitolari per le prove Ponte Canale Radica: € 4.300,00; riserva n.
6 per maggiori oneri per impiego materiali e mezzi oltre le chilometriche di progetto: €
2.655,27; riserva n. 7 per maggiore spessore realizzato di strato di base: € 6.297,58;
III S.A.L.: riserva n. 1 per interessi moratori su riserve del II S.A.L.: € 15.631,42; riserva n. 2 per interessi ex art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/10 per ritardato pagamento del II S.A.L.: €
3.211,77; riserva n. 3 al verbale di ripresa dei lavori del 10/09/12 ed ai presupposti verbali di sospensione dei lavori: € 90.418,50; riserva n. 4 al verbale di sospensione parziale dei lavori del 10/09/12: € 6.753,47; riserva n. 5 per l'esecuzione frazionata degli interventi alla Parte_3
€ 12.533,33; riserva n. 6 per maggiori oneri per impiego materiali e mezzi oltre
[...] le chilometriche di progetto: € 6.801,48, riserva n. 7 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti: € 13.986,35; riserva n. 8 per maggiori oneri di discarica non corrisposti: €
10.722,75;
IV S.A.L.: riserva n. 1 per interessi di mora sugli importi delle riserve di cui al III S.A.L.: €
21.972,30; riserva n. 2 al verbale di ripresa dei lavori del 03/12/12 ed all'ordine verbale di sospensione totale del 12/10/12: € 122.941,14; riserva n. 3 per maggiori oneri per la sicurezza non corrisposti fino alla data di completamento delle opere marginali: € 16.752,89; riserva n. 4 per illegittima protrazione del cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori marginali: €
207.032,48; riserva n. 5 per interessi ex art. 144 d.P.R. n. 207/10: € 1.143,91; riserva n. 6 per mancato conseguimento dell'utile sulle opere stralciate: € 2.726,92;
STATO FINALE DEI LAVORI: riserva n. 1 per interessi di mora sugli importi delle riserve di cui al IV S.A.L.: € 12.320,11;
COLLAUDO: riserva n. 1 per interessi sugli importi delle riserve esposti nello Stato Finale e risarcimento danni: € 319.189,43; riserva n. 2 per interessi per ritardata emissione del certificato di collaudo: € 1.608,17; riserva n. 3 per interessi per tardiva compensazione caro materiali: € 4.173,2 oltre incremento fino al soddisfo.
Tanto premesso, la chiedeva che l'adito Tribunale volesse: in via Parte_1 preliminare, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., condannare l' al pagamento della CP_1 somma di € 33.057,04 a titolo di “incremento del costo dei materiali da costruzione”, già
pagina 4 di 13 riconosciuto dalla convenuta con comunicazione del 14/04/15, nonché della somma di €
62.700,11 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di acconto per le riserve iscritte già riconosciute dalla Direzione Lavori;
nel merito, condannare l' al pagamento del CP_1 predetto importo di € 33.057,04, nonché dell'importo di € 1.755.440,90 per le riserve iscritte nel registro di contabilità, ovvero del diverso importo da determinare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole partite all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/10/16, si costituiva l' la quale, CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, assumeva che le proroghe disposte ammontavano complessivamente a 47 giorni consecutivi e che si era già provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto;
che le riserve avanzate dall'appaltatrice erano state riconosciute dalla
Direzione Lavori nell'importo complessivo di € 46.724,04, che era stato anche offerto all'attrice come accordo bonario ex art. 240 d.lgs. n. 163/06. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 28/10/16, depositata il 02/11/16, il G.I. ordinava all' di pagare alla società attrice la somma, non contestata, di € 46.724,04. CP_1
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 26/05/17, il G.I. ingiungeva all' di pagare CP_1 alla società attrice la somma di € 33.057,04, oltre iva ed interessi ex art. 133 d.lgs. n. 163/06, oltre alle spese giudiziali. All'udienza del 30/03/18, il G.I. revocava la precedente ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 04/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 06/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto - a norma dell'art. 26
d.P.R. n. 1063/1962, degli artt. 53, 54 e 64 R.D. n. 350/1865 e degli artt. 164 e ss. d.P.R. n.
