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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA AR, nella causa iscritta al N. 4327/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO Parte_1
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. COSTANZA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che Parte_1
aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 5° del C.C.N.L. settore
[...]
gas-acqua dal 1 aprile 2017.
Condanna, per l'effetto, all'inquadramento del ricorrente nel livello CP_1 e con la decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive, a decorrere dal 01/01/2017, che liquida in complessivi €
38.196,20 sino al 30/06/2025, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/06/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché ad accantonare il maggiore importo dovuto per
TFR, quantificato sino alla data predetta del 30.06.2025 in € 2.534,39.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZIO SS, antistataria.
Pone definitivamente a carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 parte ricorrente in epigrafe, dipendente di inquadrato nel 3° livello del CCNL settore gas-acqua, con Controparte_1
qualifica di Capo Impianto, lamentava di avere svolto le mansioni specificamente indicate in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento.
Chiedeva, quindi, di: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal mese di gennaio
2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento, ha svolto le mansioni descritte in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e, pertanto, ha diritto ad essere inquadrato al 5°livello del CCNL Gas Acqua o, in subordine, al livello 4°, sin da tale data o da altra data che sarà asseverata nel corso dell'odierno procedimento;
conseguentemente, condannare in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
attribuire al ricorrente il livello 5° del C.C.N.L. di settore o, in subordine, il livello 4°, a far data dal mese di gennaio 2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento;
ritenere e dichiarare che il ricorrente, sin dal mese di gennaio 2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno giudizio, ha diritto al trattamento economico\retributivo previsto per i dipendenti inquadrati al livello 5° dell'invocato C.C.N.L. di settore o, in subordine, al livello 4°, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, a corrispondere al CP_1
ricorrente le differenze retributive, tra quanto dallo stesso percepito nel corso del periodo per cui è causa e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire secondo il richiesto livello di inquadramento, ovvero € 26.079,73, se si ritenesse idoneo il 5° livello contrattuale, mentre € 12.981,49 se si ritenesse idoneo il 4° livello contrattuale o, eventualmente, quell'altra somma da quantificare anche a mezzo di c.t.u. contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo di credito sino all'effettivo soddisfo;
condannare CP_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, all'accantonamento del trattamento di fine rapporto, sulla base delle maggiori somme dovute al ricorrente per le invocate causali”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente alla domanda del ricorrente deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n.
30580/2019; Cass. Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative al livello di appartenenza e di quello o quelli entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto presso la società convenuta il 10.6.2016 con le mansioni di “capo impianto”, venendogli attribuito l'inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. settore Gas – Acqua.
Secondo la declaratoria del CCNL rientra nel 3° livello: “il personale che svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
è responsabile dei risultati operativi delle attività direttamente coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica, nonché corsi di aggiornamento”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientra l'operaio specialista impianti e reti, ossia “Lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete”.
Ancora, il CCNL prevede che è inquadrato nel 4° livello il personale che “- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità. - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientrano sia il capo squadra esperto distribuzione/lavori di rete (“lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione su reti e impianti, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza”) e sia l'operaio esperto (“lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione di officina, di manutenzione programmata, di riparazione guasti e realizzazione di nuovi impianti e reti, fornendo anche indicazioni di carattere operativo ad altro personale aziendale e/o esterno).
Nel livello 5°, infine, rientra “il personale che: - svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientrano: il coordinatore di squadre operative (“Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza”) e l'assistente tecnico impianti (“lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio”).
Dalle declaratorie sopra citate emerge che il tratto distintivo tra i due ultimi livelli contrattuali va rinvenuto nel grado di “specializzazione” delle mansioni assegnate
(“particolare” per il 4° livello ed “elevato” per il 5°) e del crescente ambito di
“autonomia operativa” e “responsabilità dei risultati” alle stesse connesso;
infatti, mentre il dipendente di livello 4° opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, quello inquadrato nel 5° livello, invece, è responsabile dei risultati dell'esecuzione dei lavori. A ciò si accompagna un diverso e crescente margine di discrezionalità che caratterizza l'autonomia operativa nell'esecuzione dell'attività assegnata, margine di discrezionalità che nel 4° livello è “contenuto”, mentre nel 5° livello è anche di molto superiore, purché “definito”; infine risulta caratterizzante anche il grado delle conoscenze richieste, che solo per il 5° livello consistono in “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi”, mentre per i livelli inferiori 4°, ed anche 3°, consistono solo in “conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, con l'unica differenza che le conoscenze richieste per il livello 4° sono “approfondite”.
