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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
RG 10039 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10039 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.. GAETANO PASSANTE presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BUONAIUTO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024 le parti, Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in SAN
GIORGIO A CREMANO (NA) il 30/10/1996 (atto n. 76, P. I, anno 1996).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 14.09.1995 e il 12.06.1997, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Francesco Cappiello n. 51 di proprietà del Sig. resta nella sua disponibilità con il relativo mobilio. Tutte le utenze relative CP_1 all'immobile verranno intestate al Sig. ; CP_1
- La Sig.ra a seguito del deposito del ricorso, si impegna a fissare la propria residenza Parte_1
altrove;
- Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi;
- Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
2 Civile) (atto n. 76, P. I, anno 1996);
• Spese irripetibili. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte sig.ra ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si Parte_1
provvede come da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR
115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/09/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10039 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.. GAETANO PASSANTE presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BUONAIUTO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024 le parti, Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in SAN
GIORGIO A CREMANO (NA) il 30/10/1996 (atto n. 76, P. I, anno 1996).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 14.09.1995 e il 12.06.1997, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Francesco Cappiello n. 51 di proprietà del Sig. resta nella sua disponibilità con il relativo mobilio. Tutte le utenze relative CP_1 all'immobile verranno intestate al Sig. ; CP_1
- La Sig.ra a seguito del deposito del ricorso, si impegna a fissare la propria residenza Parte_1
altrove;
- Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi;
- Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
2 Civile) (atto n. 76, P. I, anno 1996);
• Spese irripetibili. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte sig.ra ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si Parte_1
provvede come da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR
115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/09/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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