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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3517/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3517/2019 R.G.
TRA
p.i. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, e giusta delibera P.IVA_1
n. 493 del 17.5.2019, dall'avv.to Riccardo Garofalo, c.f. , presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia in al Corso Umberto I n. 7 Pt_1
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura a Controparte_1 C.F._2 margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Gennaro Dario Esposito, c.f.
, e Ugo Sebastiano, c.f. , presso il cui studio C.F._3 C.F._4 elettivamente domicilia in alla Piazza D'Annunzio n. 15 Pt_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3939/2019, pubblicata l'11.04.2019.
Conclusioni per l'appellante in accoglimento dell'appello proposto, Parte_2 dichiarare l'assenza di responsabilità dell'appellante e del Controparte_2 personale medico, e in subordine, ridurre il risarcimento liquidato all'esito del giudizio di primo grado e/o eliminare le voci di danno riconosciute dal primo giudice, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello e confermare la sentenza Controparte_1
impugnata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 § 1. convenne, dinanzi al Tribunale di Napoli, l' Controparte_1 [...]
ed espose che: a) in data 29.06.2011 veniva ricoverato presso la Parte_1
divisione di chirurgia generale della struttura convenuta ove, all'esito di controlli clinico-strumentali, era rilevata la presenza di una neoformazione proliferativa a carico del colon destro;
b) il 7.07.2011 si sottoponeva, presso la medesima struttura, a un intervento di laparotomia esplorativa, all'esito del quale veniva dimesso con la diagnosi di “neoformazione colon dx-displasia epiteliale di grado moderato”; c) nuovamente ricoverato presso l' rifiutava di sottoporsi Parte_2 all'ulteriore procedura di colonscopia indicata dai sanitari, firmando le dimissioni volontarie;
d) quindi, ricoverato presso il Nuovo Ospedale S. Agostino Estense di Modena, si sottoponeva a colonscopia con intervento in endoscopia, che evidenziava una “vasta lesione non polipoide del colon ascendente”, con referto istologico di “adenoma tabulo-villoso con displasia di alto grado”; e) all'esito di un percorso clinico segnato da diverse recidive della formazione adenomatosa sulla pregressa cicatrice, tutte trattate in via endoscopica, in data 11.5.2012 riceveva presso l'Ospedale
Cardarelli di la diagnosi di “laparocele mediano ed ernia inguinale sx”, e, in data 6.12.2012, Pt_1
si ricoverava nuovamente presso il Nuovo Ospedale S. Agostino Estense di Modena, dove effettuava l'intervento chirurgico di alloplastica del laparocele, con utilizzo di protesi peritoneale;
f) recidivata la condizione, subiva ulteriori interventi chirurgici di correzione del laparocele e di plastica addominale con rete, presso l' g) a causa della travagliata Controparte_3 vicenda clinica, il iniziava a effettuare controlli periodici presso l' CP_1 Parte_3
con diagnosi di “depressione endoreattiva di grado severo” e conseguente terapia
[...]
farmacologica.
§ 1.1. Tanto premesso, l'attore lamentò la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell' Pt_2 convenuta in relazione all'intervento di laparotomia esplorativa effettuato il 7.07.2011, con riferimento sia alle modalità di esecuzione della manovra chirurgica, sia alla scelta terapeutica operata dai sanitari.
In particolare, l'istante evidenziò che l'intervento, inutilmente invasivo e non risolutivo, poteva essere normalmente effettuato in endoscopia, come successivamente avvenuto presso la struttura modenese, così evitando il danno cicatriziale e la conseguente insorgenza del laparocele, che aveva comportato la necessità di ricorrere a due ulteriori procedure operatorie. Eccepì, inoltre, che con una corretta tecnica chirurgica si sarebbe potuto evitare il trauma psichico derivante dall'alternanza delle diagnosi e dalle operazioni di correzione resesi necessarie.
Dunque, così qualificato l'inadempimento dei sanitari, concluse chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro, ivi inclusi il danno emergente connesso alle spese mediche sostenute e da sostenere, anche collaterali alle degenze ospedaliere, e il
2 danno da invalidità temporanea totale, con valutazione progressivamente decrescente, a decorrere dall'inizio della patologia.
