Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2025, proposto da
MA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. PA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, chiedendo anche la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 13 maggio 2025 prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, co. 4, c.p.a.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale con facoltà di sub delega dell'incarico ad altro dirigente o funzionario.
Le spese del presente giudizio vengono compensate stante la reciproca soccombenza, salvo il rimborso del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Spese compensate fatta salva la restituzione di importo pari al contributo unificato versato da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
PA MO, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MO | GO Di TT |
IL SEGRETARIO