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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 806/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Magliano di Tenna (FM) alla Via della
Libertà n. 19/B ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Mario Curzi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Emilio Faenza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellante e
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale incorporante di ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via Pasquinelli n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bigi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e
1 (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 16, terza chiamata, contumace in primo grado, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: leasing immobiliare – ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. – annullamento ex art. 1429 c.c. per errore essenziale, appello avverso la sentenza n. 141/2022 emessa in data
27/31.01.2022 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 141/2022 emessa in data 27/31.01.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di già poi incorporata da
[...] Controparte_2 Controparte_4
con l'intervento di quale dante causa Controparte_1 Controparte_3 della concedente convenuta, al fine di sentir dichiarare la nullità per violazione dell'art. 40
L. n. 47/1985 dell'atto di compravendita del 12.07.2007 riguardante il bene concesso in leasing con contratto in pari data, anch'esso da dichiararsi nullo poiché parzialmente affetto da abuso edilizio non sanabile, nonché al fine di sentir condannare la società di leasing convenuta, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli importi versati nell'ammontare di €.1.246.416,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla società utilizzatrice, rigettata dal giudicante la domanda di nullità del contratto di acquisto ex art. 1418 c.c., qualificato come secondario l'abuso riscontrato sul fabbricato, ritenuta accertata l'agibilità dell'immobile con conseguente sua commerciabilità, rigettata la domanda di annullamento per errore su qualità essenziale ex art. 1429 c.c. del contratto di leasing con annessa domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., omessa ogni decisione sulla domanda subordinata di dichiarare risolto il contratto di leasing per inadempimento della concedente, sulla domanda di risarcimento danni e su quella di compensazione delle somme indebite con quelle ancora dovute, ha rigettato tutte le domande, ha compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico dell'attore le spese di TU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma per avere erroneamente qualificato come secondario l'abuso riscontrato sul fabbricato, in quanto non si tratta di un'attività edificatoria in carenza di titolo o in sua totale difformità, né limitata ad un solo corpo di fabbrica, ma del
2 superamento dell'altezza consentita dalla vigente normativa presente sull'intero blocco B costituente la maggior parte del fabbricato e non sottoposto a demolizione, atteso che la demolizione della parte abusiva, da considerarsi essenziale, non può avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità, considerando altresì che la consistente modifica della volumetria costituisce un elemento preclusivo per la commerciabilità dell'immobile; la sentenza gravata è erronea anche per non aver accertato la mancata prova dell'agibilità dell'immobile incidente sulla sua incommerciabilità, nell'erroneo presupposto che l'immobile ne sarebbe da sempre provvisto, come sarebbe stato riscontrato dal TU e dalla corrispondenza con il Comune, avendo il giudicante omesso di considerare la mancanza di un collaudo strutturale dell'edificio, da ritenersi imprescindibile per il rilascio del certificato di agibilità; il giudicante erra anche nel ritenere che sia liberamente commerciabile un bene sul quale persista un abuso non sanabile, nel presupposto che la fiscalizzazione dell'abuso edilizio non comporti l'applicazione di sanzioni civilistiche ulteriori in termini di incommerciabilità, purché si menzionino gli estremi dei versamenti delle sanzioni applicate e dell'esistenza della difformità sia informato il compratore, non avendo considerato affatto l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il pagamento della sanzione pecuniaria impedisce che le opere abusive possano essere demolite, ma non ne rimuove il carattere antigiuridico, sicché l'edificio permane in una condizione di illiceità che, seppur “urbanisticamente tollerata”, non può dirsi equivalente allo status posseduto da un immobile oggetto di sanatoria;
il Tribunale non ha adeguatamente valutato la natura di leasing traslativo e ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per art. 1429 c.c. per errore essenziale invocata dalla società utilizzatrice unitamente alla richiesta di restituzione dei canoni indebiti versati, avendo proprio l'utilizzatore scelto ed indicato alla società di leasing il bene da acquistare, che ha peraltro dichiarato di trovare di suo gradimento;
l'appellante ha, inoltre, riproposto le domande -assorbite e implicitamente non accolte in primo grado- di risoluzione per inadempimento della concedente e di risarcimento del danno che prescinde dalla commerciabilità o meno dell'immobile abusivo qualora si volesse ritenere possibile il riscatto del bene in favore dell'utilizzatore.
Si è regolarmente costituita in giudizio incorporante di Controparte_1 CP_2
preliminarmente rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto inidonea a
[...] soddisfare il requisito richiesto dall'art. 348 bis c.p.c., nonché il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnativa dello specifico capo che ha rigettato la domanda di nullità, contestando in modo specifico l'avverso gravame nel merito, evidenziando come le parziali difformità riscontrate quanto all'altezza del fabbricato, di poco superiore a quella
3 prevista nel progetto oggetto di concessione edilizia, non ha pregiudicato ma, anzi, ha agevolato il godimento del bene, consentendo l'altezza superiore l'utilizzo di una serie di macchinari e volumetrie necessarie per la lavorazione delle pelli, inoltre l'immobile è stato sempre provvisto di agibilità ed ha costituito di oggetto di atti di vendita, di concessione in godimento a terzi e di verifica amministrativa, peraltro insindacabile in tale sede, atteso che i vizi sanabili sono stati tutti sanati anche con la collaborazione della società concedente e quello residuo, relativo al corpo “B”, non ha comportato effetti negativi in termini di circolabilità e di riduzione del valore di mercato, come anche accertato dal TU, tanto che ne è stata consentita la conservazione ed è stato dichiarato perfettamente commercializzabile;
considerata la sola parziale difformità del permesso di costruire, correttamente il giudicante ha qualificato l'abuso come di tipo “secondario”, rigettando anche la richiesta di annullabilità, in quanto la sostituzione della prevista demolizione con l'applicazione di una sanzione pecuniaria rientra nella tollerabilità dell'abuso consentita dalla legge quando autorizza una tale valutazione da parte della P.A.; la società appellante, inoltre, era ben consapevole della normale utilizzabilità del bene, avendo dapprima manifestato l'intenzione di proseguire nel rapporto di leasing e, successivamente, per aver proposto il riscatto anticipato, seppur ad un prezzo irrisorio;
correttamente il primo giudice ha omesso di provvedere su-lla richiesta di risoluzione contrattuale, non sussistendo le difformità riscontrate e l'asserita riduzione di valore del bene e, conseguentemente, alcun inadempimento imputabile alla società concedente.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Va, altresì, rilevato l'intervenuto giudicato per mancata specifica impugnativa della sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di nullità dell'atto di acquisto dell'immobile in data 12.07.2017 e, conseguentemente, della domanda di nullità dell'atto di concessione in locazione finanziaria stipulato in pari data in relazione al suddetto immobile, in considerazione del collegamento negoziale riconosciuto dal giudice di prime cure su apposita richiesta della utilizzatrice.
4 Può, quindi, passarsi al vaglio dei motivi di doglianza contenuti nell'atto di appello che, in considerazione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, attenendo al grado di abusivismo dell'immobile, che il primo giudice ha erroneamente catalogato come “secondario” senza considerarne l'incidenza sulla commerciabilità del bene che, comunque, sarebbe stato privato delle sue qualità essenziali tanto da indurre in errore la utilizzatrice in sede di stipula del negozio;
ed inoltre, il perfezionamento della procedura di fiscalizzazione mediante il pagamento finale delle sanzioni avrebbe solo impedito la demolizione della parte abusiva ma non avrebbe rimosso la condizione di illiceità, in mancanza di una intervenuta sanatoria.
Le suesposte censure non colgono nel segno.
Osserva il Collegio come dalla ricostruzione degli accadimenti in fatto riportata nell'atto di citazione in primo grado (cfr. pagg. 5-6) possa innanzitutto desumersi il superamento della questione della commerciabilità del bene successivamente alla conclusione della procedura di fiscalizzazione incardinata da che una volta acquisita la valutazione Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 20.09.2014 domanda di permesso in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 per la porzione di edificio abusivo non sanabile realizzato in difformità della concessione edilizia del 20.07.2002.
Il Comune, con Determina del 9.05.2015, ha provveduto al suo accoglimento limitatamente ai corpi di fabbrica dell'opificio identificati come blocchi “A” e “C”, non essendo invece sanabili le difformità inerenti il blocco “B” del fabbricato, in quanto superano l'altezza consentita dalla vigente normativa, pertanto, ha irrogato le sanzioni di cui agli artt. 34 e 36 del d.p.r. n. 380/2001 e, all'esito del pagamento eseguito da
, ha rilasciato relativo permesso in sanatoria in data 12.10.2016: il citato CP_4 corpo “B” non è stato, quindi, sottoposto a demolizione solo in quanto risulta certificato che la demolizione della parte abusiva non sarebbe potuta avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità.
Conformemente, il TU incaricato ha affermato che quanto al corpo “B” la procedura della fiscalizzazione dell'abuso “sebbene non costituisca sanatoria, consente la sua conservazione, supportata dalla perizia giurata agli atti”, non essendo tale abusivismo suscettibile di essere oggetto di sanatoria in mancanza dei rispettivi presupposti formali e sostanziali emersi in sede peritale, neppure con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sulla scorta della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” che è, invece, applicabile a quelle opere che, pur in contrasto con le norme e le prescrizioni vigenti all'epoca della loro
5 esecuzione risultino tuttavia - a seguito del mutato quadro normativo - conformi a quelle in vigore al momento della decisione.
