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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1589/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Verbale di udienza del 3.4.2024
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 10.55 innanzi alla dott.ssa Ambra Alvano, sono comparsi:
Per parte attrice è presente l'avv. De Lucia Pasquale quale procuratore costituito il quale si riporta alle note di trattazione del 3.2.2025 depositate in vista dell'udienza del 6.2.2025; Contr per parte convenuta l' presente l'Avv. Raffael Vitale per delega il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 15
N. R.G. 1589 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1589/2019 avente ad oggetto azione di risarcimento danni per lesioni personali promossa da:
– C.F. – elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1
dom.tain San Felice a Cancello (CE) alla via Laurenza n. 69 presso lo studio dell'Avv. Pasquale De Lucia che la rappresenta e difende;
ATTRICE contro c.f. e p.iva Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Damiano ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frattamaggiore (NA) al Vico
III Corso Durante n.7;
CONVENUTO nonché
e Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTE CONTUMACI pagina 2 di 15
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, agisce al fine di vedersi riconosciuto il diritto al Parte_1
risarcimento del danno subito per effetto di un sinistro che la coinvolgeva in data 20.8.2017, verso le ore 23.30 circa, in S. Maria a Vico (CE) presso Via
Tredici Monaci, proprio davanti il cancello della sua abitazione.
In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era ferma sul ciglio della strada, davanti alla sua abitazione, veniva scaraventata violentemente a terra dal veicolo con tg. 3AR2920 della
Repubblica Ceca di proprietà della assicurato con la Parte_2
Controparte_5
Riferiva altresì di aver subito, per effetto di detto sinistro, delle gravi lesioni accertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Maddaloni (CE) e
Successivamente dall'Ospedale “G. Rummo” di Benevento dove la stessa veniva ricoverata e sottoposta ad intervento.
A sostegno della domanda produceva: atto di messa in mora inoltrato in Contr data 17.2.2018 all' nonché alla compagnia assicurativa estera e alla società proprietaria del veicolo;
documentazione sanitaria e cartella clinica riguardanti le lesioni subite;
l'istanza di negoziazione assistita con esito negativo;
la copia della polizza e del libretto di circolazione del veicolo convento tg. 3AR2920; documentazione attestante il pagamento della somma di € 2.500,00 per assistenza domiciliare.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_6
Contr (in seguito per brevità il quale, in via preliminare, ha eccepito:
[...]
a) l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 125 e 126, nonché 145-148 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) per non avere l'attrice dato pagina 3 di 15 Contr prova della notifica all' ella richiesta di risarcimento;
b) l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del procedimento di Contr negoziazione assistita;
c) la carenza di legittimazione passiva dell' er non avere l'attrice fornito prova dell'immatricolazione/registrazione all'estero del veicolo del danneggiante;
d) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso, anche sotto il profilo del valore rimasto totalmente incerto e della richiesta conseguentemente esplorativa della CTU.
Nel merito ha poi contestato: e) l'an della domanda e in particolare la Contr sussistenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell' per non essere stata data prova né del fatto storico del sinistro, né del nesso causale, né del carattere colposo o doloso della condotta di guida;
nonché f) il quantum della stessa, avendo l'attrice richiesto una duplicazione di voci risarcitorie per l'asserito danno non patrimoniale, in ogni caso, non dovute.
Le convenute nonché Parte_2 Controparte_7
sono rimaste contumaci, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...]
Contr introduttivo, avvenuta presso l quale domicilio ex lege.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Infine, è stata assegnata alla scrivente subentrata sul ruolo, in data
16.9.2024 e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in seguito all'udienza cartolare del 5.2.2025 come segue.
*
1.- la domanda va rigettata per i motivi che seguono.
Appare prioritario esaminare le eccezioni preliminari avanzate.
2. Va prima di tutto confermata la procedibilità della domanda alla luce del combinato disposto degli artt. 125-126 nonché 145-148 del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni).