554/1999, nonchè delle norme successive in materia - ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, esponendo, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonché a confermare la suddetta riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale;
non è, pertanto, sufficiente che la riserva si limiti ad una generica richiesta di maggiori compensi non ricollegabile ad alcun titolo preciso, nè è
pagina 5 di 13 consentito all'appaltatore sostituire la causale indicata a suo tempo nella riserva con altra non precedentemente indicata (cfr., ex multis, Cass. n. 10261/00, n. 13734/03, n. 4702/06, n.
11852/07, n. 5871/11, n. 11310/11, n. 16367/14, n. 2186/16, n. 7479/17, n. 11188/18, n.
9518/19).
In particolare, sono soggette all'onere della riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche, e soprattutto, quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato, sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti,
l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e, perciò, suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. n.
15013/11).
Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia,
l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697
c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 19802/16).
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dall'ing. è emersa la parziale fondatezza delle Persona_2 riserve iscritte dalla in relazione all'appalto pacificamente intercorso con Parte_1
l' atteso che: CP_1
1) in relazione al CP_2
a) la riserva n. 1, quantificata in € 556.021,08 ed avente ad oggetto l'andamento anomalo dei lavori, con riferimento al periodo intercorrente tra il 13/06/11 (data di consegna lavori) ed il 04/04/12 (data di raggiungimento del I S.A.L.), è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 288.018,63 (pag. 32 CTU), in quanto, pur riconoscendosi l'andamento anomalo dei lavori imputabile alla committente, è stata rilevata la parziale intempestività della riserva, con riferimento al periodo intercorrente tra la data di consegna dei lavori del 13/06/11 e la data di sottoscrizione, con riserva, dell'ordine di servizio n. 1, avvenuta l'08/09/11;
pagina 6 di 13 b) la riserva n. 2, quantificata in € 91.091,67, ha ad oggetto la richiesta di ristoro dei maggiori oneri patiti dalla società attrice per fermo macchine ed esecuzione frazionata delle lavorazioni in corrispondenza dei 3 principali sub-ambiti di cantiere, nonché per la necessità di eseguire lavorazioni addizionali di rimozione del palo Enel presente in corrispondenza della rotatoria alla Località Cioffi. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU, nella misura di € 1.545,00, per effetto del riconoscimento solo dei maggiori oneri derivanti dallo spostamento del palo Enel (pag. 33 CTU);
c) la riserva n. 3 ha ad oggetto i maggiori oneri patiti dall'appaltatrice per la necessità, rappresentata dalla stazione appaltante, di predisporre un diverso cronoprogramma
(rispetto a quello fornito dalla convenuta) per la realizzazione del nuovo impalcato da ponte sul Canale Radica, da conciliarsi con l'esigenza di garantire la normale circolazione veicolare sulla prospiciente S.S. n. 18. La riserva è stata quantificata in
€ 46.960,00 dal CTU (pag. 36 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 28.574,85, ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'appaltatrice per effetto della ingiustificata protrazione dei lavori rispetto alle originarie previsioni contrattuali ed è stata parzialmente riconosciuta dal CTU nella misura di €
21.948,97 (pag. 39 CTU); il totale delle riserve del è, quindi, pari ad € 358.472,60 (€ 288.018,63 + € 1.545,00 + CP_2
€ 46.960,00 + € 21.948,97);
2) in relazione al II S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sugli importi oggetto delle riserve iscritte sul I S.A.L.: tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto di quanto decurtato con le riserve del in € 4.242,74. Tuttavia, gli stessi non possono CP_2
essere riconosciuti in quanto, sebbene la disciplina in materia di interessi nelle transazioni commerciali sia applicabile anche agli appalti pubblici (cfr. Cass. n.