Rileva, inoltre, il TU che risultano ancora in essere entrambe le agibilità rilasciate per l'intero complesso edilizio, rispettivamente nel 2002 ex art. 4 D.P.R. n. 425/94 e nel 2008 ex art. 24 D.P.R. n. 380/01 (cfr. pag. 59 TU).
Il TU ha, infine, accertato la commerciabilità del bene che “a seguito della fiscalizzazione dell'abuso presente nel corpo B … può essere oggetto di compravendita co.
1 e 2 art. 46 D.P.R. 380/01, previa citazione degli atti che lo legittimano e informazione dell'acquirente sui fatti (art. 1490 c.c.)”: cfr. pag. 60 TU.
Dall'accertata permanenza dell'agibilità consegue, altresì, l'irrilevanza di un collaudo strutturale dell'edificio, a giudizio di parte appellante necessario per il rilascio del relativo certificato di agibilità, che peraltro è stata accertata in periodi diversi, nel 2002 e nel 2008, dal competente Ufficio comunale, le cui determinazioni n tale sede sono da ritenersi insindacabili, come anche correttamente rilevato dal giudice di prime cure con motivazione convincente e condivisibile: “nessun dubbio può porsi in merito all'agibilità di cui
l'immobile è da sempre provvisto – avendo formato oggetto di atti di vendita, di concessione in godimento a terzi da parte dello stesso odierno attore e di recente verifica amministrativa – non essendo questa la sede per poter discutere della validità degli atti posti a base del relativo provvedimento amministrativo” (cfr. sent. pag. 12).
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, la correttezza della decisione risulta anche nella parte in cui ha escluso che l'abuso de quo sia di carattere primario, che si verifica nella diversa ipotesi, che esula dal caso concreto, di immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, risultando presenti in atti numerose pratiche di concessione edilizia relative al complesso edificatorio ed oggetto di accesso agli atti da parte del TU (cfr. pag. 6 elaborato peritale); trattasi, invece, di abuso di tipo secondario, che si verifica quando un intervento, pur se contemplato dal titolo autorizzativo, è realizzato secondo modalità diverse da quelle previste nel permesso di costruire e, in questi casi, le modifiche incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e non coinvolgono le strutture essenziali dell'opera, è prevista la demolizione, ma se questa non può avvenire senza danneggiare le parti realizzate legittimamente, può essere applicata una multa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1484/2017).
Ad ogni buon conto, a seguito della mancata impugnativa del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di nullità dell'intero complesso negoziale, nonché alla luce del rilevato giudicato, i motivi di gravame oggetto di decisione si riducono alla residuale
6 azione della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. conseguente alla richiesta di annullamento del contratto per errore su qualità essenziale ex art. 1429 c.c., oggetto del terzo motivo di gravame.
La difesa appellante, in particolare, critica la sentenza nella parte in cui, sulle erronee premesse dell'abuso secondario e della commerciabilità dell'immobile abusivo, ha rigettato la domanda ritenendo inapplicabile la disciplina dell'errore ex art. 1429 c.c. per avere l'utilizzatore autonomamente scelto e indicato il bene da acquistare, senza che il concedente abbia svolto alcuna attività, neppure di mera informazione, né avendo il giudicante considerato che la concedente aveva comunque l'onere di rispetto degli obblighi contrattuali, dei principi e delle norme dell'ordinamento, in particolare di quelle urbanistiche e che l'errore in questione non ricade sulla scelta del bene, ma su una qualità del bene oggettivamente essenziale, ossia sulla conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica, essendo parte concedente incorsa nella consegna di aliud pro alio, sia per l'assenza della licenza di agibilità sia per le difformità urbanistiche non sanabili.
La doglianza è infondata.
Ferme restando le corrette e condivisibili argomentazioni del giudice di prime cure in merito alla scelta dell'immobile da far acquistare alla società di leasing concedente, avvenuta esclusivamente ad opera della società utilizzatrice, che l'ha ritenuto di suo gradimento (cfr. lett. E delle premesse del contratto di leasing: “il Cliente dichiara di ben conoscere l'immobile che verrà realizzato in ogni sua 24 caratteristica e di giudicarlo sotto ogni profilo rispondente alle proprie esigenze e del tutto consono all'attività che vi andrà a svolgere per tutta la durata del contratto”), reputa questa Corte territoriale che in considerazione dell'accertato rilascio delle agibilità per l'intero fabbricato, quindi anche per il corpo di fabbrica “B”, nel caso di specie non ricorra l'ipotesi di una consegna di aliud pro alio, da valutarsi alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che la differenzia dalla mancanza di qualità, disciplinata dall'art. 1497 c.c. a tenore del quale, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, mentre l'aliud pro alio gli attribuisce la facoltà di agire con l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., qualora la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, individualità, consistenza e destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella
7 acquistata, ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, come appunto nel caso in cui l'immobile alienato ad uso abitativo sia scevro del certificato di abitabilità, come specificamente affermato dalla Suprema Corte nell'elencazione della casistica ricorrente in materia (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza
5 febbraio 2016 n. 2313; Corte Cass. 16 giugno 2008 n. 16216; Corte Cass. 15 febbraio
2008 n. 3851).
Neppure è condivisibile l'assunto appellante secondo cui il valore dell'immobile, a causa delle difformità urbanistiche non sanabili, sia di gran lunga inferiore a quello tenuto in riferimento dall'utilizzatore al momento della stipula del contratto di leasing, avendo sul punto il TU chiaramente affermato che, in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell'immobile, il volume sarebbe quello al netto della porzione che ha usufruito della fiscalizzazione e la superficie ricostruita sarebbe la medesima e che “Essendo il valore di mercato espresso in Euro/mq, cioè riferito alla superficie, il volume eccedente non influisce sulla determinazione del prezzo di mercato. L'appetibilità del bene farà parte poi della contrattazione del prezzo come in qualsiasi compravendita immobiliare” (cfr. pag. 60
TU).
L'errore nella sua essenzialità, argomentando dall'art. 1429 c.c., non è ravvisabile neppure se si consideri il tenore di quanto prescritto sia all'art. 3.2, che richiede da parte dell'utilizzatore un dovere di controllo, al momento della consegna, della “esatta rispondenza di tutte le parti, impianti, pertinenze ed accessori dell'immobile medesimo a quanto dal Cliente stesso già dichiarato alla Concedente, nonché la loro piena regolarità per l'uso cui l'immobile è destinato”, sia all'art. 4.1, che, erigendo a presupposto anche la perfetta conoscenza della consistenza dell'immobile scelto dall'utilizzatore per l'acquisto e già dichiarato di suo pieno gradimento, impone a quest'ultimo “di esonerare la concedente stessa da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità della posizione legale ed amministrativa, alla rispondenza tecnica e ad eventuali difetti e vizi anche occulti o sopravvenuti dell'immobile medesimo”,
Ebbene, l'obbligo per la utilizzatrice di attivarsi per avere il godimento di un immobile strumentale all'uso commerciale che ne avrebbe fatto e che comunque ha utilizzato nonostante la lamentata difformità di volumetria, nonché di manlevare la concedente da responsabilità anche sotto il profilo della “regolarità della posizione legale ed amministrativa”, è così ribadito nelle varie clausole del contratto, che esclude ogni mancanza di conoscenza, da parte dell'utilizzatore, in ordine alle sue qualità essenziali, comprese quelle di tipo urbanistiche oggetto di doglianza nell'odierno processo: l'assunto
8 è, peraltro, in linea con la realizzazione dello schema tipico del contratto di leasing, come evidenziato in sentenza alla luce della pronuncia a SSUU n. 19875/2015, ivi pure richiamata, “cioè di far gravare sulla concedente il solo rischio finanziario dell'operazione
e trasferendo all'utilizzatore i restanti rischi”, facendone discendere anche l'impossibilità per l'utilizzatore di far valere l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente.
Emerge, inoltre, dalla documentazione in atti come la utilizzatrice, nonostante le parziali difformità rilevate nel 2011 non suscettibili di sanatoria ma che comunque non hanno inciso sul gradimento del bene nel suo complesso (è, anzi, risultato che l'altezza fuori norma sarebbe stata addirittura sfruttata per l'utilizzo degli specifici macchinari utilizzati nella lavorazione del pellame), nel novembre del 2015 abbia proposto alla concedente “di proseguire il rapporto di leasing, offrendosi di pagare le sanzioni comminate dalle
Autorità nei confronti della proprietaria , nonché “persino il riscatto Controparte_4 anticipato del bene”, a riprova della effettiva conoscenza delle qualità del bene oggetto di leasing e della piena idoneità dello stesso per lo svolgimento dell'attività d'impresa, come efficacemente rilevato dalla difesa di parte appellata (cfr. pag. 28 comparsa di costituzione e risposta dell'appellata in data 28.03.2023).
Al lume delle suesposte considerazioni, anche l'esaminata domanda di annullamento ex art. 1429 c.c. non può essere accolta e pertanto la Corte, ritenuto assorbito ogni altro motivo non esaminato dal giudice di primo grado in quanto implicitamente rigettato, respinto altresì ogni mezzo istruttorio richiesto dall'appellante in quanto ininfluente ai fini del decidere, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 141/2022 emessa in data 27/31.01.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
9 - Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.8.470 (di cui €.
2.518 per studio controversia, €.
1.665 per fase introduttiva ed €.
