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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3370/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. COPPOLA TERESA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] , c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SPINA FRANCESCO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e premettendo di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in Misterbianco 16.07.2009 e che dalla loro unione non sono nati figli,
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a mantenere rapporti
improntati a serenità e correttezza.
2) La casa coniugale, sita in Catania (CT) via Misterbianco n. 16, condotta in locazione dal sig.
resterà nella esclusiva detenzione e disponibilità dello stesso e conseguentemente Parte_2
ogni spesa relativa al detto immobile graverà in via esclusiva sul detto sig. . Pt_2
3) I coniugi concordemente rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei
confronti dell'altro coniuge.
4) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già diviso tra di loro i beni mobili presenti nella
casa coniugale e che la sig.ra si è già trasferita in un altro appartamento, portando Parte_1
con sé i suoi effetti personali ed i beni che le appartengono, compresi gli arredi alla stessa spettanti
a seguito della intervenuta bonaria divisione.”
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Chiesto il parere al Pubblico Ministero, quest'ultimo nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 2628/2022, emesso nel procedimento n. RG 6025/2022 il 13/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3370/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco il 16/07/2009 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Misterbianco atto n. 30, parte I, anno 2009, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3370/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. COPPOLA TERESA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] , c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SPINA FRANCESCO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e premettendo di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in Misterbianco 16.07.2009 e che dalla loro unione non sono nati figli,
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a mantenere rapporti
improntati a serenità e correttezza.
2) La casa coniugale, sita in Catania (CT) via Misterbianco n. 16, condotta in locazione dal sig.
resterà nella esclusiva detenzione e disponibilità dello stesso e conseguentemente Parte_2
ogni spesa relativa al detto immobile graverà in via esclusiva sul detto sig. . Pt_2
3) I coniugi concordemente rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei
confronti dell'altro coniuge.
4) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già diviso tra di loro i beni mobili presenti nella
casa coniugale e che la sig.ra si è già trasferita in un altro appartamento, portando Parte_1
con sé i suoi effetti personali ed i beni che le appartengono, compresi gli arredi alla stessa spettanti
a seguito della intervenuta bonaria divisione.”
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Chiesto il parere al Pubblico Ministero, quest'ultimo nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 2628/2022, emesso nel procedimento n. RG 6025/2022 il 13/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3370/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco il 16/07/2009 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Misterbianco atto n. 30, parte I, anno 2009, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco