Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 438/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 438 dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Colarusso, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Frosolone (IS), via Filangieri n. 50
- attore -
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
- convenuta-
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1
affinché fosse condannata al pagamento della somma di euro 9.280,00, oltre CP_1 interessi, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alle sue colture dall'incursione di fauna selvatica e, nello specifico, di cinghiali, negli anni 2017 e 2018; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda ha rappresentato:
- di aver subito, nelle date del 7.06.2017 e del 18.06.2018, il danneggiamento delle colture insistenti sui suoi terreni aziendali, a causa del passaggio di cinghiali;
- di aver sporto denuncia ai sensi dell'art. 3 L.R. 6/1983, a seguito della quale la CP_1 aveva incaricato dei periti agrari per l'accertamento e la quantificazione dei danni;
- che in data 10.07.2017 il tecnico incaricato, , aveva constatato che le coltivazioni Persona_1 erano state danneggiate nella misura del 40/50%, a causa del transito e della sosta dei numerosi branchi di cinghiali presenti nei territori segnalati, quantificando l'indennizzo dovuto in euro
6.449,04;
1
- che in data 28.06.2018 il perito aveva riscontrato il danneggiamento del 20% Persona_2 della coltura a foraggio, parimenti dovuto al passaggio e stazionamento di cinghiali, stimando l'indennizzo spettante nella misura di euro 2.830,96.
Ha quindi riferito di non aver conseguito alcun ristoro, nonostante le reiterate richieste e la diffida inoltrata alla in data 7.03.2022. CP_1
Si è costituita in giudizio la che ha insistito per il rigetto della domanda, CP_1 evidenziando:
- che parte attrice non avrebbe offerto la prova relativa agli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., con particolare riferimento alla condotta colposa omissiva ascrivibile alla Pubblica Amministrazione;
- di avere effettuato un monitoraggio sulla presenza dei cinghiali nel territorio regionale;
- di avere approvato un piano di caccia selettiva e un programma di prelievi selettivi;
- che l'accertamento dei danni compiuto dai funzionari incaricati dalla non ha CP_1 valore vincolante per l'Ente.
In subordine ha chiesto di limitare il quantum del danno, riducendo l'importo dovuto in ragione del concorso di colpa riscontrabile in capo all'attore, per l'omessa predisposizione di strumenti e barriere atte a prevenire l'attraversamento di fauna selvatica.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova testimoniale.
In data 29.01.2025, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.01.2025 - sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti si sono riportate a tutti i rispettivi atti e scritti difensivi - lo scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea deve essere accolta, e dunque la deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 9.280,00, oltre interessi.
A tal proposito occorre partire dal dato normativo che viene in considerazione nel caso di specie, ossia dal disposto della L.R. n. 6/1983 e s.m.i., sulla base della quale, come visto (e come risulta dagli atti), parte attrice ha inoltrato alla la richiesta di risarcimento dei danni. CP_1
All'art. 1 la legge citata prevede che la provvede al risarcimento dei danni arrecati dai CP_1 cinghiali alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della CP_1 all'art. 2 che l'accertamento e la valutazione dei danni al patrimonio zootecnico, ai soprassuoli boschivi ed alle colture in atto, sono demandati, rispettivamente, al Servizio Veterinario delle
Unità Sanitarie Locali, al Corpo Forestale dello Stato ed agli Uffici agricoli di Zona.
All'art. 5 è invece previsto l'iter per l'erogazione da parte della “1. La domanda intesa CP_1 ad ottenere il risarcimento dei danni, di cui al precedente articolo 2, con firma dell'interessato autenticata, ai sensi e per gli effetti di legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere indirizzata alla
Giunta Regionale del Molise e consegnata, entro e non oltre due giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale o al Comando Stazione Forestale o all'Ufficio Agricolo di Zona, secondo la materia e la competenza territoriale.
2. I
Veterinari, gli Agenti del Corpo Forestale ed i Tecnici dell'Agricoltura effettueranno immediatamente il sopralluogo e la stima dei danni, secondo il prezzario stabilito dalla Giunta
Regionale e provvederanno a rimettere, entro i trenta giorni successivi, all'Assessorato
Regionale competente i verbali di accertamento e stima, tramite gli Uffici di rispettiva appartenenza.
3. Limitatamente ai danni provocati dal cinghiale ai prodotti agricoli, qualora, in
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presenza di numerose contestuali istanze di risarcimento, non sia possibile l'effettuazione di tutti
i sopralluoghi di rito, l'accertamento, in via eccezionale, potrà avvenire a campione a sorteggio sulla base non inferiore al 30% delle istanze pervenute.
4. L'Assessorato al ramo provvederà a trasmettere gli atti alla Giunta Regionale per la successiva liquidazione”.
Si rileva che la citata fonte normativa, malgrado l'impiego della locuzione “risarcimento”, tipizza una forma di responsabilità indennitaria, fondata su esigenze solidaristiche, in quanto volta a ristorare pregiudizi non altrimenti risarcibili.