Va chiarito che, l'eccezione di improcedibilità è esaminabile indipendentemente dalla tardività della costituzione di parte convenuta, giacchè, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi già in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22, ma pianamente riferibile anche pagina 4 di 15 all'analogo art. 145 c.d.a.), il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in
Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cassazione civile sez. VI,
03/11/2021, (ud. 18/05/2020, dep. 03/11/2021), n.31376; Cass. 26/10/2009, n.
22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass.
21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).
Parte convenuta ritiene in particolare che l'istante avrebbe dovuto preventivamente mettere in mora non solo l' quale organismo di CP_1
indennizzo nazionale, ma anche l'impresa di assicurazione con la quale il veicolo di nazionalità “Ceca” tg. 3AR2920 risultava essere assicurato all'epoca dei fatti per cui è causa.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che nei sinistri che vedono coinvolti veicoli stranieri assicurati all'estero la procedura di risarcimento da seguire è dettata dagli artt.
125 e 126 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n°209 (Codice delle assicurazioni private) che prevedono, prima dell'instaurazione del giudizio,
l'onere di inoltrare la richiesta di risarcimento all' , il Controparte_2
quale ai sensi del comma 5 bis dell'art. 125, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Ai sensi poi dell'art. 145, comma I richiamato dall'art. 126 l'azione per il risarcimento dei danni potrà essere proposta solo una volta trascorso detto termine.
È dunque in primis da escludere che il danneggiato debba inoltrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento anche all'assicuratore straniero, essendo sufficiente che la richiesta di risarcimento danni venga inoltrata all'
[...]
, il quale procede ai sensi del citato comma 5 bis. Controparte_2
Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che il danneggiato inoltrava
Contr la richiesta di risarcimento all' in data 17.2.2018 e che all'atto pagina 5 di 15 dell'introduzione del presente giudizio (con atto di citazione notificato in data
15.2.2019) era trascorso il termine di legge per consentire al predetto organismo di formulare una proposta o chiedere integrazioni. attrice). La domanda di risarcimento appare conforme alla normativa e la richiesta integrativa della compagnia non aveva ragion d'essere, in quanto la documentazione sanitaria era stata già allegata, unitamente al certificato di avvenuta guarigione. La medesima richiesta veniva inoltrata peraltro anche alla proprietaria del veicolo alla Parte_2 Controparte_7
L'eccezione sollevata sul punto è dunque infondata.
3. Inammissibile invece, in quanto tardivamente proposta è l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita. Ad ogni modo, questa risulta essere stata ritualmente proposta e conclusasi con esito negativo come si evince dai documenti allegati alla citazione.
Cont
4. Sempre in via preliminare l' eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rammentando come sia onere dell'attrice dimostrare che il veicolo - presunto responsabile del sinistro – risulti immatricolato o registrato all'estero, in quanto l' non ha alcuna competenza per i sinistri provocati CP_1
da veicoli muniti di targa italiana anche se apparentemente assicurati con un'impresa estera.
Sul punto si osserva che la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un
Contr veicolo straniero spetta all ma tale gestione non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del D.Lgs. 209\05, in mancanza dei quali il danneggiato Contr non potrà agire nei confronti dell on l'azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
In particolare occorre che il veicolo rechi una targa straniera
(corrispondente al veicolo stesso) e che sia assicurato;
in mancanza di tali presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale non pagina 6 di 15 Contr rientra nella gestione dell' ma del F.G.V.S. in base alle norme del codice della strada.
In presenza di detti presupposti, invece, l'azione diretta del danneggiato contro la Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro va proposta sempre nei confronti dell' , quale legittimato a stare in Controparte_2
giudizio, ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass. (”L' Controparte_2
, (….)è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2,
[...]
lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro
l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”).