1747/25, n. 5734/19), i crediti iscritti nelle riserve, dovendo a pena di decadenza essere confermati nello stato finale, non sono certi, liquidi ed esigibili già al momento della loro iscrizione (la quale, infatti, non equivale ad una messa in mora: cfr. Cass. n. 727/20, n. 19604/16, n. 7204/11), ma lo divengono non prima del pagina 7 di 13 predetto stato finale, anteriormente al quale, quindi, non possono produrre interessi;
b) la riserva n. 2, quantificata in € 65.333,33, ha ad oggetto la richiesta di ristoro dei maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per i cc.dd. “fermo macchine” e
“esecuzione frazionata delle lavorazioni”, in corrispondenza dei tre principali sub- ambiti di cantiere. Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU (cfr. pag. 43), non essendo stata riscontrata una situazione di “andamento anomalo” dell'appalto nel periodo in esame;
c) la riserva n. 3, quantificata in € 50.544,06, ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri per improduttività delle cd. “spese generali”, sostenute dall'appaltatore, derivanti dalla consegna parziale delle aree di cantiere, che, all'epoca dell'iscrizione della riserva, non risultavano nella disponibilità della stazione appaltante (rotatoria “Campolongo” ed intersezione a raso tra rotatoria
“Campolongo” e “Cioffi”). Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU per l'assenza di condizioni di andamento anomalo nel periodo in esame (pag. 44 della
CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 22.468,21, avente natura incrementale rispetto alla riserva n. 4 del I S.A.L., si riferisce alla richiesta di ristoro dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'attrice per effetto della ingiustificata protrazione dei lavori C I S.A.L. ed il S.A.L.: tale riserva è stata parzialmente accolta Controparte_2
dal CTU, limitatamente al periodo di sospensione parziale dal 12/07/12 al
27/07/12, nella misura di € 1.552,96 (cfr. pag. 45 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 4.300,00, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri patiti dall'appaltatore per effetto delle esigenze imposte unilateralmente dalla stazione appaltante di procedere all'esecuzione di un maggior numero di prove di collaudo sui pali di fondazione dell'impalcato da ponte sul Canale Radica, nonché sullo stesso impalcato a causa dell'imposta esecuzione frazionata, rispetto alle originarie previsioni negoziali. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta fondata dal CTU (cfr. pag. 46);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 2.655,27, ha ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri per l'esecuzione di lavorazioni di fresatura e ripristino della pavimentazione stradale (cc.dd. binder + tappetino) esternamente al tratto Pa originario della S.S. n. oggetto di appalto. Tale riserva è stata ritenuta infondata pagina 8 di 13 dal CTU in quanto l'appaltatore, pur in assenza di grafici e/o relazioni descrittive, poteva desumere dagli elaborati contabili di progetto esecutivo (che, nel caso di appalto “a misura”, costituiscono riferimento contrattuale) la possibilità di superare i limiti indicati nel titolo dell'affidamento (cfr. pag. 47 CTU);
g) la riserva n. 7, quantificata in € 6.297,58, ha ad oggetto la richiesta di ulteriori corrispettivi economici dovuti all'appaltatore per la realizzazione di una maggiorazione di spessore dello strato di base della carreggiata realizzata, rispetto alle previsioni originarie. Tale riserva è stata ritenuta infondata dal CTU, in quanto la maggiorazione di spessore è stata determinata da un errore di posa commesso dallo stesso appaltatore (cfr. pag. 48 CTU); il totale delle riserve del II S.A.L. è, quindi, pari ad € 5.852,96 (€ 1.552,96 + € 4.300,00);
3) in relazione al III S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e non riconosciuti in relazione alle riserve precedenti.
Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto delle decurtazioni del II S.A.L., in € 7.094,66, ma gli stessi non possono essere riconosciuti per quanto già detto in ordine alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
b) la riserva n. 2, quantificata in € 3.211,77, ha ad oggetto la richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento delle somme di cui al certificato di pagamento n.
2, secondo i criteri e le modalità dell'art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/2010. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 52 CTU);
c) la riserva n. 3, quantificata in € 90.418,50, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della I sospensione dei lavori parziale e della I sospensione totale. Tale riserva è stata parzialmente riconosciuta dal CTU nella misura di € 83.628,34 (cfr. pag. 60 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 6.753,47, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della II sospensione parziale dei lavori disposta illegittimamente dalla direzione dei lavori in data 10/09/12. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 65 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 12.533,33, ha ad oggetto i maggiori oneri patiti dall'appaltatore per fermo macchine ed esecuzione frazionata delle lavorazioni in corrispondenza del sub-ambito di cantiere relativo alla nuova Rotatoria alla
Località Campolongo del Comune di Eboli, in forma aggiuntiva rispetto alle pagina 9 di 13 previsioni negoziali e non riconosciute in sede di emissione del SAL n. 3 a tutto l'11/10/12. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU per l'insussistenza delle condizioni per andamento anomalo dell'appalto nel periodo in esame (cfr. pag. 65 CTU);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 6.801,48, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri per l'esecuzione di lavorazioni di fresatura e ripristino della pavimentazione stradale (binder + tappetino) esternamente al tronco della S.S.18 “Tirrena
Inferiore” oggetto di appalto. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU, in quanto gli elaborati contabili di progetto esecutivo che, nella fattispecie di appalto
“a misura”, costituiscono riferimento contrattuale, riportano con evidenza la possibilità di estensione di talune lavorazioni oltre le chilometriche di progetto (cfr. pag. 66 CTU);
g) la riserva n. 7, quantificata in € 13.986,35, ha natura incrementale della n. 4/SAL I.
Alla data di raggiungimento del S.A.L. n. 3 (11/10/12), infatti, risultavano già trascorsi dalla consegna dei lavori 486 giorni naturali e consecutivi, con un aumento di 91 giorni rispetto al termine negoziale originario. Durante tale lasso temporale l'appaltatore, a fronte di una riduzione di produttività per cause estranee al proprio operato, ha dovuto direttamente sopportare ulteriormente i costi per la sicurezza. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 7.161,63 (cfr. pag. 68 CTU);
h) la riserva n. 8, quantificata in € 10.722,75, ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri sostenuti dall'appaltatrice per effetto dell'incremento dei materiali conferiti in discarica rispetto alle pattuizioni negoziali originarie. Tale riserva è stata integralmente ritenuta fondata dal CTU (cfr. pag. 69 CTU); il totale delle riserve del III S.A.L. è, quindi, pari ad € 111.477,96 (€ 3.211,77 + € 83.628,34 +
€ 6.753,47 + € 7.161,63 + € 10.722,75);
4) in relazione al IV S.A.L.:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 maturati sugli importi oggetto delle riserve precedenti. Gli interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto della decurtazione delle riserve, in € 9.465,67, ma non possono essere riconosciuti per quanto già detto in relazione alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
pagina 10 di 13 b) la riserva n. 2, quantificata in € 122.941,14, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice per effetto della II sospensione totale dei lavori disposta illegittimamente dalla Direzione Lavori in data 11/10/12. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 76 CTU);
c) la riserva n. 3, quantificata in € 16.752,89, incrementale rispetto alla n. 4/I CP_2
afferisce la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per la sicurezza sostenuti dall'appaltatore, con particolare riferimento al periodo intercorrente dalla data di riferimento per l'emissione del III S.A.L. (11/10/12) fino al termine cronologico coincidente con la data di completamento dei lavori marginali (28/01/13). Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 5.192,02
(cfr. pag. 77 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 207.032,48, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore per effetto della illegittima protrazione del cantiere dalla data di ultimazione dei lavori (07/12/12) fino a tutto il termine di completamento effettivo delle lavorazioni marginali (28/01/13). Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 80 CTU);