4.287 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 806/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Magliano di Tenna (FM) alla Via della
Libertà n. 19/B ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Mario Curzi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Emilio Faenza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellante e
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale incorporante di ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via Pasquinelli n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bigi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e
1 (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 16, terza chiamata, contumace in primo grado, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: leasing immobiliare – ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. – annullamento ex art. 1429 c.c. per errore essenziale, appello avverso la sentenza n. 141/2022 emessa in data
27/31.01.2022 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 141/2022 emessa in data 27/31.01.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di già poi incorporata da
[...] Controparte_2 Controparte_4
con l'intervento di quale dante causa Controparte_1 Controparte_3 della concedente convenuta, al fine di sentir dichiarare la nullità per violazione dell'art. 40
L. n. 47/1985 dell'atto di compravendita del 12.07.2007 riguardante il bene concesso in leasing con contratto in pari data, anch'esso da dichiararsi nullo poiché parzialmente affetto da abuso edilizio non sanabile, nonché al fine di sentir condannare la società di leasing convenuta, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli importi versati nell'ammontare di €.1.246.416,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla società utilizzatrice, rigettata dal giudicante la domanda di nullità del contratto di acquisto ex art. 1418 c.c., qualificato come secondario l'abuso riscontrato sul fabbricato, ritenuta accertata l'agibilità dell'immobile con conseguente sua commerciabilità, rigettata la domanda di annullamento per errore su qualità essenziale ex art. 1429 c.c. del contratto di leasing con annessa domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., omessa ogni decisione sulla domanda subordinata di dichiarare risolto il contratto di leasing per inadempimento della concedente, sulla domanda di risarcimento danni e su quella di compensazione delle somme indebite con quelle ancora dovute, ha rigettato tutte le domande, ha compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico dell'attore le spese di TU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma per avere erroneamente qualificato come secondario l'abuso riscontrato sul fabbricato, in quanto non si tratta di un'attività edificatoria in carenza di titolo o in sua totale difformità, né limitata ad un solo corpo di fabbrica, ma del
2 superamento dell'altezza consentita dalla vigente normativa presente sull'intero blocco B costituente la maggior parte del fabbricato e non sottoposto a demolizione, atteso che la demolizione della parte abusiva, da considerarsi essenziale, non può avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità, considerando altresì che la consistente modifica della volumetria costituisce un elemento preclusivo per la commerciabilità dell'immobile; la sentenza gravata è erronea anche per non aver accertato la mancata prova dell'agibilità dell'immobile incidente sulla sua incommerciabilità, nell'erroneo presupposto che l'immobile ne sarebbe da sempre provvisto, come sarebbe stato riscontrato dal TU e dalla corrispondenza con il Comune, avendo il giudicante omesso di considerare la mancanza di un collaudo strutturale dell'edificio, da ritenersi imprescindibile per il rilascio del certificato di agibilità; il giudicante erra anche nel ritenere che sia liberamente commerciabile un bene sul quale persista un abuso non sanabile, nel presupposto che la fiscalizzazione dell'abuso edilizio non comporti l'applicazione di sanzioni civilistiche ulteriori in termini di incommerciabilità, purché si menzionino gli estremi dei versamenti delle sanzioni applicate e dell'esistenza della difformità sia informato il compratore, non avendo considerato affatto l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il pagamento della sanzione pecuniaria impedisce che le opere abusive possano essere demolite, ma non ne rimuove il carattere antigiuridico, sicché l'edificio permane in una condizione di illiceità che, seppur “urbanisticamente tollerata”, non può dirsi equivalente allo status posseduto da un immobile oggetto di sanatoria;
il Tribunale non ha adeguatamente valutato la natura di leasing traslativo e ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per art. 1429 c.c. per errore essenziale invocata dalla società utilizzatrice unitamente alla richiesta di restituzione dei canoni indebiti versati, avendo proprio l'utilizzatore scelto ed indicato alla società di leasing il bene da acquistare, che ha peraltro dichiarato di trovare di suo gradimento;
l'appellante ha, inoltre, riproposto le domande -assorbite e implicitamente non accolte in primo grado- di risoluzione per inadempimento della concedente e di risarcimento del danno che prescinde dalla commerciabilità o meno dell'immobile abusivo qualora si volesse ritenere possibile il riscatto del bene in favore dell'utilizzatore.