§ 1.2. Si costituì l' che contestò ogni addebito. Controparte_2 Pt_1
§ 1.3. Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse la domanda attorea e condannò la struttura convenuta al pagamento, a favore dell'attore, della somma di euro 72.728,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo e alle spese di lite, quantificate nell'importo di euro 545,00 per esborsi, e nell'importo di euro
13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
§ 1.4. Ricondotta la vicenda all'alveo della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, il primo giudice ha ritenuto positivamente accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attore e la manovra chirurgica del 7.07.2011.
In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la decisione di primo grado si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) Gli accertamenti medico-legali esperiti in corso di causa hanno confermato che l'intervento laparotomico praticato presso l' non fosse adeguato alla condizione clinica del Parte_2
, essendo eccessivamente invasivo rispetto alla tipologia di lesione riscontrata nel paziente, CP_1
risultata poi adeguatamente trattabile con asportazione per via endoscopica, senza necessità di alcun accesso chirurgico.
2) In ogni caso, la laparotomia eseguita è risultata inefficace rispetto alla rimozione della formazione, atteso che, durante l'intervento, i sanitari non ebbero a effettuare alcuna manovra chirurgica operativa, non riuscendo a individuare dall'esterno del viscere la lesione da asportare, risultata non palpabile. In tale contesto, sarebbe stato opportuno provvedere alla marcatura preventiva dell'area mediante il ricorso alla tecnica del tatuaggio, effettuato in occasione della precedente colonscopia diagnostica, oppure, in alternativa, ricorrere a una colonscopia intraoperatoria, al fine di visualizzare e identificare la lesione.
3) Il ricorso alla tecnica chirurgica ha provocato l'insorgenza del laparocele, che ha reso necessari due interventi correttivi e che presenta, attualmente, una ulteriore recidiva. Dunque, in aderenza alle risultanze dell'elaborato peritale, è valutabile, a carico di , un danno biologico Controparte_1
permanente nella misura del 18%, cui si aggiungono, ai fini risarcitori, un periodo di inabilità temporanea totale della durata complessiva di 17 giorni, pari alla degenza post-operatoria, e un periodo di inabilità temporanea parziale complessivamente pari a 1.020 giorni, di cui i primi 40 al
25%, e i successivi 980 al 15%. In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, si perviene quindi a una liquidazione del danno, già valutato all'attualità, per complessivi euro
67.478,00, di cui euro 50.426,00 a titolo di solo danno biologico permanente. Su tale importo sono
3 dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e progressivamente rivalutata, anno per anno, sino all'attualità, così pervenendosi alla somma complessiva di euro 72.728,00.
4) Non sono apprezzabili postumi di natura psichica causalmente riconducibili alla vicenda oggetto di causa, non essendovi in atti alcuna documentazione che consenta di correlare tale danno alle menomazioni fisiche patite dal . In particolare, la diagnosi di “depressione endoreattiva”, CP_1
compatibile con una reazione psichica insorta a seguito di un evento dannoso, può trovare verosimilmente origine nelle ulteriori patologie preesistenti di cui l'attore è risultato affetto, essendo peraltro stata certificata, per la prima volta, in data anteriore alla diagnosi di laparocele.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' a cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, . Controparte_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.03.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnando il termine di cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta un vizio di “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure recepisce in toto, in merito all'an debeatur, le conclusioni cui è pervenuto il proprio ausiliare nella ctu medico-legale espletata e depositata in atti”.