Sotto questo profilo, è documentale che il ricorrente è in possesso di diploma di istruzione superiore e che l ex Gestione APS, aveva confermato gli CP_1 al ricorrente la gestione degli impianti di depurazione del cui presidio era incaricato presso APS – che erano quelli di Cefalù, SC e Campofelice di CE –, ove
APS, proprio in ragione della sua particolare competenza ed esperienza, aveva incaricato il ricorrente – quale capo impianto e coordinatore del personale in forza presso gli impianti di depurazione in questione - della gestione integrale di detti depuratori, oltre che di quelli di Finale di Pollina e di Bagheria (vedi mail del
10.07.2013 in atti: “…Per i depuratori di Cefalù, , SC e Finale Parte_2
di Pollina, la gestione sarà assicurata, di massima, dal Sig. anche in Parte_1 qualità di capoimpianto e coordinatore del personale attualmente in forza in quegli impianti. Si ricorda che la gestione comprende anche le stazioni di sollevamento fognario (contratto di manutenzione con la ditta . Il medesimo Sig. CP_2 Parte_1
continuerà ad assicurare anche il servizio attualmente svolto presso il depuratore di Bagheria.”), ciò che trova conferma anche in altra mail prodotta in atti (del 4.12.2013 del superiore di APS, che si identifica in uno dei testi ascoltati). Controparte_3
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente, va, poi, evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 18/10/2024, hanno dichiarato rispettivamente:
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Email_1 Ema_2
sono responsabile dell'Unità di manutenzione impianti di depurazione che esiste dal 2018 e il ricorrente è in forza nella mia unità; prima ero responsabile dell'Area 3 che gestiva gli impianti di depurazione del lato idrico della provincia di Palermo e il ricorrente lavorava in quell'area; lo conosco quindi dal
2016, quando divenni responsabile di quell'Area. A.D.R.: Quando io venni assegnato all'Area 3 il ricorrente già vi lavorava, occupandosi della manutenzione degli impianti e anche di aspetti inerenti la gestione degli impianti. Gli impianti dell'Area erano 12 e il ricorrente seguiva prevalentemente 5 o 6 impianti
(SC, SA AU EL, IA e altri) e interveniva direttamente per fare alcuni interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, compilava il registro dei rifiuti, ciò senza necessità che io fossi presente nell'impianto.
Io decidevo di fare l'intervento e il ricorrente poi lo eseguiva anche da solo. A.D.R.: Il controllo degli impianti veniva fatto dal personale presente negli impianti e quindi anche dal ricorrente negli impianti cui ho accennato, si trattava di un controllo quotidiano che doveva essere effettuato. Il ricorrente su occupava anche di effettuare il conduttore degli impianti in questione. Era in particolare incaricato di effettuare il
Conduttore di impianto nell'impianto di SC, ma poteva anche essere incaricato di sostituire qualche collega presso qualcuno degli altri impianti in caso ad esempio di assenze. L'attività di conduttore dell'impianto comporta il controllo della regolarità del funzionamento di tutte le macchine utilizzate presso l'impianto, della qualità dell'acqua che viene analizzata ogni mattina, perché questi controlli servono prevalentemente per regolare il funzionamento degli impianti stessi, oltre che verificare se i macchinari necessitano di manutenzione o sostituzione. Se si verificava un malfunzionamento o un guasto il ricorrente per alcuni provvedeva direttamente ad alcune attività di manutenzione, più spicciole, come ad esempio riparazione delle griglie o sostituzione di filtri nei compressori, riparazione di tubazioni, sostituzione di valvole (anche saracinesche), riparazione di pompe, mentre se era necessaria la sostituzione di impianti o parti di apparecchiature più costosi era necessario che egli mi avvisasse chiedendo che io provvedessi a disporre l'acquisto dei pezzi necessari. A.D.R.: Questa attività veniva svolta dal ricorrente nell'impianto di SC e in altri, o in sostituzione di un collega conduttore di uno di essi, oppure anche in ausilio allo stesso, per le attività che dovevano essere svolte almeno in due persone. Anche la compilazione del registro rifiuti poteva essere effettuata anche in uno degli impianti predetti dal ricorrente, in sostituzione di altro collega che ne era il conduttore. A.D.R.: Nell'impianto di SC in verità
c'erano due conduttori, e il ricorrente, perché l'impianto di SC era di più Per_1
complessa gestione.