Si è regolarmente costituita in giudizio incorporante di Controparte_1 CP_2
preliminarmente rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto inidonea a
[...] soddisfare il requisito richiesto dall'art. 348 bis c.p.c., nonché il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnativa dello specifico capo che ha rigettato la domanda di nullità, contestando in modo specifico l'avverso gravame nel merito, evidenziando come le parziali difformità riscontrate quanto all'altezza del fabbricato, di poco superiore a quella
3 prevista nel progetto oggetto di concessione edilizia, non ha pregiudicato ma, anzi, ha agevolato il godimento del bene, consentendo l'altezza superiore l'utilizzo di una serie di macchinari e volumetrie necessarie per la lavorazione delle pelli, inoltre l'immobile è stato sempre provvisto di agibilità ed ha costituito di oggetto di atti di vendita, di concessione in godimento a terzi e di verifica amministrativa, peraltro insindacabile in tale sede, atteso che i vizi sanabili sono stati tutti sanati anche con la collaborazione della società concedente e quello residuo, relativo al corpo “B”, non ha comportato effetti negativi in termini di circolabilità e di riduzione del valore di mercato, come anche accertato dal TU, tanto che ne è stata consentita la conservazione ed è stato dichiarato perfettamente commercializzabile;
considerata la sola parziale difformità del permesso di costruire, correttamente il giudicante ha qualificato l'abuso come di tipo “secondario”, rigettando anche la richiesta di annullabilità, in quanto la sostituzione della prevista demolizione con l'applicazione di una sanzione pecuniaria rientra nella tollerabilità dell'abuso consentita dalla legge quando autorizza una tale valutazione da parte della P.A.; la società appellante, inoltre, era ben consapevole della normale utilizzabilità del bene, avendo dapprima manifestato l'intenzione di proseguire nel rapporto di leasing e, successivamente, per aver proposto il riscatto anticipato, seppur ad un prezzo irrisorio;
correttamente il primo giudice ha omesso di provvedere su-lla richiesta di risoluzione contrattuale, non sussistendo le difformità riscontrate e l'asserita riduzione di valore del bene e, conseguentemente, alcun inadempimento imputabile alla società concedente.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Va, altresì, rilevato l'intervenuto giudicato per mancata specifica impugnativa della sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di nullità dell'atto di acquisto dell'immobile in data 12.07.2017 e, conseguentemente, della domanda di nullità dell'atto di concessione in locazione finanziaria stipulato in pari data in relazione al suddetto immobile, in considerazione del collegamento negoziale riconosciuto dal giudice di prime cure su apposita richiesta della utilizzatrice.
4 Può, quindi, passarsi al vaglio dei motivi di doglianza contenuti nell'atto di appello che, in considerazione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, attenendo al grado di abusivismo dell'immobile, che il primo giudice ha erroneamente catalogato come “secondario” senza considerarne l'incidenza sulla commerciabilità del bene che, comunque, sarebbe stato privato delle sue qualità essenziali tanto da indurre in errore la utilizzatrice in sede di stipula del negozio;
ed inoltre, il perfezionamento della procedura di fiscalizzazione mediante il pagamento finale delle sanzioni avrebbe solo impedito la demolizione della parte abusiva ma non avrebbe rimosso la condizione di illiceità, in mancanza di una intervenuta sanatoria.
Le suesposte censure non colgono nel segno.
Osserva il Collegio come dalla ricostruzione degli accadimenti in fatto riportata nell'atto di citazione in primo grado (cfr. pagg. 5-6) possa innanzitutto desumersi il superamento della questione della commerciabilità del bene successivamente alla conclusione della procedura di fiscalizzazione incardinata da che una volta acquisita la valutazione Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 20.09.2014 domanda di permesso in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 per la porzione di edificio abusivo non sanabile realizzato in difformità della concessione edilizia del 20.07.2002.
Il Comune, con Determina del 9.05.2015, ha provveduto al suo accoglimento limitatamente ai corpi di fabbrica dell'opificio identificati come blocchi “A” e “C”, non essendo invece sanabili le difformità inerenti il blocco “B” del fabbricato, in quanto superano l'altezza consentita dalla vigente normativa, pertanto, ha irrogato le sanzioni di cui agli artt. 34 e 36 del d.p.r. n. 380/2001 e, all'esito del pagamento eseguito da
, ha rilasciato relativo permesso in sanatoria in data 12.10.2016: il citato CP_4 corpo “B” non è stato, quindi, sottoposto a demolizione solo in quanto risulta certificato che la demolizione della parte abusiva non sarebbe potuta avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità.
Conformemente, il TU incaricato ha affermato che quanto al corpo “B” la procedura della fiscalizzazione dell'abuso “sebbene non costituisca sanatoria, consente la sua conservazione, supportata dalla perizia giurata agli atti”, non essendo tale abusivismo suscettibile di essere oggetto di sanatoria in mancanza dei rispettivi presupposti formali e sostanziali emersi in sede peritale, neppure con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sulla scorta della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” che è, invece, applicabile a quelle opere che, pur in contrasto con le norme e le prescrizioni vigenti all'epoca della loro
5 esecuzione risultino tuttavia - a seguito del mutato quadro normativo - conformi a quelle in vigore al momento della decisione.