Ebbene sul punto la legittimazione della convenuta è stata dimostrata, atteso che l'attrice ha prodotto la copia della polizza del libretto di circolazione del veicolo tg. 3AR2920, da cui risulta l'immatricolazione estera (all. 7) nonché la proprietà del veicolo in capo alla società convenuta. Infine, dagli stessi documenti risulta anche la copertura assicurativa del veicolo da parte della
, circostanza altresì rilevante ai fini della legittimazione Controparte_8
Contr dell'
5. Parimenti in via preliminare, viene superata la dedotta nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. soprattutto per ciò che concerne l'estrema genericità del medesimo, sia nell'esposizione dei fatti che dei danni che sarebbero derivati all'attrice dal sinistro per cui è causa (an e quantum debeatur).
Anche questa eccezione non è accoglibile, considerato che, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, può essere dichiarata
pagina 7 di 15 soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto” (in tal senso,
Cass. civ. Sez. Unite sent., 22/05/2012, n. 8077). Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetta di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. civ. sent., 21/11/2008, n. 27670).
Con specifico poi riferimento alla omessa precisa quantificazione del danno risolutivo è il principio di diritto ripetutamente espresso, secondo cui: "
l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12567 Pag. 6 del 28/05/2009 Rv.
608542).
Si ritiene dunque in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, che non sussista la denunciata indeterminatezza dell'atto di citazione, come peraltro reso evidente dalla circostanza che il convenuto si è difeso del tutto approfonditamente ed adeguatamente su ogni punto della domanda.
6. Va confermato, infine, trattandosi di verifica che compete d'ufficio, che il contraddittorio risulta integro, essendo stato evocato in giudizio anche il
Contr proprietario del veicolo danneggiante, domiciliato ex lege presso l'
Come evidenziato innanzi, l'art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass supra richiamato specifica nella sua ultima parte che: “Si applicano anche nei confronti dell' le disposizioni che regolano l'azione Controparte_2
diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”.
In virtù del richiamo all'art. 144, dunque non vi è dubbio che, nel giudizio Cont promosso contro l' dovrà essere evocato, in qualità di litisconsorte pagina 8 di 15 necessario, il proprietario del veicolo danneggiante (art. 144, comma III cod. ass.: “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”). Contr Tuttavia, ai sensi dell'art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass., L' assume
(...), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”, ne consegue che per citare in giudizio il proprietario del veicolo straniero nell'azione diretta sarà necessario e sufficiente notificargli l'atto di citazione presso l Controparte_2
nella predetta qualità.
[...]
Ed infatti, in senso conforme, si è espressa la giurisprudenza la quale ha anche avuto modo di precisare che nel differente caso in cui il danneggiato voglia proporre una domanda diretta ex art. 2054 c.c. contro il responsabile, e solo in questo caso, egli avrà l'onere di notifica ex art. 142 c.p.c. presso il luogo di residenza del responsabile straniero: “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex Contr lege presso l' ( solo ai fini della loro citazione in Controparte_2
giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze” (Cassazione civile, sez. III , 22/11/2016
, n. 23716; cfr. Tribunale, Milano, sez. XI , 27/10/2010 , n. 8346; Cassazione civile , sez. III , 12/01/1999 , n. 259).
In definitiva, ove voglia procedersi con l'azione diretta sarà necessaria e Contr sufficiente la notifica ai responsabili stranieri presso l uale domiciliatario ex lege in base all'art. 126 cit.; ove, invece, l'intenzione sia quella di richiedere il risarcimento del danno nei confronti dei responsabili stranieri ai sensi dell'art. 2054, allora la notifica dovrà seguire le forme e le modalità del codice di rito e, nello specifico, dell'art. 142 c.p.c. (dunque andrà fatta presso il luogo di residenza dei convenuti).
pagina 9 di 15 Ebbene, nel caso specifico la domanda è chiaramente rivolta ad ottenere la
Contr condanna del solo n persona del l.r.p.t. ed è stata dunque regolarmente Contr notificata alle convenute presso l' ai sensi dell'art. 126 cit.
7. Superate così le eccezioni preliminari avanzate, ci si può addentrare nell'esame del merito della domanda.
La domanda va respinta, in quanto carente di prova.