Entrambi svolgevano l'attività di controllo che ho descritto, oppure la faceva chi arrivava prima nell'impianto e quindi l'attività di controllo iniziale era svolta da , che arrivava prima Per_1
presso l'impianto, in quanto il ricorrente non timbrava a SC, ma ad le Parte_3
attività di controllo successive nel corso del turno di lavoro venivano svolte insieme dal ricorrente e dal . A.D.R.: Il coordinamento del personale degli impianti dovevo effettuarlo io per Per_1
tutti gli impianti, naturalmente mi servivo a tal fine di coloro che, come il ricorrente, si trovavano presso l'impianto. Il ricorrente non era responsabile dell'attività svolta CP_4
dagli altri lavoratori dell'impianto. A.D.R.: Dal 2018 presso la nuova unità il ricorrente non lavora presso un impianto in particolare, ma si occupa della manutenzione delle apparecchiature degli impianti di depurazione, in funzione delle richieste che vengono inoltrate alla nostra unità dai responsabili degli impianti di depurazione. Io e i miei due assistenti, e Pt_4
, decidiamo l'attività di manutenzione o di sostituzione che devono essere effettuate. Su Pt_5
mia disposizione il ricorrente, insieme a un altro manutentore, si reca sull'impianto per verificare il guasto segnalato e, in questa occasione, può decidere insieme con l'atro manutentore – che ha le sue medesime mansioni e competenze - se è possibile intervenire subito a fare una riparazione oppure se è necessario acquistare un pezzo di ricambio o fare intervenire una ditta specializzata.
Nel primo caso, il ricorrente insieme all'altro manutentore provvedono alla riparazione, nel secondo caso fanno la segnalazione a me, che decido cosa si deve fare. A.D.R.: Anche in assenza di richiesta, io dispongo i controlli presso gli impianti con una cadenza che viene determinata con un sistema di cd. Manutenzione predittiva, che determina dove effettuare i controlli sulla scorta di una check-list. Anche questi controlli vengono fatti da due manutentori come il ricorrente con le stesse modalità prima dette. A.D.R. di parte ricorrente: Quando io arrivai, trovai che il precedente responsabile si era organizzato in modo da essere adiuvato nella organizzazione a coordinamento del personale da due soggetti, il ricorrente per la zona di SC e il sig. per la zona di io continuai ad avere rapporti Per_2 Per_3
prevalentemente con questi due soggetti. A.D.R.: Penso che anche il mio predecessore avesse adottato questo modello perché questi due soggetti avevano maggiore esperienza. A.D.R. di parte convenuta: Il ricorrente decideva di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre quelli di manutenzione straordinaria erano decisi da me.”. : Non parente, indifferente. Conosco il ricorrente da Controparte_3 CP_4
quando entrambi lavoravamo in APS e siamo transitati in abbiamo lavorato insieme CP_1 sia in APS che in sino al settembre 2018. A.D.R.: Abbiamo iniziato a CP_1
lavorare in a maggio giugno 2015, io ho continuato a essere CP_1
responsabile degli impianti di depurazione e lui lavorava con me come
Capo Impianto, in particolare di Cefalù, SC e altri impianti della zona.
A.D.R.: Il ricorrente non lavorava presso un impianto in particolare, ma seguiva gli impianti che ho detto, nei quali vi erano dei conduttori di impianto. Il ricorrente non faceva il conduttore di impianto. A.D.R.: Ricordo che vi era una nota aziendale in cui CP_1
formalizzava la formazione dell'Area degli impianti di depurazione, in cui io figuravo come responsabile o, meglio, come assistente tecnico, mentre il ricorrente altri come capo impianto. A.D.R.: Il capo impianto, seguendo le direttive date da me, si occupava di coordinare l'attività dei conduttori degli impianti. A.D.R.: Questa attività venne svolta dal ricorrente sino al settembre 2018, per quanto ne so io. A.D.R.: Il teste ascoltato prima era il Responsabile dell'Area, di cui io ero assistente tecnico. A.D.R.: Io disponevo di effettuare una certa operazione di manutenzione al ricorrente, che poi si occupava di effettuare insieme ai diversi conduttori degli impianti e al personale l'attività da me richiesta, che doveva essere effettuata in tutti gli impianti. Si trattava delle attività di manutenzione ordinaria. A.D.R.: Il ricorrente faceva tutti i giorni il giro di tutti gli impianti della sua zona per verificare i controlli e comunicarmi se vi erano necessità di manutenzione o anche di sostituzione – sempre nell'ambito della manutenzione ordinaria -; io se necessario procuravo pezzi di ricambio o materiali e poi il ricorrente organizzava la lavorazione. di parte ric.: Non ricordo se in quel periodo sino al settembre 2018 fosse già stato CP_4
istituito un servizio di reperibilità da parte dell' i parte ric.: Il ricorrente Pt_6 CP_4
disponeva al personale degli impianti e in particolare ai conduttori di effettuare materialmente una certa riparazione o manovra sull'impianto”.
