Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 855/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta- to di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, è ex lege domiciliato;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via C.F._1
Poeta Calvino, 82, presso lo studio dell'Avv. Michele La Francesca che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellata –
XXXX
Corte di Appello Palermo sez. II civile
Conclusioni dell'appellante: come in atto di appello;
conclusioni per l'appellato: come in
comparsa di costituzione e risposta in atto di appello.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con ordinanza resa ex art. 702-bis c.p.c. nel giudizio iscritto al n. R.G. 1430/2020 e pronunciata in data 8 aprile
2022, in accoglimento del ricorso proposto da , di- Controparte_1
chiarò non dovute le somme indicate nelle fatture n.15054468 del
20.11.2019 e n.16116809 del 19.12.2019 per consumi idrici, relativi rispettivamente alle annualità 2015 e 2016; condannò, inoltre, l'
[...]
(di seguito E.A.S.) a rifondere alla ricorrente le Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi € 1.850,00 per spese e onorari di difesa oltre iva e cpa come per legge e il rimborso spese generali al
15%.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello l'E.A.S., chieden- done la riforma integrale e il rigetto del ricorso con conferma del cre- dito oggetto delle fatture contestate.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto e la conferma integrale dell'impugnata ordinanza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione in data
1.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea applicazione della prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma
4, della Legge di Bilancio del 2018 (n. 205/2017) alla fattura n.16116809, relativa a consumi idrici dell'anno 2016, con scadenza di pagamento il 18.03.2020. Ai sensi della predetta legge, il nuovo regime di prescrizione breve sarebbe stato applicabile alle fatture la cui sca- denza di pagamento fosse successiva all'1 gennaio 2020. Il giudice di prime cure avrebbe, invece, errato ad applicare alla fattura suddetta il nuovo regime di prescrizione breve per le seguenti ragioni: in primo luogo, l'applicazione del termine di prescrizione biennale sarebbe sta- ta contraria al principio di irretroattività della legge previsto dall'art. 11 delle preleggi c.c.; inoltre, i consumi indicati nella fattura si riferi- vano all'anno 2016 e l'emissione della fattura risaliva al 19.12.2019, in un periodo in cui ancora era vigente il regime codicistico di prescrizio- ne quinquennale. Da ultimo, rilevava che la scadenza era stata fissata al mese di marzo 2020 al solo scopo di agevolare gli utenti nel paga- mento delle somme dovute.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto l'annullamento per indeterminatezza dei criteri di calcolo dei consumi di cui alla fattu- ra n. 15054468 del 20.11.2019, relativa all'annualità dell'anno 2015. In primo grado, invero, l'appellata, ad avviso dell'EAS, non è riuscita a dimostrare le ragioni per cui i consumi di acqua fossero sproporzionati
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rispetto all'uso dell'immobile cui si riferiva l'utenza, né è riuscita a provare se fosse presente un fattore esterno al suo controllo tale da aver provocato i consumi oggetto di contesa.
***
L'appello è fondato.
1. Con riferimento al primo motivo di gravame, occorre eviden- ziare che il regime di prescrizione delle fatture relative a consumi di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e acqua è stato modifica- to con l'art. 1, c.4 della l. 205/2017 che ha introdotto la prescrizione biennale per tutte le fatture idriche la cui scadenza sia successiva all'1 gennaio 2020, mutando il precedente regime di prescrizione di cinque anni (art. 2948, c.1, n.4 c.c.).
L'art. 1, ai commi 4 e 10, così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set- tembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, rela- tivi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il siste- ma idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure
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in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo pe- riodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli ri- feriti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accer- tamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legisla- tivo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'o- peratore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardan- te il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettri- ca, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finchè non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo pre- cedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere en- tro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. […] Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il set- tore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Invero, nell'incertezza interpretativa della norma transitoria, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legge suddetta “va cor- rettamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento alle fattu-
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re la cui scadenza di pagamento è successiva” all'1 gennaio 2020 (Cass.
Sez. I n. 15102/2024), ciò anche per i consumi anteriori al 2020.
Il recente intervento legislativo, infatti, è volto a ridurre i casi di fatturazione delle forniture di acqua, luce e gas effettuate molto tempo dopo le prestazioni erogate, attraverso l'introduzione di una prescri- zione più breve rispetto a quella prevista dall'art. 2948, c.1, n. 4 c.c.
In motivazione la Cassazione ha, ancora, precisato che: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 laddove prevede che <<le disposizioni di cui ai commi e si ap- plicano alle fatture la scadenza successiva al gennaio>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fat- ture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia suc- cessiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescri- zione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché
– quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine mi- nore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle dispo- sizioni di attuazione c.c.”. Pertanto, “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data
(con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio
2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di
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pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescri- zione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la pre- scrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di pre- scrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettategli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° apri- le 2021)”.
Tanto premesso, applicando i superiori principi al caso di specie, al momento dell'emissione delle fatture e dell'avvio del giudizio di primo grado con l'azione promossa dalla di accertamento ne- CP_1
gativo del credito (ricorso depositato in data 22.7.2020 e notificato il
10.9.2020), il termine di prescrizione della bolletta n. 16116809, che si riferisce a consumi idrici del 2016, non risultava ancora decorso te- nendo conto che la stessa è stata emessa in data 11/12/2019 con sca- denza 18 marzo 2020. Seppur tale bolletta rientrasse nel nuovo regi- me, applicabile come è ovvio a decorrere dalla sua scadenza e per il fu- turo, tuttavia, si deve tener conto del regime di prescrizione quin- quennale antecedente che non può essere giammai superato, decor- rente dal 2016 – anno a cui si riferiscono i consumi – allo scopo di evi- tare che EAS potesse fruire di un tempo superiore a tale termine e, dunque, a seguito dell'entrata in vigore della legge 205/2017, la sca-
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denza della prescrizione coincideva con il 18.3.2021.
L'EAS, costituendosi nel giudizio ed opponendosi alla domanda di accertamento negativo del credito ha di fatto esercitato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del credito, così producendosi gli effetti interruttivi della prescrizione “In una controversia in larga parte assi- milabile a quella odierna, questa Corte ha puntualizzato l'orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e, dopo avere ripercorso la disci- plina in tema d'interruzione della prescrizione, è approdata alla conclu- sione che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudi- zialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2. L'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il riget- to dell'azione promossa nei suoi confronti dal debitore” (Cassazione ci- vile sez. lav., 09/06/2023, n.16470).
Ne consegue che la prescrizione del credito non è maturata ri- spetto alla fattura n.16116809 del 19.12.2019.
2. Anche il secondo motivo di appello deve essere altresì accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettri- ca, l'onere della prova del somministratore di energia in merito al
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quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti.
Il consumatore può ben contestare la correttezza degli importi pretesi, ma non può farlo con una contestazione generica, bensì dando dimostrazione del reale consumo di energia elettrica a lui addebitabile, anche attraverso la produzione di ulteriori bollette da cui si ricavi il consumo medio nel caso in cui contesti una misurazione eccessiva non rispondente a quelli reali.
Orbene, la Società creditrice ha assolto al proprio onere proba- torio con l'emissione della bolletta, accompagnata dall'indicazione dei consumi;
l'appellata, invece, si è limitata a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati senza provare quali sarebbero stati, inve- ce, i reali consumi. Difatti, ha affermato che in consumi indica- CP_1
ti nella fattura n. 15054468 fossero assolutamente sproporzionati ri- spetto all'uso modesto cui l'abitazione era destinata, che “veniva utiliz- zata per pochi giorni all'anno durante il periodo estivo” (cfr. pag. 6 del- la comparsa di costituzione e risposta in appello), circostanza che, tut- tavia, non ha in alcun modo provato.
A conferma di quanto detto, il teste nel corso Testimone_1
delle dichiarazioni rese all'udienza del 10 novembre 2021, ha riferito che il contatore fosse perfettamente funzionante e che dallo stesso non fuoriusciva l'acqua. (cfr. verbale d'udienza dell'11/11/2021). Inoltre, dalle prove fotografiche presenti in atti (cfr. allegato 14 e allegato E, at- to di appello) si evince che il contatore fosse in buono stato, circostan- za che fa presumere il suo buon funzionamento anche nel periodo in-
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termedio tra le due letture (2014 e 2017), non avendo fornito CP_1
alcuna prova contraria.
Nella materia in esame è bene richiamare i seguenti principi di diritto in ordine al riparto degli oneri probatori: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzio- namento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effet- tuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi ana- loghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare fun- zionamento del contatore” (ex plurimis Cassazione civile sez. VI,
09/01/2020, n.297).
Come detto, l'utente non ha fornito la prova dei consumi effet- tuati nel periodo contestato o il malfunzionamento del contatore, do- vendo pertanto presumersi il buon funzionamento dello stesso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto da Parte_2
è rigettato.
[...]
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellata deve esse- re condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il primo e per il secondo grado del giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n. 147/2022.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rap- Parte_3
presentante pro tempore, ed in integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis resa nel giudizio iscritto al n. r.g. 1430/2020 del Tribunale di
Trapani, in data 11/04/2022, rigetta il ricorso proposto da rispetto ai crediti Controparte_1
di cui alle fatture n.15054468 del 20.11.2019 e n. 16116809 del
19.12.2019; condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi €
2.921,00 per il primo grado ed € 3.341,90 oltre € 435,90 per spese per il secondo grado, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 2.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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