L'incidente si assume avvenuto sotto la casa di abitazione dell'attrice, nel mentre quest'ultima era scesa a buttare la spazzatura.
La domanda di parte attrice non fornisce alcun dettaglio sulla dinamica dell'accaduto che viene sostanzialmente descritto nel modo seguente: “il veicolo convenuto/estero, nel circolare in tale strada sbandava ed urtava/investiva la
mentre questa era ferma sul ciglio della strada, davanti alla sua CP_9 abitazione, scaraventandola violentemente a terra. A seguito dell'investimento
l'attrice riportava gravi lesioni….”.
Gli unici due testimoni escussi sono i figli della parte attrice i quali dichiaravano di aver assistito all'incidente direttamente dall'affaccio della propria casa di abitazione (sebbene il primo parli di terrazzo e il secondo di balcone, l'incongruenza appare comunque superabile in quanto verosimilmente solo linguistica).
A prescindere dal maggior rigore con cui necessariamente vanno valutate le testimonianze dei parenti – nel caso specifico dei figli - occorre porre in evidenza alcune lacune e delle incongruenze nel narrato, a parere di questo giudicante, non superabili.
Il primo testimone riferiva: “Mi trovavo sul terrazzo di casa nostra, all'epoca vivevo con i miei genitori, in S . A VICO via Tredici Monaci Pt_1
n. 65. Mia madre, come tutte le sere, era scesa per buttare l'indifferenziata, abbiamo sentito l'impatto e abbiamo visto mamma a terra e così ci siamo precipitati in strada;
Oltre a me sul terrazzo c'eravamo io, mio fratello CP_10
e mio padre. Siamo scesi giù, l'abitazione è al primo piano. Abbiamo chiamato
pagina 10 di 15 il 118 , siccome non arrivava l'ambulanza abbiamo trasportato mia madre all'Ospedale di Maddaloni con la nostra autovettura. Infatti avevamo intuito che c'era qualcosa di serio, perché mamma urlava forte ed è svenuta. Mentre ero sul terrazzo ho visto un veicolo che urtava mia madre e subito ho sentito
l'urlo forte di mia madre. Non ricordo il modello del veicolo né il colore, la strada era poco illuminata. Al momento dell'urto mamma era sulla strada, fuori al cancello della nostra abitazione,; si tratta di una strada senza marciapiedi, tanto che noi mettiamo la spazzatura proprio sula strada. Il fatto è avvenuto proprio vicino ai cancelli pedonale e carrabile, che sono vicini tra loro.
Mamma è stata colpita al lato destro. Il veicolo si è fermato e mio fratello ha ottenuto dal suo conducente di fare una foto del libretto di circolazione, che poi mio fratello mi ha mostrato, ma al momento dello scatto io ero vicino a mia madre per i soccorsi. Si trattava di un veicolo straniero, in quanto mio fratello mi ha riferito che era della Repubblica Ceca. Non so se il conducente era straniero e se era un umo o una donna, in quanto ero molto spaventato per la situazione di mia madre. Il veicolo camminava sul suo senso di marcia, si tratta di una strada di campagna a doppio senso e non è stretta. Non ho visto con quale parte dell'autovettura è stata colpita mia madre. Io e mio fratello abbiamo portato mia madre all'ospedale di Maddaloni., mentre mio padre è rimasto a casa. Quando è stata colpita, mia madre era sul margine della strada, vicino al cancello e lì è caduta. Il fatto è avvenuto tra le 23.00 e le 23.30, ad agosto del 2017, se non erro”.
Il secondo testimone riferiva: “Ho assistito all'incidente per cui è causa, nell'agosto del 2017, alle 23.30. Io, mio fratello e mio padre CP_11 Per_1
ci trovavamo sul balcone di casa, in via Tredici Monaci in S. Maria a
[...]
Vico. Il balcone è al primo piano e affaccia sulla strada via Tredici Monaci.