Il motivo si articola in una pluralità di doglianze avverso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Segnatamente, la difesa dell'appellante eccepisce che l'opzione terapeutica consistente nell'asportazione della lesione mediante approccio chirurgico si configurava come la più appropriata in considerazione delle dimensioni e della sede anatomica della neoformazione, tanto che, successivamente alla sua rimozione per via endoscopica, si manifestò una recidiva. Parimenti, vengono censurate le valutazioni formulate dai consulenti circa le modalità esecutive della procedura operatoria, posto che, ad avviso dell'appellante, il mancato riconoscimento di una lesione polipoide durante l'atto chirurgico costituisce un'eventualità ricorrente nell'esperienza clinica, suscettibile di verificarsi nonostante l'osservanza dei protocolli tecnico-operatori raccomandati.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, occorre precisare che le valutazioni critiche formulate dai consulenti d'ufficio attengono solo in via incidentale alle modalità esecutive della procedura chirurgica, risultando incentrate, piuttosto, sull'appropriatezza dell'indicazione terapeutica prescelta.
Come chiaramente evidenziato dagli ausiliari, infatti, la comparsa del laparocele non è attribuibile alla mancata identificazione della lesione del colon nel corso della procedura chirurgica, ma alla
4 laparotomia in sé, atteso che “se l'intervento laparotomico, in conformità con la corretta prassi medica, non fosse stato praticato, il non avrebbe patito alcuna conseguenza”. CP_1
La considerazione risulta di particolare rilievo, in quanto sposta il fulcro della valutazione peritale dalla sfera dell'esecuzione tecnica dell'atto operatorio a quella della corretta indicazione clinica e, dunque, alla scelta tra il trattamento chirurgico e quello per via endoscopica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, i consulenti hanno evidenziato che, per lesioni di dimensioni significative, il trattamento mediante laparotomia può legittimamente costituire un'opzione preferibile rispetto all'approccio endoscopico. La relazione peritale, infatti, specifica che
“endoscopicamente si asportano usualmente polipi delle dimensioni di 10-25 mm circa, essendo un polipo di 30 mm definito 'gigante' nella gran parte delle pubblicazioni scientifiche relativamente alla procedura endoscopica”, aggiungendo che “l'asportazione endoscopica di un polipo di 8 cm è dunque ardimentosa e procedura, non routinaria e di facile esecuzione, ma piuttosto complessa”.
Tuttavia, pur muovendo da tale premessa, gli ausiliari hanno altresì chiarito che, sebbene l'approccio chirurgico potesse astrattamente configurarsi come una valida alternativa terapeutica, gli elementi diagnostici concretamente a disposizione dei sanitari avrebbero dovuto orientare, nel caso di specie, verso una strategia meno invasiva.
Sul punto, i consulenti hanno precisato che la descrizione della patologia contenuta nel referto della prima colonscopia effettuata dal – recante la sola dicitura “neoformazione proliferativa a CP_1 carico dell'ascendente” – risultava estremamente succinta, difettando di ogni riferimento specifico alla sede anatomica e all'estensione della lesione, nonché alle condizioni della mucosa sovrastante, e non offriva, quindi, elementi diagnostici sufficienti a giustificare l'opportunità di un trattamento demolitivo come la rescissione chirurgica.
Ulteriormente, il ricorso all'emicolectomia o alla resezione si presentava eccessivo rispetto alla natura della lesione e allo scopo precauzionale dell'asportazione. Difatti, l'esame istologico eseguito sul campione bioptico aveva evidenziato la natura benigna della lesione, sicché, non essendo necessario asportare il tessuto circostante, la rimozione per via endoscopica poteva ritenersi sufficientemente sicura per la prognosi del paziente.
In definitiva, i consulenti hanno osservato che “non è possibile sottoporre un paziente ad una emicolectomia o resezione colica sulla base di un reperto così vago ed impreciso ed alla assenza di diagnosi di un tumore maligno del colon”.
Su tale profilo decisivo l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi ad eccepire che “il paziente fu inquadrato sotto il profilo diagnostico-strumentale in maniera completa prima di procedere all'intervento chirurgico di asportazione della lesione polipoide”, senza tuttavia controbattere alle specifiche osservazioni dei consulenti circa l'inadeguatezza degli elementi
5 diagnostici acquisiti, e senza fornire argomentazioni idonee a confutare le conclusioni peritali relative all'inappropriatezza dell'indicazione chirurgica nel caso concreto.