Nel corso dell'istruttoria orale i testi hanno riferito che il ricorrente, per gli anni di cui si discute, ha prestato la propria attività lavorativa provvedendo a tutti gli interventi necessari al mantenimento e/o ripristino delle condizioni ottimali degli impianti;
lo stesso effettuava il controllo continuo degli impianti, attivando, in caso di necessità, le misure correttive idoneeine di garantire il funzionamento e la continuità di servizio. Il ricorrente, come chiarito in particolare dal teste Tes_1
(con dichiarazioni che risultano del tutto conformi al contenuto dei documenti prima citati), era capo impianto di cinque impianti di depurazione e aveva il coordinamento di tutto il personale addetto ai medesimi, ivi compresi i conduttori, agendo in piena autonomia per la rilevazione e la riparazione dei guasti e per tutti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione in questione, dovendo provvedere a effettuare le opere necessarie in modo immediato, in modo da garantire il funzionamento e l'efficienza degli impianti, operando con piena e totale discrezionalità quanto all'attività di manutenzione ordinaria, discrezionalità invece limitata alla rilevazione e analisi dei guasti e dei necessari lavori di riparazione o adeguamento nelle attività di manutenzione straordinaria, i cui lavori dovevano essere disposti dal superiore gerarchico, che provvedeva anche ad autorizzare l'ordine di materiali o pezzi di ricambio.
Osserva il Tribunale che le mansioni come sopra esposte sono caratterizzate sotto ogni aspetto come mansioni afferenti al 5° livello contrattuale, di cui si è sopra riportata la declaratoria, sia sotto il profilo delle attività svolte, che devono essere qualificate come “attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati”, atteso che il ricorrente provvedeva al controllo e alla intera manutenzione ordinaria di cinque depuratori, coordinando tutto il personale ivi addetto, ivi compresi i conduttori degli impianti, sia sotto il profilo dell'autonomia e degli elevati margini di discrezionalità nello svolgimento delle attività assegnate – certamente inquadrabile nell' “autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità”, che anche nella responsabilità da svolgere e coordinare nel rispetto di standards temporali molto ristretti – pure riconducibile a quella prevista dal 5° livello “risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività”. Il ricorrente, inoltre, svolgeva mansioni che comportavano certamente di avvalersi di “di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale” ed è in possesso di diploma specialistico di istruzione superiore, oltre che di grande e comprovata competenza tecnica ed esperienza (vedi anche documenti in atti), sicché possiede “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi”.
L'attività svolta dal ricorrente può del resto essere ricondotta al profilo professionale di 5° livello di assistente tecnico impianti (“lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio”).
Dalla compiuta istruzione emerge quindi la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni senz'altro riconducibili al livello 5° del CCNL di riferimento, sin dalla data della domanda del 1.01.2017.
Deve, quindi, ritenersi che la parte ricorrente, dalla data di cui alla sua domanda, del 1.01.2017, ha svolto mansioni che andavano inquadrate nel 5° livello del CCNL applicato al rapporto.
Deve, quindi riconoscersi il diritto del ricorrente al suddetto inquadramento nel livello 5° del CCNL applicato al rapporto con decorrenza dal 1.04.2017 ex art. 2103 c.c., come previsto dal CCNL.
Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, sin dal 1.01.2017, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti – che pienamente si condivide e richiama attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite – ivi liquidate e distratte - e di C.T.U., separatamente liquidate, che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
La Giudice
PA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA AR, nella causa iscritta al N. 4327/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO Parte_1
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. COSTANZA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che Parte_1
aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 5° del C.C.N.L. settore
[...]
gas-acqua dal 1 aprile 2017.