Rileva, inoltre, il TU che risultano ancora in essere entrambe le agibilità rilasciate per l'intero complesso edilizio, rispettivamente nel 2002 ex art. 4 D.P.R. n. 425/94 e nel 2008 ex art. 24 D.P.R. n. 380/01 (cfr. pag. 59 TU).
Il TU ha, infine, accertato la commerciabilità del bene che “a seguito della fiscalizzazione dell'abuso presente nel corpo B … può essere oggetto di compravendita co.
1 e 2 art. 46 D.P.R. 380/01, previa citazione degli atti che lo legittimano e informazione dell'acquirente sui fatti (art. 1490 c.c.)”: cfr. pag. 60 TU.
Dall'accertata permanenza dell'agibilità consegue, altresì, l'irrilevanza di un collaudo strutturale dell'edificio, a giudizio di parte appellante necessario per il rilascio del relativo certificato di agibilità, che peraltro è stata accertata in periodi diversi, nel 2002 e nel 2008, dal competente Ufficio comunale, le cui determinazioni n tale sede sono da ritenersi insindacabili, come anche correttamente rilevato dal giudice di prime cure con motivazione convincente e condivisibile: “nessun dubbio può porsi in merito all'agibilità di cui
l'immobile è da sempre provvisto – avendo formato oggetto di atti di vendita, di concessione in godimento a terzi da parte dello stesso odierno attore e di recente verifica amministrativa – non essendo questa la sede per poter discutere della validità degli atti posti a base del relativo provvedimento amministrativo” (cfr. sent. pag. 12).
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, la correttezza della decisione risulta anche nella parte in cui ha escluso che l'abuso de quo sia di carattere primario, che si verifica nella diversa ipotesi, che esula dal caso concreto, di immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, risultando presenti in atti numerose pratiche di concessione edilizia relative al complesso edificatorio ed oggetto di accesso agli atti da parte del TU (cfr. pag. 6 elaborato peritale); trattasi, invece, di abuso di tipo secondario, che si verifica quando un intervento, pur se contemplato dal titolo autorizzativo, è realizzato secondo modalità diverse da quelle previste nel permesso di costruire e, in questi casi, le modifiche incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e non coinvolgono le strutture essenziali dell'opera, è prevista la demolizione, ma se questa non può avvenire senza danneggiare le parti realizzate legittimamente, può essere applicata una multa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1484/2017).
Ad ogni buon conto, a seguito della mancata impugnativa del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di nullità dell'intero complesso negoziale, nonché alla luce del rilevato giudicato, i motivi di gravame oggetto di decisione si riducono alla residuale
6 azione della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. conseguente alla richiesta di annullamento del contratto per errore su qualità essenziale ex art. 1429 c.c., oggetto del terzo motivo di gravame.
La difesa appellante, in particolare, critica la sentenza nella parte in cui, sulle erronee premesse dell'abuso secondario e della commerciabilità dell'immobile abusivo, ha rigettato la domanda ritenendo inapplicabile la disciplina dell'errore ex art. 1429 c.c. per avere l'utilizzatore autonomamente scelto e indicato il bene da acquistare, senza che il concedente abbia svolto alcuna attività, neppure di mera informazione, né avendo il giudicante considerato che la concedente aveva comunque l'onere di rispetto degli obblighi contrattuali, dei principi e delle norme dell'ordinamento, in particolare di quelle urbanistiche e che l'errore in questione non ricade sulla scelta del bene, ma su una qualità del bene oggettivamente essenziale, ossia sulla conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica, essendo parte concedente incorsa nella consegna di aliud pro alio, sia per l'assenza della licenza di agibilità sia per le difformità urbanistiche non sanabili.
La doglianza è infondata.
Ferme restando le corrette e condivisibili argomentazioni del giudice di prime cure in merito alla scelta dell'immobile da far acquistare alla società di leasing concedente, avvenuta esclusivamente ad opera della società utilizzatrice, che l'ha ritenuto di suo gradimento (cfr. lett. E delle premesse del contratto di leasing: “il Cliente dichiara di ben conoscere l'immobile che verrà realizzato in ogni sua 24 caratteristica e di giudicarlo sotto ogni profilo rispondente alle proprie esigenze e del tutto consono all'attività che vi andrà a svolgere per tutta la durata del contratto”), reputa questa Corte territoriale che in considerazione dell'accertato rilascio delle agibilità per l'intero fabbricato, quindi anche per il corpo di fabbrica “B”, nel caso di specie non ricorra l'ipotesi di una consegna di aliud pro alio, da valutarsi alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che la differenzia dalla mancanza di qualità, disciplinata dall'art. 1497 c.c. a tenore del quale, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, mentre l'aliud pro alio gli attribuisce la facoltà di agire con l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., qualora la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, individualità, consistenza e destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella
7 acquistata, ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, come appunto nel caso in cui l'immobile alienato ad uso abitativo sia scevro del certificato di abitabilità, come specificamente affermato dalla Suprema Corte nell'elencazione della casistica ricorrente in materia (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza
5 febbraio 2016 n. 2313; Corte Cass. 16 giugno 2008 n. 16216; Corte Cass. 15 febbraio
2008 n. 3851).