e) la riserva n. 5, quantificata in € 1.143,91, ha ad oggetto la richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento delle somme di cui al certificato di pagamento n. 2 secondo i criteri e le modalità dell'art. 144, co. 2, d.P.R. n. 207/2010. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 82 CTU);
f) la riserva n. 6, quantificata in € 2.726,92, ha ad oggetto il ristoro derivante dal mancato utile realizzato dalla società attrice a causa dello stralcio di una parte degli interventi originariamente previsti, per cause indipendenti dall'operato dell'appaltatore. Tale riserva è stata ritenuta non fondata dal CTU in quanto il contratto di appalto stipulato in origine prevede che i lavori siano contabilizzati “a misura” e, pertanto, che vengano riconosciuti all'appaltatore gli importi relativi alle quantità effettivamente eseguite secondo i prezzi unitari offerti corrispondenti (cfr. pag. 82 CTU); il totale delle riserve del IV S.A.L. è, quindi, pari ad € 336.309,55 (€ 122.941,14 + € 5.192,02
+ € 207.032,48 + € 1.143,91);
5) Stato finale dei lavori:
a) la riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, maturati sugli importi oggetto delle riserve di cui ai precedenti pagina 11 di 13 S.A.L. Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU e rideterminati, per effetto delle decurtazioni di cui al IV S.A.L., in € 5.995,92, ma non possono essere riconosciuti per quanto già detto in relazione alla riserva n. 1 del II S.A.L.;
6) Collaudo:
a) la riserva n. 1, quantificata in € 8.402,22, ha ad oggetto le contestazioni delle detrazioni operate dal collaudatore sugli importi pattuiti. Tale riserva è stata integralmente riconosciuta dal CTU (cfr. pag. 88 CTU);
b) la riserva n. 2 ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02, maturati sugli importi oggetto delle riserve iscritte per il periodo successivo allo stato finale dei lavori. Tali interessi sono stati riconosciuti dal CTU
e rideterminati in € 187.094,05, ma non possono essere riconosciuti per tale importo, dovendo essere rideterminati alla luce della decurtazione degli interessi moratori fino allo stato finale dei lavori, per quanto già detto. Tali interessi moratori saranno liquidati alla fine direttamente sulla sorte capitale;
c) la riserva n. 3, quantificata in € 1.608,17, ha ad oggetto la richiesta degli interessi derivanti dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU nella misura di € 546,52 (cfr. pag. 90 CTU);
d) la riserva n. 4, quantificata in € 4.173,62, ha ad oggetto la richiesta di interessi per effetto del ritardo della stazione appaltante nel pagamento dell'incremento del costo dei materiali da costruzione, a far data dalla presentazione dell'offerta e fino all'epoca di fornitura e relativa contabilizzazione. Tale riserva è stata ritenuta parzialmente fondata dal CTU, nella misura di € 4.166,89 (cfr. pag. 91 CTU); il totale delle riserve del collaudo è, quindi, pari ad € 13.115,63 (€ 8.402,22 + € 546,52 + €
4.166,89).
In definitiva, le riserve ammissibili e fondate ammontano complessivamente ad € 825.228,70
(€ 358.472,60 + € 5.852,96 + € 111.477,96 + € 336.309,55 + € 13.115,63), da cui va decurtato l'importo di € 46.724,04 pacificamente già versato dalla convenuta, così pervenendosi ad un totale di € 778.504,66.
Al pagamento di tale somma va condannata l' in favore della CP_1 Parte_1
oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. con decorrenza dal 22/03/13 (data del conto finale) sull'importo di € 765.389,03 (già decurtato del predetto acconto di €
46.724,04) inerente alle riserve dei 4 S.A.L. e dal 17/11/15 (data del collaudo) sull'importo di
€ 13.115,63 inerente alle riserve sul collaudo, fino al soddisfo.
pagina 12 di 13 L'accoglimento parziale della domanda e la complessità tecnica delle questioni esaminate giustificano la compensazione per metà delle spese giudiziali e la condanna dell' al CP_1
pagamento della restante metà di tali spese, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della metà compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, dovendosi tener conto della sommatoria tra capitale ed interessi riconosciuti), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Anche le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 5702/16
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
778.504,66, oltre interessi moratori come indicato in motivazione;
2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della della restante metà delle spese, che sono liquidate per intero Parte_1 in € 1.800,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ermanno
Santoro. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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