Condanna, per l'effetto, all'inquadramento del ricorrente nel livello CP_1 e con la decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive, a decorrere dal 01/01/2017, che liquida in complessivi €
38.196,20 sino al 30/06/2025, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/06/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché ad accantonare il maggiore importo dovuto per
TFR, quantificato sino alla data predetta del 30.06.2025 in € 2.534,39.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZIO SS, antistataria.
Pone definitivamente a carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 parte ricorrente in epigrafe, dipendente di inquadrato nel 3° livello del CCNL settore gas-acqua, con Controparte_1
qualifica di Capo Impianto, lamentava di avere svolto le mansioni specificamente indicate in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento.
Chiedeva, quindi, di: “ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal mese di gennaio
2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento, ha svolto le mansioni descritte in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e, pertanto, ha diritto ad essere inquadrato al 5°livello del CCNL Gas Acqua o, in subordine, al livello 4°, sin da tale data o da altra data che sarà asseverata nel corso dell'odierno procedimento;
conseguentemente, condannare in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
attribuire al ricorrente il livello 5° del C.C.N.L. di settore o, in subordine, il livello 4°, a far data dal mese di gennaio 2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento;
ritenere e dichiarare che il ricorrente, sin dal mese di gennaio 2017 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno giudizio, ha diritto al trattamento economico\retributivo previsto per i dipendenti inquadrati al livello 5° dell'invocato C.C.N.L. di settore o, in subordine, al livello 4°, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, a corrispondere al CP_1
ricorrente le differenze retributive, tra quanto dallo stesso percepito nel corso del periodo per cui è causa e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire secondo il richiesto livello di inquadramento, ovvero € 26.079,73, se si ritenesse idoneo il 5° livello contrattuale, mentre € 12.981,49 se si ritenesse idoneo il 4° livello contrattuale o, eventualmente, quell'altra somma da quantificare anche a mezzo di c.t.u. contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo di credito sino all'effettivo soddisfo;
condannare CP_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, all'accantonamento del trattamento di fine rapporto, sulla base delle maggiori somme dovute al ricorrente per le invocate causali”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente alla domanda del ricorrente deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n.
30580/2019; Cass. Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative al livello di appartenenza e di quello o quelli entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente è stato assunto presso la società convenuta il 10.6.2016 con le mansioni di “capo impianto”, venendogli attribuito l'inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. settore Gas – Acqua.
Secondo la declaratoria del CCNL rientra nel 3° livello: “il personale che svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
è responsabile dei risultati operativi delle attività direttamente coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica, nonché corsi di aggiornamento”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientra l'operaio specialista impianti e reti, ossia “Lavoratore che effettua operazioni e lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o nella squadra, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete”.
Ancora, il CCNL prevede che è inquadrato nel 4° livello il personale che “- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità. - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientrano sia il capo squadra esperto distribuzione/lavori di rete (“lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione su reti e impianti, con la responsabilità del coordinamento operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza”) e sia l'operaio esperto (“lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di alta specializzazione di officina, di manutenzione programmata, di riparazione guasti e realizzazione di nuovi impianti e reti, fornendo anche indicazioni di carattere operativo ad altro personale aziendale e/o esterno).
Nel livello 5°, infine, rientra “il personale che: - svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Tra i profili professionale campione, ad esempio, rientrano: il coordinatore di squadre operative (“Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza”) e l'assistente tecnico impianti (“lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio”).
Dalle declaratorie sopra citate emerge che il tratto distintivo tra i due ultimi livelli contrattuali va rinvenuto nel grado di “specializzazione” delle mansioni assegnate
(“particolare” per il 4° livello ed “elevato” per il 5°) e del crescente ambito di
“autonomia operativa” e “responsabilità dei risultati” alle stesse connesso;
infatti, mentre il dipendente di livello 4° opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, quello inquadrato nel 5° livello, invece, è responsabile dei risultati dell'esecuzione dei lavori. A ciò si accompagna un diverso e crescente margine di discrezionalità che caratterizza l'autonomia operativa nell'esecuzione dell'attività assegnata, margine di discrezionalità che nel 4° livello è “contenuto”, mentre nel 5° livello è anche di molto superiore, purché “definito”; infine risulta caratterizzante anche il grado delle conoscenze richieste, che solo per il 5° livello consistono in “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi”, mentre per i livelli inferiori 4°, ed anche 3°, consistono solo in “conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, con l'unica differenza che le conoscenze richieste per il livello 4° sono “approfondite”.