All'epoca dei fatti convivevo con i miei genitori al primo piano, oggi abita nello stesso stabile ma al secondo piano. Capo 2. Mia madre era scesa giù per buttare
l'immondizia, quando è stata urtata sul lato destro da un'autovettura con targa straniera, una Mazda di colore grigio, è caduta a terra e noi siamo scesi giù
pagina 11 di 15 tutti e tre. Preciso che si tratta di una strada di campagna e mamma aveva messo il sacchetto della spazzatura vicino al cancello carrabile e la macchina investitrice proveniva dalle sue spalle. Il conducente dell'autovettura era un uomo con accento straniero, tra i trenta e i 40 anni, che ha ammesso di essersi distratto perché stava parlando al cellulare. Lo stesso mi ha consentito di fare delle fotografie sia all'auto che ai documenti della stessa. L'autovettura era della Repubblica Ceca, l'ho appurato dalla targa”. L'avv. De Lucia chiede di mostrare al teste i documenti di cui all'allegato n. 7 e il Giudice dispone in conformità. Il teste visiona i documenti di cui all'allegato n. 7 dell'atto di citazione e dichiara: “ Confermo di avere fatto le fotografie di tali documenti e di averle poi stampate e consegnate a mio fratello ” Abbiamo chiamato CP_12
l'ambulanza, che però non arrivava e noi , presi dal panico, anche perché mia madre aveva perso conoscenza, l'abbiamo trasportata all'ospedale di
Maddaloni. Quando sono sceso di casa, dopo l'incidente, mia madre era riversa
a terra con il viso rivolto verso l'alto, non aveva ferite o sanguinamenti visibili.
Penso che mia madre sia stata colpita dal lato sinistro dell'autovettura, lato specchietto. Preciso che dalla mia posizione, sul balcone, ho visto l'urto tra
l'autovettura e mia madre. Quando è avvenuto l'urto mia madre aveva già posato il sacchetto della spazzatura e si stava intrattenendo per la presenza di gatti e gridava contro gli stessi, perché i gatti si aggiravano intorno alla spazzatura e in quel momento è giunta l'auto. Infatti, la mia attenzione è stata attirata dalle grida di mia madre contro i gatti, poco prima dell'investimento.
L'autovettura aveva i fari accesi;
la strada era illuminata, ma non a sufficienza, perché l'illuminazione esistente emette una luce fioca. L'IMPATTO è avvenuto proprio sul ciglio della strada;
si tratta di una stradina non molto ampia, due veicoli vi passano contemporaneamente con difficoltà. Il balcone in cui ci trovavamo dista pochi metri, dieci circa, dal punto in cui è avvento il fatto. E' la prima volta che rendo testimonianza in un ufficio giudiziario. Preciso che mentre era in macchina durante il trasporto in ospedale, mia madre si è risvegliata e lamentava dolori al fianco destro. Io e mio fratello CP_11
pagina 12 di 15 l'abbiamo trasportata in ospedale, mentre mio padre è rimasto a casa, perché non era è anziano e non era il caso che venisse anche lui. Anche oggi mia madre ha dolori, usa la stampella, tanto che ha bisogno di aiuto per vestirsi”.
Occorre innanzitutto evidenziare che vi sono alcuni dubbi sulla circostanza che i predetti testi abbiano effettivamente assistito all'incidente, atteso che il primo dichiara “abbiamo sentito l'impatto e abbiamo visto mamma a terra e così ci siamo precipitati in strada” e “avevamo intuito che c'era qualcosa di serio, perché mamma urlava forte ed è svenuta” con ciò lasciando intendere che
è stato proprio l'urlo ad aver attirato la loro attenzione sulla strada e dunque ad averli spinti in soccorso, senza ancora la certezza di cosa fosse accaduto. Lo stesso teste, tuttavia, riferisce in prosieguo: “Mentre ero sul terrazzo ho visto un veicolo che urtava mia madre e subito ho sentito l'urlo forte di mia madre” con ciò sembrando invece dire di aver assistito all'accaduto e di aver sentito soltanto dopo l'urlo.
In secondo luogo, non convince la circostanza che il primo teste, abbia riferito di nulla ricordare in ordine al colore ed al modello del veicolo (“Non ricordo il modello del veicolo né il colore”) e addirittura neanche se l'investitore fosse uomo o donna o italiano o straniero (“ Non so se il conducente era straniero e se era un umo o una donna, in quanto ero molto spaventato per la situazione di mia madre”) nonostante quest'ultimo, secondo la versione fornita, si fosse fermato per lasciare i propri dati al fratello.
In ogni caso si tratta di circostanza che verosimilmente avrebbe dovuto conoscere seppur “de relato” dal fratello che, peraltro, afferma di aver effettuato fotografie ai documenti dell'investitore e di averle anche stampate e passate al fratello.
Vi sono altresì delle insuperabili incertezze ed incongruenze in merito alla dinamica del sinistro.
I testimoni confermano che l'auto era regolarmente circolante sul proprio senso di marcia e che la strada era a doppia corsia priva di marciapiedi, nonché che l'auto provenisse da tergo rispetto alla posizione della madre al momento pagina 13 di 15 dell'incidente. Sussiste tuttavia incertezza sulla parte specifica dell'auto che sarebbe entrata in collisione con il pedone e sull'esatta dinamica dell'incidente.
Secondo la ricostruzione testimoniale, l'attrice riportava lesioni sul lato destro del corpo (che le avrebbero causato “frattura femore dx”) da un auto che, circolando sul proprio senso di marcia, proveniva da tergo. Tuttavia, l'odierna ricorrente per essere stata colpita sul lato destro del corpo da un auto che circolava lungo il suo senso di marcia, non poteva che essere con le spalle alla carreggiata (altrimenti l'urto sarebbe avvenuto contro la parte sinistra del corpo)
e con la faccia rivolta al proprio cancello di ingresso e la parte dell'auto che l'avrebbe dovuta colpire non poteva che essere quella di destra (cioè quella lato cancello) e invece l'unico testimone che fornisce chiarimenti al riguardo, riferisce esattamente il contrario (“Penso che mia madre sia stata colpita dal lato sinistro dell'autovettura, lato specchietto”) mentre l'altro riferisce di nulla ricordare in merito.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte e produttivo di conseguenze così gravi sulla persona dell'istante, risulta anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza sul luogo.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa nonostante, secondo quanto riferiscono i testimoni, siano state fatte fotografie ai documenti dell'investitore. In altri termini, non si comprende come mai non si sia avuta la determinazione ad immortalare lo stato dei luoghi o l'auto investitrice, nonostante la disponibilità sicuramente di un cellulare per fotografare i documenti del conducente straniero ed il tempo trascorso prima del trasporto in ospedale.
Infine, il CAI depositato agli atti di giudizio risulta a firma esclusivamente del pedone e, sebbene contenga i dati del veicolo straniero, non reca alcuna firma del conducente di quest'ultimo.
pagina 14 di 15 In definitiva, gli elementi passati in rassegna conducono ad un fumoso quadro probatorio, non consentendo di addivenire ad una prova sufficiente della dinamica dell'incidente e dunque del nesso causale tra il fatto, per come allegato, e l'evento.
Occorre rammentare al riguardo che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n.
18392/2017).
8. Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di parte soccombente, per la quale si tiene conto della natura del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata. Le ragioni della decisione giustificano tuttavia la compensazione delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_7
; Controparte_4
2. rigetta la domanda.
3. Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore dell' – che si liquidano Controparte_2
in €2.356,00 oltre spese gen. (15%) iva e cpa;
4. Compensa le spese di ctu tra e l' che si Parte_1 CP_1
pongono definitivamente a carico delle parti in misura del 50 % ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 3.4.2025
Il Giudice : dr.ssa Ambra Alvano
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