In sostanza, trattasi di una forma di responsabilità da atto lecito, l'accertamento della cui sussistenza prescinde dalla verifica degli elementi costitutivi propri dell'illecito aquiliano.
La legge regionale in esame non pone, infatti, il diritto al “risarcimento del danno” come una forma di sanzione per la condotta illecita dell'Ente, prescindendo del tutto da profili concernenti l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché del nesso di causa tra la condotta dell'Ente e il danno.
L'esistenza di un “doppio binario” tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria, in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica, previsto dalla legge, è stato del resto di recente confermato anche dalla Suprema Corte, che ha affermato che “il danneggiato può avvalersi o dell'ordinaria tutela risarcitoria, ove alleghi e provi tutti i relativi presupposti (a cominciare, ove si confermi la tradizionale qualificazione della responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, dalla colpa dell'ente pubblico munito dei poteri di governo di detta fauna, ma conseguendo poi
l'integralità del ristoro), o delle speciali tutele indennitarie previste dalla legislazione delle singole Regioni (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all'integrità e all'ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma appunto, da un lato non ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall'altro, limitate a una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall'Amministrazione”(cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8383).
Ciò posto, descrivendo la L.R. n. 6/1983 una forma di responsabilità da atto lecito, l'accesso alla tutela indennitaria è condizionato alla sola prova del fatto, nella sua dimensione storica, e dell'ammontare del pregiudizio.
A tal proposito si rileva che parte attrice ha fornito in giudizio la prova degli elementi predetti.
In particolare, l'attore ha prodotto in atti le sue denunce di danni alle colture causati da cinghiali, indirizzate alla nonché i verbali di accertamento e stima dei danni stessi redatti CP_1 dai tecnici incaricati dalla al cui contenuto si è già sopra fatto riferimento. CP_1
Anche il teste figlio dell'attore, escusso all'udienza del 12.02.2024, ha confermato Tes_1 di aver riscontrato, nelle date del 07.06.2017 e 18.06.2018, i lamentati danni alle colture sui terreni del padre, siti nei Comuni di Monacilioni, San Giovanni in Galdo e Toro.
Ha sostenuto che in quel periodo i terreni furono interessati dal passaggio e dallo stazionamento di cinghiali;
ha precisato che nel 2017 oltre la metà delle piante (sulla, grano tenero e erba medica) furono allettate, e che per tale annualità l'ammanco di produzione fu di oltre 6.500,00 euro;
relativamente all'annualità 2018 ha confermato che la coltura a foraggio fu danneggiata in misura superiore al 20%, derivandone un ammanco di produzione di molto superiore ai 3.000,00 euro.
Può dirsi dunque accertata sia la sussistenza dei danni alle colture lamentati dall'attore, sia la circostanza per cui tali danni sono stati causati dal passaggio dei cinghiali.
3 N. 438/2023 R.G.
Risulta altresì essere stato determinato anche l'indennizzo al quale l'attore ha diritto, individuato dai funzionari incaricati secondo il prezziario stabilito dalla Giunta Regionale: non vi è dunque ragione di discostarsi dall'importo indicato.
Del resto anche la nel presente giudizio, ha fatto riferimento alle somme riportate nei CP_1 verbali di accertamento e stima, nel momento in cui ha chiesto, in via subordinata, di limitare il quantum del danno.
Ancora, si osserva che è la stessa nella nota di riscontro alla diffida di pagamento CP_1 dell'attore, ad affermare significativamente che “limitatamente alle richieste di risarcimento danni da fauna protetta acquisite al protocollo della giunta Regionale n. 65150 del 07-06-2017
e n. 79125 del 10-10-2018, si procederà, in linea con il percorso di progressiva liquidazione delle pendenze in essere, alla liquidazione dell'importo riconosciuto con il verbale di stima redatto dai funzionari Regionali, sulla base delle disponibilità di risorse destinate dal bilancio corrente della il prima possibile, previo i dovuti adempimenti amministrativi” (cfr. CP_1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), in tal modo riconoscendo il diritto dell'attore al pagamento proprio dell'importo di cui ai predetti verbali.
Risulta dunque assolto l'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Conseguenzialmente, risultano dimostrati i presupposti di accesso alla tutela indennitaria.
Non ha pregio poi l'ulteriore doglianza della convenuta, relativa all'omessa predisposizione da parte dell'attore di misure idonee ad evitare il danno.
Risulta infatti che la Legge Regionale n. 6/1983 nulla preveda al riguardo, ragion per cui alcuna dimostrazione di aver fatto il possibile per evitare il danno può essere richiesta all'attore, avendo questi rispettato l'iter previsto dalla legge per la denuncia dell'accaduto, ed avendo i funzionari competenti accertato la natura dei danni e quantificato il relativo ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in base allo scaglione di valore corrispondente e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i parametri minimi e riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in CP_1 favore di della somma di euro 9.280,00, oltre interessi;
Parte_1
- CONDANNA la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
[...]
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Campobasso, in data 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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