Sotto questo profilo, è documentale che il ricorrente è in possesso di diploma di istruzione superiore e che l ex Gestione APS, aveva confermato gli CP_1 al ricorrente la gestione degli impianti di depurazione del cui presidio era incaricato presso APS – che erano quelli di Cefalù, SC e Campofelice di CE –, ove
APS, proprio in ragione della sua particolare competenza ed esperienza, aveva incaricato il ricorrente – quale capo impianto e coordinatore del personale in forza presso gli impianti di depurazione in questione - della gestione integrale di detti depuratori, oltre che di quelli di Finale di Pollina e di Bagheria (vedi mail del
10.07.2013 in atti: “…Per i depuratori di Cefalù, , SC e Finale Parte_2
di Pollina, la gestione sarà assicurata, di massima, dal Sig. anche in Parte_1 qualità di capoimpianto e coordinatore del personale attualmente in forza in quegli impianti. Si ricorda che la gestione comprende anche le stazioni di sollevamento fognario (contratto di manutenzione con la ditta . Il medesimo Sig. CP_2 Parte_1
continuerà ad assicurare anche il servizio attualmente svolto presso il depuratore di Bagheria.”), ciò che trova conferma anche in altra mail prodotta in atti (del 4.12.2013 del superiore di APS, che si identifica in uno dei testi ascoltati). Controparte_3
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente, va, poi, evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 18/10/2024, hanno dichiarato rispettivamente:
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Email_1 Ema_2
sono responsabile dell'Unità di manutenzione impianti di depurazione che esiste dal 2018 e il ricorrente è in forza nella mia unità; prima ero responsabile dell'Area 3 che gestiva gli impianti di depurazione del lato idrico della provincia di Palermo e il ricorrente lavorava in quell'area; lo conosco quindi dal
2016, quando divenni responsabile di quell'Area. A.D.R.: Quando io venni assegnato all'Area 3 il ricorrente già vi lavorava, occupandosi della manutenzione degli impianti e anche di aspetti inerenti la gestione degli impianti. Gli impianti dell'Area erano 12 e il ricorrente seguiva prevalentemente 5 o 6 impianti
(SC, SA AU EL, IA e altri) e interveniva direttamente per fare alcuni interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, compilava il registro dei rifiuti, ciò senza necessità che io fossi presente nell'impianto.
Io decidevo di fare l'intervento e il ricorrente poi lo eseguiva anche da solo. A.D.R.: Il controllo degli impianti veniva fatto dal personale presente negli impianti e quindi anche dal ricorrente negli impianti cui ho accennato, si trattava di un controllo quotidiano che doveva essere effettuato. Il ricorrente su occupava anche di effettuare il conduttore degli impianti in questione. Era in particolare incaricato di effettuare il
Conduttore di impianto nell'impianto di SC, ma poteva anche essere incaricato di sostituire qualche collega presso qualcuno degli altri impianti in caso ad esempio di assenze. L'attività di conduttore dell'impianto comporta il controllo della regolarità del funzionamento di tutte le macchine utilizzate presso l'impianto, della qualità dell'acqua che viene analizzata ogni mattina, perché questi controlli servono prevalentemente per regolare il funzionamento degli impianti stessi, oltre che verificare se i macchinari necessitano di manutenzione o sostituzione. Se si verificava un malfunzionamento o un guasto il ricorrente per alcuni provvedeva direttamente ad alcune attività di manutenzione, più spicciole, come ad esempio riparazione delle griglie o sostituzione di filtri nei compressori, riparazione di tubazioni, sostituzione di valvole (anche saracinesche), riparazione di pompe, mentre se era necessaria la sostituzione di impianti o parti di apparecchiature più costosi era necessario che egli mi avvisasse chiedendo che io provvedessi a disporre l'acquisto dei pezzi necessari. A.D.R.: Questa attività veniva svolta dal ricorrente nell'impianto di SC e in altri, o in sostituzione di un collega conduttore di uno di essi, oppure anche in ausilio allo stesso, per le attività che dovevano essere svolte almeno in due persone. Anche la compilazione del registro rifiuti poteva essere effettuata anche in uno degli impianti predetti dal ricorrente, in sostituzione di altro collega che ne era il conduttore. A.D.R.: Nell'impianto di SC in verità
c'erano due conduttori, e il ricorrente, perché l'impianto di SC era di più Per_1
complessa gestione.
Entrambi svolgevano l'attività di controllo che ho descritto, oppure la faceva chi arrivava prima nell'impianto e quindi l'attività di controllo iniziale era svolta da , che arrivava prima Per_1
presso l'impianto, in quanto il ricorrente non timbrava a SC, ma ad le Parte_3
attività di controllo successive nel corso del turno di lavoro venivano svolte insieme dal ricorrente e dal . A.D.R.: Il coordinamento del personale degli impianti dovevo effettuarlo io per Per_1
tutti gli impianti, naturalmente mi servivo a tal fine di coloro che, come il ricorrente, si trovavano presso l'impianto. Il ricorrente non era responsabile dell'attività svolta CP_4
dagli altri lavoratori dell'impianto. A.D.R.: Dal 2018 presso la nuova unità il ricorrente non lavora presso un impianto in particolare, ma si occupa della manutenzione delle apparecchiature degli impianti di depurazione, in funzione delle richieste che vengono inoltrate alla nostra unità dai responsabili degli impianti di depurazione. Io e i miei due assistenti, e Pt_4
, decidiamo l'attività di manutenzione o di sostituzione che devono essere effettuate. Su Pt_5
mia disposizione il ricorrente, insieme a un altro manutentore, si reca sull'impianto per verificare il guasto segnalato e, in questa occasione, può decidere insieme con l'atro manutentore – che ha le sue medesime mansioni e competenze - se è possibile intervenire subito a fare una riparazione oppure se è necessario acquistare un pezzo di ricambio o fare intervenire una ditta specializzata.
Nel primo caso, il ricorrente insieme all'altro manutentore provvedono alla riparazione, nel secondo caso fanno la segnalazione a me, che decido cosa si deve fare. A.D.R.: Anche in assenza di richiesta, io dispongo i controlli presso gli impianti con una cadenza che viene determinata con un sistema di cd. Manutenzione predittiva, che determina dove effettuare i controlli sulla scorta di una check-list. Anche questi controlli vengono fatti da due manutentori come il ricorrente con le stesse modalità prima dette. A.D.R. di parte ricorrente: Quando io arrivai, trovai che il precedente responsabile si era organizzato in modo da essere adiuvato nella organizzazione a coordinamento del personale da due soggetti, il ricorrente per la zona di SC e il sig. per la zona di io continuai ad avere rapporti Per_2 Per_3
prevalentemente con questi due soggetti. A.D.R.: Penso che anche il mio predecessore avesse adottato questo modello perché questi due soggetti avevano maggiore esperienza. A.D.R. di parte convenuta: Il ricorrente decideva di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre quelli di manutenzione straordinaria erano decisi da me.”. : Non parente, indifferente. Conosco il ricorrente da Controparte_3 CP_4
quando entrambi lavoravamo in APS e siamo transitati in abbiamo lavorato insieme CP_1 sia in APS che in sino al settembre 2018. A.D.R.: Abbiamo iniziato a CP_1
lavorare in a maggio giugno 2015, io ho continuato a essere CP_1
responsabile degli impianti di depurazione e lui lavorava con me come
Capo Impianto, in particolare di Cefalù, SC e altri impianti della zona.
A.D.R.: Il ricorrente non lavorava presso un impianto in particolare, ma seguiva gli impianti che ho detto, nei quali vi erano dei conduttori di impianto. Il ricorrente non faceva il conduttore di impianto. A.D.R.: Ricordo che vi era una nota aziendale in cui CP_1
formalizzava la formazione dell'Area degli impianti di depurazione, in cui io figuravo come responsabile o, meglio, come assistente tecnico, mentre il ricorrente altri come capo impianto. A.D.R.: Il capo impianto, seguendo le direttive date da me, si occupava di coordinare l'attività dei conduttori degli impianti. A.D.R.: Questa attività venne svolta dal ricorrente sino al settembre 2018, per quanto ne so io. A.D.R.: Il teste ascoltato prima era il Responsabile dell'Area, di cui io ero assistente tecnico. A.D.R.: Io disponevo di effettuare una certa operazione di manutenzione al ricorrente, che poi si occupava di effettuare insieme ai diversi conduttori degli impianti e al personale l'attività da me richiesta, che doveva essere effettuata in tutti gli impianti. Si trattava delle attività di manutenzione ordinaria. A.D.R.: Il ricorrente faceva tutti i giorni il giro di tutti gli impianti della sua zona per verificare i controlli e comunicarmi se vi erano necessità di manutenzione o anche di sostituzione – sempre nell'ambito della manutenzione ordinaria -; io se necessario procuravo pezzi di ricambio o materiali e poi il ricorrente organizzava la lavorazione. di parte ric.: Non ricordo se in quel periodo sino al settembre 2018 fosse già stato CP_4
istituito un servizio di reperibilità da parte dell' i parte ric.: Il ricorrente Pt_6 CP_4
disponeva al personale degli impianti e in particolare ai conduttori di effettuare materialmente una certa riparazione o manovra sull'impianto”.