Ad ogni modo, le conclusioni della consulenza tecnica risultano ulteriormente avvalorate dalla successiva evoluzione della vicenda clinica del , che, dopo essersi sottoposto all'intervento CP_1
di laparotomia esplorativa suggerito dai sanitari della struttura appellante, è stato utilmente trattato con la tecnica endoscopica presso altra sede.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame censura un vizio di “illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure condanna l' al pagamento, in Parte_2 favore del sig. dell'importo complessivo di euro 72.728,00 a titolo di risarcimento Controparte_1 danni”.
In particolare, l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico riconosciuto all'attore nella misura del 18%, evidenziando che, sul punto, il primo giudice avrebbe omesso di considerare le conclusioni riportate nella seconda parte della consulenza tecnica, ove, in risposta alle osservazioni del tecnico di parte, gli ausiliari avevano prospettato una forbice valutativa compresa tra l'11 e il
15%, dunque ridimensionata rispetto al tasso del 18% precedentemente affermato e recepito in sentenza.
Il motivo è infondato.
Invero, le doglianze dell'appellante muovono da un'interpretazione errata delle osservazioni degli ausiliari, che, rispondendo ai rilievi critici del consulente di parte, hanno evidenziato come la voce tabellata per il laparocele di grandi dimensioni sia compresa tra l'11 e il 15%. Dalla lettura complessiva dell'elaborato peritale, infatti, emerge come, attraverso tale specificazione, i consulenti non abbiano inteso accogliere la diversa valutazione proposta dalla difesa della struttura sanitaria, ma abbiano piuttosto confermato, a fronte delle controdeduzioni dello specialista di parte, la percentuale già determinata nelle conclusioni precedentemente rassegnate.
In particolare, gli ausiliari hanno precisato che la compromissione da laparocele corrisponde, secondo i parametri tabellari di riferimento, a una percentuale compresa nell'intervallo dell'11-15%, respingendo la diversa stima del 10% avanzata dal tecnico di parte, risultata inferiore ai valori standard indicati per tale tipologia di menomazione (“il danno biologico obiettivato nell'attore non può, dunque, essere valutato inferiore a tali valori”).
Ulteriormente, nelle conclusioni dell'elaborato viene specificato che la quantificazione del danno biologico nella misura del 18%, superiore all'intervallo tabellare, rinviene la propria giustificazione nelle caratteristiche evolutive della patologia erniaria addominale presentata dall'attore, e nella persistenza della compromissione nel caso concreto.
6 Gli ausiliari hanno evidenziato, infatti, che il perdurare del laparocele comporta, per la specificità intrinseca della patologia erniaria addominale, una sintomatologia generalmente più severa rispetto a quella che caratterizza un laparocele di recente formazione, determinando complicanze aggravate dalla durata della condizione, quali disturbi del transito intestinale, alterazioni vascolari e incremento delle limitazioni funzionali (“la persistenza del laparocele, per la specificità della patologia erniaria addominale, tende nel tempo a peggiorare la condizione clinica, ovvero la sintomatologia di un laparocele recente è, spesso, meno grave di quella di un laparocele persistente”).
In tale contesto, l'indicazione della forbice valutativa dell'11-15% non costituisce una revisione al ribasso della quantificazione originaria, ma rappresenta, piuttosto, una precisazione tecnica volta a dimostrare l'inadeguatezza della valutazione del consulente di parte, il quale aveva proposto una percentuale del 10% che, oltre a risultare inferiore ai parametri tabellari minimi, non teneva conto della natura persistente della compromissione e del conseguente aggravamento della sintomatologia ad essa connessa, circostanze idonee a determinare uno scostamento dalla soglia tabellare.
La quantificazione complessiva del 18% rimane quindi pienamente giustificata dalla specificità della vicenda clinica al vaglio, confermando la correttezza dell'approccio valutativo adottato dai consulenti tecnici d'ufficio e recepito dal giudice di prime cure.
Parimenti, non colgono nel segno le doglianze relative alla natura astrattamente emendabile della menomazione e alla quantificazione dell'invalidità temporanea.
