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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civi- li contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Neri Alfonso, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dagli avv.ti Nicotra Maria Alba, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario nonché nel procedimento riunito recante r.g. 659/2023 promosso da
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dagli avv.ti Nicotra Maria Alba, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Neri Alfonso, giusta procura allegata in atti;
resistente
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 15 novembre 2024;
Il Pubblico Ministero: cfr. conclusioni del 19 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10 gennaio 2023, , premettendo Parte_1
di avere, in data 16 luglio 2016, contratto matrimonio con , Controparte_1
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto che il Tribuna- Per_1
le pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato una crisi di coppia, dive- nuta indissolubile anche a seguito dell'interruzione da parte del del CP_1
percorso di terapia di coppia intrapreso.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione pre- valente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- 2 - Con comparsa, depositata il 22 marzo 2023, si è costituito , Controparte_1
il quale, premettendo di avere già depositato ricorso di separazione il 22 feb- braio 2023, iscritto al ruolo al n. 659/2023 R.G., ha chiesto, in via preliminare, la riunione di quest'ultimo procedimento a quello introdotto dalla nel Pt_1
merito, non si è opposto alla domanda principale, chiedendo, tuttavia, che la separazione venisse addebitata alla la quale nel corso del matrimonio Pt_1
avrebbe posto in essere gravi e continue manifestazioni di disprezzo nei suoi confronti, umiliandolo e denigrandolo.
Inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione preva- lente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo a carico della di corrispondergli un assegno Pt_1
mensile per il mantenimento della figlia di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
in subordine, ove in caso di collocazione prevalente della figlia presso il domicilio della madre, ha chiesto la previsione
Co dell'obbligo a suo carico di contribuire al suo mantenimento versando alla cone un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Frattanto, come anticipato, con separato ricorso, depositato il 22 febbraio
2023, aveva posto le medesime domande, poi reiterate nel- Controparte_1
la comparsa di costituzione suddescritta.
Con comparsa, depositata l'8 maggio 2023, ha chiesto, in via Parte_1
preliminare, la riunione del procedimento recante n. R.G. 659/2023 a quello introdotto dalla medesima recante n. R.G. 95/2023, nel merito, ha chiesto l'addebito della separazione al il quale nel corso del matrimonio CP_1
avrebbe consentito alla propria madre di ingerirsi continuamente nella loro vita familiare, domandando, anche, la condanna del medesimo al pagamento
- 3 - di una somma pari ad euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno, oppo- nendosi alla richiesta di collocazione prevalente della figlia presso il domicilio del padre e reiterando, per il resto, le richieste avanzate in seno al ricorso in- troduttivo del presente giudizio.
Disposta la riunione dei due procedimenti ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione il Presidente f.f., con ordinanza del 15 giugno 2023, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimes- so le parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa depositata il 17 luglio 2023, ha chie- Parte_1
sto una parziale modifica dell'ordinanza presidenziale nel senso di escludere il pernottamento della figlia presso il padre, tenuto conto della tenera età della stessa.
Con comparsa depositata il 13 novembre 2023, ha insisto Controparte_1
nelle proprie richieste.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 15 novembre 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
Entrambe le parti hanno proposto anche domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
- 4 - nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, con riferimento alla domanda della si osserva come la stessa Pt_1
non sia riuscita a dimostrare i propri assunti, stante la formulazione di capitoli di prova inammissibili, in quanto miranti a far esprimere al teste delle valuta- zioni o in quanto privi di riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
Parimenti, si ritiene che anche la domanda di addebito proposta dal CP_1
non meriti accoglimento.
A tal proposito, si osserva come anche i capitoli di prova articolati dal mede- simo nella memoria istruttoria ( cap. 10 e 11) per dimostrare la condotta di di- sinteresse e denigratoria della siano inammissibili in quanto formulati Pt_1
genericamente, privi di riferimenti spazio-temporali e contenenti delle valuta- zioni.
Inoltre, vanno ritenute tardive le riproduzioni audio depositate dal CP_1
solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, in quanto oggetto di prova diretta, avrebbero dovuto essere depositate con la memoria istruttoria.
Infine, non possono trarsi argomenti di prova da quanto emerso nel corso del sub procedimenti cautelari in corso di causa, trattandosi di questioni relative alla gestione della minore sorte tra i coniugi quando già la separazione era in atto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente
- 5 - formulate.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15 giugno 2023, così come modificate con ordinanza dell'11 giugno 2024, emessa a definizione del sub- procedimento n. RG. 95-2/2023.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente della medesima presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza del 15 giu- gno 2023, ivi integralmente richiamate.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia, versando a un asse- Parte_1
gno mensile di euro 300,00 euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corri- spondere entro il giorno dieci di ogni mese, prevedendo che le spese straordi- narie sostenute nell'interesse della figlia vadano ripartite tra i coniugi nella mi- sura del 50 %, tenuto conto del miglioramento delle condizione economica della assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Pt_1
Centro per l'Impiego, sede di Agrigento.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei convi- Pt_1
vente.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria proposta dalla ri- corrente, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un
- 6 - vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez.
I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e dei sub- procedimenti in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando nei procedimenti riuniti: pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...]- Parte_1
gento, il 13 agosto 1985, e , nato ad [...], il 16 otto- Controparte_1
bre 1985, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Empedocle, il 16 luglio
2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto
Empedocle, al n. 17, parte II, seria A, dell'anno 2016; rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da e Parte_1
; Controparte_1
affida la figlia a entrambi i genitori, con collocazione stabile Persona_2
presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla liberamen- te o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_4
[..