Nel corso dell'istruttoria orale i testi hanno riferito che il ricorrente, per gli anni di cui si discute, ha prestato la propria attività lavorativa provvedendo a tutti gli interventi necessari al mantenimento e/o ripristino delle condizioni ottimali degli impianti;
lo stesso effettuava il controllo continuo degli impianti, attivando, in caso di necessità, le misure correttive idoneeine di garantire il funzionamento e la continuità di servizio. Il ricorrente, come chiarito in particolare dal teste Tes_1
(con dichiarazioni che risultano del tutto conformi al contenuto dei documenti prima citati), era capo impianto di cinque impianti di depurazione e aveva il coordinamento di tutto il personale addetto ai medesimi, ivi compresi i conduttori, agendo in piena autonomia per la rilevazione e la riparazione dei guasti e per tutti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione in questione, dovendo provvedere a effettuare le opere necessarie in modo immediato, in modo da garantire il funzionamento e l'efficienza degli impianti, operando con piena e totale discrezionalità quanto all'attività di manutenzione ordinaria, discrezionalità invece limitata alla rilevazione e analisi dei guasti e dei necessari lavori di riparazione o adeguamento nelle attività di manutenzione straordinaria, i cui lavori dovevano essere disposti dal superiore gerarchico, che provvedeva anche ad autorizzare l'ordine di materiali o pezzi di ricambio.
Osserva il Tribunale che le mansioni come sopra esposte sono caratterizzate sotto ogni aspetto come mansioni afferenti al 5° livello contrattuale, di cui si è sopra riportata la declaratoria, sia sotto il profilo delle attività svolte, che devono essere qualificate come “attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati”, atteso che il ricorrente provvedeva al controllo e alla intera manutenzione ordinaria di cinque depuratori, coordinando tutto il personale ivi addetto, ivi compresi i conduttori degli impianti, sia sotto il profilo dell'autonomia e degli elevati margini di discrezionalità nello svolgimento delle attività assegnate – certamente inquadrabile nell' “autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità”, che anche nella responsabilità da svolgere e coordinare nel rispetto di standards temporali molto ristretti – pure riconducibile a quella prevista dal 5° livello “risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività”. Il ricorrente, inoltre, svolgeva mansioni che comportavano certamente di avvalersi di “di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale” ed è in possesso di diploma specialistico di istruzione superiore, oltre che di grande e comprovata competenza tecnica ed esperienza (vedi anche documenti in atti), sicché possiede “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi”.
L'attività svolta dal ricorrente può del resto essere ricondotta al profilo professionale di 5° livello di assistente tecnico impianti (“lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio;
controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi;
rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio”).
Dalla compiuta istruzione emerge quindi la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni senz'altro riconducibili al livello 5° del CCNL di riferimento, sin dalla data della domanda del 1.01.2017.
Deve, quindi, ritenersi che la parte ricorrente, dalla data di cui alla sua domanda, del 1.01.2017, ha svolto mansioni che andavano inquadrate nel 5° livello del CCNL applicato al rapporto.
Deve, quindi riconoscersi il diritto del ricorrente al suddetto inquadramento nel livello 5° del CCNL applicato al rapporto con decorrenza dal 1.04.2017 ex art. 2103 c.c., come previsto dal CCNL.
Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, sin dal 1.01.2017, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti – che pienamente si condivide e richiama attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite – ivi liquidate e distratte - e di C.T.U., separatamente liquidate, che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 17/09/2025.
La Giudice
PA AR