L'appellante deduce infatti che “il laparocele è un postumo e non una malattia e che, essendosi il quadro modificato per reinterventi di plastica addominale, deve intendersi come postumi non permanenti ma suscettibili di modificazioni mediante i reinterventi”. Contestualmente, evidenzia che
“il periodo di invalidità temporanea dovrebbe essere considerato in una durata complessiva di 60 giorni, stadiabile convenzionalmente (e quale sintesi di più protratti periodi) in 30 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50%”.
Anche tale censura si dimostra infondata alla luce delle specifiche valutazioni formulate dai consulenti tecnici, i quali hanno fornito un chiarimento esaustivo sulla natura evolutiva del laparocele presentato dal e sulla corretta quantificazione dell'inabilità temporanea. CP_1
Anzitutto, va osservato che le considerazioni svolte dall'appellante in ordine alla natura non permanente del laparocele costituiscono valutazioni di carattere generale riguardanti le potenzialità terapeutiche di tale patologia, formulate senza alcun riferimento alle specificità del caso concreto e alle condizioni cliniche individuali dell'attore. Pertanto, esse si rivelano inidonee a confutare le conclusioni degli ausiliari, che, con particolare riguardo al caso in esame, hanno confermato come il quadro clinico del , anche all'esito dei due interventi correttivi, risulti caratterizzato dalla CP_1
7 persistenza di un “voluminoso laparocele mediano paraombelicale”, potendo ritenersi oramai
“stabilizzato”.
Ulteriormente, va evidenziato che non assume rilievo giuridico la circostanza che la condizione del
, benché già più volte recidivata, sia teoricamente suscettibile di correzione mediante il CP_1
ricorso a ulteriori interventi chirurgici. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la valutazione del danno biologico permanente e la liquidazione del relativo risarcimento prescindono dalla possibilità di eventuali trattamenti correttivi futuri, posto che il danneggiato non può essere gravato dell'onere di sottoporsi a ulteriori procedure medico-chirurgiche per ridurre l'entità del pregiudizio subito (il principio è stato affermato, di recente, da Cass. n. 11137/2024).
Dunque, nel caso di specie, la persistenza della compromissione funzionale ed estetica derivante dal laparocele, oggettivamente accertata dai consulenti tecnici, giustifica pienamente la quantificazione del danno biologico permanente nella misura determinata, indipendentemente dalla teorica possibilità di interventi correttivi che, peraltro, comporterebbero per l'attore ulteriori rischi operatori e periodi di convalescenza, senza alcuna garanzia di completa restitutio ad integrum.
Con riferimento al calcolo dell'invalidità temporanea, gli ausiliari hanno correttamente ribadito la necessità di valorizzare l'evoluzione dinamica del laparocele, comparso e poi recidivato, sino alla stabilizzazione nel quadro attuale. A tal fine, i consulenti hanno condivisibilmente fatto riferimento ai periodi di ricovero e di convalescenza ricavabili dalla documentazione clinica in atti, stimando una
ITT di 17 giorni per i periodi di degenza ospedaliera effettuati dal in occasione dei due CP_1
interventi di correzione del laparocele, una ITP al 25% della durata di 40 giorni per i periodi di convalescenza post-operatoria, e, infine, una ITP al 15% di 980 giorni per il periodo compreso tra l'insorgenza della malattia e la sua stabilizzazione.
Le valutazioni dei consulenti risultano pertanto frutto di un'analisi tecnica metodologicamente corretta, che ha tenuto conto dell'evoluzione temporale della patologia e delle sue implicazioni prognostiche, laddove la diversa quantificazione prospettata dall'appellante, oltre a non essere supportata da adeguata motivazione tecnico-scientifica, non tiene conto della complessità del quadro clinico e dell'articolato decorso post-operatorio, risultando pertanto inidonea a confutare le conclusioni peritali.
§ 3. In definitiva, l'appello proposto dalla Parte_1
va rigettato, e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
[...]
§ 4. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 (avuto riguardo all'importo complessivo del risarcimento liquidato dal primo giudice) – vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati, a favore dell'appellato, nella misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva
8 e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e della prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento,
e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione ai difensori costituiti.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la di al pagamento Parte_1 Pt_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato spese Controparte_1
che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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