Neppure è condivisibile l'assunto appellante secondo cui il valore dell'immobile, a causa delle difformità urbanistiche non sanabili, sia di gran lunga inferiore a quello tenuto in riferimento dall'utilizzatore al momento della stipula del contratto di leasing, avendo sul punto il TU chiaramente affermato che, in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell'immobile, il volume sarebbe quello al netto della porzione che ha usufruito della fiscalizzazione e la superficie ricostruita sarebbe la medesima e che “Essendo il valore di mercato espresso in Euro/mq, cioè riferito alla superficie, il volume eccedente non influisce sulla determinazione del prezzo di mercato. L'appetibilità del bene farà parte poi della contrattazione del prezzo come in qualsiasi compravendita immobiliare” (cfr. pag. 60
TU).
L'errore nella sua essenzialità, argomentando dall'art. 1429 c.c., non è ravvisabile neppure se si consideri il tenore di quanto prescritto sia all'art. 3.2, che richiede da parte dell'utilizzatore un dovere di controllo, al momento della consegna, della “esatta rispondenza di tutte le parti, impianti, pertinenze ed accessori dell'immobile medesimo a quanto dal Cliente stesso già dichiarato alla Concedente, nonché la loro piena regolarità per l'uso cui l'immobile è destinato”, sia all'art. 4.1, che, erigendo a presupposto anche la perfetta conoscenza della consistenza dell'immobile scelto dall'utilizzatore per l'acquisto e già dichiarato di suo pieno gradimento, impone a quest'ultimo “di esonerare la concedente stessa da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità della posizione legale ed amministrativa, alla rispondenza tecnica e ad eventuali difetti e vizi anche occulti o sopravvenuti dell'immobile medesimo”,
Ebbene, l'obbligo per la utilizzatrice di attivarsi per avere il godimento di un immobile strumentale all'uso commerciale che ne avrebbe fatto e che comunque ha utilizzato nonostante la lamentata difformità di volumetria, nonché di manlevare la concedente da responsabilità anche sotto il profilo della “regolarità della posizione legale ed amministrativa”, è così ribadito nelle varie clausole del contratto, che esclude ogni mancanza di conoscenza, da parte dell'utilizzatore, in ordine alle sue qualità essenziali, comprese quelle di tipo urbanistiche oggetto di doglianza nell'odierno processo: l'assunto
8 è, peraltro, in linea con la realizzazione dello schema tipico del contratto di leasing, come evidenziato in sentenza alla luce della pronuncia a SSUU n. 19875/2015, ivi pure richiamata, “cioè di far gravare sulla concedente il solo rischio finanziario dell'operazione
e trasferendo all'utilizzatore i restanti rischi”, facendone discendere anche l'impossibilità per l'utilizzatore di far valere l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente.
Emerge, inoltre, dalla documentazione in atti come la utilizzatrice, nonostante le parziali difformità rilevate nel 2011 non suscettibili di sanatoria ma che comunque non hanno inciso sul gradimento del bene nel suo complesso (è, anzi, risultato che l'altezza fuori norma sarebbe stata addirittura sfruttata per l'utilizzo degli specifici macchinari utilizzati nella lavorazione del pellame), nel novembre del 2015 abbia proposto alla concedente “di proseguire il rapporto di leasing, offrendosi di pagare le sanzioni comminate dalle
Autorità nei confronti della proprietaria , nonché “persino il riscatto Controparte_4 anticipato del bene”, a riprova della effettiva conoscenza delle qualità del bene oggetto di leasing e della piena idoneità dello stesso per lo svolgimento dell'attività d'impresa, come efficacemente rilevato dalla difesa di parte appellata (cfr. pag. 28 comparsa di costituzione e risposta dell'appellata in data 28.03.2023).
Al lume delle suesposte considerazioni, anche l'esaminata domanda di annullamento ex art. 1429 c.c. non può essere accolta e pertanto la Corte, ritenuto assorbito ogni altro motivo non esaminato dal giudice di primo grado in quanto implicitamente rigettato, respinto altresì ogni mezzo istruttorio richiesto dall'appellante in quanto ininfluente ai fini del decidere, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 141/2022 emessa in data 27/31.01.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
9 - Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.8.470 (di cui €.
2.518 per studio controversia, €.
1.665 per fase introduttiva ed €.
4.287 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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