, a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile Persona_2
di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a convivente con la figlia Parte_1
- 7 - Sveva;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e dei sub-procedimenti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civi- li contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Neri Alfonso, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dagli avv.ti Nicotra Maria Alba, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario nonché nel procedimento riunito recante r.g. 659/2023 promosso da
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dagli avv.ti Nicotra Maria Alba, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Neri Alfonso, giusta procura allegata in atti;
resistente
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 15 novembre 2024;
Il Pubblico Ministero: cfr. conclusioni del 19 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10 gennaio 2023, , premettendo Parte_1
di avere, in data 16 luglio 2016, contratto matrimonio con , Controparte_1
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto che il Tribuna- Per_1
le pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato una crisi di coppia, dive- nuta indissolubile anche a seguito dell'interruzione da parte del del CP_1
percorso di terapia di coppia intrapreso.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione pre- valente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- 2 - Con comparsa, depositata il 22 marzo 2023, si è costituito , Controparte_1
il quale, premettendo di avere già depositato ricorso di separazione il 22 feb- braio 2023, iscritto al ruolo al n. 659/2023 R.G., ha chiesto, in via preliminare, la riunione di quest'ultimo procedimento a quello introdotto dalla nel Pt_1
merito, non si è opposto alla domanda principale, chiedendo, tuttavia, che la separazione venisse addebitata alla la quale nel corso del matrimonio Pt_1
avrebbe posto in essere gravi e continue manifestazioni di disprezzo nei suoi confronti, umiliandolo e denigrandolo.
Inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione preva- lente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo a carico della di corrispondergli un assegno Pt_1
mensile per il mantenimento della figlia di importo pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
in subordine, ove in caso di collocazione prevalente della figlia presso il domicilio della madre, ha chiesto la previsione
Co dell'obbligo a suo carico di contribuire al suo mantenimento versando alla cone un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Frattanto, come anticipato, con separato ricorso, depositato il 22 febbraio
2023, aveva posto le medesime domande, poi reiterate nel- Controparte_1
la comparsa di costituzione suddescritta.
Con comparsa, depositata l'8 maggio 2023, ha chiesto, in via Parte_1
preliminare, la riunione del procedimento recante n. R.G. 659/2023 a quello introdotto dalla medesima recante n. R.G. 95/2023, nel merito, ha chiesto l'addebito della separazione al il quale nel corso del matrimonio CP_1
avrebbe consentito alla propria madre di ingerirsi continuamente nella loro vita familiare, domandando, anche, la condanna del medesimo al pagamento
- 3 - di una somma pari ad euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno, oppo- nendosi alla richiesta di collocazione prevalente della figlia presso il domicilio del padre e reiterando, per il resto, le richieste avanzate in seno al ricorso in- troduttivo del presente giudizio.
Disposta la riunione dei due procedimenti ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione il Presidente f.f., con ordinanza del 15 giugno 2023, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimes- so le parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa depositata il 17 luglio 2023, ha chie- Parte_1
sto una parziale modifica dell'ordinanza presidenziale nel senso di escludere il pernottamento della figlia presso il padre, tenuto conto della tenera età della stessa.
Con comparsa depositata il 13 novembre 2023, ha insisto Controparte_1
nelle proprie richieste.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 15 novembre 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
Entrambe le parti hanno proposto anche domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
- 4 - nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, con riferimento alla domanda della si osserva come la stessa Pt_1
non sia riuscita a dimostrare i propri assunti, stante la formulazione di capitoli di prova inammissibili, in quanto miranti a far esprimere al teste delle valuta- zioni o in quanto privi di riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
Parimenti, si ritiene che anche la domanda di addebito proposta dal CP_1
non meriti accoglimento.
A tal proposito, si osserva come anche i capitoli di prova articolati dal mede- simo nella memoria istruttoria ( cap. 10 e 11) per dimostrare la condotta di di- sinteresse e denigratoria della siano inammissibili in quanto formulati Pt_1
genericamente, privi di riferimenti spazio-temporali e contenenti delle valuta- zioni.
Inoltre, vanno ritenute tardive le riproduzioni audio depositate dal CP_1
solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, in quanto oggetto di prova diretta, avrebbero dovuto essere depositate con la memoria istruttoria.
Infine, non possono trarsi argomenti di prova da quanto emerso nel corso del sub procedimenti cautelari in corso di causa, trattandosi di questioni relative alla gestione della minore sorte tra i coniugi quando già la separazione era in atto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente
- 5 - formulate.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15 giugno 2023, così come modificate con ordinanza dell'11 giugno 2024, emessa a definizione del sub- procedimento n. RG. 95-2/2023.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente della medesima presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza del 15 giu- gno 2023, ivi integralmente richiamate.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia, versando a un asse- Parte_1
gno mensile di euro 300,00 euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corri- spondere entro il giorno dieci di ogni mese, prevedendo che le spese straordi- narie sostenute nell'interesse della figlia vadano ripartite tra i coniugi nella mi- sura del 50 %, tenuto conto del miglioramento delle condizione economica della assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Pt_1
Centro per l'Impiego, sede di Agrigento.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei convi- Pt_1
vente.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria proposta dalla ri- corrente, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un
- 6 - vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez.
I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e dei sub- procedimenti in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando nei procedimenti riuniti: pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...]- Parte_1
gento, il 13 agosto 1985, e , nato ad [...], il 16 otto- Controparte_1
bre 1985, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Empedocle, il 16 luglio
2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto
Empedocle, al n. 17, parte II, seria A, dell'anno 2016; rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da e Parte_1
; Controparte_1
affida la figlia a entrambi i genitori, con collocazione stabile Persona_2
presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla liberamen- te o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_4
[..
, a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile Persona_2
di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a convivente con la figlia Parte_1
- 7 - Sveva;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e dei sub-procedimenti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -